(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                        Oggetto dell'Addendum 
 
    1. Il presente Addendum e' da leggersi e interpretarsi anche alla
luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che  sono  fatte
salve,  e  rimangono  pertanto   applicabili,   tutte   le   clausole
contemplate dalla Convenzione, nel  limite  in  cui  esse  non  siano
espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum. 
    2. Ai sensi del presente Addendum alla Convenzione: 
      a) viene convenuta l'applicazione di  un  ulteriore  livello  e
profilo rendicontativo piu' confacente alla  tipologia  di  attivita'
svolta per la Struttura  commissariale  dal  personale  di  Invitalia
assegnato  alla  Struttura  stessa.  Detto   livello   rendicontativo
denominato «Senior Professional (ESP)» e'  contemplato  nell'Allegato
A-BIS  «Nuovo  Quadro  Economico»  e   nell'Allegato   B-BIS   «Nuovo
disciplinare di rendicontazione» a corredo del presente Addendum; 
      b) vengono  introdotte  specifiche  ulteriori  voci  di  costo,
contemplate nel summenzionato Allegato B-BIS «Nuovo  disciplinare  di
rendicontazione».   L'Allegato   B-BIS:   «Nuovo   disciplinare    di
rendicontazione»  tiene,  pertanto,  conto  di  voci  di  costo,  ivi
puntualmente indicate, afferenti  tipologie  di  spese  che  potranno
essere sostenute da Invitalia  per  l'acquisto  di  beni,  servizi  e
prestazioni specialistiche funzionali o  strumentali  alle  attivita'
prestate  dal  personale  di  Invitalia  assegnato   alla   Struttura
commissariale.  I  suddetti  beni,  servizi  e  prestazioni   vengono
acquisiti da Invitalia; 
      c) nel pieno rispetto della normativa  vigente  applicabile  in
materia. I  costi  rinvenienti  da  detti  acquisti  potranno  essere
oggetto di rendicontazione solo se provvisti  di  autorizzazione  dei
competenti organi della Struttura commissariale; 
      d) vengono,  in  particolare,  valorizzate,  all'interno  della
categoria «Altre voci di costo» di cui alla lettera b)  che  precede,
le  Spese  di  missione  e  trasferte  al   fine   di   tener   conto
dell'intensivo  impiego  in  trasferta  del  personale  di  Invitalia
impegnato negli USR o presso la Struttura commissariale centrale; 
      e) viene  modificata  la  tariffa  riferita  al  «Personale  di
livello operativo (JP)» per consentire  l'adeguamento  della  tariffa
utilizzata  al  costo  aziendale  per  il  personale   di   Invitalia
inquadrato al profilo IV livello, previsto dal CCNL di  Invitalia  in
corso di rinnovo per il triennio 2017-2019. Tale modifica e' recepita
nel summenzionato Allegato A -BIS «Nuovo Quadro Economico»; 
      f) l'art. 7 della  Convenzione,  rubricato  «Rendicontazione  e
verifica delle prestazioni», e' sostituito dall'articolo  di  seguito
riportato: 
    «Art. 7 (Rendicontazione e verifica delle prestazioni). -  1.  La
rendicontazione dei costi  e  la  verifica  delle  prestazioni  viene
effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30  giugno  e
al 31 dicembre  di  ciascun  anno.  A  tal  fine  entro  i  tre  mesi
successivi al  termine  di  ogni  semestre,  Invitalia  trasmette  al
Commissario straordinario una relazione  illustrativa  dell'attivita'
svolta nel semestre precedente, corredata dal  rendiconto  dei  costi
sostenuti  in  applicazione  del  disciplinare  di   rendicontazione,
costituente l'allegato B alla presente convenzione. 
    2. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Invitalia
trasmette al  Commissario  straordinario  la  relazione  illustrativa
dell'attivita' svolta, corredata dal rendiconto dei costi  sostenuti,
entro il 31 dicembre 2017. 
    3. Al fine  di  verificare  l'attivita'  svolta,  il  commissario
straordinario  con  proprio  provvedimento,  individua  la  struttura
deputata alla verifica della relazione e del  rendiconto  di  cui  al
presente articolo, da  effettuarsi  entro  trenta  giorni  dall'invio
della documentazione da parte di Invitalia»; 
      g) l'art. 9 della Convenzione, rubricato «Responsabilita'»,  e'
sostituito dall'articolo di seguito; 
      h) riportato: 
    «Art. 9 (Responsabilita'). - 1.  Invitalia  assicura,  tramite  i
propri dipendenti ed  il  personale  da  essa  individuato  ai  sensi
dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi  assunti  con
la sottoscrizione della presente convenzione. 
    2. Fatto salvo quanto previsto dal  successivo  paragrafo  3  del
presente  art.  9,  Invitalia  e'  responsabile  nei  confronti   del
Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali  pregiudizi
derivanti dall'operato del proprio  personale,  ivi  compreso  quello
individuato secondo  le  modalita'  di  cui  al  precedente  art.  4,
paragrafo 2. 
    3. Nel caso in cui  ai  dipendenti  e  al  personale  di  cui  al
precedente paragrafo 2 del presente art. 9, assegnato, ai sensi della
Convenzione, da Invitalia alla  Struttura  commissariale  centrale  o
agli USR, vengano conferiti  da  queste  ultime,  o  dal  Commissario
straordinario,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   2,   dell'Ordinanza
commissariale del 16 gennaio  2017,  n.  14,  cosi'  come  modificata
dall'art. 4, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale del  3
aprile 2017, n. 18, incarichi di Responsabile unico del procedimento,
di Direttore dell'esecuzione del contratto o di Direttore dei Lavori,
di  Direttore  operativo,  nonche'  di  Ispettore  di  cantiere,   la
responsabilita' dell'operato di detti dipendenti o del  personale  di
Invitalia, nei confronti del  Commissario  straordinario  e  di  ogni
terzo ricade esclusivamente sul soggetto che ha conferito l'incarico,
per tale intendendosi la stessa Struttura commissariale centrale o  i
singoli USR».