(Allegato) (parte 2)
  2.  Le  procedure  conseguenti  all'invito  per  la   raccolta   di
manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  definizione   della
procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari
straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  2
maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei  principi
di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono
essere espletate nel  termine  di  sei  mesi  dalla  concessione  del
finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo». 
  All'articolo 52: 
  al comma 1, le parole: «dopo le  parole  "Grande  raccordo  anulare
delle biciclette (GRAB di Roma)" sono aggiunte  le  seguenti  parole:
"ciclovia» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  parole:  "e  Grande
raccordo anulare delle biciclette (GRAB  di  Roma)"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di
Roma, ciclovia». 
  Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 52-bis. - (Misure urgenti per la promozione della concorrenza
nel trasporto a trazione  elettrica  su  gomma).  -  1.  All'articolo
17-septies, comma  4,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  "a-bis) l'individuazione di parametri minimi  di  interoperabilita'
delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati  a
garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a  trazione
elettrica in circolazione;". 
  Art. 52-ter. - (Modifiche al codice dei contratti pubblici).  -  1.
All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  "1-bis.  L'ANAC  e'  legittimata   ad   agire   in   giudizio   per
l'impugnazione  dei  bandi,  degli  altri   atti   generali   e   dei
provvedimenti relativi a contratti di rilevante  impatto,  emessi  da
qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che  essi  violino  le
norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e
forniture. 
  1-ter.  L'ANAC,  se  ritiene  che  una  stazione  appaltante  abbia
adottato un provvedimento viziato da gravi  violazioni  del  presente
codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione,
un  parere  motivato  nel  quale  indica  specificamente  i  vizi  di
legittimita'  riscontrati.  Il  parere  e'  trasmesso  alla  stazione
appaltante; se la stazione appaltante non vi  si  conforma  entro  il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni
dalla  trasmissione,  l'ANAC  puo'  presentare   ricorso,   entro   i
successivi trenta  giorni,  innanzi  al  giudice  amministrativo.  Si
applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di  cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i  casi
o le tipologie di provvedimenti in  relazione  ai  quali  esercita  i
poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter". 
  Art. 52-quater. -  (Organizzazione  dell'ANAC).  -  1.  L'Autorita'
nazionale  anticorruzione  definisce,  con  propri  regolamenti,   la
propria organizzazione,  il  proprio  funzionamento  e  l'ordinamento
giuridico del proprio personale secondo i  principi  contenuti  nella
legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Il  trattamento  economico  del
personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello  gia'  definito  in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1°
febbraio 2016, adottato ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti regolamenti  continua  ad  applicarsi  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  febbraio  2016.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  comunque  derivare
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 52-quinquies. - (Sicurezza antisismica delle autostrade A24  e
A25). - 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma
183, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  tenuto  conto  della
necessita'  e  urgenza  di  mettere  in  sicurezza   antisismica   le
autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di
pianificazione   tecnica   ed    economica    dell'intero    impianto
infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del
corrispettivo della concessione di cui all'articolo  3,  lettera  c),
della vigente convenzione stipulata il  18  novembre  2009,  relative
agli anni 2015 e  2016,  ciascuna  dell'importo  di  euro  55.860.000
comprendente  gli  interessi  di  dilazione,   e'   sospeso,   previa
presentazione di  un  piano  di  convalida  per  interventi  urgenti,
presentato dal  concessionario  entro  venti  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro
il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti.  Nel  medesimo  decreto  sono  altresi'  definite  le
modalita' di  attuazione  della  presente  disposizione,  nonche'  la
regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo  e'  destinato
all'immediato avvio dei lavori  di  messa  in  sicurezza  antisismica
delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il  versamento
all'ANAS  S.p.A.  delle  rate   sospese   del   corrispettivo   della
concessione, tutte di spettanza  dell'ANAS  S.p.A.,  per  complessivi
euro 111.720.000, in tre rate che scadono il  31  marzo  di  ciascuno
degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro
37.240.000 con maggiorazione degli interessi  maturati  calcolati  al
tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti
rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.». 
  All'articolo 53: 
  ai commi 1 e 2, le  parole:  «il  momento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la data»; 
  al comma  3,  dopo  le  parole:  «e'  aggiunto»  sono  inserite  le
seguenti: «, in fine,». 
  Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 53-bis. - (Ristrutturazione  o  riorganizzazione  di  imprese
editoriali per crisi aziendale). - 1. Per  il  sostegno  degli  oneri
derivanti dall'anticipata liquidazione della  pensione  di  vecchiaia
nei  confronti  dei  giornalisti  interessati  dai   piani   di   cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio  2017,  n.
69, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017,  10
milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno  2019,
12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo
41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14.
Ai  giornalisti  che  sono  stati  effettivamente   coinvolti   nella
riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo  e'  data
facolta' di optare per l'anticipata liquidazione  della  pensione  di
vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto  ovvero,  nel  caso  di
giornalisti   che   vengono   coinvolti   nella   riduzione    oraria
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di  coinvolgimento
nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei  requisiti  di
anzianita' anagrafica  e  contributiva,  se  successiva,  purche'  in
possesso di un'anzianita' contributiva  pari  ad  almeno  venticinque
anni  interamente  accreditati   presso   l'Istituto   nazionale   di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'eta'  anagrafica
pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se  donne,
e a sessanta anni, se uomini. 
