Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.
15). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella
ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o
abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito
dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di
intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di
scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo
dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla
presentazione dell'istanza o della formale comunicazione
dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello
stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai
sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle
relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una
componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si
applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo.
Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le
previsioni contrattuali applicabili"».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite
dalle seguenti: «crediti non ceduti».
All'articolo 3:
al comma 2, alinea:
al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite
dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle
seguenti: «fermo restando che»;
al comma 2, lettera b), le parole: «le nullita'» sono sostituite
dalle seguenti: «le ipotesi di nullita'» e le parole: «comma 2» dalle
seguenti: «secondo comma»;
al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformita'
urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla conformita' dell'immobile alla
disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni
storici e architettonici»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (CE)».
All'articolo 4:
ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» e' sostituita
dalla seguente: «56-bis.1»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» e' sostituita
dalla seguente: «esclusi».
Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le
seguenti: «per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel
contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore
creditizio nonche'».