Allegato II
Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:
«C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento
con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di
comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in
modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata
consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente
di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o
al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno
che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico
e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e
ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve
essere rilasciata ne' rinnovata prima dei tre mesi successivi
all'ultimo episodio. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo
sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo,
appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione
medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare
il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della
patologia.».