(Allegato I)
 
                             Allegato I 
 
Parte I dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto  legislativo  3
                         aprile 2006, n. 152 
 
                               Parte I 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il  presente  allegato  fissa,  nella  Parte  II,  i  valori  di
emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III,  i  valori  di
emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di  impianti
e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III
i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo  di  quelli
stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze  per
cui non sono  stabiliti  valori  di  emissione  nella  Parte  III  si
applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III,  i  valori
di  emissione  stabiliti  alla  Parte  II.  Per  gli  impianti  delle
installazioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto,  per  i
quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori  limite  previsti
nelle  BAT-AEL,  in  relazione  alle  sostanze  ivi  considerate,  si
applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse  sostanze,  alle
Parti II e III del presente allegato. 
  2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione
e le prescrizioni relativi  agli  impianti  per  la  coltivazione  di
idrocarburi e dei flussi geotermici. A  tali  impianti  si  applicano
esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. 
  3. Nei casi in cui  le  Parti  II  e  III  stabiliscano  soglie  di
rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo  diversamente
previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte
o superate. 
  4. L'autorita' competente fa riferimento ai valori di emissione del
presente   allegato,   nell'ambito   dell'istruttoria   autorizzativa
prevista all'articolo 271, commi 5  e  7,  che  stabilisce  i  valori
limite  sulla  base  di  una  valutazione  delle  migliori   tecniche
disponibili, della normativa  regionale  e  dei  piani  regionali  di
qualita' dell'aria e di tutti gli altri parametri  previsti  da  tali
commi. L'autorizzazione deve specificamente indicare  le  sostanze  a
cui si applicano i valori limite  di  emissione,  previa  valutazione
della  pertinenza  di  tali  sostanze  al  ciclo   produttivo   degli
stabilimenti da autorizzare. 
  5. Ove non  espressamente  specificato  i  limiti  riportati  nelle
tabelle del presente allegato sono riferiti all'ossigeno di processo.