(Allegato-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                    Il direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato. 
    2. Il direttore: presiede il Consiglio e cura l'esecuzione  delle
relative delibere; propone  gli  orientamenti  generali  di  ricerca;
sovrintende  al  funzionamento   del   Dipartimento;   vigila   sulla
osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di  regolamento,  per
quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento;  e'
membro di diritto del senato accademico; mantiene i rapporti con  gli
organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo. 
    3. Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento  del
Dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo e non di ruolo,
un vice direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o
di impedimento del Direttore, svolge  le  funzioni  di  Direttore  il
docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che  presiede  altresi'
la seduta per la  designazione  del  direttore.  Resta  salvo  quanto
stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.