(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
  n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
  e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale
  dell'Assistente   di   studio   odontoiatrico,   quale    operatore
  d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  n.
  43/2006, e per la disciplina della relativa formazione. 
 
Rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017 
 
               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
           TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Nell'odierna seduta del 23 novembre 2017: 
      Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  «Disposizioni
in materia  di  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei  relativi  ordini  professionali»,  che
all'art.  1,  comma  2,  conferma   la   competenza   delle   Regioni
nell'individuazione  e  formazione  dei  profili  di   operatori   di
interesse sanitario  non  riconducibili  alle  professioni  sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001; 
      Vista la nota del 6 aprile  2017,  con  la  quale  il Ministero
della  salute  ha  trasmesso  la  proposta   di   accordo,   diramata
tempestivamente dall'Ufficio di segreteria di questa Conferenza  alle
regioni e alle province autonome, con richiesta di assenso tecnico; 
      Vista la nota del 19 giugno 2017, con  la  quale  l'Ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha  convocato  una  riunione  tecnica
tenutasi il 28 giugno 2017, nel corso della quale sono state discusse
le osservazioni regionali,  accolte  in  parte  dal  Ministero  della
salute; 
      Vista la nota del 21 agosto 2017, con  la  quale  l'Ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha diramato le osservazioni regionali
al testo ed ha convocato un altro incontro tecnico,  tenutosi  il  27
settembre 2017, nel corso del quale  le  parti  sono  pervenute  alla
condivisione del testo definitivo; 
      Vista la nota dell'8 novembre 2017, con la quale  l'Ufficio  di
segreteria  di  questa  Conferenza  ha  diramato   testo   definitivo
dell'accordo in  argomento,  con  richiesta  di  assenso  tecnico  al
Coordinamento regionale, assenso pervenuto il 20 novembre 2017; 
      Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta,   l'assenso   del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
    tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano sull'individuazione  del  profilo  professionale  di
Assistente di  Studio  odontoiatrico  quale  operatore  di  interesse
sanitario di cui alla legge 1°  febbraio  2006,  n.  43,  che  svolge
attivita'   finalizzate   all'assistenza   dell'odontoiatra   e   dei
professionisti sanitari del settore durante la  prestazione  clinica,
alla   predisposizione   dell'ambiente    e    dello    strumentario,
all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e  dei
rapporti con i fornitori, nei seguenti termini: 
 
                             Considerati 
 
    il protocollo d'intesa siglato  presso  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra  l'ANDI  (Associazione
nazionale dentisti italiani) e le OO.SS. di  CGIL,  CISL  e  UIL  del
settore dei servizi, in merito al «Profilo e qualifica  professionale
dell'Assistente di studio Odontoiatrico (ASO), all'interno  del  CCNL
del personale degli studi professionali; 
    il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti
degli Studi odontoiatrici e Medico  dentistici  sottoscritto  da  AIO
(Associazione italiana odontoiatri), CIFA,  FIALS  e  CONFSAL  il  30
marzo 2017 e depositato  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha  sulla
qualita'  della  vita  e  sulla  salute  della  popolazione,   e   il
conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai  cittadini  che
necessitano  di  cure  odontoiatriche,   standard   professionali   e
prestazioni di livello adeguato; 
    la qualita' delle prestazioni sanitarie intimamente connessa alla
preparazione dei professionisti  e  di  coloro  che  a  vario  titolo
supportano, indispensabile per  tutti  gli  operatori  impegnati  nel
delicato  settore  dell'odontoiatria,  i   quali   devono   esprimere
capacita' professionali  tecniche  e  relazionali  consone  al  ruolo
ricoperto, acquisite attraverso percorsi  formativi  riconosciuti  ed
uniformi a livello nazionale; 
    l'esigenza  di  definire  le  competenze,  le  attivita'   e   la
formazione di una figura di interesse sanitario  operante  in  ambito
odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione; 
 
                            Si conviene: 
 
 
                               Art. 1. 
              Individuazione della figura e del profilo 
 
    1. E' individuato  l'operatore  di  interesse  sanitario  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  denominato
«Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO). 
    2.  L'Assistente  di  studio  odontoiatrico  e'  l'operatore   in
possesso dell'Attestato  conseguito  a  seguito  della  frequenza  di
specifico corso di  formazione,  fatti  salvi  i  casi  previsti  dal
successivo  art.  11  del  presente  Accordo,  che  svolge  attivita'
finalizzate  all'assistenza  dell'odontoiatra  e  dei  professionisti
sanitari  del  settore   durante   la   prestazione   clinica,   alla
predisposizione dell'ambiente e dello strumentario,  all'accoglimento
dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei  rapporti  con  i
fornitori,  cosi  come  specificato  nell'allegato  1  del   presente
Accordo.  E'  fatto  assoluto  divieto   all'Assistente   di   Studio
odontoiatrico di  intervenire  direttamente  sul  paziente  anche  in
presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore. 
    3.  Gli  standard  professionali  in  termini  di   attivita'   e
competenze dell'Assistente  di  studio  odontoiatrico  sono  definiti
secondo quanto indicato al successivo art. 5 e costituiscono elementi
minimi comuni di  riferimento  nazionale  per  la  definizione  della
formazione di cui al successivo art. 2.