(Allegati-Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
    Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e' sostituito dal seguente: 
«C. Diabete mellito 
    C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete  in  trattamento
con farmaci che possono  provocare  ipoglicemia  deve  dimostrare  di
comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di  controllare  in
modo adeguato la sua patologia. 
    C.1.1. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata  al  candidato  o  conducente  che  non  abbia  un'adeguata
consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente
di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato  o
al conducente che soffra di ipoglicemia grave e  ricorrente,  a  meno
che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico
e valutazioni mediche periodiche. Nel caso  di  ipoglicemie  gravi  e
ricorrenti durante le ore di veglia la  patente  di  guida  non  deve
essere  rilasciata  ne'  rinnovata  prima  dei  tre  mesi  successivi
all'ultimo episodio. La patente di guida  puo'  essere  rilasciata  o
rinnovata in casi eccezionali a condizione  che  il  rilascio/rinnovo
sia debitamente giustificato dal parere  di  un  medico  diabetologo,
appartenente ad una struttura pubblica, e  sottoposto  a  valutazione
medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare
il  veicolo  in  modo  sicuro  tenendo  conto  degli  effetti   della
patologia.».