(Guida-Guida) (parte 1)
 
GUIDA ALL'ANALISI E ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
 
  Indice 
  Introduzione: obiettivi, destinatari e struttura della Guida 
  1. Il ciclo della regolazione 
  2. Programmazione dell'attivita' normativa 
  3. Organizzazione delle funzioni di valutazione 
  4. Finalita' e procedure dell'Air 
    4.1 Cos'e' l'Air e a cosa serve 
    4.2 Ambito di  applicazione  dell'Air:  esclusione,  esenzione  e
proporzionalita' dell'analisi 
      4.2.1 I casi di esclusione dall'Air 
      4.2.2 Esenzione dall'Air 
    4.3 L'Air nell'istruttoria normativa 
  5. Fasi dell'Air 
    5.1 Contesto e problemi 
    5.2 Obiettivi e indicatori 
    5.3 L'individuazione e l'elaborazione delle opzioni 
    5.4 La valutazione preliminare delle opzioni 
    5.5 La comparazione delle opzioni  attuabili  e  l'individuazione
dell'opzione preferita 
    5.6 Attuazione e monitoraggio 
    5.7 Stesura della Relazione Air 
    5.8 Miglioramento della qualita' delle Air 
  6. Air per i decreti-legge 
  7. L'Air nella fase ascendente 
    7.1 Il processo di analisi di impatto della Commissione europea 
    7.2 Procedura Air in fase ascendente 
    7.3 Contenuti dell'Air in fase ascendente 
  8. Finalita' e procedure della Vir 
    8.1 Cos'e' la Vir e a cosa serve 
    8.2 Ambito di applicazione della Vir 
    8.3 La Vir nell'istruttoria normativa: i piani biennali 
  9. Fasi della Vir 
    9.1 La definizione dell'oggetto della valutazione 
    9.2 L'analisi della situazione attuale 
    9.3 La ricostruzione della logica dell'intervento 
    9.4 Le domande di valutazione 
    9.5 Valutazione dell'intervento 
    9.6 Conclusioni e indicazioni per future revisioni 
    9.7 Stesura della Relazione Vir 
    9.8 Miglioramento della qualita' delle Vir 
  10.  Partecipazione  alle  valutazioni  d'impatto  della  normativa
europea 
    10.1 Il processo di valutazione seguito dalla Commissione 
    10.2 Come partecipare alle valutazioni europee 
  11. La consultazione nell'Air e nella Vir 
    11.1 Cos'e' la consultazione e a cosa serve nell'Air e nella Vir 
    11.2 La consultazione nell'Air 
    11.3 La consultazione nella Vir 
    11.4 Come consultare 
      11.4.1 Preparare le consultazioni 
      11.4.2 Svolgere le consultazioni 
      11.4.3 Risultati della consultazione 
      11.4.4 La consultazione nei processi di valutazione europei 
    11.5 Valutare le consultazioni 
  Bibliografia 
 
  APPENDICI 
 
  Introduzione: obiettivi, destinatari e struttura della Guida 
  La  Guida  fornisce   indicazioni   tecniche   e   operative   alle
amministrazioni statali per l'applicazione  degli  strumenti  per  la
qualita'  della  regolazione,  necessari  a  migliorare  l'efficacia,
l'efficienza e la trasparenza delle scelte pubbliche. 
  Le indicazioni in essa contenute  si  propongono  di  supportare  e
migliorare   lo   svolgimento   dell'Analisi    dell'impatto    della
regolamentazione   (Air),   della   Verifica    dell'impatto    della
regolamentazione (Vir) e delle relative attivita'  di  consultazione,
secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e al DPCM 15 settembre  2017,  n.  169  (d'ora
innanzi, Regolamento). 
  La Guida illustra cosa sono l'Air, la Vir e  le  relative  fasi  di
consultazione, in che modo esse affiancano e  supportano  l'attivita'
normativa, che ruolo hanno gli attori che intervengono nelle relative
procedure, qual e' il collegamento tra le due  analisi.  Soprattutto,
essa descrive i principali strumenti e le tecniche cui  occorre  fare
ricorso per svolgere adeguatamente un'Air e una Vir e predisporne  le
relazioni conclusive (d'ora innanzi, rispettivamente, Relazione Air e
Relazione Vir). 
  Il presente documento,  curato  dal  Dipartimento  per  gli  affari
giuridici e legislativi (DAGL) della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, con il supporto del Nucleo Air1  ,  sostituisce  la  "Guida
alla sperimentazione dell'analisi d'impatto  della  regolamentazione"
approvata  con  la  Circolare  del  16  gennaio  2001,  n.  1.  Nella
elaborazione della Guida si e' tenuto  conto  delle  difficolta'  che
hanno caratterizzato  il  ricorso  all'Air  e  alla  Vir  nel  nostro
ordinamento, dei suggerimenti pervenuti da  coloro  che,  all'interno
delle amministrazioni, si  sono  cimentati  con  questi  strumenti  e
dell'esperienza   accumulata   dall'Ufficio   studi,   documentazione
giuridica  e  qualita'  della  regolazione  del  DAGL,   specialmente
attraverso l'esame e la verifica delle Relazioni Air e Vir. 
 
 1 "Nucleo Air"  sta  per  "Gruppo  di  lavoro  Air  del  Nucleo   di
          valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici"  del
          Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della
          Politica Economica (DIPE) della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. Il Nucleo di  valutazione  e  verifica  degli
          investimenti pubblici del DIPE e' stato  istituito  con  il
          DPCM del 25 novembre  2008.  Con  successivo  DPCM  del  15
          luglio 2009 la composizione del Nucleo  e'  stata  ampliata
          con  l'istituzione  di  uno  specifico  Gruppo  di  lavoro,
          brevemente Nucleo Air,  costituito  da  quattro  esperti  e
          dedicato prevalentemente allo svolgimento  di  funzioni  di
          supporto metodologico e operativo al DAGL in materia di Air
          e Vir. 
 
  La Guida e' stata redatta tenendo in considerazione, con  i  dovuti
adattamenti al contesto  italiano,  le  indicazioni  contenute  nelle
linee guida sulla Better  regulation  della  Commissione  Europea2  ,
anche  al  fine  di  assicurare  il  necessario   coordinamento   tra
l'attivita' di analisi della regolazione svolta a livello nazionale e
quella realizzata in ambito europeo. Inoltre, la  Guida  tiene  conto
delle indicazioni contenute  nella  comunicazione  della  Commissione
Europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione  europea"3  e
delle metodologie elaborate nell'ambito del  Regulatory  Fitness  and
Performance Programme (REFIT). 
 
 2 European Commission, Better Regulation Guidelines,  SWD(2015)  111
          final, 19 maggio 2015. 
 3 COM(2012) 746 final del 12 dicembre 2012. 
 
  Il documento e' organizzato come  segue.  Il  cap.  1  illustra  il
concetto di ciclo della regolazione,  sottolineando  l'importanza  di
utilizzare   una   pluralita'   di   strumenti   di   valutazione   e
partecipazione che accompagnino le diverse  "fasi  evolutive"  di  un
intervento normativo. Il  cap.  2  e'  dedicato  alla  programmazione
normativa e al nesso tra questa e l'analisi di  impatto.  Il  cap.  3
fornisce   indicazioni   sull'organizzazione   delle   funzioni    di
valutazione all'interno delle amministrazioni. I capp. 4, 5 e 6  sono
dedicati all'Air: nel cap. 4 si descrivono gli obiettivi, l'ambito di
applicazione  dell'Air  e  la  relativa  procedura;  nel  cap.  5  si
analizzano nel dettaglio le diverse fasi dell'analisi di impatto e si
forniscono indicazioni operative per il loro  svolgimento  e  per  la
redazione della Relazione che da' conto delle  attivita'  svolte;  il
cap. 6 e' dedicato alla procedura Air per i decreti-legge; il cap.  7
descrive le modalita' di partecipazione alle attivita' di analisi  di
impatto poste in essere a livello europeo (Air in fase ascendente). I
capp. 8 e 9 sono dedicati agli obiettivi, alle procedure,  all'ambito
di applicazione e alle fasi della  Vir,  fornendo,  anche  in  questo
caso, indicazioni operative per lo svolgimento  della  valutazione  e
per la redazione della Relazione finale; nel cap. 10 si illustrano le
modalita' di partecipazione alle attivita'  di  valutazione  ex  post
della normativa europea. Il cap. 11 e'  dedicato  alle  consultazioni
nell'Air e nella Vir e illustra, in particolare, le  finalita'  e  le
procedure di consultazione, nonche' le modalita' per dare  conto  del
loro  svolgimento,  delle  osservazioni  e  dei  dati  raccolti.   Le
Appendici  alla  Guida  forniscono  alcuni  strumenti  operativi   da
utilizzare nello svolgimento dell'Air e della Vir. 
  All'interno del testo sono state  predisposte  delle  "Schede"  che
approfondiscono aspetti specifici. 
  Alcuni  riferimenti  metodologici  sono  infine   riportati   nella
bibliografia. 
 
      1. Il ciclo della regolazione 
  Il sistema normativo  incide  sul  benessere  e  sulla  vita  degli
individui, delle imprese, degli enti e delle organizzazioni pubbliche
e  private,  sulla  concreta  capacita'  di  tutelare  gli  interessi
pubblici, sulla competitivita', l'attrattivita' e, in ultima analisi,
la crescita del Paese. Affinche' il quadro regolatorio sia  efficace,
coerente con i bisogni della collettivita', ma anche attento ai costi
che le norme impongono ai destinatari, e'  indispensabile  assicurare
una adeguata qualita' delle norme: un concetto che non  coincide  con
una maggiore o minore regolazione, ma che attiene al modo in  cui  le
norme sono pensate, scritte,  comunicate,  attuate,  valutate  e,  se
necessario, corrette. 
  A tal fine e' necessario ricorrere a  un  approccio  che  consideri
l'intero  "ciclo  della  regolazione"4  .  Quest'ultimo  parte  dalla
definizione  delle  priorita'  d'azione,  che  derivano   dall'agenda
politica dell'esecutivo, procede con la formulazione  dell'intervento
regolatorio, la sua adozione, l'attuazione delle previsioni  in  esso
contenute, la manutenzione delle regole e  l'eventuale  revisione  di
quelle  ritenute  inefficaci   o   che   abbiano   prodotto   effetti
indesiderati. A ognuna  di  queste  fasi  corrispondono  uno  o  piu'
strumenti di "better  regulation"  che,  rispetto  alla  formulazione
dell'intervento, si collocano ex ante (programma normativo e Air), al
momento dell'adozione di un provvedimento (drafting), nel corso della
sua attuazione (monitoraggio) e valutazione (Vir). In ciascuna  fase,
inoltre, e' fondamentale l'apporto degli stakeholders, da  assicurare
attraverso opportune forme di partecipazione. 
 
 4 Ocse, The Oecd Report on Regulatory Reform System,  Parigi,  1997;
          Ocse, Recommendation of the Council  on  regulatory  policy
          and governance, Parigi, 2012. 
 
  La necessita' di rendicontare e diffondere in modo trasparente  sia
all'interno dell'amministrazione, sia all'esterno, i risultati  delle
analisi svolte nel corso del ciclo della regolazione e le motivazioni
delle scelte operate, richiede la predisposizione  di  una  serie  di
documenti. 
  La Figura 1 illustra il nesso tra fasi del ciclo di regolazione (in
bianco), strumenti di better regulation (in blu) e relazioni prodotte
(in grigio). 
 
Figura 1 - Ciclo della regolazione  e  strumenti  di  qualita'  delle
                               regole 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il corollario  di  questa  visione  ciclica  della  regolazione  e'
l'integrazione tra l'Air, la Vir  (che  riguarda  la  valutazione  in
itinere ed ex post) e le consultazioni e spiega il motivo per  cui  i
contenuti  dell'Air  sono  funzionali  allo  svolgimento  della  Vir.
Esiste, infatti, un legame "bidirezionale" tra i due strumenti: da un
lato,  le  fasi   che   caratterizzano   la   valutazione   ex   ante
(identificazione degli obiettivi, degli indicatori e dei  destinatari
dell'intervento, analisi degli effetti attesi, ecc.) rappresentano un
riferimento fondamentale per la conduzione di quella in itinere ed ex
post;  dall'altro,  valutazioni   che   consentano   di   evidenziare
fallimenti dell'intervento regolativo, oltre che del mercato, possono
fornire un rilevante  supporto  alla  verifica  della  c.d.  "opzione
zero", nell'ambito di analisi ex ante per  successivi  interventi  di
correzione e manutenzione. 
 
      2. Programmazione dell'attivita' normativa 
  Per  lo  svolgimento  efficiente  del  ciclo  della  regolazione  e
l'utilizzo degli strumenti  per  la  qualita'  della  regolazione  e'
essenziale  la  programmazione  dell'attivita'  normativa,  cioe'  la
definizione  di  un'agenda   delle   priorita'   dell'esecutivo.   Il
Regolamento prevede, al riguardo, che ciascuna  amministrazione,  con
cadenza semestrale, comunichi al DAGL il proprio programma normativo,
che  contiene  l'elenco  delle  iniziative  previste   nel   semestre
successivo, fatti salvi, ovviamente, i casi di necessita' e  urgenza.
Il programma indica per ciascuna iniziativa: 
    a) una sintetica  descrizione  dell'oggetto,  degli  obiettivi  e
delle relative motivazioni; 
    b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione o la  volonta'
di richiedere l'esenzione dall'Air, esplicitandone le motivazioni; 
    c) le procedure di consultazione programmate. 
  Il programma indica, altresi', gli eventuali termini  previsti  per
l'adozione dell'atto.  I  programmi  sono  pubblicati  sul  sito  del
governo e su quello dell'amministrazione proponente. 
  I programmi sono pertanto preposti non solo a orientare l'attivita'
normativa, ma anche a dare  impulso  al  ciclo  della  regolazione  e
all'attivazione degli strumenti per la qualita' della regolazione. La
programmazione normativa, infatti, una volta a regime, costituisce la
premessa per l'organizzazione e lo  svolgimento  delle  Air  e  delle
relative consultazioni: solo conoscendo la tempistica prevista per  i
principali provvedimenti, infatti, le amministrazioni sono  in  grado
di organizzare le attivita' e  le  analisi  necessarie  per  svolgere
l'Air e le consultazioni, superando il cronico  affanno  con  cui  in
passato sono state realizzate. 
 
    3. Organizzazione delle funzioni di valutazione 
  Nell'ambito delle amministrazioni statali i principali attori delle
procedure di Air e Vir sono l'amministrazione competente e il DAGL. 
  L'amministrazione competente: 
    a)  comunica  al  Sottosegretario  di  Stato  con   funzioni   di
Segretario del Consiglio dei Ministri, per il tramite  del  DAGL,  il
programma normativo semestrale; 
    b) comunica al DAGL il piano biennale per  la  valutazione  e  la
revisione della regolamentazione; 
    c)  comunica  al  DAGL  l'eventuale  sussistenza  di   cause   di
esclusione dall'Air; 
    d) invia al DAGL l'eventuale richiesta di esenzione dall'Air; 
    e) istituisce  i  gruppi  di  lavoro  per  lo  svolgimento  delle
procedure valutative, dandone di  volta  in  volta  comunicazione  al
DAGL; 
    f) svolge l'Air e la Vir, incluse le consultazioni; 
    g) trasmette al DAGL le Relazioni Air e Vir; 
    h)  comunica  al  DAGL  le   informazioni   necessarie   per   la
presentazione al Parlamento della relazione  annuale  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'Air. 
  All'interno  dell'amministrazione,   l'Ufficio   responsabile   del
coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione  dell'Air  e
della Vir, individuato ai sensi dell'art. 14, comma  9,  della  legge
246 del 2005, assicura il coordinamento  e  la  pianificazione  delle
attivita' di  valutazione,  nonche'  la  coerenza  delle  metodologie
applicate con le indicazioni contenute  in  questa  Guida  e  con  il
Regolamento. Esso, inoltre, cura i rapporti con il DAGL, nonche'  con
le altre amministrazioni, nei casi di effettuazione dell'Air e  della
Vir per interventi  normativi  che  coinvolgono  competenze  di  piu'
amministrazioni. 
  Tuttavia, come chiaramente  mostrato  dall'esperienza  italiana  ed
estera, tale ufficio non puo' essere chiamato a svolgere l'analisi  e
la verifica d'impatto:  sono,  infatti,  le  direzioni  tecniche  che
detengono le necessarie competenze e informazioni per lo  svolgimento
dell'Air e della Vir e che spesso costituiscono il centro  propulsivo
dell'attivita' normativa. 
  E' evidente,  peraltro,  che  un'analisi  delle  diverse  tipologie
d'impatto che una iniziativa normativa puo' produrre, cosi' come  una
valutazione degli effetti  conseguiti  da  un  intervento  normativo,
richiedono competenze trasversali, che possono  variare  in  base  al
provvedimento considerato e non esaurirsi in quelle di cui dispongono
le direzioni tecniche. 
  A tal fine, per  lo  svolgimento  di  ogni  Air  e  Vir,  l'ufficio
responsabile  del  coordinamento  istituisce  un  gruppo  di   lavoro
assicurando il coinvolgimento, oltre che delle direzioni  competenti,
di professionalita' giuridiche, economiche e statistiche, attingendo,
ad esempio, ai Nuclei di valutazione istituiti ai sensi  della  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  all'ufficio  di  statistica,  all'ufficio
legislativo. Ove necessario, l'ufficio responsabile del coordinamento
puo' avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel
rispetto della  normativa  vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie. 
  Detto ufficio coinvolge, inoltre,  altre  amministrazioni  ed  enti
pubblici in possesso di specifiche informazioni,  rilevanti  ai  fini
della valutazione, quali, ad esempio, istituti  di  ricerca  pubblici
collegati  con  l'amministrazione  proponente,  ISTAT  e  altri  enti
appartenenti al SISTAN, altri enti di ricerca  pubblici,  Regioni  ed
enti locali. 
  Per gli atti normativi che coinvolgono  piu'  amministrazioni,  gli
uffici competenti effettuano in  comune  le  valutazioni,  prevedendo
anche che specifiche attivita' del processo di analisi possano essere
realizzate da una delle amministrazioni. In tali casi  e'  necessario
che il gruppo di lavoro sia integrato con personale proveniente dalle
diverse amministrazioni coinvolte. 
  Il DAGL svolge un'azione  di  coordinamento  e  monitoraggio  delle
procedure valutative e dell'applicazione della  Guida,  fornendo,  su
richiesta delle  amministrazioni,  supporto  metodologico  anche  nel
corso dello svolgimento di Air e di Vir. 
  Il Dipartimento, con il supporto del Nucleo Air e  sulla  base  del
Regolamento e della Guida, verifica l'adeguatezza  e  la  completezza
delle attivita' di analisi, documentate nelle relazioni Air e Vir,  e
la correttezza dei metodi di valutazione applicati. 
  Quanto all'Air in fase ascendente e alla valutazione di  impatto  a
livello europeo, si rinvia ai capp. 7 e 10. 
 
