Art. 12. Le facolta' 1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Le facolta' saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre tra docenti e ricercatori. 3. Sono organi della facolta': a. il preside; b. il consiglio di facolta'; 4. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside: a. convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica; c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta'; d. e' membro di diritto del senato accademico; e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 5. Il preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo e non di ruolo. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.