ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione Il Governo della Repubblica italiana e Il Governo della Repubblica francese qui di seguito designati "le Parti", Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, Visto il Regolamento UE n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, Considerato il Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando l'importanza strategica della rete centrale, che comprende, all'interno del corridoio Mediterraneo, il progetto Torino-Lione, asse portante dell'attraversamento delle Alpi, Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001", Considerato l'Accordo firmato 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Considerato l'Accordo firmato 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnataniente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012", Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto piu' rispettose dell'ambiente, Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure tese a orientare gli spostamenti verso tale modalita', in conformita' con le esperienze internazionali di maggior successo, Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta una rete centrale composta da 9 corridoi, Considerando che il corridoio mediterraneo comprende un unico attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago di Ginevra e il Mediterraneo, Considerando che, come affermato nei testi sopra citati, la sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione e' un progetto di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo, Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Oggetto Le Parti, prendendo atto dei nuovi elementi derivanti dalle disposizioni del Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto sul traffico interessato nonche' dell'avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere ed austriache, stabiliscono con il presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e ne affidano la realizzazione al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato "Tunnel Furalpin Lyon Turin Sas", istituito in data 23 febbraio 2015.