(Allegato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
                             Le facolta' 
 
    1.  Le  facolta'  hanno  autonomia   scientifica   e   didattica,
nell'ambito del presente statuto  e  hanno  il  compito  primario  di
promuovere e organizzare l'attivita' didattica per  il  conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
    2. Le facolta' saranno validamente  costituite  quando  risultano
inquadrati e afferenti alle stesse non meno  di  tre  tra  docenti  e
ricercatori. 
    3. Sono organi della facolta': 
    a. il preside; 
    b. il consiglio di facolta'; 
    4. Il preside rappresenta la facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'.  In
particolare il preside: 
    a. convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo  il
relativo ordine del giorno; 
    b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di
regolamento in materia didattica; 
    c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta'; 
    d. e' membro di diritto del senato accademico; 
    e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 
    5. Il preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra
i docenti di ruolo e non di ruolo. Il preside dura in carica tre anni
accademici ed e' rieleggibile.