(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Il superamento dell'esame analitico e  sensoriale  e'  condizione
vincolante  per   poter   commercializzare   il   prodotto   con   la
denominazione di cui all'art. 1. 
    I contenitori nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» e'  immesso
al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in
terracotta, delle seguenti capacita': 0,100  l;  0,150  l;  0,200  l;
0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 1,5  l;  2  l;  3  l  o  5  l;  e  in
contenitori monodose di vetro, di plastica o di  materiali  composti,
di capacita' massima di 25 ml, sulle quali sono riportate  le  stesse
diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie.  I  recipienti
in vetro, legno, ceramica o terracotta,  di  capacita'  minima  di  5
litri, oppure i recipienti in plastica della capacita'  minima  di  2
litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto e'  destinato  ad  uso
professionale. 
    I recipienti di capacita' pari a 0,100 l; 0,150 l; 0,200  l,  non
hanno corpo o forma sferica e  presentano  un  rapporto  tra  altezza
totale e lunghezza del lato maggiore, ovvero del diametro in caso  di
forma cilindrica, superiore a 1,85. 
    La designazione della denominazione «Aceto Balsamico  di  Modena»
deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione  «Indicazione
Geografica Protetta» scritta in caratteri  chiari  e  leggibili,  per
esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del
Paese di destinazione. 
    Alla  denominazione  «Aceto  Balsamico  di  Modena»  e'   vietata
l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo,  anche  sotto  forma
numerica, diverso da  quelli  esplicitamente  previsti  nel  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato», «riserva», «superiore» od altro similare. 
    Il termine «classico», da usarsi nella  sola  versione  italiana,
puo' essere abbinato alla denominazione del prodotto affinato per  un
periodo inferiore a tre anni. 
    Il termine «invecchiato» puo' essere abbinato alla  denominazione
qualora  l'invecchiamento  si  sia  prolungato  per  un  periodo  non
inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno. Alla
dicitura  «invecchiato»  puo'  essere  affiancata  l'indicazione  del
periodo minimo di invecchiamento pari a 3 anni.