Art. 19. I Dipartimenti 1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i dipartimenti. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facolta' diverse. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Sono organi del Dipartimento: a. il direttore; b. il consiglio di Dipartimento.