(Protocollo-articolo IV)
 
                             Articolo IV 
 
    L'Articolo 25 («Scambio  di  informazioni»)  e'  modificato  come
segue: 
    «(1)  Le  autorita'  competenti   degli   Stati   contraenti   si
scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per  applicare
le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione  o
l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi
genere e denominazione prelevate per conto  degli  Stati  contraenti,
delle loro suddivisioni politiche o amministrative o  dei  loro  enti
locali, nella misura in cui la tassazione che  tali  leggi  prevedono
non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione e
l'elusione fiscale. Lo scambio di  informazioni  non  viene  limitato
dagli Articoli 1 e 2. 
    (2) Le informazioni ricevute ai sensi  del  paragrafo  1  da  uno
Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle  informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  e  saranno
comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi inclusi l'autorita'
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle  imposte  di  cui  al  paragrafo  1,  delle
procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali   imposte,   delle
decisioni di ricorsi presentati per tali  imposte,  o  del  controllo
delle attivita' precedenti.  Le  persone  o  autorita'  sopra  citate
utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi  fini.  Esse
potranno  servirsi  di  queste  informazioni  nel  corso  di  udienze
pubbliche o nei giudizi. 
    (3) Le disposizioni dei paragrafi l e 2  non  possono  in  nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo: 
      (a) di adottare provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quella
dell'altro Stato contraente; 
      (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere  ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
      (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
    (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente  in
conformita'  al   presente   Articolo,   l'altro   Stato   contraente
utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni
richieste, anche qualora le stesse non siano  rilevanti  per  i  fini
fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che
precede e' soggetto alle limitazioni previste  dal  paragrafo  3,  ma
tali limitazioni non possono essere in nessun caso  interpretate  nel
senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di  fornire
informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai  propri
fini fiscali. 
    (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono  in  nessun  caso
essere  interpretate  nel  senso  che  uno  Stato  contraente   possa
rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto  le  stesse  sono
detenute da una banca, da un'altra  istituzione  finanziaria,  da  un
mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario
o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni  in  una
persona.»