(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Origine del prodotto 
 
    Ogni fase del processo produttivo deve essere  controllata  dalla
struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel  piano  dei
controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli  in
uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,
gestiti dalla struttura  di  controllo,  delle  particelle  catastali
sulle quali avviene la  coltivazione  delle  uve  dei  sette  vitigni
individuati all'art. 5, dei viticoltori, dei produttori di mosto e di
aceto di vino, degli elaboratori, e  degli  imbottigliatori,  nonche'
attraverso la denuncia tempestiva alla  struttura  di  controllo  dei
quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati,
e' garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le  persone,
fisiche  e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi   elenchi,   saranno
assoggettate al controllo da  parte  della  struttura  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.