(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                              Controlli 
 
    Fatte salve  le  competenze  attribuite  dalla  legge  al  medico
veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento - il quale ai sensi
del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione  adeguata,
controlla che i prodotti a base di carne  rispondano  ai  criteri  di
produzione  stabiliti  dal  produttore  e,  in  particolare,  che  la
composizione  corrisponda  realmente  alle  diciture  dell'etichetta,
essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui  sia
usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4  del
sopracitato  decreto  legislativo  («la   denominazione   commerciale
seguita dal riferimento  alla  norma  o  legislazione  nazionale  che
l'autorizza») - la vigilanza per  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, il quale puo' avvalersi, ai
fini  della  vigilanza  sulla  produzione  e  sul   commercio   della
«Mortadella Bologna» dell'Associazione industriali delle carni  o  di
un organismo a tal fine costituito dai  produttori,  conformemente  a
quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012.