Art. 2. Oggetto dell'Addendum 1. Il presente Addendum e' da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum. 2. Ai sensi del presente Addendum alla Convenzione: a) viene convenuta l'applicazione di un ulteriore livello e profilo rendicontativo piu' confacente alla tipologia di attivita' svolta per la Struttura commissariale dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura stessa. Detto livello rendicontativo denominato «Senior Professional (ESP)» e' contemplato nell'Allegato A-BIS «Nuovo Quadro Economico» e nell'Allegato B-BIS «Nuovo disciplinare di rendicontazione» a corredo del presente Addendum; b) vengono introdotte specifiche ulteriori voci di costo, contemplate nel summenzionato Allegato B-BIS «Nuovo disciplinare di rendicontazione». L'Allegato B-BIS: «Nuovo disciplinare di rendicontazione» tiene, pertanto, conto di voci di costo, ivi puntualmente indicate, afferenti tipologie di spese che potranno essere sostenute da Invitalia per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni specialistiche funzionali o strumentali alle attivita' prestate dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura commissariale. I suddetti beni, servizi e prestazioni vengono acquisiti da Invitalia; c) nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia. I costi rinvenienti da detti acquisti potranno essere oggetto di rendicontazione solo se provvisti di autorizzazione dei competenti organi della Struttura commissariale; d) vengono, in particolare, valorizzate, all'interno della categoria «Altre voci di costo» di cui alla lettera b) che precede, le Spese di missione e trasferte al fine di tener conto dell'intensivo impiego in trasferta del personale di Invitalia impegnato negli USR o presso la Struttura commissariale centrale; e) viene modificata la tariffa riferita al «Personale di livello operativo (JP)» per consentire l'adeguamento della tariffa utilizzata al costo aziendale per il personale di Invitalia inquadrato al profilo IV livello, previsto dal CCNL di Invitalia in corso di rinnovo per il triennio 2017-2019. Tale modifica e' recepita nel summenzionato Allegato A -BIS «Nuovo Quadro Economico»; f) l'art. 7 della Convenzione, rubricato «Rendicontazione e verifica delle prestazioni», e' sostituito dall'articolo di seguito riportato: «Art. 7 (Rendicontazione e verifica delle prestazioni). - 1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione. 2. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Invitalia trasmette al Commissario straordinario la relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, entro il 31 dicembre 2017. 3. Al fine di verificare l'attivita' svolta, il commissario straordinario con proprio provvedimento, individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia»; g) l'art. 9 della Convenzione, rubricato «Responsabilita'», e' sostituito dall'articolo di seguito; h) riportato: «Art. 9 (Responsabilita'). - 1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. 2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3 del presente art. 9, Invitalia e' responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, paragrafo 2. 3. Nel caso in cui ai dipendenti e al personale di cui al precedente paragrafo 2 del presente art. 9, assegnato, ai sensi della Convenzione, da Invitalia alla Struttura commissariale centrale o agli USR, vengano conferiti da queste ultime, o dal Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza commissariale del 16 gennaio 2017, n. 14, cosi' come modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale del 3 aprile 2017, n. 18, incarichi di Responsabile unico del procedimento, di Direttore dell'esecuzione del contratto o di Direttore dei Lavori, di Direttore operativo, nonche' di Ispettore di cantiere, la responsabilita' dell'operato di detti dipendenti o del personale di Invitalia, nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo ricade esclusivamente sul soggetto che ha conferito l'incarico, per tale intendendosi la stessa Struttura commissariale centrale o i singoli USR».