(Protocollo-articolo V)
 
                             Articolo V 
 
    Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento
delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in
vigore del presente Protocollo. Il presente  Protocollo  entrera'  in
vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le
sue disposizioni avranno effetto a partire da tale data  in  entrambi
gli Stati contraenti. 
    Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando  restera'
in vigore la Convenzione. 
    In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto in duplice esemplare a Manila il nove  giorno  di  dicembre
2013, nelle lingue inglese  e  italiana,  entrambi  i  testi  facenti
egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico