Allegato I
Parte I dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152
Parte I
Disposizioni generali
1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di
emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III, i valori di
emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti
e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III
i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli
stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze per
cui non sono stabiliti valori di emissione nella Parte III si
applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III, i valori
di emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle
installazioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto, per i
quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti
nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si
applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle
Parti II e III del presente allegato.
2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione
e le prescrizioni relativi agli impianti per la coltivazione di
idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali impianti si applicano
esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti.
3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di
rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo diversamente
previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte
o superate.
4. L'autorita' competente fa riferimento ai valori di emissione del
presente allegato, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa
prevista all'articolo 271, commi 5 e 7, che stabilisce i valori
limite sulla base di una valutazione delle migliori tecniche
disponibili, della normativa regionale e dei piani regionali di
qualita' dell'aria e di tutti gli altri parametri previsti da tali
commi. L'autorizzazione deve specificamente indicare le sostanze a
cui si applicano i valori limite di emissione, previa valutazione
della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli
stabilimenti da autorizzare.
5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle
tabelle del presente allegato sono riferiti all'ossigeno di processo.