Articolo V Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto a partire da tale data in entrambi gli Stati contraenti. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Manila il nove giorno di dicembre 2013, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico