(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
                                 tra 
                il Governo della Repubblica Italiana 
                                  e 
                il Governo della Repubblica Francese 
  per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera 
             della nuova linea ferroviaria Torino-Lione 
 
 
    Il Governo della Repubblica italiana 
    e 
    Il Governo della Repubblica francese 
 
    qui di seguito designati "le Parti", 
 
    Vista la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle  ferrovie
comunitarie, 
 
    Vista la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17  giugno  2008,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario comunitario, 
 
    Vista la  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio  ferroviario
europeo unico, 
 
    Vista la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei  contratti  di
concessione, 
 
    Vista la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
 
    Visto il Regolamento  UE  n.  913/2010  del  22  settembre  2010,
relativo  alla  rete  ferroviaria  europea  per  un  trasporto  merci
competitivo, 
 
    Considerato il Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti  dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando
l'importanza  strategica  della   rete   centrale,   che   comprende,
all'interno del corridoio  Mediterraneo,  il  progetto  Torino-Lione,
asse portante dell'attraversamento delle Alpi, 
 
    Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  Meccanismo
per collegare l'Europa, 
 
    Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa  alle  stazioni
internazionali Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia  compresi
tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, 
 
    Considerato l'Accordo  firmato  il  15  gennaio  1996  a  Parigi,
relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per  la
preparazione della realizzazione di una nuova linea  ferroviaria  tra
Torino e Lione, 
 
    Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per  la
realizzazione  di  una  nuova  linea  ferroviaria   Torino-Lione,   e
segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo  del  29  gennaio
2001", 
 
    Considerato l'Accordo  firmato  3  dicembre  2004  a  Roma  sulla
sicurezza negli  studi  per  la  realizzazione  di  una  nuova  linea
ferroviaria Torino-Lione, 
 
    Considerato l'Accordo firmato 30  gennaio  2012  a  Roma  per  la
realizzazione  e  l'esercizio  di   una   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione, e segnataniente il  terzo  comma  dell'articolo  1,  in
seguito "Accordo del 30 gennaio 2012", 
 
    Desiderosi di dare un contributo  significativo  all'applicazione
della Convenzione sulla  protezione  delle  Alpi  (Convenzione  delle
Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, 
 
    Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di  persone
e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in  una  prospettiva
di sviluppo  sostenibile  finalizzata  a  favorire  le  modalita'  di
trasporto piu' rispettose dell'ambiente, 
 
    Convinti  che,  per  conseguire  tale  obiettivo,  il  potenziale
rappresentato dalla modalita'  ferroviaria,  quale  complemento  alla
modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo
sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali
ed economici permettera' di mettere in atto misure tese  a  orientare
gli  spostamenti  verso  tale  modalita',  in  conformita'   con   le
esperienze internazionali di maggior successo, 
 
    Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta  una
rete centrale composta da 9 corridoi, 
 
    Considerando che il corridoio  mediterraneo  comprende  un  unico
attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago  di
Ginevra e il Mediterraneo, 
 
    Considerando che, come  affermato  nei  testi  sopra  citati,  la
sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione e' un progetto
di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo, 
 
    Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, 
 
    Hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
 
                             Articolo 1 
 
                               Oggetto 
 
    Le Parti, prendendo  atto  dei  nuovi  elementi  derivanti  dalle
disposizioni del Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto  sul  traffico
interessato  nonche'  dell'avanzamento  di  altri   progetti   simili
attraverso le  Alpi  svizzere  ed  austriache,  stabiliscono  con  il
presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il  29  gennaio
2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione
dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale  definita
all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012,  e  ne  affidano  la
realizzazione al Promotore pubblico  di  cui  agli  articoli  2  e  6
dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato "Tunnel Furalpin  Lyon
Turin Sas", istituito in data 23 febbraio 2015.