Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 All'articolo 1 e' premesso il seguente: «Art. 01 (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni"; b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"». All'articolo 2: al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti». All'articolo 3: al comma 2, alinea: al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»; al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»; al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»; al comma 2, lettera b), le parole: «le nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullita'» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»; al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformita' urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformita' dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»; al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»; al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)». All'articolo 4: ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma». All'articolo 7: al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» e' sostituita dalla seguente: «56-bis.1»; al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» e' sostituita dalla seguente: «esclusi». Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche'».