(Allegato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
                           I Dipartimenti 
 
    1.  Alla  promozione  e  all'organizzazione  delle  attivita'  di
ricerca sono preposti i dipartimenti. I dipartimenti sono  costituiti
per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono  comprendere
docenti appartenenti  a  facolta'  diverse.  Il  Dipartimento,  ferma
restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori
e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi  per  la  ricerca
scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le
seguenti attribuzioni: promuove e coordina l'attivita' di  ricerca  e
culturale;   organizza   e   coordina   l'attivita'   del   personale
tecnico-amministrativo  eventualmente   assegnato   alla   struttura;
gestisce i fondi di dotazione ed  ogni  altro  provento  acquisito  a
titolo oneroso o gratuito; esercita tutte  le  attribuzioni  che  gli
sono demandate dalle norme vigenti. 
    Sono organi del Dipartimento: 
    a. il direttore; 
    b. il consiglio di Dipartimento.