  2. L'INPGI  prende  in  considerazione  le  domande  di  anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli  esuberi,  nel  rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del  Fondo  per  il
pluralismo   e   l'innovazione   dell'informazione   spettante   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per  gli  anni  dal  2017  al
2021. 
  4. All'onere derivante dalle prestazioni di anticipata liquidazione
della pensione di vecchiaia finanziate ai sensi del presente articolo
concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori  di  lavoro  di
cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14. 
  Art. 53-ter. - (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle  aree  di  crisi  industriale  complessa).  -  1.  Le   risorse
finanziarie  di  cui  all'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1  del  12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile  2017,  possono  essere  destinate
dalle regioni medesime, nei limiti della parte non  utilizzata,  alla
prosecuzione,  senza  soluzione  di  continuita'  e   a   prescindere
dall'applicazione dei criteri di cui  al  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n.  83473  del  1°  agosto  2014,  del
trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo  di  dodici  mesi,
per  i  lavoratori  che  operino  in  un'area  di  crisi  industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1°  gennaio  2017  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga,  a  condizione  che  ai  medesimi
lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di  politica
attiva individuate in  un  apposito  piano  regionale  da  comunicare
all'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  e  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
  Dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: 
  «Art. 54-bis. - (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i  limiti
e con le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'  ammessa  la
possibilita'  di  acquisire  prestazioni   di   lavoro   occasionali,
intendendosi per tali le attivita' lavorative che  danno  luogo,  nel
corso di un anno civile: 
  a) per ciascun prestatore, con  riferimento  alla  totalita'  degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore  a
5.000 euro; 
  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla  totalita'  dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente  non  superiore  a
5.000 euro; 
  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni  prestatore  in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro. 
  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla  Gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali disciplinata dal testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela  della
salute e della sicurezza del prestatore,  si  applica  l'articolo  3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti  da  imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno. 
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di  lavoro  occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da  meno  di  sei  mesi  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  6. Alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  fare
ricorso: 
  a)  le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a  prestazioni  occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 
  b) gli altri utilizzatori, nei limiti  di  cui  al  comma  14,  per
l'acquisizione di prestazioni di  lavoro  mediante  il  contratto  di
prestazione occasionale di cui al comma 13. 
  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  fare  ricorso  al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14,  lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla
vigente  disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese   di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente  articolo,  esclusivamente   per   esigenze   temporanee   o
eccezionali: 
  a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche  categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di  detenzione,  di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; 
  b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a  calamita'
o eventi naturali improvvisi; 
  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri  enti
pubblici o associazioni di volontariato; 
  d)  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,   sportive,
culturali o caritative. 
  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro  importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti: 
  a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; 
  b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso
l'universita'; 
  c) persone disoccupate,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In  tal  caso  l'INPS  provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative  del  salario  o  di
sostegno del  reddito  gli  accrediti  contributivi  derivanti  dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo,  gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere  i
relativi adempimenti, anche tramite  un  intermediario  di  cui  alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita  piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di  seguito  denominata  "piattaforma
informatica INPS", che supporta le  operazioni  di  erogazione  e  di
accreditamento dei  compensi  e  di  valorizzazione  della  posizione
contributiva  dei  prestatori  attraverso  un  sistema  di  pagamento
elettronico.  I  pagamenti   possono   essere   altresi'   effettuati
utilizzando il  modello  di  versamento  F24,  con  esclusione  della
facolta' di compensazione dei crediti  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Esclusivamente  ai  fini
dell'accesso  al  Libretto  Famiglia  di  cui   al   comma   10,   la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti  tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  10. Ciascun utilizzatore di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  puo'
acquistare,  attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS  con   le
modalita' di cui al comma 9 ovvero  presso  gli  uffici  postali,  un
libretto nominativo prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo  favore  da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a)  piccoli  lavori  domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia  o  di  manutenzione;  b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate  o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare.  Mediante  il
Libretto Famiglia,  e'  erogato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, il contributo di cui  all'articolo  4,  comma  24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati. 
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il  cui
valore nominale e' fissato in 10 euro,  utilizzabili  per  compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun  titolo  di
pagamento erogato sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita  nella  misura  di  1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS  ovvero  avvalendosi
dei  servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno  3  del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica  i  dati
identificativi del prestatore, il  compenso  pattuito,  il  luogo  di
svolgimento  e  la  durata  della  prestazione,  nonche'  ogni  altra
informazione necessaria ai  fini  della  gestione  del  rapporto.  Il
prestatore riceve contestuale notifica  attraverso  comunicazione  di
short message service (SMS) o di posta elettronica. 
  13.  Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il  contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera  b),  e
7, acquisisce, con  modalita'  semplificate,  prestazioni  di  lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti. 
  14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: 
  a) da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 
  b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo  che  per  le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli; 
  c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  delle
imprese  esercenti  l'attivita'  di  escavazione  o  lavorazione   di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle  miniere,  cave  e
torbiere; 
  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 
  15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di   prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui  al  comma  6,  lettera  b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  9,  le  somme  utilizzabili  per  compensare   le
prestazioni. L'1 per cento degli  importi  versati  e'  destinato  al
finanziamento degli oneri gestionali. 
