(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
         Percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche 
                  della mensa scolastica biologica 
 
    Il presente  allegato  definisce  i  requisiti  e  le  specifiche
tecniche  che  la  mensa  scolastica  deve  soddisfare   per   essere
qualificata biologica e per l'utilizzo del marchio. 
1. Classificazione delle materie prime 
    La mensa scolastica, al fine della qualificazione come biologica,
e' tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine
biologica, le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso  e  per
singola tipologia di prodotto: 
      frutta,  ortaggi,  legumi,  prodotti  trasformati  di   origine
vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da  forno,  pasta,
riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 70% 
      uova, yogurt e succhi di frutta: 100% 
      prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt),  carne,  pesce  da
acquacoltura: 30% 
    Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 20% e devono
essere adeguatamente motivate. 
    Ai fini dell'istituzione di marchi collettivi di cui all'art.  3,
comma 7, e' prevista una qualificazione  di  eccellenza  della  mensa
scolastica biologica nel caso in cui l'utilizzo di materie  prime  di
origine biologica raggiunga le percentuali  in  peso  e  per  singola
tipologia di prodotto di seguito indicate: 
      frutta,  ortaggi,  legumi,  prodotti  trasformati  di   origine
vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da  forno,  pasta,
riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 90% 
      uova, yogurt e succhi di frutta: 100% 
      prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt),  carne,  pesce  da
acquacoltura: 50% 
    Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 10% e devono
essere adeguatamente motivate. 
2. Norme di preparazione dei piatti 
    Nella  preparazione  dei  piatti  devono  essere  rispettate   le
seguenti disposizioni: 
      gli additivi e coadiuvanti impiegabili sono solo quelli inclusi
nell'allegato VIII (A e B) del regolamento (CE) n. 889/2008; 
      gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni  aromatiche
naturali  o  aromi  naturali,  come  definiti  dal   regolamento   n.
1334/2008. 
      e' vietato l'utilizzo di OGM e prodotti derivati o ottenuti  da
OGM; 
      sono  utilizzati  prodotti   stagionali,   nel   rispetto   del
calendario della stagionalita',  secondo  apposite  linee  guida  che
saranno pubblicate dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali. 
    Nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali
della produzione biologica di cui all'art.  4  del  regolamento  (CE)
834/2007 e le  norme  applicabili  alla  trasformazione  di  alimenti
biologici di cui all'art. 6 dello stesso regolamento. 
    Nella  preparazione  del  singolo  piatto  non   possono   essere
utilizzati per il  medesimo  ingrediente  prodotti  biologici  e  non
biologici. 
3. Criteri di separazione 
    Nella gestione degli  ingredienti  biologici  con  riferimento  a
quanto stabilito  all'art.  26  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,
durante tutte le fasi di  magazzinaggio  e  lavorazione  deve  essere
garantita la  separazione  dai  relativi  ingredienti  convenzionali,
anche al fine di consentire i relativi controlli. 
    Tale separazione deve  essere  garantita  attraverso  distinzioni
nello spazio (con aree o linee dedicate al prodotto biologico) o  nel
tempo  (con  momenti  specifici  per  la  lavorazione  del   prodotto
biologico). 
    Con riferimento a quanto stabilito agli articoli 31, 33,  35  del
regolamento (CE) n. 889/08, nelle fasi del  trasporto  i  contenitori
utilizzati per gli ingredienti biologici e,  se  del  caso  i  piatti
ottenuti esclusivamente da ingredienti biologici, sono di colore  e/o
formato diverso da quelli utilizzati per  i  prodotti  convenzionali,
oppure chiaramente distinti con segnali indelebili. 
4. Criteri di premialita' 
    Al fine di ridurre lo spreco alimentare e  di  ridurre  l'impatto
ambientale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, tra
gli altri, i seguenti criteri di premialita', attribuendo ad essi  il
massimo punteggio nella valutazione qualitativa dell'offerta: 
      impegno  a  recuperare  i  prodotti  non  somministrati   e   a
destinarli ad organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  che
effettuano,  a  fini  di  beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli
indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto  dalla
legge 19 agosto 2016, n. 166. 
      percentuale di utilizzo di alimenti biologici di cui al punto 1
del  presente  allegato  prodotti  in  un'area  vicina  al  luogo  di
somministrazione  del  servizio,  al  fine   di   ridurre   l'impatto
ambientale  derivante  dai  servizi  di  refezione,  con  particolare
riferimento alla riduzione delle  emissioni  di  gas  effetto  serra.
L'area di produzione e' considerata vicina se si trova in  un  raggio
massimo di  150  km  terrestri.  Per  le  isole  la  distanza  e'  da
calcolarsi in relazione alla terraferma, pertanto al netto di  quella
occupata dal mare.