(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                           Ruolo organico 
 
  1. La dotazione organica del CREA e' deliberata, nei  limiti  della
dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca  e
la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti
pari  alle  unita'  di  personale  di  ruolo  a  tempo  indeterminato
trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria,  su  proposta
del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito  il
parere del Consiglio scientifico,  con  riferimento  ai  profili  del
personale tecnico e scientifico, in base ai profili  stabiliti  dalla
disciplina fissata  dai  Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed
e' approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2.  Con  la  dotazione  organica  vengono  stabilite  le   esigenze
complessive di personale in rapporto  alle  attivita'  e  ai  compiti
istituzionali  del  CREA  in  coerenza  con  il  Piano  triennale  di
attivita'.   La   dotazione   organica   puo'    essere    ridefinita
periodicamente in  relazione  alle  esigenze  evidenziate  dal  Piano
triennale di attivita',  nonche'  a  seguito  della  riorganizzazione
delle sedi di ricerca, degli uffici e  in  caso  di  attribuzione  di
nuove funzioni. 
  3. Il  Consiglio  di  amministrazione  delibera,  su  proposta  del
Direttore  generale,  il  Piano  triennale  del  fabbisogno  di   cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.