  16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9  euro,  tranne
che nel settore agricolo, per il quale il  compenso  minimo  e'  pari
all'importo della retribuzione oraria  delle  prestazioni  di  natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro  stipulato
dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico  dell'utilizzatore  la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento  del
compenso, e il premio dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
  17. L'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'  tenuto  a
trasmettere  almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della   prestazione,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,  una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i
dati anagrafici e identificativi  del  prestatore;  b)  il  luogo  di
svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d)  la
data e l'ora di inizio e di  termine  della  prestazione  ovvero,  se
imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento  a
un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito
per  la  prestazione,  in  misura  non  inferiore  a  36  euro,   per
prestazioni di  durata  non  superiore  a  quattro  ore  continuative
nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma  16.  Il  prestatore  riceve  contestuale
notifica  della  dichiarazione  attraverso  comunicazione  di   short
message service (SMS) o di posta elettronica. 
  18. Nel caso in cui la  prestazione  lavorativa  non  abbia  luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei
servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,  la  revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni  successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19. 
  19. Con riferimento a tutte le  prestazioni  rese  nell'ambito  del
Libretto Famiglia e del  contratto  di  prestazione  occasionale  nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle  somme  previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di  cui  al
comma 6, lettera a), e al comma  6,  lettera  b),  al  pagamento  del
compenso al prestatore il giorno 15 del  mese  successivo  attraverso
accredito delle  spettanze  su  conto  corrente  bancario  risultante
sull'anagrafica   del   prestatore   ovvero,   in   mancanza    della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste  italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono  a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica  di  cui
al  comma  9,  l'INPS  provvede   altresi'   all'accreditamento   dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del  prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il  30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei  dati  relativi  alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui  al  comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al  rapporto
tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e  la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16.  In  caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a
euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui
risulta accertata la violazione.  Non  si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. 
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, previo confronto con le parti  sociali,  trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle  attivita'  lavorative
disciplinate dal presente articolo». 
  Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 55-bis. - (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). - 1.
Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei  disabili,  di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e'
incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22. 
  Art. 55-ter. - (Disposizione interpretativa  dell'articolo  12  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  in  materia  di
interventi per la formazione e l'integrazione del reddito). -  1.  Il
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi  1
e 2 del medesimo  articolo  12  includono  le  misure  stabilite  dal
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  dirette  a  garantire  ai
lavoratori somministrati una protezione  complessiva  in  termini  di
welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore. 
  Art. 55-quater. - (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di  integrazione
salariale in deroga). - 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo  periodo  sono
inseriti i seguenti: "Per i trattamenti di integrazione salariale  in
deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso  delle  integrazioni
corrisposte  ai  lavoratori  devono  essere  effettuati,  a  pena  di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo  di  paga  in  corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento di concessione se  successivo.  Per  i  trattamenti
conclusi prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, i sei mesi di cui al precedente  periodo  decorrono  da
tale data". 
  Art.  55-quinquies.  -  (Disposizioni  in  materia  di   contributi
previdenziali dei lavoratori transfrontalieri). - 1. All'articolo  76
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 e' aggiunto  il
seguente: 
  "1-bis.  La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'  applicata   dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in  Italia  da  parte  della  gestione  della
previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e
l'invalidita' svizzera (LPP), ivi  comprese  le  prestazioni  erogate
dagli enti o istituti svizzeri di  prepensionamento,  maturate  sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera
e in qualunque forma erogate". 
  2. All'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  "13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma  13  si  applica,  con  riferimento  al  conto  corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi  o  degli  altri
emolumenti  derivanti  dalle  attivita'  lavorative  ivi   svolte   e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare  del  conto  eventualmente  cointestatari  o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso"». 
  All'articolo 56: 
  al  comma  1,  lettera  a),  la  parola:   «complementarieta'»   e'
sostituita dalla seguente: «complementarita'»; 
  al comma 3,  le  parole:  «Si  applicano  le  disposizioni  vigenti
anteriormente alle modifiche operate dal comma  1  e,  comunque,  non
oltre il  30  giugno  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1
continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»; 
  al  comma  4,  le  parole:  «Ministero»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Ministro»,   le   parole:   «decreto
interministeriale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo». 
  Dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: 
  «Art. 56-bis. - (Fondo per la razionalizzazione e la  riconversione
della produzione bieticolo-saccarifera).  -  1.  L'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1063,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo  1,  comma  489,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per
la   razionalizzazione   e   la   riconversione   della    produzione
bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019,  2020  e  2021.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo  periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per
gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio». 
  All'articolo 57: 
  al comma 2: 
  alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  «0a) al comma 88  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui  al  comma  100
del presente articolo"»; 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui  al  comma  100
del presente articolo"»; 
  alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole:  «ovvero  portati»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate»; 
  alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai  commi
88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di
cui al primo periodo del presente comma"»; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre
2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione  d'anno  per
il periodo 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di
euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018". All'articolo 1, comma 160, primo periodo,  lettera  b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'articolo
10, comma 1, della citata legge n. 198  del  2016,  le  parole:  "100
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni". 
  3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: "Qualora la  start-up  innovativa  perda  uno  dei
requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2,  prima  della  scadenza
dei quattro anni dalla data di costituzione, o  del  diverso  termine
previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo  quanto
risultante dal periodico aggiornamento  della  sezione  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in  ogni  caso,  una
volta  decorsi  quattro  anni  dalla  data  di  costituzione,"   sono
sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il diverso  termine  previsto
dal comma 3 dell'articolo 25  se  applicabile,  qualora  la  start-up
innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo  25,  comma
2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data  di  costituzione,
secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento  della  sezione
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni
caso al raggiungimento di tale termine,". 
