(Allegato 1-art. 14)
                              Art. 14. 
                         Disposizioni finali 
 
    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  il  proprio
ordinamento a quanto previsto dal presente  Accordo  entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3. 
    2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano  che
abbiano attivato la formazione degli Assistenti  (alla  poltrona)  di
studio odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai  sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  per
quanto   riguarda   la   formazione,   i   requisiti   di    accesso,
l'organizzazione didattica e l'esame finale. 
    3. Il presente Accordo e' recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.