  3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115,  della
legge 11 dicembre 2016, n.  232,  puo'  essere  disposta  l'ulteriore
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili
nell'ambito delle risorse  rivenienti  dall'articolo  1,  comma  851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3-quinquies. All'articolo 5,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
"In alternativa alla predetta modalita' di riduzione,  il  produttore
puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017,
di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i  maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo  periodo  di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre  il
limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016."»; 
  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Attrazione   degli
investimenti». 
  Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 57-bis. - (Incentivi fiscali agli  investimenti  pubblicitari
incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive  e
radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese  editoriali  di
nuova costituzione). - 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese  e
ai  lavoratori  autonomi  che  effettuano  investimenti  in  campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e  sulle  emittenti
televisive e radiofoniche  locali,  analogiche  o  digitali,  il  cui
valore superi almeno dell' 1  per  cento  gli  analoghi  investimenti
effettuati sugli stessi mezzi di informazione  nell'anno  precedente,
e' attribuito un contributo, sotto forma di credito  d'imposta,  pari
al  75  per  cento  del  valore   incrementale   degli   investimenti
effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole
e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo
di spesa stabilito ai sensi del comma  3.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  previa  istanza
diretta  al  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  le  modalita'  e  i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma,
con particolare riguardo  agli  investimenti  che  danno  accesso  al
beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e  di
utilizzo    del    beneficio,    alla    documentazione    richiesta,
all'effettuazione dei  controlli  e  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  Agli
eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  provvede  il  Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche  con
lo scopo di  rimuovere  stili  di  comunicazione  sessisti  e  lesivi
dell'identita'  femminile,  e  idonei  a  promuovere  la  piu'  ampia
fruibilita' di  contenuti  informativi  multimediali  e  la  maggiore
diffusione   dell'uso   delle   tecnologie   digitali,   e'   emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  un  bando
per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese  editrici  di  nuova
costituzione. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
mediante utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
concesso nel limite complessivo,  che  costituisce  tetto  di  spesa,
stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;
con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio
di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni  concesse
a  carico  delle  quote  del  Fondo  spettanti  rispettivamente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  dello  sviluppo
economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del   credito
d'imposta di cui al comma 1 sono  iscritte  nel  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia  delle
entrate - Fondi di  bilancio"  per  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma  1.  I  finanziamenti  da
assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle
risorse  del  medesimo  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente  con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della predetta legge n.  198  del  2016,  nell'ambito  della
quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza
della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Art. 57-ter. - (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli  esercenti  di
impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da
biomasse, bio-gas e bioliquidi sostenibili).  -  1.  All'articolo  1,
comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Entro il
31 dicembre 2016"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il  31
dicembre 2017". 
  Art. 57-quater. - (Salvaguardia  della  produzione  di  energia  da
impianti fotovoltaici ed eolici). - 1. All'articolo  42  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il  comma  4  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica
derivante  da  impianti  fotovoltaici,  agli  impianti   di   potenza
superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito  di  verifiche  o  controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali  il  soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia  intrapreso  le  azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili  della
non conformita' dei moduli,  si  applica,  su  istanza  del  medesimo
soggetto beneficiario,  una  decurtazione  del  20  per  cento  della
tariffa incentivante  base  per  l'energia  prodotta  dalla  data  di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  12  maggio  2011,  e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. 
  4-ter. La misura della  decurtazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
dimezzata  qualora  la  mancanza  di  certificazione  o  la   mancata
rispondenza della certificazione alla normativa  di  riferimento  sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un  procedimento
di verifica o controllo. 
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta  dagli  istanti
secondo  modalita'  proporzionate  indicate  dallo  stesso  GSE,   la
sostanziale  ed  effettiva  rispondenza  dei  moduli  installati   ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
  4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del  beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili  della  non  conformita'  dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali
del  soggetto  beneficiario  e  le  conseguenze  di  eventuali  altre
violazioni ai fini del diritto all'accesso e  al  mantenimento  degli
incentivi. 
  4-sexies.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di  energia
elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli  impianti  eolici
gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012,  ai  quali
e' stato negato l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti  dalla  normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria"». 
  All'articolo 59: 
  al comma 2: 
  al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:»
sono sostituite dalle seguenti:  «Art.  31-quater.  -  (Rettifica  in
diminuzione del reddito per  operazioni  tra  imprese  associate  con
attivita' internazionale). -»; 
  al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a),  le  parole:  «dalla
Convenzione 90/436/CE del  23  luglio  1990»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione  delle  doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili  di  imprese  associate,
con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99». 
  All'articolo 60: 
  al comma 1: 
  all'alinea,  le  parole:  «di  risparmio»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del risparmio» e  le  parole:  «rafforzatisi  considerano»
sono sostituite dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»; 
  alla lettera b), le  parole:  «che  danno»  sono  sostituite  dalla
seguente: «aventi». 
  Nel titolo  IV,  capo  II,  dopo  l'articolo  60  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 60-bis. - (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti). -  1.  All'articolo  1,  comma
200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  le  parole:  "entrata  in
vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"presentazione delle domande di accesso al Fondo". 
  Art. 60-ter. - (Disposizioni di  semplificazione  per  progetti  di
social innovation). - 1. Al fine di conseguire il  piu'  adeguato  ed
efficace sviluppo e la completa realizzazione dei  progetti  promossi
nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il
Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
trasferire  la  proprieta'  intellettuale  dei  progetti  nonche'  la
proprieta' dei beni strumentali e  delle  attrezzature  realizzati  e
acquisiti  nell'ambito  degli  stessi  e  la  relativa   gestione   e
utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa  realizzazione  e
conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle  somme
assegnate per le attivita'  e  gli  investimenti  gia'  realizzati  e
verificati dall'amministrazione. 
  3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  devono  ispirarsi  a  principi  e
criteri di semplificazione per la gestione  contabile  e  finanziaria
dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e  provvedere  alla
regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini
di conclusione e di gestione degli stessi. 
  Art. 60-quater. - (Misure per assicurare la celerita' di  procedure
assunzionali dell'amministrazione della giustizia). - 1. Al  fine  di
assicurare  la  riduzione  dei  costi  relativi   al   numero   delle
sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la  celerita'  di
svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi
2-bis  e  2-quater,  del  decreto-legge  30  giugno  2016,  n.   117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  e
all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  a
ciascuna  delle  sottocommissioni,  presieduta  dal  componente  piu'
anziano, non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a
250 unita'. Per quanto non previsto dal presente comma, si  applicano
le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  Art.  60-quinquies.  -  (Esclusione  delle  forme   di   previdenza
complementare  dal  bail-in).  -  1.  All'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter e'  aggiunto
il seguente: 
  "3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della
forma  pensionistica  complementare  depositati  a  qualsiasi  titolo
presso un depositario non  sono  ammesse  azioni  dei  creditori  del
depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi". 
  Art. 60-sexies. - (Cartolarizzazione di crediti). - 1.  Alla  legge
30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 3, dopo  la  lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8"; 
  b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  "Art. 7.1. - (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte  di
banche e intermediari finanziari). - 1.  Alle  cessioni  di  crediti,
qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del  testo  unico  bancario  aventi
sede legale in Italia, si  applicano  altresi'  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3  che  si
sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere
finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero  di
tali crediti e a favorire il ritorno in bonis  del  debitore  ceduto,
nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 
  3. Nell'ambito di piani di  riequilibrio  economico  e  finanziario
concordati con il soggetto cedente o di accordi  stipulati  ai  sensi
degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267,  ovvero  di  analoghi  accordi  o  procedure  volti  al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di
legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono
acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri  titoli  e  strumenti
partecipativi derivanti dalla conversione di parte  dei  crediti  del
cedente  e  concedere  finanziamenti  al  fine   di   migliorare   le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire
il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano  in  questo
caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del  codice
civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e
altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli  effetti
della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  e
sono destinate  in  via  esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti
incorporati  nei   titoli   emessi   e   al   pagamento   dei   costi
dell'operazione. 
  4. Puo' essere costituita una  societa'  veicolo,  nella  forma  di
societa' di  capitali,  avente  come  oggetto  sociale  esclusivo  il
compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione  di  cartolarizzazione,  i  beni  immobili  e  mobili
registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in
qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
ivi compresi i beni oggetto di contratti  di  locazione  finanziaria,
anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti  derivanti  da
tali  contratti.  Le  somme  in  qualsiasi  modo   rivenienti   dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali  beni  e  diritti,  dovute
dalla societa' veicolo alla  societa'  di  cartolarizzazione  di  cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della  presente  legge,
ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate  in  via
esclusiva al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei  titoli
emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. 
  5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto
di  locazione  finanziaria,  i  relativi   contratti   di   locazione
finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti  dalla  risoluzione
di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve  essere
consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte  di
un  gruppo  bancario,  e  deve  essere  costituita   per   specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a  essere  liquidata  una
volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni  dell'oggetto  sociale,
delle possibilita'  operative  e  della  capacita'  di  indebitamento
devono risultare dalla  disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli
adempimenti  derivanti  dai  contratti  e   rapporti   di   locazione
finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono  eseguiti  dal
soggetto che presta i servizi  indicati  nell'articolo  2,  comma  3,
lettera  c),  ovvero   da   un   soggetto   abilitato   all'esercizio
dell'attivita' di locazione  finanziaria  individuato  ai  sensi  del
comma 8 del presente articolo. Le  disposizioni  in  materia  fiscale
applicabili alle  societa'  che  esercitano  attivita'  di  locazione
finanziaria  si  applicano  integralmente   alla   societa'   veicolo
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria  e  dei
beni  derivanti  da  tale  attivita'.  Alle  cessioni   di   immobili
effettuate dalla medesima  societa'  si  applicano  integralmente  le
agevolazioni  originariamente  previste   dall'articolo   35,   comma
10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo  4,  comma  2,  le  cessioni
effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi  del
presente articolo, aventi  ad  oggetto  crediti  non  individuati  in
blocco,  sono  pubblicate  mediante  iscrizione  nel  registro  delle
imprese e  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del  cessionario,
della  data  di  cessione,  delle  informazioni   orientative   sulla
tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul  periodo
in cui tali rapporti  sono  sorti  o  sorgeranno,  nonche'  del  sito
internet in cui il cedente e il cessionario  renderanno  disponibili,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti  che  ne  faranno
richiesta. Dalla data di pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori  ceduti
si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile
e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni  nei
pubblici  registri  degli  atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di
locazione finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza  necessita'
di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi'  applicabili  le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste  per  i
crediti ceduti. 
  7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti  e
dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo  3  e'  affidata  a  una  banca  o  a  un  intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico bancario. 
  8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di  cartolarizzazione
individua  un  soggetto  di  adeguata  competenza  e   dotato   delle
necessarie  abilitazioni  o  autorizzazioni   in   conformita'   alle
disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse
dei portatori dei titoli, compiti di  gestione  o  amministrazione  e
potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una  banca,  un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo  106
del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o
una societa' di gestione del risparmio, lo stesso  soggetto  verifica
altresi' la  conformita'  dell'attivita'  e  delle  operazioni  della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge  e  al
prospetto informativo"». 
  All'articolo 61: 
  al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro  trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni», dopo  la  parola:
«predispone» sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentito  il  comitato
organizzatore locale,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  nonche'  alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; 
  al comma 3: 
  al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«quarantacinque», le parole:  «e  al  Ministro  per  lo  sport»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  nonche'  alle
Camere per l'invio alle Commissioni  parlamentari  competenti»  e  le
parole: «una conferenza di servizi, alla quale» sono sostituite dalle
seguenti: «una o piu' conferenze di servizi, alle quali»; 
  al secondo periodo, le parole: «Tale  conferenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ogni conferenza»; 
  al quarto periodo, le parole: «e al Ministro  per  lo  sport»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  nonche'  alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; 
  al comma 4, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Ministro  per  lo
sport» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo»; 
  al comma 10, dopo  le  parole:  «alle  Camere,»  sono  inserite  le
seguenti:  «per   la   trasmissione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari,» e le  parole:  «e  al  Ministro  per  lo  sport»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; 
  al comma 15, primo periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport»
sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro  per  lo  sport  e  al
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nonche'
alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; 
  al comma 17, secondo periodo,  le  parole:  «del  Ministro  per  lo
Sport» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro  per  lo  sport,
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; 
  al comma 22, dopo  le  parole:  «alle  Camere,»  sono  inserite  le
seguenti:  «per   la   trasmissione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari,» e le  parole:  «e  al  Ministro  per  lo  Sport»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 
  al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo». 
  All'articolo 62: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Lo studio di fattibilita' di cui  all'articolo  1,  comma  304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal
presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo  23,  commi  5,
5-bis e 6, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  puo'  comprendere,  ai  fini  del
raggiungimento  del  complessivo   equilibrio   economico-finanziario
dell'iniziativa o della  valorizzazione  del  territorio  in  termini
sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di  immobili  con
destinazioni  d'uso  diverse  da  quella  sportiva,  complementari  o
funzionali  al  finanziamento  o   alla   fruibilita'   dell'impianto
sportivo, con esclusione della realizzazione di  nuovi  complessi  di
edilizia  residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi
nell'ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree  contigue
all'intervento di costruzione  o  di  ristrutturazione  dell'impianto
sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza  superiore  a  5.000
posti,  possono  essere  realizzati   anche   alloggi   di   servizio
strumentali  alle  esigenze  degli  atleti  e  dei  dipendenti  della
societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel  limite  del
20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di
impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al  patrimonio  pubblico
comunale. Lo studio di fattibilita'  puo'  prevedere  la  demolizione
dell'impianto da dismettere,  la  sua  demolizione  e  ricostruzione,
anche con volumetria e sagoma  diverse,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1,  lettere  d)  e  f),  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua
riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di
interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti
pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo  equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo'
contemplare la cessione del diritto di superficie o  del  diritto  di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie  o
del diritto di  usufrutto  di  altri  immobili  di  proprieta'  della
pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e  il  diritto  di
usufrutto non possono avere  una  durata  superiore  a  quella  della
concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  comunque  non  possono
essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni.
Nel caso di impianti sportivi  pubblici,  la  conferenza  di  servizi
preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento
previste dal codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
esamina comparativamente eventuali istanze  concorrenti  individuando
quella da dichiarare di interesse pubblico e da 
  ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla  lettera
b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1  della  legge  n.  147  del
2013. Il verbale conclusivo della conferenza di  servizi  preliminare
e' pubblicato nel  sito  internet  istituzionale  del  comune  e  nel
Bollettino Ufficiale della regione»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il progetto definitivo di cui alla lettera  b)  del  comma  304
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  tiene  conto
delle  condizioni  indicate  in  sede  di   conferenza   di   servizi
preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel
rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  comprende,  ove
necessaria, la documentazione prevista per i  progetti  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale; e' corredato: 
  a) nel caso di interventi su  impianti  sportivi  privati,  di  una
bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001,  n.  380,  nella  quale  sia  anche  previsto  che  la
realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  precede  o  e'  almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di
nuova edificazione dello stadio; 
  b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano
economico-finanziario che dia  conto,  anche  mediante  i  ricavi  di
gestione,  dell'effettiva  copertura   finanziaria   dei   costi   di
realizzazione; 
  c) nel caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica  o   su   impianti   pubblici   esistenti,   di   un   piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  che
indichi l'importo delle  spese  di  predisposizione  della  proposta,
nonche'  di  una   bozza   di   convenzione   con   l'amministrazione
proprietaria per la concessione di costruzione  o  di  gestione,  che
specifichi,  oltre  all'obbligo  della   preventiva   o   contestuale
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le  caratteristiche  dei
servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto
di superficie o di usufrutto»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui  all'articolo  1,
comma 304, lettera b), della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  si
svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso,  in
sede unificata a quella avente a oggetto la  valutazione  di  impatto
ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono
su  aree  pubbliche,  il  verbale  conclusivo  di  approvazione   del
progetto, che e'  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  del
comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale  della   regione,   costituisce
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e   urgenza
dell'opera,  comprendente  anche   gli   immobili   complementari   o
funzionali di cui al comma 1, con  eventuali  oneri  espropriativi  a
carico  del   soggetto   promotore,   e   costituisce   verifica   di
compatibilita'  ambientale  e  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e  16
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Nel  caso  di
impianti sportivi privati il verbale conclusivo della  conferenza  di
servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione  di  variante
allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al  sindaco,  che
lo sottopone all'approvazione  del  consiglio  comunale  nella  prima
seduta utile»; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma  1,  nell'ipotesi  di
impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  16.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo
pubblico   per   attivita'   commerciali    sia    consentita    solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto
sportivo.  In  tal  caso,  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  di
occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate  all'interno  di  dette
aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di
tempo, con oneri indennizzatori  a  carico  della  societa'  sportiva
utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi  accordi  tra  il
titolare e la medesima societa' sportiva.  Nell'ipotesi  di  impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza  compresa  tra  5.000  e
16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro  150
metri  dal  perimetro   dell'area   riservata,   restando   ferme   e
impregiudicate la validita'  e  l'efficacia  delle  autorizzazioni  e
delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate»; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  In  relazione  agli  interventi  da  realizzare  su  aree   di
proprieta' pubblica o su impianti  pubblici  esistenti,  il  soggetto
proponente deve essere in possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando  o  consorziando  altri
soggetti  laddove  si  tratti  della  societa'  o   dell'associazione
sportiva utilizzatrice dell'impianto»; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Si  applica   l'articolo   125   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n.  104,  alle  controversie  relative  agli  impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti
aventi a oggetto: 
  a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in
caso di istanze concorrenti; 
  b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria; 
  c) l'aggiudicazione della concessione»; 
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. In caso di  ristrutturazione  o  di  nuova  costruzione  di
impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o
a 2.000 posti allo scoperto,  e'  consentito  destinare,  all'interno
dell'impianto sportivo, in deroga agli  strumenti  urbanistici  e  ai
regolamenti delle regioni e degli  enti  locali,  fino  a  200  metri
quadrati della superficie utile ad attivita' di  somministrazione  di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali, e fino a  100  metri  quadrati  della  superficie
utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla
disciplina sportiva praticata. 
  5-ter. All'articolo 1,  comma  304,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il periodo: "Lo  studio  di  fattibilita'  non
puo' prevedere altri tipi di intervento,  salvo  quelli  strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto  e  al  raggiungimento  del
complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali,
occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della
realizzazione  di  nuovi  complessi  di  edilizia  residenziale"   e'
soppresso». 
  All'articolo  63,  al  comma  2,   dopo   le   parole:   «Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'
alle  Camere  per  la  trasmissione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari». 
  All'articolo 64: 
  dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al fine di promuovere,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2017/ 2018, il  consumo  di  prodotti  biologici  e  sostenibili  per
l'ambiente nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo  grado,  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il Fondo per le mense  scolastiche  biologiche,  con  una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro della salute,  limitatamente  agli  aspetti  di  competenza,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti,  in
conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti  e  le  specifiche
tecniche  necessari  per  qualificare  il   servizio   di   refezione
scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a  ridurre  i
costi a carico dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e  di  promozione
nelle scuole e di accompagnamento al  servizio  di  refezione  ed  e'
assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del  servizio  di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le
stazioni appaltanti pubbliche che intendono  aggiudicare  servizi  di
mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle  percentuali
minime di utilizzo di  prodotti  biologici,  dei  requisiti  e  delle
specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al  secondo  periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018,
si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni
di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  10
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2019, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente: 
  «Art. 64-bis. - (Misure per l'innovazione del  sistema  di  vendita
della stampa quotidiana e periodica). - 1. All'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana  e  periodica  si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: 
  a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
di periodici; 
  b) non esclusivi, che possono vendere,  alle  condizioni  stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici  in  aggiunta  ad  altre
merci"; 
  b) l'alinea del  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  "Possono
esercitare  l'attivita'  di  vendita  della   stampa   quotidiana   e
periodica, in regime di non esclusivita', le  seguenti  tipologie  di
esercizi commerciali:". 
  2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  24  aprile  2001,  n.
170, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - (Apertura di nuovi punti vendita). -  1.  L'apertura
di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a  carattere
stagionale, e' soggetta  alle  disposizioni  dell'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. I comuni possono individuare le zone nelle quali,  tenuto  conto
del numero dei punti vendita gia' esistenti in  relazione  al  bacino
d'utenza,  della  domanda,  anche  stagionale,  delle   esigenze   di
sostenibilita'  ambientale  e  di  viabilita'  nonche'  di  tutela  e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,  architettonico
e ambientale, l'apertura di  nuovi  punti  vendita  e'  regolamentata
sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati  con
le modalita' di cui al comma 3. 
  3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  i
criteri e i parametri qualitativi  per  l'apertura  dei  nuovi  punti
vendita,  affinche'  sia  garantita,  a   salvaguardia   dei   motivi
imperativi   di   interesse   generale   connessi   alla   promozione
dell'informazione  e  del  pluralismo   informativo,   una   presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio  nazionale,
anche nelle aree periferiche,  tale  da  soddisfare  la  domanda  del
bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze  stagionali.  Le
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata  sono  recepite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia
di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli  orari
e dei periodi di chiusura  dei  punti  vendita,  la  rimozione  degli
ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi,
di ampliare  le  categorie  merceologiche  e  i  servizi  offerti  al
pubblico, nonche' la possibilita' di  svolgere  l'intermediazione  di
servizi  a   valore   aggiunto   a   favore   delle   amministrazioni
territoriali,  delle  aziende  sanitarie  locali,  delle  aziende  di
trasporto pubblico e delle aziende  di  promozione  turistica,  fermi
restando gli  eventuali  vincoli  autorizzatori  previsti,  per  tali
attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente". 
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti: 
  "d-sexies) le imprese di distribuzione  territoriale  dei  prodotti
editoriali  garantiscono  a  tutti  i  rivenditori   l'accesso   alle
forniture a  parita'  di  condizioni  economiche  e  commerciali;  la
fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore; 
  d-septies) le imprese di distribuzione territoriale  assicurano  ai
punti vendita forniture di quotidiani e di  periodici  adeguate,  per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare  le  esigenze  dell'utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite  in  eccesso  rispetto  alle
esigenze dell'utenza del territorio o quelle  che  non  sono  oggetto
della  parita'  di  trattamento  possono  essere   rifiutate   ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna  limitazione
temporale". 
  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo  24  aprile  2001,  n.
170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito  il
seguente: 
  "Art. 5-bis. - (Nuove opportunita'  imprenditoriali  e  commerciali
per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle  zone  dove  la  fornitura
della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli  ordinari
canali di  distribuzione,  i  punti  vendita  di  tali  zone  possono
chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo  disponibile
geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E'
altresi' consentito ai punti vendita esclusivi  di  rifornire,  sulla
base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali  che  fanno
richiesta di fornitura di  pubblicazioni  periodiche  attinenti  alla
tipologia del bene o  del  servizio  oggetto  prevalente  della  loro
attivita'  commerciale.  Con  accordo  su  base  nazionale   tra   le
associazioni di categoria piu' rappresentative degli  editori  e  dei
rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le  condizioni
economiche per lo svolgimento di tali attivita',  che  in  ogni  caso
devono tenere conto  delle  quantita'  di  copie  vendute  dal  punto
vendita addizionale. L'attivita'  addizionale  di  distribuzione  dei
punti vendita esclusivi e' soggetta alle  disposizioni  dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
  5. Dopo il comma 1  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  24
aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto  sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114". 
  6. L'articolo 1, comma  2,  l'articolo  2,  commi  2,  4,  5  e  6,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo  6  del  decreto  legislativo  24
aprile 2001, n. 170, sono abrogati. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 65-bis. - (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). -  1.
All'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole: "ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili"  sono
sostituite dalle seguenti: "ne consentano anche  il  mutamento  delle
destinazioni d'uso purche' con  tali  elementi  compatibili,  nonche'
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi". 
  Art. 65-ter. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
  All'articolo 66: 
  al comma 1, le parole:  «legge  29  dicembre  2014,  n.  190»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190» e dopo le
parole: «e' incrementata» sono inserite le seguenti: «di  12  milioni
di euro per l'anno 2017,»; 
  al comma 2, le parole: «di 40 milioni di euro per l'anno  2018,  di
12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «di 14 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  86,2
milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro  per  l'anno
2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9  giugno  2016,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016,  n.
151, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Fermo  restando
quanto previsto dal periodo precedente, la  giacenza  da  detenere  a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo  e'
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017"»; 
  al comma 3: 
  l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli  oneri  derivanti  dagli
articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis,  44,  comma
1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del  presente  articolo,  pari  a
1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7  milioni  di  euro
per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019,  a  4.263,5
milioni di euro per l'anno  2020,  a  3.711,9  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno
2023 e a 3.749,4 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2024,  che
aumentano a 5.196,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  a  5.543,3
milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di
euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2024  e  2025  e  a
3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini  della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno  ed  indebitamento  netto,  si
provvede:»; 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  5.196,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto»; 
  dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) quanto a 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  al comma  5,  le  parole:  «dall'allegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'allegato 1»; 
  al  comma  6  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
«Limitatamente  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   50,   ove
necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il  ricorso  ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa». 
  Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente: 
  «ALLEGATO 1-bis (Articolo 30-bis, comma 1) 
  CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI 
  04.48.21.006/015/018; 
  12.22.03.009/012; 
  12.22.03.015/018; 
  12.22.18.012; 
  12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando  speciale
(da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824); 
  12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012; 
  18.09.21.003/006, con i relativi accessori». 
  All'elenco recante: «Riduzioni delle  dotazioni  finanziarie  delle
spese dei  Ministeri»,  nella  tabella:  «Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», alla voce relativa  alla  missione
«2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)»: 
  la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (2)» e' soppressa; 
  alla voce  relativa  al  programma  «2.3  Sistema  universitario  e
formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412»  e'  sostituita
dalla seguente: «9.523».