      4. Finalita' e procedure dell'Air 
         4.1 Cos'e' l'Air e a cosa serve 
  L'analisi dell'impatto  della  regolamentazione,  disciplinata  nel
nostro ordinamento dalla legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e  dal
Regolamento, "consiste nella valutazione preventiva degli effetti  di
ipotesi  di  intervento  normativo  ricadenti  sulle  attivita'   dei
cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e  sul  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni,  mediante  comparazione  di  opzioni
alternative" (art. 14, comma 1,  L.  n.  246  del  2005).  L'Air  e',
dunque, un percorso logico che va seguito nel corso  dell'istruttoria
normativa al  fine  di  produrre  informazioni  utili  a  mettere  in
evidenza  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  attesi  da  una  serie   di
alternative  d'intervento.  I  risultati  di  questo  percorso  vanno
riportati nella Relazione Air, secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Regolamento e da questa Guida. 
  L'Air "costituisce un supporto alle decisioni dell'organo  politico
di   vertice   dell'amministrazione   in   ordine    all'opportunita'
dell'intervento normativo" (art. 14, comma 2, L. n.  246  del  2005).
Essa dunque non si sostituisce alla decisione finale, ne' la vincola,
ma e' una metodologia che induce l'amministrazione a "porsi le giuste
domande"  prima  che  venga  adottata.  L'obiettivo  e'   quello   di
arricchire il processo decisionale offrendo gli elementi  conoscitivi
necessari ad assicurare una scelta non solo efficace (cioe' in  linea
con  gli  obiettivi  dell'intervento),  ma  anche  assunta  in   modo
sufficientemente informato sotto il profilo dei possibili effetti sui
destinatari  e  delle  condizioni  necessarie  per  una   sua   reale
attuazione. L'Air e'  anche  un  modo  per  stabilire  una  relazione
trasparente e costruttiva  tra  amministrazione  e  stakeholders  nel
corso dell'istruttoria normativa. Cio' spiega  l'assoluta  importanza
di  avviare  l'analisi  dal  momento  dell'ideazione  dell'iniziativa
normativa, senza attendere l'elaborazione dettagliata di  uno  schema
di provvedimento, in modo da sfruttare  al  meglio  le  potenzialita'
dell'Air ed evitare di ridurla a un mero adempimento amministrativo. 
  La  Relazione  Air  rappresenta  dunque  solo   l'ultimo   elemento
riepilogativo di un percorso di valutazione che si sviluppa nel corso
dell'istruttoria normativa e  che  si  conclude  ben  prima  che  sia
definito lo schema finale del provvedimento. 
  Questa Guida fornisce gli strumenti e  le  informazioni  necessarie
per rispondere, nel corso di un'Air, alle domande che  implicitamente
disegnano il percorso di analisi: 
    a) qual e' il  problema  da  risolvere?  Chi  sono  i  potenziali
destinatari dell'intervento, quanti sono e che caratteristiche hanno? 
    b) quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere e come  si
collegano al problema? 
    c) quali sono le opzioni potenzialmente in grado  di  raggiungere
gli obiettivi? Esistono alternative diverse dalla regolazione diretta
in grado di perseguire le finalita'  dell'intervento  imponendo  meno
oneri sui destinatari?  Le  opzioni  individuate  sono  concretamente
realizzabili? 
    d) quali sono i principali effetti (vantaggi e svantaggi, costi e
benefici, rischi e opportunita') associati alle opzioni individuate? 
    e) quali sono le  motivazioni  della  scelta  finale?  Con  quali
modalita', tempi e responsabilita'  e'  possibile  attuare  l'opzione
preferita? Come e da chi saranno gestite le attivita' di monitoraggio
e valutazione ex post? 
  Chiarire le finalita' dell'Air aiuta anche a definire i  confini  e
le correlazioni tra questo strumento e le altre analisi previste  nel
corso  dell'istruttoria  normativa,  come  peraltro  chiarito   dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  26  febbraio
2009 "Istruttoria degli atti normativi del Governo". 
  In primo luogo, l'Air si differenzia dall'Analisi tecnico-normativa
(Atn)5 in quanto quest'ultima mira  a  verificare  l'incidenza  della
norma che si intende introdurre sull'ordinamento giuridico vigente  e
la corretta applicazione dei principi di redazione tecnica degli atti
normativi. Cio' non toglie che le due analisi presentino,  per  certi
aspetti,  delle  interconnessioni.  Tali  interconnessioni  sono   in
particolare   evidenti   per   quanto   concerne   l'analisi    della
compatibilita' comunitaria e ordinamentale dell'intervento in  esame:
quest'analisi,  successivamente  sviluppata  in  sede  di   Atn,   e'
necessaria gia' nell'Air per una  sintetica  valutazione  del  quadro
normativo e dei presupposti giuridici delle opzioni. 
 
 5 Cfr. Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
          settembre 2008, recante «Tempi e modalita' di effettuazione
          dell'analisi tecnico-normativa». 
 
  La Relazione illustrativa6 allegata allo schema di provvedimento ha
principalmente una finalita' descrittiva dell'articolato  e  aiuta  a
comprendere compiutamente la struttura dell'atto e il  contenuto  dei
singoli articoli di cui esso si compone. Essa  non  puo'  che  essere
redatta una volta che sia stato  elaborato  il  provvedimento  e  non
puo', pertanto, essere utilizzata per fornire una valutazione ex ante
degli  effetti   dell'intervento,   compito   precipuo   dell'analisi
d'impatto (la quale viene svolta prima che si arrivi a un  articolato
e non dopo). 
 
 6 Cfr. art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  10  novembre  1993,   regolamento   interno   del
          Consiglio dei Ministri, e circolare DAGL 15  ottobre  2001,
          n. 1/1.1.4/27720/234. 
 
  Infine, la Relazione tecnico-finanziaria7 riguarda, come noto,  gli
effetti del provvedimento sul bilancio dello Stato. Al pari dell'Air,
dunque, essa richiede un'analisi degli  effetti  dell'intervento,  ma
solo in termini di spesa pubblica. L'ambito di riferimento e'  quindi
piu' specifico (e nello stesso tempo, all'interno  di  quei  confini,
piu' approfondito) rispetto a quello dell'Air, essendo riferito  alla
quantificazione delle entrate e degli  oneri  derivanti  da  ciascuna
disposizione e all'indicazione dei mezzi  di  copertura  finanziaria.
Nella Relazione tecnico-finanziaria, dunque,  non  e'  richiesta  una
valutazione dell'impatto  del  provvedimento  sui  destinatari  della
regolazione (in primo luogo, cittadini e imprese). 
 
 7 Cfr. art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
         4.2 Ambito di applicazione dell'Air: esclusione, esenzione e
proporzionalita' dell'analisi 
  In base al Regolamento la disciplina dell'Air si applica agli  atti
normativi  del  Governo,  compresi  gli  atti  adottati  dai  singoli
Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di  legge  di
iniziativa governativa, salvo i casi di esclusione e  la  concessione
di esenzioni. L'analisi di impatto e' svolta anche per i  regolamenti
da adottare con decreto ministeriale; in tal caso, la Relazione  Air,
nonche' l'eventuale esclusione o esenzione  dall'Air,  sono  allegate
alla richiesta di parere al Consiglio di Stato, previa  verifica  del
DAGL. 
  Per gli interventi  normativi  che  riguardano  diversi  settori  o
materie,  l'Air  e'  svolta  distintamente  per   ognuno   di   essi,
facilitando in questo  modo  l'analisi  di  opzioni  ed  effetti  che
possono essere anche molto diversi e autonomi tra loro. In tali casi,
l'amministrazione proponente redige la Relazione Air generale che  si
compone delle singole relazioni Air settoriali o per materia8 . 
 
 8 Per interventi normativi proposti congiuntamente  da  due  o  piu'
          amministrazioni,  l'Air  e'  svolta  dalle  amministrazioni
          co?proponenti per i rispettivi profili  di  competenza.  Le
          stesse  amministrazioni  provvedono  a  redigere   un'unica
          Relazione Air. 
 
  Il ricorso all'Air deriva dalla  considerazione,  basata  anche  su
analisi condotte da  organismi  internazionali  (quali,  ad  esempio,
l'Ocse), che l'analisi di impatto sia un utile strumento  a  supporto
della buona regolazione. Se ben condotta e'  in  grado  di  contenere
l'ipertrofia regolativa, di evidenziare  rischi  inattesi,  di  tener
conto almeno dei principali  costi  e  benefici  producibili  da  una
pluralita' di opzioni, di produrre informazioni utili a garantire  un
uso razionale delle risorse pubbliche, di aumentare la trasparenza  e
la partecipazione del processo decisionale, di evitare di  introdurre
norme inutili o, peggio, dannose. 
  Tuttavia, l'Air richiede impegno e tempo ed e', quindi, costosa. Di
qui la necessita'  di  dosare  con  attenzione  le  limitate  risorse
disponibili, concentrandole laddove e' piu' necessario  e,  al  tempo
stesso,  proficuo.  Questa  e'  la  ragione  per  cui  sono  previsti
specifici casi di esclusione dall'Air e una serie di ipotesi in  cui,
laddove  ne  sussistano   i   presupposti,   l'amministrazione   puo'
richiedere l'esenzione dall'Air. Al di la' di queste fattispecie,  e'
comunque importante che lo svolgimento  dell'Air  sia  improntato  al
rispetto del criterio di  proporzionalita'  dell'analisi:  interventi
per i quali i presumibili  vantaggi  e  svantaggi  sono  ritenuti  di
minore  impatto,  o  la  cui  distribuzione  tra  le   categorie   di
destinatari  non  determina   criticita'   ritenute   particolarmente
rilevanti,   richiederanno   un'analisi    meno    particolareggiata;
viceversa,  provvedimenti  per   i   quali   si   prevedono   impatti
significativi, soprattutto sotto il profilo dei costi di adeguamento,
richiederanno un'Air piu' approfondita. 
 
         4.2.1 I casi di esclusione dall'Air 
  Il Regolamento stabilisce che l'Air e' preventivamente esclusa  con
riguardo all'elaborazione di: 
    a) disegni di legge costituzionale; 
    b) norme di attuazione degli  statuti  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome; 
    c) disposizioni direttamente incidenti su interessi  fondamentali
in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; 
    d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica  di  trattati
internazionali; 
    e) norme di mero recepimento di disposizioni  recate  da  accordi
internazionali ratificati; 
    f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; 
    g) testi unici meramente compilativi; 
    h) provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino. 
  L'amministrazione comunica la causa di esclusione al DAGL,  che  ne
verifica la sussistenza. 
 
         4.2.2 Esenzione dall'Air 
  Al di la' dei casi di esclusione, il criterio guida per  l'analista
e' quello della proporzionalita':  l'Air  e'  uno  strumento  che  si
applica per eccezione e non per regola proprio in ragione  del  fatto
che non per tutti i provvedimenti  puo'  essere  necessario  svolgere
un'analisi di impatto, nel caso in cui gli effetti  attesi  siano  di
scarso rilievo. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa
puo',  quindi,  richiedere  al  DAGL  l'esenzione  dall'Air   se   si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) costi di adeguamento attesi di scarsa entita' in relazione  ai
singoli  destinatari,  tenuto  anche  conto  della  loro   estensione
temporale; 
    b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento; 
    c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; 
    d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 
  La logica sottesa a tali criteri di esenzione  e'  che  l'Air  deve
essere riservata  a  iniziative  normative  che  hanno  un  rilevante
impatto atteso  sui  destinatari,  lasciando  all'amministrazione  la
responsabilita' principale di valutare e motivare tale condizione. Al
riguardo, e' innanzitutto previsto che  nel  giudicare  la  rilevanza
dell'impatto si  tenga  costo  dell'entita'  prevista  dei  costi  di
adeguamento (entita' che, ovviamente, prima di aver svolto un'Air non
puo' che essere stimata in modo  solo  orientativo,  sulla  base  del
confronto con gli stakeholders e delle evidenze gia'  a  disposizione
dell'amministrazione); tale valutazione e' realizzata  tenendo  conto
sia dell'entita' dei costi che della loro estensione  temporale  (se,
ad esempio, e' previsto che i costi di adeguamento siano limitati nel
breve  periodo,  ma  poi  molto  elevati   negli   anni   successivi,
l'esenzione non  potra'  essere  concessa).  Inoltre,  le  iniziative
normative che coinvolgono  risorse  pubbliche  cospicue  non  possono
essere esentate dall'Air,  cosi'  come  quelle  che,  pur  producendo
effetti unitari limitati,  incidono  su  molti  destinatari,  potendo
quindi comportare un impatto complessivo comunque significativo. 
  In ogni caso, l'esenzione non puo' essere richiesta per  iniziative
normative con un rilevante impatto concorrenziale. 
  Laddove ne ricorrano i  presupposti,  l'amministrazione  elabora  e
trasmette al DAGL una richiesta di  esenzione9  che  puo'  riguardare
anche solo alcuni aspetti dell'intervento che si vuole introdurre; in
tali casi l'Air sara', quindi, riservata alle restanti parti  che  si
ritiene producano impatti significativi sui destinatari. 
 
 9 I decreti  ministeriali  possono  essere  esentati  dall'Air,   in
          ragione   del   ridotto   impatto   dell'intervento,    con
          dichiarazione  a  firma  del  Ministro,  da  allegare  alla
          richiesta  di  parere  al  Consiglio  di   Stato   e   alla
          comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          prevista prima della loro emanazione. 
 
         4.3 L'Air nell'istruttoria normativa 
  L'amministrazione proponente svolge  l'Air  come  parte  integrante
dell'istruttoria normativa. Nel corso dell'Air l'amministrazione puo'
chiedere un supporto tecnico al DAGL per ottenere chiarimenti di tipo
metodologico, suggerimenti relativi alle modalita' di valutazione  di
specifici effetti o delucidazioni sui contenuti di questa Guida. 
  Una volta conclusa l'Air ed elaborato uno schema di  provvedimento,
l'amministrazione  invia  la  documentazione  prevista  al  DAGL  per
l'iscrizione all'ordine del giorno della  riunione  preparatoria  del
Consiglio dei Ministri10 . Il DAGL valuta, sulla base della Relazione
Air, il percorso di analisi seguito,  alla  luce  delle  disposizioni
normative e  delle  indicazioni  metodologiche  contenute  in  questa
Guida;  al  termine  della  valutazione,  il  DAGL   puo'   formulare
osservazioni e  richiedere  integrazioni  e  modifiche  alle  analisi
svolte. Una volta considerata adeguata l'Air e coerente la  Relazione
che la riepiloga, il provvedimento puo'  essere  iscritto  all'ordine
del giorno della riunione preparatoria  del  Consiglio  dei  Ministri
(fermi restando,  ovviamente,  tutti  gli  altri  controlli  previsti
dall'ordinamento). In caso di mancato adeguamento  alle  osservazioni
formulate, viceversa, l'avviso del DAGL e' comunicato, ai fini  della
decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento  all'ordine  del
giorno della riunione preparatoria del  Consiglio  dei  Ministri,  al
Sottosegretario  alla  Presidenza  con  funzioni  di  Segretario  del
Consiglio dei Ministri. 
 
 10 Nel caso di atti normativi  adottati  dal  singolo  Ministro,  la
          Relazione Air deve comunque essere sottoposta al DAGL,  per
          le verifiche di competenza, prima della richiesta di parere
          al Consiglio di Stato. A  tal  fine,  in  caso  di  mancato
          riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni
          da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione, l'Air
          e  la  relativa  Relazione   si   intendono   positivamente
          verificate. 
 
  La Relazione Air accompagna, dunque, la proposta normativa  sia  in
Pre-Consiglio, sia in  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'  allegata  al
provvedimento inviato  al  Parlamento  (nei  casi  in  cui  cio'  sia
previsto). 
  Una procedura specifica e' prevista per l'analisi  di  impatto  dei
decreti-legge (cfr. cap. 6). 
 
      5. Fasi dell'Air 
  L'Air si articola in una serie di  fasi  logicamente  connesse  che
accompagnano l'istruttoria normativa al fine di produrre informazioni
utili a supportare le scelte dell'amministrazione. 
  Come illustrato dalla Figura  2,  l'Air  richiede  in  primo  luogo
un'analisi del contesto in cui si colloca l'intervento e una disamina
delle motivazioni di natura normativa,  amministrativa,  economica  o
sociale  che  lo  rendono  necessario.  Dall'esame  dei  problemi  da
risolvere   discende    l'individuazione    degli    obiettivi    che
l'amministrazione intende realizzare e dei relativi indicatori, utili
anche ai fini della Vir  (cfr.  par.  9.5).  Fulcro  dell'Air  e'  il
confronto di una serie di alternative di intervento che  richiede  in
primo  luogo  una  loro  definizione  e,  successivamente,  una  loro
valutazione. Quest'ultima e'  sempre  di  tipo  sia  qualitativo  che
quantitativo e riguarda gli effetti  positivi  e  negativi  che  ogni
opzione potra' produrre sui destinatari (in primo luogo, cittadini  e
imprese) rispetto alla situazione attuale. L'Air  include  anche  una
valutazione  di  profili  specifici   -   e,   segnatamente,   quello
concorrenziale, dell'impatto sulle PMI, degli oneri amministrativi  e
del superamento dei livelli  minimi  di  regolazione  previsti  dalla
normativa  europea  -  rilevanti  solo  per   alcune   tipologie   di
interventi. Dopo aver motivato, alla luce delle  valutazioni  svolte,
l'opzione preferita, l'Air si conclude  chiarendo  il  nesso  con  le
ulteriori fasi del ciclo di valutazione della regolazione (cfr.  par.
2),  indicando  le  azioni  programmate  per  il  monitoraggio  e  la
valutazione dell'intervento. 
  In tutte le fasi principali dell'Air e'  essenziale  il  contributo
fornito dalla consultazione, la quale, attraverso modalita'  diverse,
fornisce  informazioni  essenziali  per  individuare  i  problemi  da
risolvere e i destinatari dell'intervento, per elaborare  le  diverse
opzioni e per valutarne gli effetti. La consultazione e', quindi,  un
elemento indispensabile di ogni analisi d'impatto. 
 
                     Figura 2 - Le fasi dell'Air 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nello  svolgimento  dell'Air  occorre  tener  conto  che,  con  una
frequenza significativa, piu' provvedimenti possono essere legati tra
loro,  presentando  una  logica   dell'intervento11   necessariamente
unitaria. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui  una  norma
di rango primario preveda l'emanazione di uno  o  piu'  provvedimenti
attuativi (come, ad esempio, nel caso di piu'  decreti  attuativi  di
una legge delega, oppure di una serie di regolamenti attuativi di una
norma primaria). 
 
 11 La questione e' nota  a  chi  si  confronti  con  il  tema  della
          programmazione  di  una  gamma   di   interventi   pubblici
          concatenati tra loro con la tecnica del quadro  logico.  Si
          veda al riguardo European Commission-EuropeAid Co-operation
          Office, Guidelines  on  Aid  Delivery  Methods,  Volume  1:
          Project Cycle Management, March 2004, Brussels. La  tecnica
          e' stata messa a punto per la prima volta nel 1969 da  Leon
          J. Rosenberg  e  Lawrence  D.  Posner  del  PCI  (Practical
          Concepts Incorporated) a beneficio dell'Agenzia di Sviluppo
          del governo americano (USAID). 
 
  Un  intervento  normativo,  anche  se   definito   attraverso   una
pluralita' di provvedimenti, deve mantenere una coerenza che permetta
di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la definizione  di
una serie di azioni tra loro logicamente collegate.  In  questi  casi
l'Air deve aiutare a chiarire in che  modo  i  diversi  provvedimenti
attuativi si pongono in relazione tra loro e con  quello  di  livello
superiore,  individuando  le  relazioni  logiche  esistenti  tra  gli
obiettivi, le azioni e i risultati della catena di provvedimenti  che
si articolano tra loro "a cascata". In questo senso, l'analisi  delle
motivazioni  dell'intervento  e  la   definizione   degli   obiettivi
(nonche', in parte, l'elaborazione delle opzioni) di un provvedimento
attuativo costituiscono una specificazione delle corrispondenti  fasi
dell'Air realizzata per la norma di livello  superiore.  Allo  stesso
modo, il sistema di monitoraggio e di Vir dei  diversi  provvedimenti
tra loro collegati deve essere definito in modo  unitario,  cosi'  da
garantire una valutazione complessiva dell'intervento. I collegamenti
tra le fasi delle diverse analisi di impatto  devono  emergere  dalle
corrispondenti relazioni Air. 
  Prima di esaminare  in  dettaglio  ogni  fase  dell'Air,  e'  utile
chiarire che il percorso di analisi non va  inteso  in  modo  rigido:
sebbene,  infatti,  per  chiarezza  espositiva  le  diverse  fasi  si
presenteranno in modo  sequenziale,  nella  pratica  esse  spesso  si
intersecano tra loro. L'Air e' un modo  strutturato  di  raccogliere,
elaborare  e  produrre  informazioni  e,  in  quanto  tale,  consente
all'amministrazione di accumulare nuove conoscenze nel corso del  suo
svolgimento, inducendo anche a tornare su elementi gia'  parzialmente
valutati mano a mano che nuove informazioni ed evidenze emergono. 
  L'Appendice 2 riporta una checklist che supporta  l'amministrazione
durante lo svolgimento dell'Air. 
 
          5.1 Contesto e problemi 
  La corretta individuazione delle motivazioni dell'intervento e' una
delle fasi cruciali  dell'analisi  di  impatto,  in  quanto  da  essa
discendono tutte le valutazioni - e le decisioni  -  successive:  dal
problema da  risolvere  derivano  gli  obiettivi  dell'intervento  e,
dunque, la formulazione delle opzioni alternative,  nonche'  la  loro
valutazione. 
  Eppure, e' proprio questa fase che rischia di essere  sottovalutata
a motivo della diffusa convinzione che l'amministrazione abbia gia' a
disposizione tutte le informazioni sufficienti  a  comprendere  quali
sono i motivi per i quali e' necessaria una nuova norma e, dunque, le
soluzioni da adottare.  Tra  l'altro,  cio'  induce  a  comprimere  o
addirittura  omettere  del  tutto  la  consultazione,  rinunciando  a
confrontarsi con i potenziali destinatari dell'intervento o limitando
considerevolmente il numero e la tipologia di soggetti consultati. La
consultazione puo', al contrario,  offrire  spunti  preziosi  proprio
nella fase preliminare di un'Air, facendo emergere diversi  punti  di
vista che aiutano non solo a focalizzare meglio i problemi, ma  anche
a comprendere correttamente le loro dimensioni, riducendo il  rischio
di  introdurre  regole  sotto  o  sovradimensionate   rispetto   alle
questioni da affrontare. 
  Le motivazioni dell'intervento possono in  primo  luogo  essere  di
natura giuridica, come quando occorra recepire la normativa  europea.
In tal caso, evidentemente, questa fase dell'Air e'  meno  complessa,
fermo restando che dall'esame del quadro normativo  possono  emergere
elementi che e' bene approfondire e che possono  suggerire  anche  le
opzioni da considerare (ad esempio,  soluzioni  diverse  adottate  da
altri Stati  membri  che  possono  determinare  effetti  anche  molto
differenti). Inoltre, se  e'  vero  che  molti  atti  possono  essere
"dovuti" per attuare norme precedenti o di rango superiore, cio'  non
toglie che occorre chiarire il motivo  per  cui,  al  di  la'  di  un
obbligo normativo, ha senso intervenire. 
  Ma sono soprattutto le motivazioni di carattere economico e sociale
che vanno indagate con attenzione, al  fine  di  assicurarsi  che  la
decisione di introdurre una nuova norma  sia  fondata  sull'esame  di
problemi  rilevati  e  puntualmente  documentati.  A  tale  fine,  e'
essenziale  raccogliere  dati  e  informazioni  sulla  tipologia  dei
problemi da  affrontare,  sulla  loro  dimensione,  nonche',  laddove
rilevante, sulla loro  distribuzione  per  categorie  di  destinatari
(distinguendo  in  primo  luogo  tra  cittadini  e  imprese   e,   se
necessario, tenendo conto di ulteriori  ripartizioni  per  tipologia:
popolazione per classi di eta', livelli di reddito, ecc.; imprese per
settore di attivita' economica, dimensione, ecc.) o  territori.  Cio'
e' possibile solo ricorrendo alla  consultazione  degli  stakeholders
interessati dall'intervento, grazie alla quale l'amministrazione puo'
non  solo  ridurre  l'asimmetria  informativa  che  e'  tipica  delle
decisioni pubbliche, ma anche  raccogliere  evidenze  che  aiutino  a
valutare  gli  interessi  spesso  contrapposti  che   e'   necessario
contemperare. 
  La consultazione e' importante anche per comprendere le  cause  che
determinano i problemi osservati, i motivi, cioe', che ne  sono  alla
base. Una buona Air, infatti, non si limita a descrivere un problema,
ma indaga le ragioni da cui esso scaturisce, perche'  e'  proprio  da
questa indagine che dipende  l'individuazione  delle  soluzioni  piu'
appropriate. 
  Le ragioni per intervenire possono dipendere: 
    -  da  problemi  generati  dal  mercato  (c.d.  "fallimenti   del
mercato"), il cui funzionamento spontaneo puo'  in  alcuni  casi  non
portare a un risultato ottimale dal punto di vista  collettivo,  come
avviene ad esempio nel caso in cui le  insufficienti  informazioni  a
disposizione dei consumatori ne distorcano le scelte  di  consumo,  o
quando i prezzi di mercato non riflettano i costi o benefici  sociali
di un'attivita' (come puo' essere nel caso dell'inquinamento), ecc.; 
    - da effetti negativi, generalmente  non  previsti,  prodotti  da
precedenti  interventi  di  regolazione  o  dalla   loro   scarsa   o
disomogenea attuazione ("fallimenti della regolazione"); 
    - dalla volonta' di  conseguire  obiettivi  propri  del  decisore
pubblico, come nel caso di una regolazione nuova che viene introdotta
nell'ordinamento  a  fini  di  equita',  cioe'  per  modificare   una
distribuzione delle risorse considerata non accettabile dal  decisore
pubblico; 
    - da problemi generati dalle limitazioni cognitive  dei  regolati
che vengono esacerbati, o comunque non  mitigati  dal  mercato  (cfr.
Scheda 1). 
  Nell'analizzare le motivazioni di un intervento  possono  risultare
molto utili i risultati di una Vir eventualmente  gia'  svolta  nella
materia oggetto di analisi o in materie  affini:  i  risultati  della
verifica di impatto dovrebbero, infatti,  evidenziare  se  e  in  che
misura l'assetto regolativo in vigore ha prodotto i risultati  attesi
e se sono emerse criticita' impreviste (cfr. par. 9.5).  Allo  stesso
modo,  la  considerazione  di  studi  e  rapporti  di   monitoraggio,
ordinariamente realizzati soprattutto in settori quali  l'ambiente  e
la salute, costituiscono fonti informative che, purche'  qualificate,
sono indispensabili a una corretta individuazione delle cause  ultime
dei problemi osservati. 
  L'analisi dei contesto  e  dei  problemi  da  risolvere  presuppone
inoltre l'individuazione dei destinatari dell'intervento,  cioe'  dei
soggetti su cui ricadranno i suoi effetti. 
  A  tal  fine,  occorre  considerare  separatamente  i   destinatari
pubblici da quelli privati e, per ognuno, distinguere tra le  diverse
categorie (rispettivamente: amministrazioni statali, regionali, ecc.;
cittadini,  imprese,  ecc.).  Inoltre,  non  basta  tener  conto  dei
destinatari  diretti,  ma  e'  necessario  considerare  anche  quelli
indiretti, cioe' coloro sui quali l'intervento puo' produrre  impatti
significativi pur non essendo soggetti a cui si riferiscono  in  modo
immediato le disposizioni che si intendono introdurre. 
  Nell'analisi  d'impatto  i  destinatari  non   vanno   identificati
genericamente. In particolare,  all'interno  di  ogni  categoria  dei
destinatari privati (diretti o indiretti) e'  generalmente  opportuno
distinguere tra diverse sotto-categorie,  tenuto  conto  dei  diversi
effetti che l'intervento potra' produrre su ognuna di esse. Cosi', ad
esempio,  una   nuova   norma   che   imponga   standard   ambientali
differenziati in base all'attivita' svolta avra' costi di adeguamento
differenti per le imprese operanti nei diversi settori  che,  dunque,
andranno specificamente individuate. Lo stesso  vale  per  norme  che
prevedano disposizioni diverse in base  alla  dimensione  del  nucleo
familiare (per cui, le famiglie andranno distinte in base alle classi
su cui ricadono effetti omogenei). 
  La Figura che segue schematizza la classificazione dei  destinatari
dell'intervento. 
 
             Figura 3 - Classificazione dei destinatari 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  L'individuazione dei destinatari puo' essere effettuata in una fase
preliminare dell'Air,  qualora  i  soggetti  su  cui  ricadranno  gli
effetti del provvedimento in  via  di  elaborazione  siano  gia'  ben
identificabili,  ovvero  in  una  fase  successiva:   i   destinatari
potrebbero, infatti, variare in base alle opzioni considerate, ragion
per cui la loro individuazione potrebbe essere  possibile  solo  dopo
aver definito i contenuti delle alternative da  analizzare.  In  ogni
caso,  l'identificazione  dei  destinatari  e'  utile  non  solo  per
comprendere  l'ambito  d'intervento,  ma  anche  per  pianificare  le
consultazioni  (giacche'  le  tecniche  cui  e'  possibile  ricorrere
variano  in  base  alla  tipologia  e  numerosita'  di  soggetti   da
consultare) e per valutare costi e benefici delle opzioni. 
  L'analisi del contesto va in ogni caso supportata  da  evidenze  di
tipo quantitativo  che  consentano  di  valutare  la  dimensione  dei
problemi che si intende risolvere, nonche'  l'ampiezza  della  platea
dei  potenziali  destinatari   dell'intervento.   Tali   informazioni
costituiranno la base empirica per le fasi  successive  dell'analisi,
risultando essenziali per comprendere  l'ordine  di  grandezza  degli
effetti  prodotti  con  gli   interventi   ipotizzati   e   la   loro
distribuzione tra le diverse categorie di destinatari. 
  Le evidenze quantitative da utilizzare  nell'analisi  del  contesto
dovrebbero essere tratte prioritariamente da statistiche ufficiali  e
da archivi  amministrativi,  ovvero,  in  mancanza,  da  altre  fonti
informative (sempre da specificare), inclusa la consultazione, che in
alcuni casi puo' essere l'unico strumento disponibile di raccolta  di
informazioni. 
 
          5.2 Obiettivi e indicatori 
  Strettamente  collegata   alle   motivazioni   dell'intervento   e'
l'individuazione  degli  obiettivi  che   l'amministrazione   intende
raggiungere. Le due fasi, tuttavia,  non  vanno  confuse:  nel  primo
caso, si tratta di individuare i problemi che si  intende  risolvere;
nel secondo, di stabilire quali finalita' si vogliono raggiungere. 
  Nel definire gli obiettivi  dell'intervento  regolativo,  il  primo
requisito da rispettare e' la chiarezza: obiettivi vaghi, generici  e
non collegati ai problemi individuati si riflettono nell'elaborazione
delle opzioni e incidono sulla qualita' di tutta l'Air, nonche' della
decisione finale. Inoltre, gli obiettivi  costituiscono  un  criterio
determinante  per  la  comparazione  delle   opzioni,   nonche'   per
l'impostazione delle attivita' di monitoraggio e valutazione previste
nella Vir. 
  Nel  corso  dell'Air  occorre  tener  conto  di  una  gerarchia  di
obiettivi, distinguendo tra obiettivi generali e specifici.  I  primi
riguardano finalita' strategiche e comuni a piu' interventi normativi
(ad esempio, riduzione dell'inquinamento;  aumento  dell'occupazione;
ecc.);  gli  obiettivi  specifici  sono   strumentali   rispetto   al
raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta
all'intervento che si sta analizzando (ad esempio, aumento del numero
di occupati nella fascia di eta' da 15 a 24 anni); tuttavia, essi non
coincidono con i contenuti dell'intervento (per cui, ad esempio,  non
e' un  obiettivo  l'introduzione  di  un  incentivo  alla  ricerca  e
sviluppo), che invece costituiscono le opzioni da esaminare. 
  Per  la  definizione  degli  obiettivi,   soprattutto   di   quelli
specifici, occorre seguire un criterio di  ragionevolezza:  obiettivi
irrealistici - o perche' eccessivamente ambiziosi o perche' del tutto
scollegati   dalle   caratteristiche   e   risorse   a   disposizione
dell'amministrazione e dei potenziali destinatari - rischiano di  dar
vita a opzioni (e, in  ultima  analisi,  a  norme)  inattuabili.  E',
inoltre, utile che, almeno per obiettivi pluriennali,  che  non  sono
immediatamente raggiungibili (o lo sono solo in parte), sia  indicato
un  orizzonte  temporale,  specificando   quelli   che   si   intende
raggiungere nel breve, medio o lungo periodo. Infine,  gli  obiettivi
devono  essere  misurabili,  in  modo  da  verificarne,  in  sede  di
attuazione e di valutazione ex post, il grado di raggiungimento. 
  Cio' richiede di associare, quantomeno  agli  obiettivi  specifici,
uno  o  piu'  indicatori.  Questi  ultimi  devono  rispettare  alcuni
requisiti: 
    - essere coerenti con (e strettamente collegati a) gli  obiettivi
a cui si riferiscono; 
    - essere chiari, cioe'  facilmente  comprensibili  all'esterno  e
all'interno dell'amministrazione; 
    - riferirsi ai risultati o agli impatti attesi  (ad  esempio,  n.
soggetti  beneficiari  di   un   determinato   sussidio;   tasso   di
disoccupazione giovanile nei prossimi 3 anni; ecc.); 
    - essere  effettivamente  misurabili  tenuto  conto  delle  fonti
informative e delle basi di dati gia' a disposizione o che si prevede
di realizzare. 
  Gli indicatori possono essere anche qualitativi, quando  ad  alcuni
obiettivi non sono associabili valori misurabili, monetari  o  fisici
(ad esempio, il grado di soddisfazione dei  destinatari):  in  questo
caso si fara' riferimento a una valutazione qualitativa (ad  esempio,
"alto, medio, basso"). 
  Gli indicatori costituiscono, quindi, una  forma  di  raccordo  tra
analisi  ex  ante  e  verifica  ex  post:  nella   Vir,   l'efficacia
dell'intervento potra' essere  piu'  agevolmente  verificata  potendo
beneficiare del monitoraggio definito nell'Air. 
  Si  noti  che  in  un'Air  che  davvero   supporta   e   accompagna
l'istruttoria normativa gli obiettivi specifici possono cambiare  nel
corso dell'analisi, mano a mano che nuove informazioni e  valutazioni
vengono  prodotte  ed  esse  evidenzino  l'incoerenza  tra  obiettivi
inizialmente ipotizzati e problemi  da  risolvere  o  la  sostanziale
irraggiungibilita' delle finalita' inizialmente definite. 
 
          5.3 L'individuazione e l'elaborazione delle opzioni 
  Le potenzialita' dell'Air si dispiegano appieno soprattutto  quando
l'analisi si riferisce a una  pluralita'  di  alternative  e  non  si
limita  alla  scelta  tra  l'introdurre  o   meno   una   determinata
regolazione. Cio' conferma che l'Air dovrebbe essere avviata il prima
possibile, quando le alternative  tecniche,  relative  ai  principali
contenuti dell'intervento, non sono ancora state definite e  comunque
quando non e'  gia'  disponibile  uno  schema  di  provvedimento.  E'
proprio nella elaborazione e valutazione di un  insieme  di  opzioni,
infatti, che  emerge  il  contributo  che  l'analisi  d'impatto  puo'
offrire all'amministrazione, suggerendo  modifiche  alle  alternative
inizialmente ipotizzate, opzioni del tutto tralasciate, o mettendo in
luce  effetti  sottovalutati  che  potrebbero  influenzare  in   modo
determinante la scelta finale. 
  Anche in tal caso, e' essenziale il supporto che  la  consultazione
degli stakeholders puo' fornire all'analisi, non solo per ampliare  e
migliorare le opzioni gia' ipotizzate dall'amministrazione, ma  anche
per chiarire gia' in fase di istruttoria i contenuti  dell'intervento
che  si  vuole  introdurre,  ponendo  le  basi   per   una   maggiore
condivisione  (o,  quantomeno,   comprensione)   delle   scelte   che
l'amministrazione si appresta a effettuare. 
  E' utile  chiarire  che  per  "opzioni"  si  intendono  le  diverse
alternative    individuate    per    raggiungere    gli     obiettivi
dell'intervento, di tipo sia normativo, sia non normativo12 : la loro
definizione e  analisi  deve,  quindi,  riguardare  esclusivamente  i
contenuti dell'intervento ipotizzato e non le  diverse  tipologie  di
provvedimento normativo da utilizzare (percio', ad esempio, la scelta
tra un DPR o un DPCM non e' rilevante ai fini Air; allo stesso  modo,
la necessita' di emanare un decreto legislativo in attuazione di  una
legge delega non equivale all'assenza di opzioni alternative). 
 
 12 Ad esempio, le  opzioni  possono  consistere  anche  in  campagne
          informative,  modifiche  organizzative,   razionalizzazione
          delle risorse, migliore attuazione di norme gia' esistenti. 
 
  Le alternative esaminate devono essere realistiche e  coerenti  con
gli obiettivi politici, per cui non ha senso includere nel gruppo  di
opzioni quelle che sono palesemente inattuabili o incoerenti  con  le
finalita' che si intendono perseguire. 
 
  Scheda 1 - Spunti e riflessioni derivanti dalle scienze cognitive 
 
    Gia' da diversi anni gli  studi  di  psicologia  cognitiva  hanno
messo in evidenza i forti limiti delle ipotesi di razionalita' su cui
poggiano i modelli economici  tradizionali.  Anche  grazie  ai  passi
avanti fatti e alle  evidenze  messe  a  disposizione  dalle  scienze
cognitive, e' possibile affermare che esistono  due  diversi  sistemi
cognitivi che governano i comportamenti umani:  quello  deliberativo,
che e' piu' razionale e analitico, ma  anche  piu'  lento;  e  quello
intuitivo,  piu'  veloce,  spesso  irrazionale  e  basato  su  scelte
istintive. I due sistemi non solo  convivono,  ma  interagiscono  nel
corso della definizione di scelte che, sulla base  delle  convinzioni
prevalenti,  dovrebbero  rispondere  solo  a  motivazioni  razionali.
Succede, quindi, che  in  decisioni  di  consumo  e  investimento,  e
specialmente  in  quelle  molto  rilevanti,   gli   individui   siano
influenzati  in  modo  dirimente  da  fattori  anche  non  razionali,
comportandosi in modo a volte incoerente rispetto a  quanto  previsto
dalle tradizionali ipotesi di  massimizzazione  dell'utilita'  e  del
profitto. Le persone ricorrono frequentemente a regole euristiche che
consentono di semplificare i processi decisionali e di effettuare  le
proprie scelte non solo risparmiando tempo,  ma  anche  riducendo  le
informazioni necessarie.  Cio',  tuttavia,  puo'  determinare  errori
cognitivi e scelte che, in ultima analisi, riducono il benessere. 
    Alcuni tra i principali e piu'  noti  fenomeni  analizzati  dagli
studi sinora richiamati sono i seguenti: 
      -  Le  decisioni  dipendono   in   modo   spesso   determinante
dall'esperienza passata, dai suggerimenti di amici e parenti, nonche'
da   notizie   particolarmente   impressionanti,   anche    se    non
statisticamente significative. Cio' comporta, tra l'altro, il rischio
che le persone siano eccessivamente fiduciose rispetto a fenomeni che
ritengono di conoscere bene perche' piu'  "familiari",  anche  se  in
realta' le informazioni che detengono al riguardo sono parziali. 
      - Collegato al fenomeno precedente, vi e'  quello  per  cui  le
informazioni  semplici  e  ricorrenti  hanno  generalmente  un   peso
maggiore  nelle  scelte  individuali  rispetto  a  informazioni  piu'
complesse (anche se piu' corrette) da ottenere o da elaborare. 
      - Uno dei piu' potenti pregiudizi cognitivi (o bias) e'  quello
dell'ancoraggio, secondo cui  le  valutazioni  degli  individui  sono
fortemente  condizionate  da  eventuali  informazioni  o  valori   di
partenza che vengono loro suggeriti o sono comunque disponibili.  Non
sapendo che valori attribuire a un determinato fenomeno (ad  esempio,
la probabilita' che si verifichi un  certo  evento),  le  persone  si
ancorano a eventuali punti di partenza e  da  li'  procedono  secondo
processi di aggiustamento graduale ma nella maggior  parte  dei  casi
insufficiente. 
      - Gli individui sono generalmente molto avversi alle perdite  e
valutano le proprie scelte  sulla  base  di  un  orizzonte  temporale
spesso ridotto  (c.d.  loss  aversion).  Le  informazioni  non  sono,
quindi, sempre elaborate secondo  le  leggi  della  probabilita',  ma
dando un peso maggiore al rischio di "perdere qualcosa" che  gia'  si
possiede  piuttosto  che  guadagnare  qualcosa  che  ancora  non   si
possiede. 
      - Una conseguenza dell'avversione alle perdite e' la  frequente
predilezione per lo status quo: gli individui tendono a preferire  la
situazione attuale rispetto a futuri cambiamenti, specie se temono di
poter incorrere in possibili perdite. 
      - Numerosi esperimenti hanno dimostrato  che  le  scelte  degli
individui possono essere significativamente influenzate dal  modo  in
cui un determinato problema viene loro esposto o dal modo in cui sono
loro presentate una serie di alternative (c.d. framing effect). 
      - Gli individui tendono a sottovalutare le conseguenze negative
di azioni che producono  un  effetto  positivo  nell'immediato  (c.d.
present bias). 
      - Nel raccogliere e selezionare informazioni, l'individuo tende
a prediligere quella che conferma le  proprie  ipotesi  di  partenza,
piuttosto che quella che possa minarle (c.d. bias della conferma). 
    Il filone dell'economia comportamentale  ha  approfondito,  anche
attraverso il ricorso a esperimenti, il modo in cui il  funzionamento
dei due sistemi  preposti  al  ragionamento,  quello  deliberativo  e
quello  intuitivo,  incide  nella  formazione  delle   scelte   degli
individui, fornendo spunti molto utili  anche  per  coloro  che  sono
chiamati a definire regole di comportamento. Nel corso  dell'Air  (e,
piu' in generale, nell'ambito dell'attivita' di regolazione)  assume,
quindi, un ruolo determinante la conoscenza delle  principali  regole
euristiche che le scienze cognitive hanno messo  in  luce,  adottando
soluzioni volte a limitare conseguenze  non  volute  o  ad  aumentare
l'efficacia degli interventi normativi. Tra queste, si ritiene  utile
sottolineare le seguenti: 
      - Le c.d. regole di default, ovvero il regime  regolatorio  che
vige in assenza  di  una  scelta  specifica,  risultano  determinanti
nell'indirizzare le decisioni individuali.  Una  robusta  letteratura
scientifica dimostra che se la  regola  di  default  prevede  che  le
persone debbano esprimere esplicitamente la loro preferenza  per  una
determinata opzione al fine di accedervi (ad esempio,  una  forma  di
previdenza complementare), il loro  tasso  di  adesione  sara'  molto
inferiore rispetto al caso in cui l'opzione sia  attribuita  in  modo
automatico  ed  essi  debbano  dichiarare  di  non  volervi  aderire.
L'aderenza al  default,  inoltre,  e'  piu'  frequente  nel  caso  di
decisioni complesse o particolarmente rilevanti. 
      - Sebbene, come gia' illustrato in  precedenza,  le  norme  che
facilitano  la  disponibilita'  di  informazioni  a   beneficio   dei
consumatori possano produrre  elevati  benefici  a  fronte  di  costi
contenuti, non basta rendere obbligatorie  determinate  informazioni,
ne' e' sufficiente preoccuparsi della loro quantita':  occorre  anche
renderle fruibili in base  alle  caratteristiche  (eta',  livello  di
istruzione, ecc.) dei destinatari e con un framing adeguato. 
      -  Le  modalita'  con  cui  sono  illustrate  le  opzioni   che
l'amministrazione considera nel corso dell'istruttoria normativa  (ad
esempio,  in  occasione  dell'elaborazione   di   un   documento   di
consultazione) e le informazioni di contesto fornite  incidono  sulla
percezione che i destinatari hanno circa gli effetti che  le  diverse
alternative potranno generare. 
    Nel corso dell'Air, la previsione di possibili reazioni anche non
razionali  dei  soggetti  regolati  puo'  essere   supportata   dalla
consultazione:  nell'ambito  delle  interazioni  che,  con   tecniche
diverse (cfr. cap. 11), possono avvenire nel  corso  dell'istruttoria
normativa  tra  l'amministrazione  e  i  destinatari   delle   norme,
occorrerebbe porre particolare attenzione all'emergere di fattori che
possono dare luogo a  errori  cognitivi  o  che  possono  svelare  il
ricorso a  regole  euristiche  da  parte  di  determinati  gruppi  di
destinatari. 
  Nel   caso   di   interventi   di   trasposizione   di    normative
sovranazionali, tra le  opzioni  va  sempre  considerata  quella  che
permette di rispettare il livello minimo di regolazione europea (cfr.
Appendice 1). In base all'articolo 14, legge  28  novembre  2005,  n.
246, tale opzione va sempre  preferita  a  meno  che  non  sussistano
circostanze eccezionali che suggeriscano un superamento  del  livello
minimo. Tali  circostanze  vanno  in  ogni  caso  giustificate  nella
Relazione Air. 
  Tra le opzioni va sempre inclusa l'opzione zero, che  consiste  nel
lasciare inalterato l'assetto normativo vigente. Nel  caso  specifico
delle  direttive  europee,  l'opzione  zero  consisterebbe  nel   non
procedere alla loro trasposizione, per cui  non  e'  per  definizione
attuabile; tuttavia, anche in questo caso, al fine  di  valutare  gli
effetti del provvedimento, la disciplina nazionale di attuazione  che
si intende introdurre va confrontata con la situazione attuale  (e  i
suoi possibili sviluppi), essendo questo il  criterio  da  utilizzare
per  individuare  e  valutare  correttamente  gli   effetti   di   un
provvedimento (cfr. par. 5.5). 
 
          5.4 La valutazione preliminare delle opzioni 
  Individuate le opzioni, va svolta una valutazione preliminare delle
stesse al fine di escludere quelle che siano in  modo  evidente  meno
vantaggiose  o  inattuabili,  in  modo  tale  da   circoscrivere   la
successiva fase  di  comparazione  alle  sole  opzioni  concretamente
fattibili e maggiormente efficaci. 
  A tal fine l'amministrazione ricorre ai seguenti criteri: 
    - vincoli normativi; 
    - efficacia attesa rispetto agli obiettivi; 
    - proporzionalita' degli effetti; 
    - fattibilita' tecnica, anche  riferita  alla  disponibilita'  di
risorse (finanziarie, organizzative, ecc.) e  ai  tempi  di  concreta
attuazione; 
    - fattibilita' nel contesto sociale, economico e territoriale. 
 
          5.5   La   comparazione   delle   opzioni    attuabili    e
l'individuazione dell'opzione preferita 
  Un'Air non e' tale se non valuta l'impatto atteso delle alternative
considerate: la valutazione degli effetti positivi e  negativi  delle
opzioni e' una fase indispensabile di ogni analisi d'impatto. 
  Pertanto, di ogni opzione ritenuta attuabile, occorre analizzare  i
principali impatti di natura sociale, ambientale  ed  economica.  Per
evidenziare  anche  gli  effetti  distributivi  delle   opzioni,   la
valutazione  e'  riferita  alle  diverse  categorie  di  destinatari,
distinguendo gli effetti relativi  a  cittadini  e  imprese  (o  alla
collettivita' nel suo  insieme)  da  quelli  riferiti  alla  pubblica
amministrazione. In base ai contenuti dell'intervento, in alcuni casi
puo' essere inoltre rilevante considerare se  e  in  che  misura  gli
effetti delle opzioni  si  distribuiscano  in  modo  disomogeneo  tra
diversi territori (ad esempio,  nord/centro/sud  o  aree  urbane/aree
rurali) o livelli di governo. 
  Laddove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre  valutati  impatti
"specifici", relativi a particolari aspetti (effetti sulle PMI, oneri
amministrativi,  effetti  sulla  concorrenza,  rispetto  dei  livelli
minimi di regolazione europea - cfr. Scheda n. 4). 
  Operativamente, e'  opportuno  innanzi  tutto  descrivere,  per  le
principali categorie di destinatari dell'intervento, gli impatti (sia
positivi che negativi) previsti da ogni opzione.  La  valutazione  di
tipo qualitativo puo'  essere  facilitata  attraverso  il  ricorso  a
giudizi sintetici espressi in  scale  qualitative  (del  tipo  "alto,
medio, basso") o quantitative (con ordinamenti basati su numeri o  su
simboli  convenzionali  che  indicano  l'intensita'  della  variabile
oggetto di valutazione - cfr. Scheda 2). 
 
    Scheda 2 - Valutazione qualitativa delle opzioni: un esempio 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Questo primo passaggio consente  di  disporre  di  una  descrizione
sintetica dei costi e benefici attesi e, dunque, di evidenziare anche
gli eventuali effetti distributivi di ogni opzione. 
  A questa valutazione di tipo  qualitativo  deve  aggiungersi,  ogni
volta che cio' sia possibile, una  stima  quantitativa  dei  costi  e
benefici attesi.  In  particolare,  una  stima  degli  effetti  delle
opzioni e' richiesta per quelli particolarmente  significativi  e  da
cui dipende in misura maggiore l'impatto complessivo dell'intervento.
Al riguardo, e' noto che la quantificazione dei costi e' generalmente
piu' agevole di quella dei benefici, specie quando questi ultimi  non
sono riferibili  a  categorie  specifiche  di  destinatari,  ma  alla
collettivita' nel suo complesso (si pensi ai benefici  ambientali,  a
quelli relativi alla sicurezza, ecc.) e quando derivano da  beni  che
non hanno un prezzo di mercato (come per la tutela di specie  animali
o vegetali, i risparmi di tempo,  la  riduzione  dei  rischi  per  la
salute, ecc.). In tal caso, anche se non e' possibile utilizzare  per
i benefici stime monetarie, occorre quantomeno cercare di ricorrere a
unita' di misura che consentano  di  quantificarli.  Cosi',  tornando
all'esempio  della  Scheda  2,  nel  caso  di  un  provvedimento  che
introduce o aumenta alcuni standard ambientali, la valutazione  delle
opzioni dovrebbe includere una stima monetaria dei  principali  costi
di adeguamento  a  carico  delle  imprese  e  una  valutazione  della
riduzione attesa delle sostanze inquinanti espressa nella  unita'  di
misura ritenuta piu' opportuna (tonnellate per  anno,  concentrazione
di particelle per  volume  d'aria,  ecc.).  Cio',  infatti,  aiuta  a
comparare le opzioni anche quando non e'  possibile  esprimere  tutti
gli effetti in termini monetari e riduce il rischio di  sottovalutare
i benefici prodotti. 
  Al fine di facilitare l'individuazione degli effetti delle opzioni,
nella  seguente  Scheda  3  si  riporta  una  classificazione  -  non
esaustiva - dei principali impatti di cui tenere conto13 . 
 
 13 Si tenga presente che alcuni degli  effetti  indicati  hanno  una
          natura mista (essendo, ad esempio, sia di tipo sociale  che
          economico). 
 
             Scheda 3 - Principali tipologie di impatti 
 
    a) Impatti economici 
      - Costi (o risparmi) di conformita'  sostanziale  (ad  esempio,
costi per acquisti di macchinari, attrezzature, dispositivi) 
      - Costi fiscali (imposte, tasse, ecc.) 
      - Tempi di attesa per concludere le procedure 
      - Effetti sull'accesso e la diffusione delle innovazioni 
      - Spese (o risparmi) per la PA 
    b) Impatti sociali 
      - Effetti sull'occupazione e la disoccupazione 
      -  Effetti  sulla  salute,  anche  in  termini  di  rischi   di
mortalita'/morbilita' 
      - Impatti sul sistema giudiziario 
      - Effetti sulla distribuzione della  ricchezza  e  l'inclusione
sociale 
      - Effetti sulla diffusione della conoscenza 
    c) Impatti ambientali 
      - Effetti sulla produzione di sostanze inquinanti 
      - Effetti sulla concentrazione di sostanze inquinanti 
      - Effetti sulla produzione, il commercio e il consumo di acqua,
suolo ed energia 
      - Effetti sulla biodiversita' 
  Nella Scheda 4 sono sintetizzati alcuni aspetti che, in  base  alle
disposizioni  di  cui  alla  legge  246  del  2005,  richiedono   una
valutazione specifica. 
 
       Scheda 4 - La valutazione di impatti specifici nell'Air 
 
    In base dall'articolo 14 della legge 246  del  2005  gli  aspetti
specifici  su  cui  puo'  risultare  necessario  valutare   in   modo
approfondito gli impatti riguardano in particolare: 
      a) gli effetti sulle piccole  e  medie  imprese  -  "test  PMI"
(comma 5-bis); 
      b) gli oneri informativi prodotti su cittadini e imprese (comma
5-bis); 
      c) l'impatto concorrenziale (comma 1); 
      d) il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea (comma
5-ter). 
    La valutazione degli impatti specifici  va  svolta  separatamente
per ciascuna opzione  attuabile  soltanto  nel  caso  in  cui  queste
differiscano in relazione allo specifico profilo  considerato  (ossia
l'impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati,
ecc.). In ogni caso, gli impatti specifici vanno valutati soltanto se
rilevanti per l'intervento di  regolazione  oggetto  di  analisi.  In
particolare: 
      a) il test PMI va svolto soltanto  se  le  opzioni  considerate
sono suscettibili di produrre impatti sulle imprese; 
      b) i  costi  connessi  agli  oneri  informativi  vanno  stimati
soltanto  se  le  opzioni  considerate  introducono,   modificano   o
eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o imprese; 
      c) l'impatto concorrenziale va valutato soltanto se le  opzioni
considerate introducono restrizioni all'accesso  o  all'esercizio  di
attivita' economiche, oppure incidono sulle  possibilita'  di  scelta
dei consumatori o delle imprese; 
      d) il rispetto dei livelli minimi  di  regolazione  europea  va
verificato  se  l'intervento  di  regolazione  recepisce  una   norma
europea. 
    Una guida  piu'  particolareggiata  sull'applicazione  di  questi
criteri, cosi' come sul percorso da seguire  per  la  valutazione  di
questi impatti specifici, e' contenuta nell'Appendice 1. 
  Per  facilitare  la  valutazione   puo'   essere   opportuno   fare
riferimento a una tipologia specifica  di  destinatari  (ad  esempio,
stimando i costi e i benefici per una piccola impresa appartenente  a
un settore coinvolto dalle nuove norme proposte; gli  effetti  su  un
nucleo  familiare   di   dimensioni   medie,   ecc.),   laddove   sia
rappresentativa di cio' che,  in  media,  si  prevede  accadra'  alla
totalita' dei destinatari. 
  Inoltre, laddove vi sia una forte incertezza  sugli  effetti  delle
diverse opzioni, e'  sempre  preferibile  fare  ricorso  a  range  di
valori, indicando,  cioe',  l'intervallo  all'interno  del  quale  si
collocheranno i costi o i benefici dell'intervento e  specificando  i
fattori da cui puo' dipendere la collocazione  dei  valori  effettivi
all'interno del range. Nei casi  piu'  complessi  puo'  essere  anche
opportuno ricorrere a una vera e propria "analisi  di  sensitivita'",
mostrando come varia il saldo tra costi  e  benefici  al  variare  di
diverse ipotesi utilizzate per le stime. 
  Indipendentemente  dal   tipo   di   valutazione   (qualitativa   o
quantitativa) svolta, occorre sempre seguire due criteri generali: 
    a) l'analisi e' di tipo  differenziale:  gli  unici  effetti  che
contano (e che vanno attribuiti alle diverse opzioni) sono quelli che
non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata.  Questo
e' il motivo per cui e' essenziale confrontare ogni opzione  con  una
c.d. "baseline", costituita da cio' che verosimilmente accadrebbe (in
termini di effetti  per  i  destinatari)  se  la  situazione  attuale
rimanesse  invariata.  Per  costruire   la   baseline   e',   quindi,
indispensabile conoscere l'opzione zero e domandarsi quali  sono  gli
effetti che essa in concreto produce, ipotizzando  la  loro  dinamica
futura in assenza di modifiche normative. Il confronto tra effetti di
un'opzione  e  baseline  e'  essenziale  per  evitare  di  attribuire
all'opzione di volta in volta  esaminata  costi  o  benefici  che  si
produrrebbero comunque, anche senza alcun intervento normativo; 
    b) l'analisi deve considerare la  distribuzione  temporale  degli
effetti. A meno che l'intervento sottoposto ad Air non  produca  solo
impatti una tantum, concentrati a  ridosso  della  sua  adozione,  e'
necessario evidenziare il profilo  temporale  degli  effetti  attesi,
cioe'  come  essi  si  distribuiranno  in  futuro.  Al  riguardo,  la
valutazione puo' essere sia di tipo descrittivo - indicando, per ogni
costo o beneficio individuato, a partire da quando esso si  produrra'
e per quanto tempo - oppure svolta in modo piu' rigoroso,  attraverso
la costruzione di un flusso di cassa, ovvero di una  stima  monetaria
annuale dei costi e  dei  benefici  prodotti  per  ogni  categoria  e
complessivamente per tutta la collettivita'.  Quest'ultima  soluzione
e'   indispensabile   per   calcolare   indicatori    sintetici    di
profittabilita' economica dell'intervento14 ; essa produce certamente
risultati piu' chiari e facilita la comparazione tra le  opzioni,  ma
e' raramente percorribile, sia per la mancanza  dei  dati  necessari,
sia per la maggiore difficolta' di elaborazione. 
 
 14 I piu' noti indicatori sono il valore attuale netto  (VAN)  e  il
          tasso interno di rendimento (TIR). 
 
  Uno schema di sintesi della valutazione delle  opzioni  e'  fornito
dalla Figura 4. 
 
         Figura 4 - Valutazione e comparazione delle opzioni 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sebbene l'Air debba concentrarsi prioritariamente sugli effetti che
ogni  opzione  puo'  produrre  su  cittadini  e   imprese,   non   va
sottovalutato l'impatto sulla pubblica amministrazione. Al  riguardo,
ferme restando le informazioni  elaborate  ai  fini  della  relazione
tecnica  (le  quali  non  vanno  duplicate  nella   Relazione   Air),
nell'analisi d'impatto occorre verificare l'eventuale  insorgenza  di
costi per le amministrazioni che, seppur non immediatamente stimabili
dal punto di vista finanziario, possono  incidere  significativamente
sul loro funzionamento, nonche' sull'attuazione  dell'intervento.  In
particolare, nella valutazione occorre prestare attenzione: 
    - alla creazione di eventuali nuovi uffici, enti, organismi, ecc.
che,  anche  in  modo  indiretto,   puo'   derivare   dall'attuazione
dell'opzione considerata; 
    - ai maggiori oneri amministrativi che  l'opzione  puo'  generare
sulle  amministrazioni  in  termini   di   informazioni,   documenti,
relazioni, ecc. di cui e' richiesta la produzione. 
    -  alle  sovrapposizioni,  contraddizioni  e   duplicazioni   nei
processi organizzativi e nei procedimenti amministrativi che  possono
derivare dall'attuazione di un'opzione. 
  Da quanto sinora illustrato emerge chiaramente che le  informazioni
necessarie per svolgere una valutazione che supporti le scelte finali
richiedono  la  collaborazione  di  diversi   uffici   e   competenze
all'interno dell'amministrazione, che sara' tanto piu' agevole quanto
prima  sara'  organizzata.  Inoltre,  difficilmente  tutti   i   dati
necessari sono gia' a disposizione dell'amministrazione, per  cui  e'
essenziale ricorrere alla consultazione  dei  potenziali  destinatari
dell'intervento o di altre amministrazioni. 
  La valutazione e' anche il momento  in  cui  l'amministrazione  che
svolge l'Air puo' rendersi conto della necessita'  di  modificare  il
contenuto  delle  opzioni,  o  che  altri  destinatari,  inizialmente
ignorati,  vanno  considerati.  Si  tratta,  infatti,  di  una   fase
analitica particolarmente importante che, se realizzata con i tempi e
le professionalita' necessarie, puo' fornire informazioni preziose  e
ridurre in modo considerevole il rischio di introdurre norme  inutili
o controproducenti. 
  La comparazione delle opzioni e'  svolta  sulla  base  dell'insieme
delle informazioni raccolte nel corso della valutazione preliminare e
della  analisi  degli  effetti  (inclusi  quelli  specifici,  laddove
rilevanti): l'individuazione dell'opzione preferita - che si traduce,
poi, nello schema  di  provvedimento  che  l'amministrazione  intende
proporre - non e', infatti, il frutto di un solo criterio di  scelta,
ma deriva dalla considerazione di una pluralita'  di  fattori  e,  in
particolare, dei seguenti: 
    a) efficacia attesa  di  ogni  opzione  rispetto  agli  obiettivi
specifici, tenuto conto del peso che ogni obiettivo riveste; 
    b) trade-off tra i vari interessi in gioco, e  valutazione  degli
incentivi, anche non  finanziari,  che  determinate  opzioni  possono
innescare e delle conseguenti reazioni che e' possibile attendersi; 
    c) costi e benefici attesi, tenuto conto  della  loro  dimensione
complessiva, della loro ripartizione tra categorie di  destinatari  e
della relativa distribuzione temporale. 
 
          5.6 Attuazione e monitoraggio 
  Molte criticita' del sistema regolativo possono derivare da una non
sufficiente attenzione dedicata alla fase di attuazione delle  norme.
Eppure, la predisposizione di  un  provvedimento,  anche  quando  ben
concepita, costituisce  solo  il  primo  passo  per  raggiungere  gli
obiettivi che si prefigge: senza una  accurata  programmazione  delle
attivita' necessarie a garantire la concreta  e  coerente  attuazione
del provvedimento in via di  adozione,  i  risultati  dell'intervento
potrebbero rivelarsi parziali, se non nulli o controproducenti. 
  Come illustrato nel cap. 1, successivamente all'approvazione di  un
provvedimento e', quindi, necessario curare il monitoraggio della sua
attuazione e dei suoi effetti. A tal fine e' necessario  individuare,
gia'  durante  l'analisi  ex  ante,  in  che  modo  l'amministrazione
verifichera', da un lato, che le azioni necessarie  per  l'attuazione
del provvedimento siano effettivamente realizzate, tenuto  conto  dei
soggetti responsabili, delle risorse disponibili,  dei  comportamenti
dei destinatari  e  dei  tempi  attesi;  dall'altro,  che  si  stiano
conseguendo gli effetti previsti. 
  Il monitoraggio e', dunque, un  processo  programmato,  continuo  e
sistematico di raccolta di informazioni  e  di  dati  sull'attuazione
dell'intervento, che  serve  a  identificare  e  risolvere  eventuali
problemi e che genera informazioni per la Vir. 
  E'  necessario  che  l'impostazione  del  sistema  di  monitoraggio
avvenga gia' in sede di Air in quanto: 
    a) aiuta a individuare,  gia'  nel  corso  della  predisposizione
dell'intervento, i passaggi  necessari  per  verificare  che  la  sua
attuazione sia coerente e tempestiva. Cio'  spinge  l'amministrazione
ad adottare un'ottica di risultato, chiedendosi  cosa  e'  necessario
fare (e controllare) affinche' le norme si traducano  nella  realta',
secondo le aspettative; 
    b) consente di organizzare in tempo le risorse (in  primo  luogo,
umane)  necessarie  alla  Vir.  Le  attivita'   di   monitoraggio   e
valutazione, infatti, richiedono una attenta  e  per  nulla  scontata
attivita'  organizzativa   non   solo   interna   all'amministrazione
proponente, ma pure di coordinamento tra amministrazioni appartenenti
anche  a  diversi  livelli  di  governo,  per   assicurare   che   le
informazioni (utili a verificare  che  l'attuazione  stia  procedendo
secondo le previsioni e che i risultati prodotti siano  coerenti  con
quelli desiderati) siano generate nei  modi  e  nei  tempi  utili  ad
apportare tempestivamente eventuali correttivi; 
    c)  riduce  i  costi:  la  pianificazione  delle   attivita'   di
monitoraggio e il loro tempestivo avvio  e'  molto  meno  dispendiosa
rispetto a una successiva azione di recupero di dati e  informazioni,
che spesso puo' incontrare difficolta'  insormontabili  o  richiedere
costose ricerche. 
  L'amministrazione responsabile dell'Air cura anche il  monitoraggio
e  la  conseguente  raccolta,  elaborazione  e  conservazione   delle
informazioni. Essa, a tal fine, gia' in sede di Air: 
    - individua la struttura  responsabile  del  coordinamento  delle
attivita' di monitoraggio e della relativa reportistica; 
    -  individua  i  soggetti  e   le   altre   amministrazioni   che
parteciperanno al sistema di monitoraggio. 
  Le attivita' di  monitoraggio  sono  sviluppate  sulla  base  degli
indicatori  individuati  nell'Air  (cfr.  par.   5.2),   nonche'   di
indicatori   atti   a   individuare   i   progressi   nell'attuazione
dell'intervento (indicatori procedurali). 
  La programmazione della reportistica, nei  tempi  e  nei  contenuti
informativi, relativa alle  fasi  attuative  dell'intervento  diviene
essenziale al fine di verificare che l'intervento venga  attuato  con
coerenza e nei tempi previsti, evidenziando eventuali criticita'  che
possono  essere  facilmente  rimosse,  in  particolare  nel  caso  di
interventi dotati di una complessa  attuazione,  che  coinvolga  piu'
livelli normativi o piu' livelli istituzionali. 
  Nell'impostazione e nella attuazione del  sistema  di  monitoraggio
l'amministrazione  responsabile  tiene  conto,  in  particolare,  dei
seguenti aspetti: 
    - completezza: il sistema deve essere in grado di  coprire  tutti
gli obiettivi dell'intervento, tenendo conto  della  tipologia  delle
informazioni da acquisire (ad esempio  qualitative  e  quantitative),
delle diverse fasi  del  monitoraggio  (procedurale,  dei  risultati,
degli impatti), delle modalita' di acquisizione  delle  informazioni,
dei  soggetti  coinvolti  e  delle  relative  responsabilita',  della
tempistica, dei supporti informatici disponibili o da predisporre; 
    - affidabilita': puo' essere opportuno verificare la  qualita'  e
congruenza  delle  informazioni  acquisite,  anche  in  relazione  al
confronto con fonti diverse; 
    - responsabilizzazione:  gli  attori,  sia  interni  che  esterni
all'amministrazione, da coinvolgere nel  monitoraggio  devono  essere
individuati con cura e responsabilizzati in modo trasparente  per  le
attivita'  da   svolgere   (ad   esempio   attraverso   accordi   fra
amministrazioni); 
    -  tempestivita':  il  sistema  deve  essere  impostato  in  modo
anticipato  rispetto  all'avvio  dell'intervento,   potendosi   cosi'
acquisire anche informazioni sulla situazione ex ante; 
    - adattabilita': il sistema deve essere flessibile,  in  modo  da
adattarsi agli sviluppi dell'intervento; 
    - consultazioni: alcuni passaggi delle attivita' di  monitoraggio
possono richiedere specifiche forme di consultazione, ad esempio  nel
caso di presenza di indicatori qualitativi o per ricerche su  effetti
non previsti o incongruenze dei dati non altrimenti  spiegabili,  per
verifiche di contesto o sull'attuazione; 
    - proporzionalita':  come  per  gli  altri  strumenti,  anche  le
risorse del monitoraggio devono essere  proporzionate  all'importanza
dell'intervento e dei suoi effetti. 
 
          5.7 Stesura della Relazione Air 
  Al termine di  ogni  Air  l'amministrazione  redige  una  relazione
finalizzata  a  documentare  il  processo  di  analisi  svolto  e  le
conclusioni raggiunte. 
  Al fine  di  porre  in  evidenza  i  passaggi  piu'  rilevanti,  la
relazione si apre con una sintesi, di non piu'  di  due  pagine,  dei
principali  risultati  dell'analisi   realizzata,   con   particolare
riferimento a: 
    a) motivazioni dell'intervento; 
    b) obiettivi perseguiti; 
    c) breve descrizione dell'opzione scelta; 
    d) principali evidenze emerse circa la valutazione degli  impatti
sui destinatari; 
    e)  consultazioni  effettuate  (resta   fermo   che   non   vanno
considerati i pareri obbligatori previsti dalla legge). 
  Nella parte successiva, la relazione e' articolata in  sezioni  che
ripercorrono le fasi di svolgimento dell'Air. Ciascuna sezione, oltre
a illustrare gli esiti delle  analisi  realizzate,  da'  conto  delle
fonti informative e dei metodi di valutazione  utilizzati,  indicando
esplicitamente le ipotesi adottate ed evidenziando eventuali  margini
di incertezza delle valutazioni svolte. 
 
          5.8 Miglioramento della qualita' delle Air 
  Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire
il  progressivo  miglioramento  delle  Air  e   del   loro   utilizzo
all'interno   del   processo   decisionale,    e'    opportuna    una
autovalutazione periodica dello strumento.  Tale  autovalutazione  e'
funzionale a individuare i principali punti  di  forza  e  le  lacune
delle analisi realizzate, al fine di diffondere le soluzioni  che  si
sono rivelate piu' efficaci e adottare correttivi rispetto  ai  punti
di maggiore debolezza. 
  A tal fine e' necessario raccogliere dati sulle Air  effettuate  in
un determinato periodo di tempo (al massimo con  frequenza  annuale),
monitorando almeno il numero complessivo di Air effettuate  (distinte
per area o settore di regolazione), in valore assoluto e in  rapporto
al numero di atti normativi adottati. 
  Sulla base delle Relazioni Air e delle informazioni sui percorsi di
analisi realizzati (da raccogliere anche mediante  interviste  con  i
soggetti che vi hanno partecipato),  un'autovalutazione  puo'  essere
sviluppata sulla base delle seguenti domande: 
    - Le Air svolte hanno riguardato gli  interventi  normativi  piu'
rilevanti   in    termini    di    impatto    sui    destinatari    e
sull'amministrazione? 
    - Le Air sono state avviate in modo tempestivo rispetto all'avvio
dell'istruttoria normativa? 
    - In che misura le  Air  svolte  hanno  contribuito  al  processo
decisionale,  fornendo  informazioni  utili  alla  definizione  delle
norme? 
    - Quanto sono durati in media i percorsi di Air? Tali tempistiche
sono risultate compatibili con le esigenze del processo decisionale? 
    - Quali strutture hanno contribuito allo svolgimento  delle  Air?
La composizione dei gruppi di lavoro ha consentito l'apporto di tutte
le competenze (di settore e trasversali) necessarie? In  quanti  casi
sono state coinvolte altre amministrazioni? 
    - In quanti casi e' stata  definita  a  monte  una  strategia  di
consultazione? 
    - Quali fasi del percorso di Air sono  risultate  piu'  critiche?
Per quali ragioni? 
    - In quanti casi  e  su  quali  aspetti  e'  stato  richiesto  un
supporto metodologico al DAGL? 
    - Quali sono i correttivi che possono essere attuati per superare
i problemi emersi? 
 
      6. Air per i decreti-legge 
  Il Regolamento prevede una apposita  disciplina  per  l'analisi  di
impatto dei decreti-legge che, compatibilmente con la  necessita'  di
speditezza tipica di questi provvedimenti, assicura un nucleo  minimo
di informazioni a supporto del processo decisionale. 
  L'Air in questo caso si concentra sui seguenti aspetti: 
    a) individuazione dei problemi da affrontare, con  analisi  delle
esigenze  e  delle  criticita'  di  tipo  normativo,  amministrativo,
economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano
l'intervento; 
    b) definizione degli obiettivi dell'intervento; 
    c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati,
dell'intervento e definizione della relativa consistenza numerica; 
    d) valutazione dell'intervento, con  analisi  e,  ove  possibile,
quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi)  per
categoria di destinatari dell'intervento e per la  collettivita'  nel
suo complesso. Al riguardo, valgono le indicazioni fornite  nel  par.
5.5 e, in particolare, le seguenti: l'analisi  degli  effetti  e'  di
tipo differenziale (ossia vanno considerati solo gli effetti che  non
si verificherebbero se la regolazione  rimanesse  immutata);  occorre
considerare  l'orizzonte  temporale  degli  effetti  analizzati.   La
quantificazione dovrebbe riguardare, in  particolare,  i  costi  piu'
rilevanti  imposti  a  cittadini  e  imprese.  Se  non  e'  possibile
individuare un valore puntuale, e' preferibile fare ricorso  a  range
di valori; inoltre, se non  sono  disponibili  informazioni  utili  a
stimare  i  costi  totali  dell'intervento,  l'analisi  puo'   essere
riferita a un "destinatario tipo" (indicando, ad  esempio,  il  costo
medio atteso che un'impresa con meno di 5  addetti  dovra'  sostenere
per adeguarsi alle prescrizioni introdotte con il decreto); 
    e) individuazione delle condizioni  specifiche  per  l'attuazione
dell'intervento e delle modalita' di effettuazione del monitoraggio e
della successiva valutazione. 
  Laddove lo ritenga opportuno, l'amministrazione che procede all'Air
puo' sempre  svolgere  una  valutazione  piu'  ampia,  includendo  le
ulteriori  fasi  previste  per  l'analisi  di  impatto  delle   altre
tipologie di provvedimenti normativi. 
  Anche per i decreti-legge e' possibile effettuare piu'  analisi  di
impatto,  nel  caso  in  cui  con  lo  stesso   provvedimento   siano
disciplinate piu' materie o qualora l'amministrazione ritenga  utile,
data  la  complessita'  dell'intervento,   analizzare   separatamente
aspetti  diversi.  Inoltre,  e'  possibile   richiedere   l'esenzione
dall'Air in riferimento alle parti del provvedimento che si ritengono
di impatto poco significativo, seguendo la stessa procedura  prevista
per gli altri provvedimenti. 
  La  Relazione  Air  che  accompagna  i  decreti-legge  riflette  la
struttura semplificata prevista per lo svolgimento dell'analisi. Tale
Relazione  e'  presentata  al   DAGL   per   la   relativa   verifica
contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  del   provvedimento
all'ordine del giorno della riunione preparatoria del  Consiglio  dei
Ministri. 
 
      7. L'Air nella fase ascendente 
  La valutazione degli impatti  della  regolazione  svolge  un  ruolo
sempre  piu'  decisivo  all'interno  del  processo  di  produzione  e
revisione della normativa europea: sia in fase ex ante che  ex  post,
sistematicamente, la Commissione europea  valuta  gli  effetti  delle
norme, anche grazie all'ausilio della  consultazione  con  gli  Stati
membri e gli stakeholders15 . La comunicazione "Better regulation for
better results.  An  EU  agenda"16  ridefinisce  la  strategia  della
Commissione in tema di qualita'  della  regolazione,  rafforzando  il
ruolo dell'analisi di impatto e del programma EU  Regulatory  Fitness
(REFIT); l'accordo interistituzionale in materia  di  qualita'  della
regolazione sottoscritto il 13 aprile  2016  da  Parlamento  europeo,
Consiglio UE  e  Commissione17  rafforza,  tra  l'altro,  il  ricorso
all'analisi  di  impatto  anche  nel  corso  dell'iter   legislativo.
Peraltro, il Parlamento  europeo  nel  corso  degli  ultimi  anni  ha
promosso,  anche  attraverso  l'istituzione  di  un'apposita   unita'
organizzativa, il ricorso all'Air sia per facilitare la  comprensione
delle  analisi  di  impatto  elaborate  dalla  Commissione,  sia  per
valutare i possibili effetti di proposte emendative  all'esame  delle
Commissioni parlamentari. Iniziative simili sono state  adottate  dal
Consiglio UE, il quale ha formalizzato una  procedura  per  l'analisi
d'impatto degli emendamenti alle proposte legislative  ritenuti  piu'
significativi18 . 
 
 15 I provvedimenti, i manuali e i documenti collegati alla  politica
          di qualita' della regolazione della Commissione  europea  -
          incluse le analisi di impatto e le valutazioni  ex  post  -
          sono            disponibili            sul             sito
          https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-reg
          ulation-why-and-how en. 
 16 COM(2015) 215 final 
 17 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il  Parlamento
          europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la  Commissione
          europea  (Gazzetta  ufficiale   dell'Unione   europea   del
          12.5.2016). 
 18 Council of the European Union,  Handling  impact  assessments  in
          Council. Indicative guidance for working party chairs, June
          2016, Brussels. 
 
  Una quota rilevante della produzione normativa nazionale deriva dal
recepimento di regole definite a livello europeo: assume, quindi,  un
ruolo determinante la  capacita'  di  comprendere  e  utilizzare  gli
strumenti (come l'Air) ai  quali  la  Commissione  e  il  legislatore
europeo  ricorrono  per  costruire  e  modificare  tali  regole.  Nel
processo legislativo europeo l'analisi ex ante ed ex post  non  sono,
infatti,  studi  conoscitivi  a  uso  degli  addetti  ai  lavori,  ma
costituiscono strumenti sempre piu' importanti al fine di definire  i
contenuti delle proposte normative e per  motivare  l'accoglimento  o
meno di proposte di modifica avanzate dagli  Stati  membri.  In  tale
contesto  occorre  assicurare,   da   parte   delle   amministrazioni
nazionali, una costante  e  attenta  partecipazione  al  processo  di
valutazione della normativa europea, secondo procedure e  metodologie
volte a massimizzarne l'efficacia. 
  A tal fine, lo svolgimento di una "Air in fase ascendente" persegue
lo scopo di fornire in  tempo  utile  elementi  informativi  volti  a
evidenziare gli effetti attesi soprattutto a livello nazionale  delle
proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea  e
supportare il Governo nel  corso  delle  procedure  di  consultazione
avviate  da  tali  istituzioni,  nonche'  nell'ambito  dell'attivita'
legislativa a livello europeo. 
  Le indicazioni che seguono si concentrano sullo svolgimento di tale
analisi, senza entrare nel merito dell'ordinaria attivita'  negoziale
che ogni amministrazione conduce a livello europeo e del ruolo svolto
dalla Rappresentanza italiana presso l'UE. 
 
          7.1 Il processo di analisi  di  impatto  della  Commissione
europea 
  La Commissione europea pubblica in  autunno  il  suo  programma  di
lavoro, ovvero l'agenda delle proposte normative che intende istruire
nel corso dell'anno successivo. In corrispondenza di ogni proposta e'
pubblicata una tabella di marcia (c.d. roadmap), che consiste in  una
relazione, sottoposta a consultazione pubblica, in cui sono  indicati
sinteticamente: 
    - obiettivi della proposta 
    - opzioni che saranno esaminate 
    - principali impatti attesi 
    - consultazioni previste 
  Nel  programma  di  lavoro  la  Commissione  specifica,  per   ogni
proposta,  se  sara'  svolta  un'analisi  d'impatto19   .   In   caso
affermativo, la roadmap viene  sostituita  da  una  piu'  dettagliata
"analisi di impatto iniziale" (inception impact assessment). Da  quel
momento, seguendo le procedure e le metodologie definite nelle  linee
guida sull'Air della Commissione, si avvia un processo di analisi che
in genere dura diversi mesi. Il programma di lavoro della Commissione
costituisce, dunque, un elemento informativo di primaria  importanza,
in quanto consente di avere, con  largo  anticipo,  il  quadro  degli
interventi che saranno realizzati e delle consultazioni previste. 
 
 19 L'analisi di impatto e'  richiesta  per  tutte  le  proposte  che
          possono avere  significativi  impatti  di  tipo  economico,
          sociale o ambientale. Possono essere sottoposte ad Air:  a)
          proposte legislative; b) iniziative di tipo non legislativo
          (ad esempio, libri  bianchi,  piani  di  azione,  programmi
          finanziari, ecc.); c) atti delegati o di attuazione. 
 
          7.2 Procedura Air in fase ascendente 
  L'Air in fase ascendente deve rispondere a due esigenze essenziali:
tempestivita' e selettivita'. 
  Quanto  al  primo  aspetto,  affinche'  sia  effettivamente  utile,
l'analisi deve iniziare il prima possibile ed essere coerente  con  i
tempi dell'iter decisionale della  Commissione  europea.  Per  questo
motivo, il Regolamento  stabilisce  che  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del programma di lavoro della Commissione  europea,  le
amministrazioni comunicano al DAGL  l'elenco  dei  progetti  di  atti
dell'Unione europea sui quali  intendono  realizzare  l'Air  in  fase
ascendente e contestualmente ne avviano lo svolgimento. 
  Quanto al secondo aspetto, e' importante  sottolineare  che  questo
tipo di analisi di impatto va riservato alle  sole  iniziative  della
Commissione che  l'amministrazione  italiana  ritenga  strategiche  a
livello nazionale, in  quanto  incidono  in  misura  rilevante  sugli
interessi del Paese (anche tenuto conto del programma di Governo),  o
perche' producono un impatto significativo su  cittadini  e  imprese.
Tale selezione potra' avvalersi del lavoro  svolto  al  riguardo  dal
Comitato tecnico di valutazione  previsto  dalla  legge  n.  234  del
201220 . 
 
 20 Legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea". 
 
  Sulle proposte in tal modo  selezionate,  l'amministrazione  svolge
l'Air in fase ascendente seguendo le indicazioni  del  par.  7.3.  Le
proposte, analisi e  contributi  che  ne  derivano  vanno  utilizzati
dall'amministrazione competente  per  materia  nell'ambito  dell'iter
decisionale europeo, sia in riferimento alle proposte iniziali  della
Commissione, sia nel corso dei lavori del Consiglio UE. 
  In  particolare,  quanto  alle  proposte  iniziali,  l'Air  e'  uno
strumento utile a motivare proposte di modifica dei progetti di  atti
della Commissione, nonche' per incidere sulla sua analisi di impatto,
evidenziando  effetti  rilevanti  per  l'Italia  e  ignorati  o   non
adeguatamente  valutati.  In  linea  generale,  cio'  puo'   accadere
attraverso una qualificata partecipazione: 
    - a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti, comitati, ecc.
che la Commissione puo' costituire per consultare  gli  Stati  membri
prima di elaborare una proposta (o, in alcuni casi, per definirne  in
modo condiviso i contenuti); 
    - alle procedure di consultazione che la Commissione  svolge  nel
corso dell'iter di definizione di una proposta d'intervento. 
  La valutazione degli effetti a  livello  nazionale  delle  proposte
avanzate a livello europeo puo' assumere un  ruolo  importante  anche
nel corso del loro esame da parte del Consiglio UE,  con  particolare
riferimento ai lavori dei working parties e degli altri organismi (ad
esempio, il Coreper21 ) a cui spetta la valutazione delle  iniziative
normative e la formulazione di proposte ai  Ministri  competenti  per
materia. Di conseguenza, l'Air in fase ascendente va  aggiornata  nel
corso del processo decisionale europeo in modo da fornire un efficace
supporto durante le varie fasi dei negoziati  presso  le  istituzioni
dell'UE. 
 
 21 Il Coreper (Comitato dei rappresentanti  permanenti  degli  Stati
          membri) e' responsabile della preparazione dei  lavori  del
          Consiglio UE. 
 
  L'Air in  fase  ascendente  e'  svolta  in  collaborazione  con  le
autorita'  amministrative  indipendenti  nei  relativi   settori   di
competenza.  Di  conseguenza,  l'amministrazione,  prima  di  avviare
l'analisi, coinvolge le autorita' competenti al fine di concordare le
modalita' di raccordo in ciascuna fase. Nel corso  della  valutazione
l'amministrazione puo' chiedere  un  supporto  tecnico  al  DAGL  per
ottenere chiarimenti di tipo metodologico, suggerimenti relativi alle
modalita' di valutazione di specifici effetti,  o  delucidazioni  sui
contenuti di questa Guida. 
  Il   Regolamento   stabilisce   che   i   risultati   dell'analisi,
eventualmente integrati  dall'amministrazione  competente  a  seguito
della verifica svolta dal DAGL, sono inviati al Dipartimento  per  le
politiche europee. Infine, i risultati dell'Air  in  fase  ascendente
confluiscono  nella  "relazione"22  ,  che   assicura   alle   Camere
"un'informazione qualificata  e  tempestiva"  sui  progetti  di  atti
legislativi dell'UE. 
 
 22 Articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          7.3 Contenuti dell'Air in fase ascendente 
  Al fine di partecipare in modo efficace all'analisi d'impatto della
Commissione - e, dunque, alla definizione  dei  contenuti  delle  sue
proposte - e' importante comprendere il linguaggio e  le  metodologie
utilizzate nell'ambito di tale procedura. Rinviando, per i  dettagli,
alle linee guida della Commissione, in questa sede e' utile ricordare
che le principali domande  a  cui  l'analisi  di  impatto  a  livello
europeo e' chiamata a rispondere sono le seguenti: 
    - qual e' il problema da risolvere e perche' e' tale? 
    - perche' e' necessario agire a  livello  europeo  (verifica  del
principio di sussidiarieta')? 
    - quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere? 
    - quali sono le opzioni volte a raggiungere gli obiettivi? 
    - quali sono i principali impatti economici, sociali e ambientali
e su chi ricadranno? 
    - quali sono i risultati  della  comparazione  delle  opzioni  in
termini di efficacia, costi e benefici? 
    -  come  saranno  organizzate  le  attivita'  di  monitoraggio  e
valutazione dell'intervento? 
  Tali domande, peraltro in gran parte simili  a  quelle  sottostanti
alle metodologie descritte in questa Guida, consentono  di  orientare
la partecipazione all'Air in fase ascendente in quanto evidenziano  i
punti essenziali di cui essa si compone. 
  L'Air in fase ascendente e' un'analisi dei possibili effetti che la
proposta  all'esame  della  Commissione  potra'   avere   a   livello
nazionale. Essa non consiste necessariamente nella replica, a livello
nazionale, di tutti i contenuti dell'Air europea, essendo sufficiente
concentrarsi  sugli  aspetti  piu'   rilevanti   e   controversi   di
quest'ultima, valorizzando il piu' possibile le informazioni, i  dati
e, piu' in generale, l'evidenza empirica a supporto  della  posizione
italiana. Nell'elaborare l'analisi, le amministrazioni tengono  conto
delle seguenti indicazioni metodologiche: 
    a) Problemi da affrontare.  Particolare  attenzione  deve  essere
assicurata alla definizione del  "problema  da  risolvere":  da  cio'
dipende infatti la definizione degli obiettivi che la Commissione  si
prefigge e delle opzioni  che  ritiene  di  valutare.  L'esame  delle
motivazioni  dell'intervento  e'   quindi   strategica   e   non   va
sottovalutata; a tal fine, e' importante raccogliere dati ed evidenze
empiriche volte a fornire un quadro quanto piu' dettagliato possibile
della situazione attuale dal punto di vista dell'Italia, evidenziando
in  particolare  eventuali  elementi  che  sono  stati   ignorati   o
sottovalutati dalla Commissione e che possono giustificare il disegno
di una diversa  catena  problemi-obiettivi-opzioni.  Di  fondamentale
importanza gia' in questa fase e' la realizzazione  di  consultazioni
con gli stakeholders nazionali al fine di raccogliere dati, opinioni,
valutazioni  che  aiutino  a  definire  e  supportare  la   posizione
nazionale. E' opportuno che tali evidenze siano anche  riportate  nei
documenti inviati  in  risposta  alle  consultazioni  promosse  dalla
Commissione o nei gruppi di  lavoro  da  quest'ultima  istituiti  per
l'elaborazione dei testi normativi. 
    b) Destinatari. E' importante, soprattutto nei casi  d'iniziative
normative suscettibili di avere  un  ampio  impatto  su  cittadini  o
imprese,  fornire  una  stima  della   numerosita'   dei   potenziali
destinatari dell'intervento a livello nazionale,  per  tipologie  (ad
esempio, numero di microimprese coinvolte per settore di attivita'). 
    c) Opzioni. La regolazione  europea  limita,  in  molti  casi,  i
margini di discrezionalita' nazionali non  solo  nella  scelta  dello
strumento normativo da utilizzare, ma, cio'  che  piu'  conta,  nelle
alternative che e' possibile considerare, con  impatti  spesso  molto
significativi  sull'ordinamento  nazionale.  Anche  nella   fase   di
elaborazione delle opzioni, quindi, puo' essere  utile  integrare  le
informazioni  a  disposizione  dell'amministrazione  attraverso   una
consultazione a livello nazionale che si concentri sugli aspetti piu'
significativi  delle  opzioni  all'esame  della  Commissione  e   che
suggerisca  eventualmente  alternative  che  non  sono  ancora  state
esaminate. 
    d) Impatti. Una parte qualificante dell'Air  in  fase  ascendente
consiste nel descrivere in modo articolato i costi e i benefici delle
opzioni che la Commissione sta esaminando, concentrandosi  ovviamente
sull'alternativa che appare essere quella preferita (e  che,  dunque,
sara'  verosimilmente  alla  base  della  proposta   adottata   dalla
Commissione).  La  descrizione  deve  focalizzarsi   sui   principali
benefici  che,  secondo  le  amministrazioni  nazionali,   discendono
dall'intervento o, al contrario, sui costi, gli svantaggi e i  rischi
che giustificano le obiezioni mosse dalle amministrazioni  nazionali,
evidenziando  eventuali  concentrazioni  di   effetti   negativi   in
determinati settori di attivita'  economica,  tipologie  di  imprese,
classi di eta' o reddituali, territori, ecc. Affinche' questa analisi
sia pertinente ed efficace e' necessario evidenziare  in  particolare
gli  effetti  che  non  sono  stati   considerati   (o   sono   stati
sottovalutati) nell'Air  della  Commissione.  Inoltre,  ogniqualvolta
cio' sia possibile, occorre quantificare (cioe' esprimere  in  unita'
fisiche o monetarie) gli  effetti  attesi  dall'intervento  all'esame
della Commissione, con particolare riguardo ai costi che si ritengono
sproporzionati o in grado di minare la competitivita'  delle  imprese
italiane (se non addirittura di tutte  quelle  europee).  Particolare
enfasi dovra' essere assicurata all'impatto sulle PMI, evidenziando i
casi in cui i  costi  di  adeguamento  non  sono  giustificati  dagli
obiettivi  dell'intervento,   nonche'   le   alternative   che,   pur
compatibili con  le  finalita'  perseguite,  possono  incidere  sulla
proporzionalita'  degli  adempimenti  rispetto  alla  dimensione,  al
settore o al rischio dell'attivita' svolta. Al riguardo, un modo  per
semplificare le stime e' quello di proporre un numero di  "casi-tipo"
(ad esempio, una stima dei costi medi che un'impresa  di  determinate
dimensioni dovrebbe sostenere qualora la proposta  della  Commissione
dovesse tradursi in una nuova direttiva), o dei range  di  valori.  A
parita' di altre  condizioni,  quanto  piu'  l'Air  ascendente  sara'
supportata  da  consultazioni  con  stakeholders  nazionali  e  stime
quantitative tanto piu' essa sara' convincente. 
    e)  Coerenza  con  il   quadro   normativo.   La   partecipazione
all'analisi di impatto in fase ascendente e'  anche  l'occasione  per
evidenziare il  rischio  di  incoerenze  tra  l'intervento  normativo
proposto e altre norme europee che disciplinano la stessa  materia  o
materie affini a quella su cui la  Commissione  intende  intervenire,
nonche'  disfunzioni  che  potrebbero  derivare  da  un'insufficiente
armonizzazione tra le nuove norme e quelle esistenti. 
 
      8. Finalita' e procedure della Vir 
          8.1 Cos'e' la Vir e a cosa serve 
  La  Vir  "consiste  nella   valutazione,   anche   periodica,   del
raggiungimento delle finalita'  e  nella  stima  dei  costi  e  degli
effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'  dei  cittadini  e
delle  imprese  e  sull'organizzazione  e  sul  funzionamento   delle
pubbliche amministrazioni" (art. 14, comma 3, della legge n. 246  del
2005). 
  Il suo obiettivo e' "quello  di  fornire,  attraverso  un  percorso
trasparente  di  valutazione,   un   supporto   informativo,   basato
sull'evidenza  empirica,  in   merito   alla   perdurante   utilita',
all'efficacia  e  all'efficienza  di   norme   vigenti   di   impatto
significativo su cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni,  al
fine di confermare o correggere  le  politiche  adottate,  proponendo
interventi di integrazione, modifica o abrogazione" (art. 2, comma 5,
del Regolamento). 
  La Vir si  propone  di  dare  risposte  trasparenti  e  per  quanto
possibile imparziali a quesiti quali: 
    a) La norma ha  raggiunto  gli  obiettivi  prefissati?  E'  stata
attuata nei modi e nei tempi previsti? 
    b) Quali sono stati gli impatti collegati all'introduzione  della
norma? Gli impatti prodotti sono stati coerenti  con  le  attese?  Ci
sono stati effetti imprevisti? 
    c) La norma ha generato i costi e i benefici attesi?  I  benefici
sono stati effettivamente percepiti dai destinatari? I benefici  sono
stati proporzionati rispetto alle risorse impegnate? 
    d) La norma ha generato costi eccessivi per i destinatari? 
  La Vir e', dunque, lo strumento che  pone  l'amministrazione  nella
condizione di verificare l'efficacia delle norme analizzate ovvero di
migliorarne il disegno o l'attuazione, di suggerirne il mantenimento,
la modifica o l'abrogazione. Nel ciclo della  regolazione  svolge  un
ruolo cruciale nell'individuazione delle priorita' di riforma e nella
progettazione di futuri interventi normativi, in quanto la  revisione
o la progettazione di una nuova norma prendono necessariamente spunto
dalle evidenze via via accumulate  relativamente  all'attuazione,  al
funzionamento e agli effetti della normativa esistente. 
  La Vir utilizza le analisi operate dall'amministrazione nell'ambito
delle attivita' di monitoraggio (cfr. par. 5.6). 
  Le finalita' e le modalita' di realizzazione  della  Vir  dipendono
anche  dalle  caratteristiche  e  dallo  stato  di  attuazione  degli
interventi oggetto di analisi. Sotto  questo  profilo,  e'  possibile
distinguere, ad esempio, tra interventi che: 
    -  possiedono  una  durata  predefinita  (quali  i  programmi  di
incentivo alle imprese in un orizzonte temporale fissato): in  questo
caso la valutazione puo' essere condotta al termine  dell'intervento,
quando si siano prodotti solo alcuni risultati, o alcuni anni dopo la
sua conclusione, quando si siano prodotti tutti o la gran parte degli
effetti attesi e, quindi, sia possibile verificare  il  conseguimento
degli obiettivi, sia specifici che generali; 
    - esplicano i propri effetti in modo  continuativo  (ad  esempio,
regolazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro):  in  questo
caso, la valutazione e' condotta dopo  un  lasso  di  tempo  ritenuto
congruo   rispetto   al   verificarsi   dei   principali    risultati
dell'intervento, al  fine  di  orientare  eventuali  revisioni  della
regolazione vigente e trarre indicazioni utili a  una  loro  adeguata
impostazione. 
  In ogni caso, la Vir e' diretta a  valutare  i  risultati  ottenuti
dagli interventi di regolazione rispetto alle attese, evidenziando il
verificarsi di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e,  piu'
in generale, agli effetti previsti. Al fine di fornire al  regolatore
informazioni utili  all'impostazione  dei  futuri  interventi,  anche
correttivi, essa ha, inoltre, il compito di investigare le ragioni di
tali scostamenti. La Vir include, quindi,  un'analisi  dei  nessi  di
causalita', non limitandosi  ad  analizzare  cosa  sia  avvenuto,  ma
investigando anche il perche', cercando, in particolare, di stabilire
in che misura e in che modo gli effetti osservati siano dipesi  dagli
interventi posti in essere dal regolatore. 
  Restituendo un quadro ampio ed empiricamente fondato dei fattori di
successo e di insuccesso delle regolazioni vigenti, la Vir e' volta a
favorire, cosi' come l'Air (cfr.  par.  4.1),  l'instaurarsi  di  una
relazione    trasparente,    costruttiva    e    collaborativa    tra
amministrazione e stakeholders. 
  La  Vir  amplia  il  proprio  potenziale  informativo   quando   e'
utilizzata  per  supportare  processi  di  revisione  di  ambiti   di
regolazione settoriali, trovando quindi  applicazione  su  gruppi  di
atti tra loro collegati. In tali  casi,  infatti,  essa  consente  di
porre in luce anche le interconnessioni tra i diversi interventi  che
insistono su un determinato ambito normativo settoriale,  permettendo
di identificare effetti cumulativi  delle  norme,  incluse  eventuali
discrasie,   incoerenze,   costi   ingiustificati,   sovrapposizioni,
ridondanze o obsolescenze del quadro regolatorio. 
 
          8.2 Ambito di applicazione della Vir 
  La Vir e' diretta  a  supportare  la  costruzione  di  una  visione
strategica della regolazione, consentendo di verificare  l'efficacia,
l'efficienza e l'attualita' del sistema di  regole  in  vigore  e  di
modificarlo o riprogettarlo,  laddove  opportuno,  in  modo  che  sia
sempre adeguato agli obiettivi perseguiti dalle politiche  ("fit  for
purpose"23 ). 
 
 23 COM(2012) 746 final - EU Regulatory Fitness 
 
  Se da un lato, quindi, la Vir rappresenta un valido completamento a
livello logico e operativo dell'Air, dall'altro il suo  impiego  puo'
risultare ancor  piu'  rilevante  nei  casi  in  cui  non  sia  stata
precedentemente realizzata alcuna valutazione ex ante o nei  casi  in
cui questa sia stata realizzata in forma semplificata (cfr. par.  6).
Per questa ragione il Regolamento prevede che siano sottoposte a  Vir
le leggi di conversione di  decreti-legge,  gli  atti  normativi  nei
quali sono previste clausole valutative, nonche' quelli nei quali  e'
prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative. 
  Come nel caso dell'Air, tuttavia, e' necessario considerare che  la
conduzione di una Vir  richiede  l'impiego  di  risorse  che  risulta
opportuno concentrare sulle regolazioni che, per rilievo o  grado  di
criticita',  possano  beneficiare   maggiormente   di   un   supporto
conoscitivo ampio, approfondito ed empiricamente fondato. 
  La scelta di condurre una Vir non puo', quindi, essere operata solo
alla   luce   delle   conoscenze    e    dell'esperienza    possedute
dall'amministrazione responsabile, ma richiede  anche  il  contributo
degli  stakeholders.  Per  questa  ragione  il   Regolamento   affida
l'individuazione dei casi da sottoporre a  Vir  alle  amministrazioni
competenti e  al  fondamentale  apporto  dei  destinatari,  coinvolti
tramite apposite procedure di consultazione (cfr. par. 11.3). 
  Il Regolamento indica i criteri  generali  che  devono  guidare  la
scelta  dei  provvedimenti,  o  dei  gruppi  di   provvedimenti,   da
sottoporre a Vir, nel rispetto del succitato principio di  efficienza
nell'impiego delle risorse dedicate alla valutazione: 
    a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a
cui gli atti si riferiscono; 
    b)  significativita'  degli  effetti  (da  valutare   anche   con
riferimento alle previsioni delle relazioni Air, ove disponibili); 
    c) problemi e criticita' rilevati nell'attuazione; 
    d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse
quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico. 
  Si terra' inoltre conto, nella  scelta  dei  provvedimenti,  o  dei
gruppi di provvedimenti, da sottoporre a Vir: 
    - dello stato di attuazione dell'intervento o degli interventi; 
    - delle priorita' del programma di governo e della programmazione
normativa. 
 
          8.3 La Vir nell'istruttoria normativa: i piani biennali 
  Cosi' come l'Air, la Vir rappresenta un valido supporto decisionale
quando e' pienamente integrata nel processo di revisione normativa. A
tal  fine,  si  rende  necessaria  un'adeguata  pianificazione  delle
valutazioni da realizzare  e  un  suo  stretto  collegamento  con  la
programmazione normativa (cfr. cap. 2)24 . 
 
 24 La possibilita' di adeguata programmazione, sia delle valutazioni
          da eseguire, sia della esecuzione di ciascuna  valutazione,
          e' una caratteristica  propria  della  Vir:  essa  non  e',
          infatti,    sottoposta     alla     diretta     "pressione"
          dell'impellenza legislativa, che  spesso  si  muove  al  di
          fuori  di  una  logica  di  programmazione   (ad   esempio,
          decreti-legge).  Il  bagaglio  di   conoscenze   accumulato
          attraverso  le  Vir  puo'  supportare  anche  quelle   fasi
          legislative per le quali  la  ristrettezza  dei  tempi  non
          consente adeguate valutazioni ex ante. 
 
  In particolare, il Regolamento prevede che ciascuna amministrazione
predisponga, con cadenza biennale, un "Piano per la valutazione e  la
revisione della regolazione" (d'ora innanzi "piano  biennale")  degli
atti normativi di propria competenza. 
  I piani biennali contengono almeno le seguenti informazioni: 
    a) l'elenco degli atti o insiemi di  atti  che  l'amministrazione
intende sottoporre a Vir nel biennio di riferimento,  articolato  per
anno di avvio della valutazione; 
    b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei principali
motivi per i quali l'amministrazione ritiene di svolgere la  verifica
di impatto (da questo punto di vista  assume  rilievo  l'applicazione
dei criteri che hanno guidato la scelta (cfr.  par.  8.2),  anche  in
relazione al contributo fornito dagli stakeholders); 
    c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti,  di  eventuali
altre  amministrazioni  (appartenenti   anche   a   diverso   livello
istituzionale) coinvolte nel processo di valutazione; 
    d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni Vir; 
    e) una sintesi degli esiti  delle  consultazioni  effettuate  sul
piano stesso (cfr. par. 11.3). 
  Poiche' nell'arco di un  biennio  le  informazioni  a  disposizione
dell'amministrazione - cosi' come le considerazioni alla  base  delle
previsioni contenute nel piano - possono mutare,  a  seguito  di  una
modifica nelle priorita' dell'amministrazione o nelle  condizioni  di
contesto, il Regolamento prevede la  possibilita'  di  aggiornare  il
piano. 
  Prima  dell'adozione  definitiva,  una  bozza  del  piano  biennale
elaborata  dall'amministrazione  responsabile,   cosi'   come   degli
eventuali aggiornamenti, e' inviata  al  DAGL,  che  ne  verifica  la
coerenza rispetto alle indicazioni contenute nel Regolamento e  nella
presente Guida. La bozza  e'  quindi  pubblicata  sul  sito  internet
dell'amministrazione e sottoposta a consultazione pubblica per almeno
quattro settimane. La consultazione,  oltre  che  sui  contenuti  del
piano, puo' essere rivolta  anche  a  raccogliere  primi  commenti  e
informazioni riferiti agli effetti e alle eventuali criticita'  degli
atti selezionati.  I  contributi  ricevuti  dai  soggetti  che  hanno
partecipato  alla  consultazione  sono  pubblicati,   salvo   diversa
richiesta degli autori  o  per  ragioni  di  riservatezza,  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione  responsabile.  Al  termine  della
consultazione, i piani e i loro eventuali aggiornamenti  sono  quindi
approvati con decreto ministeriale. 
  Una  volta  conclusa  ciascuna  Vir,  l'amministrazione  competente
redige la relativa relazione e la trasmette  al  DAGL,  che  verifica
l'adeguatezza e la  completezza  delle  attivita'  di  analisi  e  la
correttezza    delle    procedure    di    valutazione     applicate.
Successivamente,  la   relazione   e'   pubblicata   sul   sito   web
dell'amministrazione responsabile e su quello del Governo. 
  In aderenza a una visione ciclica della regolazione e del  relativo
sistema di valutazione, le conclusioni della Vir,  e  in  particolare
l'individuazione degli aspetti  della  regolazione  da  sottoporre  a
revisione,   alimentano   il   programma   normativo   di    ciascuna
amministrazione. Esse costituiscono, inoltre, la base conoscitiva  di
partenza per l'analisi del quadro motivazionale dei nuovi  interventi
normativi e  per  la  valutazione  delle  opzioni  (prima  tra  tutte
l'opzione zero) da operare nelle eventuali successive Air (cfr. parr.
5.1 e 5.4 e 5.5). 
 
      9. Fasi della Vir 
          9.1 La definizione dell'oggetto della valutazione 
  Come gia' evidenziato, la  Vir  si  presta  in  particolar  modo  a
supportare processi di revisione di  ambiti  di  regolazione.  Da  un
lato, infatti, risulta in genere difficoltoso isolare e  valutare  in
modo  separato  gli  effetti  determinati  da  piu'  interventi   che
risultino omogenei sotto il profilo delle finalita'.  Dall'altro,  la
considerazione  congiunta  di  atti  normativi  tra  loro   collegati
permette di ricostruire  una  visione  d'insieme  della  regolazione,
consentendo  di  verificarne  il  grado  di  coerenza  interna  e  la
capacita' complessiva di raggiungere i risultati attesi. 
  Nel caso in cui la Vir riguardi un  insieme  di  provvedimenti  tra
loro connessi, la definizione del perimetro degli  atti  da  valutare
dovra' contemperare l'esigenza di circoscrivere l'oggetto della Vir e
l'opportunita'   di   considerare   congiuntamente   interventi   che
condividano  obiettivi  o  destinatari,  concorrendo,   cosi',   alla
produzione  di  medesimi  impatti  (ad  esempio,  la   Vir   potrebbe
riguardare l'insieme delle  norme  che  disciplinano  i  rapporti  di
lavoro,  l'insieme  delle  norme  relative  alle  agevolazioni   alle
attivita'  produttive,  ecc.,  non  limitandosi  a  una   valutazione
separata dei singoli  atti  normativi  che  disciplinano  le  diverse
fattispecie). 
  Una volta individuato l'ambito  della  Vir,  e'  quindi  necessario
stilare l'elenco  delle  norme  sottoposte  a  revisione.  Come  gia'
accennato (cfr. par. 8.3), un elenco preliminare  e'  inserito  nella
bozza di piano biennale sottoposta  a  consultazione  pubblica.  Tale
elenco puo' essere quindi modificato o  integrato  sulla  base  delle
indicazioni che pervengano dagli stakeholders  ovvero  in  base  alle
evidenze acquisite nel corso della valutazione. 
  L'individuazione della norma o dell'insieme di norme da  sottoporre
a valutazione consente di provvedere all'organizzazione del gruppo di
lavoro, dotandolo delle necessarie professionalita' (cfr. cap. 3). Il
primo compito del gruppo di lavoro e' quello di definire un  percorso
di valutazione che, partendo da una prima analisi della norme oggetto
della valutazione e  dei  loro  obiettivi,  individui  le  principali
domande di valutazione (cfr. par. 9.4), le  informazioni  necessarie,
disponibili e da reperire, le eventuali necessita' di  coinvolgimento
di  ulteriori  professionalita'  e  di  altre   amministrazioni,   le
modalita' di consultazione, i tempi di svolgimento delle attivita' da
realizzare. 
 
          9.2 L'analisi della situazione attuale 
  La successiva fase  della  Vir  e'  costituita  dall'analisi  della
situazione  attuale,  con  particolare  attenzione   agli   eventuali
problemi  che  la  caratterizzano,  e  dei  cambiamenti   intervenuti
rispetto alla situazione esistente al momento dell'introduzione delle
norme. Quest'ultima rappresenta il punto  di  riferimento  (baseline)
per la valutazione. Come nel caso dell'Air, l'analisi  va  supportata
da evidenze di tipo quantitativo. 
  Le possibili dimensioni da tenere  in  considerazione  nell'analisi
della situazione attuale e della sua evoluzione sono le seguenti: 
    -  giuridica:  eventuali   modifiche   intervenute   nel   quadro
normativo, con  particolare  riferimento  alle  fonti  sovraordinate,
anche di livello internazionale; 
    - economica e sociale: caratteristiche e dinamiche rilevanti  del
sistema produttivo (ad  esempio,  struttura  dei  mercati,  dotazione
infrastrutturale, diffusione dell'innovazione  tecnologica,  ecc.)  o
del contesto  sociale  e  ambientale  (ad  esempio,  struttura  della
popolazione, distribuzione del  reddito,  fenomeni  di  inquinamento,
ecc.); 
    - territoriale: caratteristiche e dinamiche rilevanti del sistema
territoriale (ad esempio, squilibri regionali,  assetti  urbanistici,
distribuzione dei servizi sociali, ecc.). 
  Per ciascuna dimensione rilevante nel  caso  in  esame,  l'analisi,
supportata anche dagli elementi emersi nel corso delle consultazioni,
dovra'  ricercare  i  fattori  che  possono   aver   influito   sulle
motivazioni originarie  degli  interventi  e  sui  relativi  effetti,
favorendone o, viceversa, ostacolandone, il dispiegamento. 
  Naturalmente, le dimensioni e i fenomeni da esaminare,  cosi'  come
il grado di  approfondimento  dell'analisi,  dipenderanno,  caso  per
caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di proporzionalita',
dalla portata degli interventi oggetto di valutazione. 
  In questa fase e' inoltre essenziale verificare ostacoli, mancanze,
incoerenze nell'attuazione della normativa  che  possono  essere  una
(quando  non  la  principale)  causa  della  scarsa  efficacia  degli
interventi analizzati. 
  L'analisi dell'attuazione  della  normativa  va  suddivisa  in  due
momenti: 
    a)  verifica  del   grado   di   attuazione,   da   parte   delle
amministrazioni preposte, delle azioni previste dalla normativa; tale
analisi puo' riferirsi: 
      - all'adozione degli eventuali  provvedimenti  attuativi  della
normativa  oggetto  di  valutazione,  anche   nei   diversi   livelli
istituzionali coinvolti; 
      - all'attuazione degli altri interventi eventualmente  previsti
per la gestione dell'intervento regolatorio (ad esempio,  attivazione
di sistemi di controllo, informatizzazione delle procedure, ecc.); 
    b) verifica della conformita' alla normativa, cioe' del grado  di
compliance (differenziando, laddove rilevante, tra territori, settori
economici, gruppi sociali, ecc.), delle relative  motivazioni  e,  in
ogni caso, delle modalita' di adeguamento alla normativa da parte dei
soggetti regolati. 
  In questa fase, oltre alle evidenze tratte dal  monitoraggio  e  da
indagini esistenti  o  eventualmente  realizzate  ad  hoc,  risultano
essenziali le informazioni desumibili dalle  Relazioni  Air  e  dalle
consultazioni. 
 
          9.3 La ricostruzione della logica dell'intervento 
  Un punto  di  riferimento  essenziale  per  la  valutazione  di  un
intervento, o di un gruppo  di  interventi,  e'  rappresentato  dalle
intenzioni e  dalle  attese  del  regolatore  al  momento  della  sua
formulazione. Ogni intervento di regolazione e', infatti,  disegnato,
piu' o meno esplicitamente, per perseguire  determinati  obiettivi  e
predispone, per il loro raggiungimento, una serie  di  strumenti  (lo
svolgimento  di  determinate  azioni  da  parte  dell'amministrazione
responsabile e/o l'imposizione di determinati  obblighi  in  capo  ai
destinatari finali). Esso quindi e' basato, in qualche misura, su una
serie di assunzioni circa il modo in cui le  azioni  o  gli  obblighi
previsti   determineranno,   anche   sulla   base   delle    reazioni
comportamentali  attese  da  parte  dei  destinatari,   i   risultati
desiderati (nessi di causalita'). 
  La sequenza  obiettivi-strumenti-risultati  attesi  costituisce  la
c.d. "logica dell'intervento" e rappresenta, quindi,  il  riferimento
rispetto al quale la valutazione puo' essere sviluppata. 
  La ricostruzione, qualitativa e quantitativa,  degli  elementi  che
compongono la sequenza puo' essere realizzata sulla  base  delle  Air
svolte a suo tempo sugli atti oggetto di  valutazione.  La  Relazione
Air contiene, infatti, la definizione degli  obiettivi  attesi  (cfr.
par.  5.2),  la  descrizione  dell'intervento  di  regolazione  e  la
valutazione dei relativi effetti  (cfr.  par.  5.5).  In  assenza  di
precedente Air, tali elementi  vanno  ricostruiti  a  posteriori  con
apposita analisi, sulla  base  dei  contenuti  degli  atti  normativi
sottoposti  a  Vir,  delle  relative  relazioni  illustrative,  della
documentazione   comunque   acquisibile    e/o    ricavabile    dalle
consultazioni e dall'analisi di contesto (cfr. par. 9.2). 
  In  questa  fase,  similmente  a  quanto  previsto   nell'Air,   e'
necessario innanzitutto identificare i principali destinatari diretti
degli interventi (ossia i soggetti ai quali  le  norme  hanno  inteso
rivolgersi) e quelli indiretti (ossia gli altri  soggetti  su  cui  i
provvedimenti potevano comunque produrre  degli  effetti).  Come  nel
caso  dell'Air,  inoltre,   occorre   considerare   separatamente   i
destinatari pubblici da quelli privati e, per ognuno,  distinguere  e
quantificare le diverse categorie  (rispettivamente:  amministrazioni
statali, regionali, ecc.;  cittadini,  imprese,  ecc.)  ed  eventuali
sotto-categorie rilevanti rispetto agli effetti prodotti su  ciascuna
dall'intervento  (ad  esempio,  PMI   e   microimprese,   gruppi   di
popolazione   con   differenti   caratteristiche    socio-economiche,
amministrazioni  pubbliche  di  aree  caratterizzate   da   squilibri
socio-economici,  ecc.).  Anche  queste  informazioni  (categorie  di
destinatari e relative dimensioni) possono essere,  almeno  in  prima
battuta, dedotte dalla Relazione Air (cfr. par. 5.1). 
  La logica dell'intervento va confrontata, nella  valutazione  (cfr.
parr.  9.4  e  9.5),  con  quella   che   concretamente   e'   andata
configurandosi nell'attuazione dell'intervento. 
 
          9.4 Le domande di valutazione 
  La valutazione consiste in un'attivita' di analisi da effettuare in
chiave critica e sulla base di informazioni raccolte e presentate  in
modo imparziale e trasparente da parte dell'amministrazione. 
  Le valutazioni operate nell'ambito della Vir riguardano gli effetti
"addizionali" degli interventi, ossia i  cambiamenti,  attesi  o  non
attesi, che possono essere a essi direttamente attribuiti,  al  netto
dell'influenza  esercitata  da  altri  fenomeni  o  dai  fattori   di
contesto, e il perche' si siano prodotti. 
 
Scheda 5 - L'approccio controfattuale alla valutazione degli effetti 
 
    Per  valutare  gli  effetti  di  un  intervento   e'   necessario
verificare in quale misura esso - piuttosto che altri fattori - abbia
contribuito al raggiungimento dei risultati  osservati.  Gli  effetti
attribuibili a un intervento sono dati, quindi, dalla differenza  tra
quanto avvenuto dopo la sua adozione ("situazione fattuale") e quanto
sarebbe   viceversa   avvenuto   in    sua    assenza    ("situazione
controfattuale"). 
    La situazione controfattuale non va  confusa  con  la  situazione
precedente l'intervento, in quanto incorpora i  cambiamenti  che  nel
tempo si sarebbero prodotti comunque, per l'azione di fattori diversi
da quelli innescati dalla regolazione oggetto di analisi. 
    Per  ricostruire  la  situazione  controfattuale  e'   necessario
raccogliere dati e applicare tecniche appropriate, che richiedono  di
progettare la valutazione gia' in sede di Air. 
    Ai  fini  di  operare  una  valutazione  controfattuale,  i   due
principali metodi  sono  i  disegni  sperimentali  e  i  disegni  non
sperimentali. Entrambi si basano sul confronto tra gruppi di soggetti
(o  aree   territoriali)   sottoposti   all'intervento   oggetto   di
valutazione (c.d. gruppo trattato) e gruppi  a  esso  non  sottoposti
(c.d. gruppi di controllo). 
    Si  tratta,  tuttavia,  di  metodi  non  sempre   applicabili   a
provvedimenti normativi. In primo luogo, infatti, gli  interventi  di
regolazione non sono in genere rivolti in modo  selettivo  ad  alcuni
soggetti o aree soltanto. In secondo luogo, anche in questi  casi,  i
soggetti  o  le  aree  sottoposti  all'intervento  tendono  a  essere
sistematicamente differenti rispetto a quelli a esso  non  sottoposti
e, percio', non direttamente  confrontabili  con  questi  ultimi  (si
pensi, ad esempio, agli interventi di regolazione riservati alle aree
svantaggiate). 
    In genere,  quindi,  sara'  necessario  ricostruire  lo  scenario
controfattuale sulla base delle informazioni disponibili sul contesto
di riferimento e  sulla  sua  evoluzione  (cfr.  par.  9.2).  Laddove
possibile e proporzionato rispetto alla portata  dell'intervento,  la
valutazione puo' essere supportata dall'esame delle  eventuali  serie
storiche disponibili sui fenomeni di interesse. 
    Particolarmente utile, in questa fase, soprattutto in assenza  di
dati pertinenti, puo' inoltre risultare l'apporto degli stakeholders.
Attraverso opportune forme di  consultazione,  e'  possibile  infatti
ottenere  informazioni,  almeno  sotto  forma  di  percezioni,  sulla
situazione precedente all'intervento e sulla sua ipotetica evoluzione
in assenza dello stesso. 
  L'attivita' di valutazione va realizzata  in  funzione  di  quattro
criteri fondamentali, a cui corrisponde  una  serie  di  "domande  di
valutazione"  che,  fatti  salvi  i  necessari  adattamenti  al  caso
concreto, attengono ai seguenti aspetti: 
    a) efficacia:  in  che  misura  gli  obiettivi  degli  interventi
analizzati sono stati raggiunti? In che misura i risultati  osservati
possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale invece
essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo?  Quali
sono state le cause  degli  eventuali  scostamenti  tra  obiettivi  e
risultati? 
    b) efficienza: quali costi e benefici ha prodotto la  regolazione
in esame sulle diverse tipologie di destinatari? Si  sono  verificati
significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa  sono
stati  determinati?  Le  risorse  impegnate  da  parte  dei  soggetti
responsabili  dell'attuazione  della  regolazione   in   esame   sono
giustificate  alla  luce  degli  effetti  prodotti?   I   costi   (di
adeguamento, amministrativi, ecc.)  generati  sui  destinatari  della
regolazione sono proporzionati alla luce dei  benefici  prodotti?  La
distribuzione degli effetti e'  stata  coerente  con  le  attese?  La
distribuzione dei costi fra le diverse categorie di destinatari  e  i
diversi soggetti interessati ha provocato problemi di  sostenibilita?
Vi  sono  costi  che  possono  essere  ridotti  senza   compromettere
l'efficacia? 
    c)  rilevanza  (perdurante  utilita'):  l'intervento  e'   ancora
attuale?  In  che  misura  gli  obiettivi  originari  e  gli  effetti
dell'intervento (o  del  gruppo  di  interventi)  corrispondono  alle
esigenze attuali? Gli interventi  sono  ancora  utili  rispetto  alle
priorita' del programma di governo? 
    d)  coerenza:  gli  atti  normativi  analizzati  (e  la  relativa
attuazione, negli aspetti normativi,  istituzionali,  amministrativi)
sono tra loro coerenti?  In  che  misura  essi  risultano  congruenti
rispetto al piu' ampio contesto regolatorio, anche internazionale? 
  Oltre a  valutare  l'intervento  sulla  base  dei  quattro  criteri
fondamentali, puo' essere necessario per approfondire la  valutazione
ricorrere a ulteriori criteri. Questi  ultimi  possono  riferirsi  ad
aspetti specifici previsti dalla legge25 (effetti  sulle  PMI,  oneri
amministrativi, effetti sulla concorrenza, gold-plating, su cui  cfr.
Scheda 6), analogamente a quanto previsto per l'Air (cfr. par.  5.5),
ovvero a ulteriori criteri  di  valutazione,  quali:  equita'  -  tra
generi,  generazioni,  territori,   specifici   gruppi   sociali   -;
complementarieta' e coordinamento  con  altre  politiche;  ricerca  e
innovazione, in relazione alla  capacita'  di  promuovere  o  ridurre
l'accesso o le possibilita' di ricerca e innovazione; sostenibilita',
in relazione alla  permanenza  nel  tempo  dei  cambiamenti  indotti;
utilita' e accettabilita' dal punto di vista dei destinatari. 
 
 25 Impatti specifici previsti dalla L. 28 novembre 2005, n. 246 
 
      Scheda 6 - La valutazione di impatti specifici nella Vir 
 
    Come nel caso dell'Air (cfr. Scheda 4), anche nella  Vir  risulta
necessario verificare in modo  approfondito  gli  effetti  su  alcuni
aspetti specifici di particolare rilievo, la cui piena comprensione e
valutazione potrebbe sfuggire all'applicazione  dei  quattro  criteri
fondamentali, ossia: 
      a) gli effetti sulle piccole e medie imprese (PMI); 
      b) gli oneri informativi imposti a cittadini e imprese; 
      c) l'impatto concorrenziale; 
      d) il c.d.  gold-plating,  ossia  la  presenza  di  livelli  di
regolazione superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea. 
    I relativi impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti
in relazione all'intervento di regolazione  oggetto  di  analisi.  In
particolare: 
      a) gli effetti sulle piccole e medie imprese vanno valutati  se
gli atti normativi sottoposti  a  valutazione  hanno  imposto,  anche
indirettamente,  costi  (di  conformita',  informativi,   ecc.)   che
potrebbero essersi rivelati piu' gravosi per le PMI (con  particolare
riferimento alle microimprese), possibili restrizioni al loro accesso
al mercato, possibili restrizioni all'accesso all'innovazione, ovvero
prodotto   direttamente   o    indirettamente    possibili    effetti
differenziali per  le  PMI.  Vanno  comunque  sempre  verificati  gli
effetti di eventuali misure di mitigazione; 
      b) gli oneri informativi vanno valutati se gli  atti  normativi
sottoposti a valutazione hanno imposto o generato oneri informativi a
carico di cittadini e/o imprese; 
      c) l'impatto concorrenziale, anche settoriale, va  valutato  se
gli atti  normativi  sottoposti  a  valutazione  hanno  introdotto  o
indotto  possibili  restrizioni  all'accesso   o   all'esercizio   di
attivita' economiche,  oppure  hanno  inciso  sulle  possibilita'  di
scelta dei consumatori o delle imprese; 
      d) il gold-plating va valutato solo in caso di  valutazione  di
atti di  recepimento  o  di  adeguamento  a  regolazioni  dell'Unione
europea. 
    Indicazioni piu' puntuali sull'applicazione  di  questi  criteri,
cosi' come sul percorso da  seguire  per  la  valutazione  di  questi
impatti specifici, sono contenute nell'Appendice 1. 
          9.5 Valutazione dell'intervento 
 
  La valutazione dell'intervento o degli interventi viene  effettuata
attraverso analisi che, sulla base della ricostruzione  della  logica
iniziale, dell'analisi della situazione attuale e delle consultazioni
svolte, diano risposta alle domande di valutazione (cfr.  par.  9.4).
Di seguito sono illustrati i principali contenuti  della  valutazione
relativi a ciascuno dei criteri sopra riportati26 . 
 
 26 Sugli aspetti  metodologici  della  valutazione  si  rinvia  alla
          manualistica riportata nella bibliografia. 
 
          9.5.1 Efficacia 
  La valutazione di efficacia e' finalizzata a verificare se e in che
misura gli interventi  analizzati  abbiano  raggiunto  gli  obiettivi
prefissati e a comprendere gli  eventuali  scostamenti.  Questa  fase
dell'analisi  ha,  quindi,  quale  punto  di  riferimento  la  logica
iniziale dell'intervento (cfr. par. 9.3), che va verificata alla luce
degli effetti e dei cambiamenti  osservati,  sulla  base  di  analisi
qualitative e, per quanto possibile, quantitative. 
  Il  conseguimento  degli  obiettivi  va  verificato,   per   quanto
possibile, sulla base di indicatori, quantitativi e  qualitativi.  Di
regola, indicatori e, laddove disponibili,  relativi  target  possono
essere ricavati dalle Relazioni Air delle norme oggetto  di  Vir.  In
caso contrario (laddove l'Air non sia stata svolta o in caso  di  Air
relative a decreti-legge, per le quali non e' obbligatorio  riportare
indicatori), essi andranno definiti in  questa  fase  sulla  base  di
un'analisi degli obiettivi e  dei  risultati  attesi  dal  regolatore
(cfr. par. 9.3). 
  Una volta definiti gli indicatori, occorre rilevare, per  ciascuno,
il valore assunto  allo  stato  attuale  e  confrontarlo  con  quello
atteso. A tal fine, e' necessario, in  primo  luogo,  identificare  i
dati utili al calcolo dell'indicatore e verificare  se  questi  siano
gia' disponibili. Questo e' tipicamente  il  caso  di  dati  rilevati
nell'ambito di sistemi di monitoraggio previsti dall'Air  (cfr.  par.
5.6)  o  comunque  attivati  dall'amministrazione  per  esigenze   di
controllo e/o valutazione. 
  Anche in assenza di sistemi di rilevazione ad hoc, talvolta,  e  in
particolare nel caso di interventi di regolazione su larga scala, per
il calcolo degli indicatori e'  comunque  possibile  utilizzare  dati
gia' esistenti o rilevati per altri  scopi  (di  fonte  statistica  o
amministrativa). 
  Che sia stato o meno possibile  individuare  e  calcolare  appositi
indicatori da utilizzare a sostegno dell'analisi, la  valutazione  di
efficacia deve prevedere una verifica della coincidenza tra obiettivi
iniziali  e  risultati  ottenuti.  Nel  caso  in  cui  si  evidenzino
scostamenti, occorre individuare, anche attraverso  il  ricorso  alle
consultazioni, fattori e relazioni di causalita' che hanno portato ad
alterare gli effetti dell'intervento rispetto  a  quanto  previsto  o
desiderato, distinguendo tra quelli legati  alla  formulazione  delle
norme e alla loro attuazione e quelli legati a fattori  di  carattere
esogeno. Nella lettura e interpretazione del confronto tra  obiettivi
iniziali  ed  effetti  ottenuti  e',   infatti,   sempre   necessario
considerare in che  misura  i  successi/insuccessi  rilevati  possano
essere attribuiti agli atti analizzati o, viceversa,  a  fenomeni  di
altra  natura  (alcuni  fattori  esogeni  potrebbero   infatti   aver
determinato effetti analoghi a quelli desiderati o, viceversa, a essi
contrapposti). 
  Eventuali difficolta' o  incertezze  nel  rispondere  alle  domande
valutative devono, comunque, essere riportate  e  illustrate  con  la
massima trasparenza nella Relazione Vir (cfr. par. 9.7). 
 
          9.5.2 Efficienza 
  La valutazione di efficienza e' finalizzata alla verifica dei costi
e dei benefici delle norme oggetto di Vir. 
  Il maggiore  o  minore  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati non esaurisce, infatti, le  conseguenze  rilevanti  di  un
atto o di un  insieme  di  atti.  Una  loro  valutazione  complessiva
richiede di prendere in considerazione e di ponderare tra loro  tutti
i  principali  effetti   (positivi   e   negativi)   prodotti   dalla
regolazione,  anche  ulteriori  rispetto  a   quelli   espressi   dal
raggiungimento degli obiettivi dell'intervento. 
  Una volta identificati i destinatari degli interventi, per ciascuna
categoria sono individuati e analizzati i principali effetti positivi
e negativi associati agli  interventi.  Particolare  attenzione  deve
essere prestata, in questa fase, alla  individuazione  degli  effetti
c.d. "non  attesi",  ossia  agli  effetti  degli  interventi  diversi
rispetto a quelli piu' o meno esplicitamente previsti dal  regolatore
al momento della loro formulazione (cfr. par. 9.3). 
  La seguente Scheda riporta alcuni esempi di categorie  di  effetti,
positivi e negativi, distinguendo per tipologia di destinatario. 
 
Scheda 7 - Alcune categorie in effetti,  distinte  per  tipologie  di
                             destinatari 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Oltre a  una  descrizione  di  tipo  qualitativo,  l'analisi  degli
effetti  ricomprende   anche   la   quantificazione   degli   effetti
principali, riservando, in aderenza al principio di proporzionalita',
maggiore attenzione e risorse a quelli piu' rilevanti. 
  In ogni caso, e' importante  considerare  che  non  necessariamente
tutti  i  cambiamenti  rilevati  possono   essere   attribuiti   agli
interventi oggetto di valutazione, come gia' osservato. Nella lettura
e interpretazione dei risultati di questa fase dell'analisi e' quindi
necessario tenere conto di eventuali fenomeni esogeni influenti (cfr.
par. 9.5.1). 
  Nell'individuazione, analisi e quantificazione degli effetti, e  in
particolar modo di quelli non attesi, un ruolo chiave e' svolto dalla
consultazione degli  stakeholders.  E'  tuttavia  importante  che  le
valutazioni  formulate  nel  corso  della  Vir   non   siano   basate
esclusivamente  sulle  opinioni  dei  soggetti  interessati,  la  cui
rispondenza alla situazione oggettiva andrebbe  sempre  sottoposta  a
verifica. Il punto di vista dei soggetti consultati  andrebbe  quindi
sempre analizzato in modo accurato e, laddove possibile,  riscontrato
con dati statistici o altre informazioni di carattere oggettivo. 
  La valutazione di efficienza prende in  esame,  in  particolare,  i
costi  della  regolazione  (amministrativi,  di  adeguamento,   ecc.)
previsti,  non  previsti,  determinati  da  effetti  cumulati   della
legislazione. Tale valutazione  consente  di  individuare  costi  che
possono essere ridotti o evitati, senza compromettere i risultati. 
  L'analisi della distribuzione dei costi fra le  varie  categorie  o
fasce  di  beneficiari  mette  in  luce  la  presenza  di   eventuali
diseguaglianze e di problemi di sostenibilita' (ad  esempio,  per  le
PMI). Essa consente quindi di valutare se i costi sono  giustificati,
ma anche di suggerire interventi di semplificazione e  di  riduzione,
anche selettiva, degli oneri regolatori per i beneficiari  e  per  le
amministrazioni. 
 
          9.5.3 Rilevanza 
  Come  gia'  evidenziato,  la  Vir  mira  a  costruire  una  visione
strategica della regolazione. Essa non  puo'  pertanto  limitarsi  ad
analizzare in che misura gli interventi oggetto  di  analisi  abbiano
raggiunto gli obiettivi prefissati e quali siano stati i  costi  e  i
benefici. E' infatti importante verificare anche  se  e  quanto  tali
obiettivi corrispondano ai bisogni  e  alle  politiche  attuali,  che
potrebbero in qualche  misura  differire  da  quanto  considerato  al
momento della formulazione degli interventi, essendo le esigenze  (di
carattere giuridico, economico, sociale e ambientale) alla base della
regolazione fenomeni, per loro natura, in continua evoluzione. A  tal
fine, possono risultare particolarmente utili gli esiti  dell'analisi
del contesto realizzata nelle prime fasi della Vir (cfr.  par.  9.2).
Nell'ambito di questa valutazione rientra  anche  la  verifica  della
adeguatezza degli strumenti di attuazione delle norme alla  luce  del
progresso tecnologico. 
  Il  criterio  della  rilevanza  assume   naturalmente   particolare
importanza, richiedendo pertanto un maggior grado di approfondimento,
via via che aumenta la distanza tra il momento  della  valutazione  e
quello della formulazione degli interventi. 
 
          9.5.4 Coerenza 
  Un ulteriore criterio rilevante per la valutazione di un intervento
e, in particolar modo, di un gruppo di interventi  e'  costituto  dal
suo grado di coerenza: 
    -  interna:  riferita,  cioe',  alla  concordanza  o,  viceversa,
all'eventuale presenza di incongruenze, sovrapposizioni e  ridondanze
tra le norme in esame (valutando quindi se queste concorrano in  modo
coerente al perseguimento degli stessi obiettivi e pongano in  essere
azioni complementari); 
    -  esterna:  riferita,  cioe',  alla  concordanza  o,  viceversa,
all'eventuale presenza di incongruenze, sovrapposizioni e  ridondanze
tra le norme in esame e il piu' ampio contesto normativo. A tal fine,
possono risultare particolarmente utili gli esiti dell'analisi  della
situazione  attuale,  con  specifico  riferimento   alla   dimensione
giuridica (cfr. par. 9.2). 
 
          9.6 Conclusioni e indicazioni per future revisioni 
  L'ultima fase della Vir e' quella dedicata a una visione  d'insieme
delle valutazioni effettuate, in cui vengono  tratte  le  conclusioni
sui risultati e sulle lezioni apprese nel percorso di  valutazione  e
formulate indicazioni motivate di conferma, abrogazione  o  revisione
della normativa. 
  Nel  caso  di  indicazioni   di   revisione,   risulta   essenziale
individuare  le  aree  sulle  quali,  in  relazione  alle  criticita'
riscontrate,  sia  stata  evidenziata  l'opportunita'   d'intervento,
distinguendo tra fattori legati alla formulazione e attuazione  della
regolazione e fattori di carattere esogeno. Questa fase puo', quindi,
prevedere anche la formulazione di prime ipotesi circa  le  possibili
opzioni di intervento per migliorare la capacita'  della  regolazione
di raggiungere i  propri  obiettivi,  per  adeguarla  agli  eventuali
mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento  o  per  introdurre
modifiche volte a ridurre i costi per i destinatari,  fermi  restando
gli obiettivi perseguiti. Tali ipotesi, oltre che  a  interventi  che
presuppongano  una  modifica  della  normativa  analizzata,   possono
riferirsi, laddove opportuno,  anche  alle  modalita'  di  attuazione
della stessa (interventi di carattere amministrativo,  organizzativo,
tecnologico, ecc.). 
 
          9.7 Stesura della Relazione Vir 
  La stesura della Relazione Vir costituisce soltanto l'ultimo  passo
del processo di valutazione: essa  e'  finalizzata  a  documentare  e
comunicare il percorso svolto  e  a  diffonderne  la  conoscenza.  La
relazione  descrive  l'organizzazione  e  i  passaggi   seguiti,   le
consultazioni  effettuate,  le  fonti  informative   utilizzate,   le
conclusioni della valutazione. Riporta, infine, eventuali indicazioni
e raccomandazioni per  futuri  interventi  (ad  esempio,  ipotesi  di
revisione o abrogazione; misure volte a migliorare l'attuazione delle
norme esaminate o a ridurne i costi; semplificazioni; eliminazione di
incoerenze; ecc.), contribuendo cosi' al processo decisionale. 
  La Relazione Vir, una volta validata dal DAGL,  e'  pubblicata  sul
sito dell'amministrazione,  sul  sito  del  Governo  e  trasmessa  al
Parlamento. 
 
          9.8 Miglioramento della qualita' delle Vir 
  Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire
il  progressivo  miglioramento  delle  Vir  e   del   loro   utilizzo
all'interno del processo decisionale, e' opportuno, come per le  Air,
che ciascuna amministrazione  svolga  una  autovalutazione  periodica
dell'applicazione dello strumento. Tale autovalutazione e' funzionale
a individuare i principali punti di forza e le lacune  delle  analisi
realizzate, al fine di diffondere le soluzioni che si  sono  rivelate
piu' efficaci e adottare gli opportuni correttivi rispetto  ai  punti
di debolezza. 
  A tal fine, e' necessario raccogliere dati e informazioni sulle Vir
effettuate in un determinato periodo, al massimo di due anni. 
  Sulla base delle Relazioni Vir e delle informazioni sui percorsi di
analisi realizzati (da raccogliere anche mediante  interviste  con  i
soggetti che vi hanno partecipato),  un'autovalutazione  puo'  essere
sviluppata attraverso le seguenti domande: 
    - I piani biennali sono stati predisposti tempestivamente? Le Vir
previste sono state avviate? Sono  state  rispettate  le  tempistiche
previste? I piani hanno tenuto conto dell'esito delle consultazioni? 
    - In che misura le  Vir  svolte  hanno  contribuito  al  processo
decisionale, fornendo elementi utili alla definizione di nuove  norme
o alla correzione di quelle in essere? 
    - Quanto sono durati in media i percorsi  di  elaborazione  delle
Vir? Tali durate sono  risultate  compatibili  con  le  esigenze  del
processo decisionale? 
    - Quali strutture hanno contribuito allo svolgimento  delle  Vir?
La composizione dei gruppi di lavoro ha consentito l'apporto di tutte
le competenze (di settore e trasversali) necessarie? In  quanti  casi
sono state coinvolte altre amministrazioni o altri  soggetti  esterni
all'amministrazione? 
    - In quanti casi e' stato definito un percorso di valutazione? In
quanti casi e' stata definita a monte una strategia di consultazione? 
    - Quali fasi del percorso di Vir sono  risultate  piu'  critiche?
Per quali ragioni? 
    - In quanti casi  e  su  quali  aspetti  e'  stato  richiesto  un
supporto metodologico al DAGL? 
    - Quali misure possono essere suggerite per superare  i  problemi
emersi? 
 
      10. Partecipazione alle valutazioni d'impatto  della  normativa
europea 
  La revisione della regolazione europea riveste un'importanza almeno
altrettanto decisiva rispetto  alla  definizione  di  nuove  norme  a
livello UE (cfr. cap. 7), come  confermato  dal  principio  "evaluate
first" adottato dalla Commissione europea.  Nel  corso  degli  ultimi
anni, anche a seguito dei ripetuti inviti da parte del Consiglio  UE,
la Commissione europea ha posto in essere un  articolato  sistema  di
valutazione in  itinere  ed  ex  post  dell'impatto  della  normativa
europea  nell'ambito  del  programma   REFIT.   Tramite   REFIT,   la
Commissione procede  alla  revisione  e  alla  manutenzione,  secondo
determinate priorita', dello stock di regolazione in vigore  al  fine
di ridurre gli oneri superflui o eccessivi,  semplificare  il  quadro
normativo,  facilitarne  la  codificazione,  ecc.,  in  modo  che  la
regolazione europea sia sempre "fit for purpose". 
  Cosi' come l'analisi d'impatto della Commissione e'  uno  strumento
determinante  per  la  definizione  di  nuove  norme  e  policy,   la
valutazione della regolazione in vigore ha assunto un ruolo crescente
ai  fini  della  revisione   del   quadro   normativo   dell'UE.   La
partecipazione alle attivita' di REFIT (o, comunque, alle valutazioni
d'impatto  della  regolazione  a  livello  UE,  comunque  denominate)
rappresenta, quindi, un'occasione importante per intervenire in  tale
processo e supportare, al suo interno, le  esigenze  e  le  priorita'
nazionali. 
 
          10.1 Il processo di valutazione seguito dalla Commissione 
  Le  azioni  previste  nell'ambito  di  REFIT  sono  indicate  dalla
Commissione all'interno del programma di lavoro annuale; vi rientrano
sia iniziative legislative (consistenti, ad esempio, in  nuove  norme
di semplificazione), sia abrogazioni o ritiri di precedenti proposte,
sia i c.d. fitness-checks. Questi ultimi  consistono  in  valutazioni
dell'adeguatezza alle esigenze attuali di insiemi di norme in vigore,
omogenee  per  materia  o   comunque   accomunate   dagli   obiettivi
perseguiti. 
  Nel 2015 e' stata creata  anche  la  "Piattaforma  REFIT"27  ,  una
struttura a cui partecipano rappresentanti degli Stati membri e degli
stakeholders, il cui  scopo  e'  di  formulare  raccomandazioni  alla
Commissione, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti  anche  tramite
la consultazione pubblica. L'attuazione e i risultati  del  programma
REFIT sono sottoposti a una  valutazione  periodica:  la  Commissione
pubblica ogni anno uno scoreboard sui risultati raggiunti, le  azioni
realizzate  e  quelle  programmate  e  tiene  conto  delle  modifiche
introdotte dal Parlamento europeo  e  dal  Consiglio  UE  durante  la
procedura legislativa. 
 
 27 Commissione europea, C(2015) 3261 final, 19.5.2015. 
 
          10.2 Come partecipare alle valutazioni europee 
  Gli  Stati  membri  hanno  la  possibilita'  di  partecipare   alle
valutazioni svolte all'interno del  programma  REFIT  attraverso  gli
stessi canali gia' analizzati per l'Air in fase ascendente (cfr. cap.
7). Partecipano quindi: 
    - a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti,  ecc.  che  la
Commissione puo' costituire per consultare gli Stati membri, al  fine
di elaborare proposte di revisione  normativa;  in  alcuni  casi,  il
supporto degli Stati membri alle valutazioni viene formalizzato dando
vita alle c.d. joint evaluations; 
    - alle procedure di consultazione che la  Commissione  svolge  ai
fini della valutazione e modifica della regolazione in essere. 
  A queste modalita' si aggiunge la gia' citata  partecipazione  alla
Piattaforma REFIT. 
  Come per l'Air in fase ascendente,  anche  la  partecipazione  alle
valutazioni svolte dalla Commissione sulla regolazione  europea  deve
concentrarsi sulle norme  che  disciplinano  materie  di  particolare
rilievo per le politiche nazionali. A tal  fine,  le  amministrazioni
procedono  il  prima  possibile,  per  quanto  di  competenza,   alla
individuazione delle iniziative REFIT che ritengono  strategiche  (in
quanto di particolare rilievo per le priorita' politiche o perche' di
rilevante impatto su cittadini o  imprese),  attraverso  l'esame  del
programma  di   lavoro   della   Commissione   e,   in   particolare,
dell'allegato denominato "REFIT initiatives". 
  Prima di  avviare  la  valutazione  e  prima  di  partecipare  alle
consultazioni svolte dalla Commissione, l'amministrazione informa  il
DAGL, il Dipartimento della funzione pubblica e il  Dipartimento  per
le politiche europee. Sulle iniziative della Commissione selezionate,
l'amministrazione  svolge  una  valutazione  dell'impatto  a  livello
nazionale, riferita ai seguenti aspetti: 
    a) Efficacia della normativa europea, valutata in base  al  grado
di  raggiungimento,  nel  nostro  Paese,  degli  obiettivi  da   essa
perseguiti; 
    b)  Eventuali  difficolta'  riscontrate  in  sede  di  attuazione
(incluse  quelle  legate  all'inottemperanza   delle   disposizioni),
descrivendo: quelle direttamente derivanti dalla disciplina  europea;
quelle  che  discendono  da  disposizioni  introdotte  in   sede   di
recepimento;   quelle   associate   all'attuazione    amministrativa,
evidenziando i problemi legati  alla  realizzazione  delle  attivita'
previste dalle norme europee; 
    c)  Principali  impatti  positivi  e  negativi   prodotti   dalla
regolazione europea a livello nazionale sui  principali  destinatari,
evidenziando, in particolare: 
      - costi ingiustificati o sproporzionati; 
      - effetti sulla competitivita' del Paese; 
      - eventuali incoerenze con altre disposizioni normative. 
  Al fine di raccogliere dati, opinioni ed evidenze utili a  svolgere
la suddetta valutazione, l'amministrazione consulta gli  stakeholders
nazionali  e,  tenuto   conto   delle   rispettive   competenze,   le
amministrazioni  regionali  e/o  locali.  Per  i   settori   che   ne
coinvolgano le competenze, l'amministrazione svolge la valutazione in
raccordo con le autorita' amministrative indipendenti. 
  I risultati della valutazione delle norme europee sono riportati in
una relazione trasmessa  tempestivamente  al  DAGL,  al  Dipartimento
della funzione pubblica e al Dipartimento per le  politiche  europee.
Gli stessi sono utilizzati dalle amministrazioni sia come  contributi
alla  valutazione  svolta  dalla  Commissione  (anche  attraverso  le
consultazioni), sia nel corso dei lavori del Consiglio UE al fine  di
supportare la posizione  italiana,  incluse  le  proposte  emendative
sugli schemi di provvedimenti all'esame del Consiglio. 
 
      11. La consultazione nell'Air e nella Vir 
          11.1 Cos'e' la consultazione e  a  cosa  serve  nell'Air  e
nella Vir 
  La consultazione e' una parte integrante e indispensabile  dell'Air
e della Vir ed e', al pari della valutazione economica, uno strumento
essenziale per  analizzare  l'impatto  (atteso  o  realizzato)  delle
norme. 
  All'interno    dell'Air    la    consultazione    e'    finalizzata
prevalentemente  all'acquisizione  di  informazioni   relative   alle
criticita' della situazione attuale, alle proposte di  intervento  in
esame e ai relativi effetti attesi. All'interno della Vir  essa  mira
principalmente   all'acquisizione   di   informazioni   utili    alla
valutazione dell'efficacia dell'intervento, della  sua  attuazione  e
dei suoi principali impatti. 
  La consultazione consente di ridurre l'asimmetria  informativa  tra
regolatori e destinatari dell'intervento, attraverso la  raccolta  di
dati e opinioni provenienti sia dagli stakeholders, sia da esperti  o
testimoni privilegiati. La consultazione puo' altresi' consentire  un
dialogo tra destinatari, incentivando la condivisione di informazioni
tra stakeholders e riducendo  cosi'  ulteriormente  l'asimmetria  tra
regolatori e regolati. La  consultazione  puo'  diventare  dunque  un
processo di apprendimento non solo per l'amministrazione ma anche per
gli stakeholders. Al  tempo  stesso,  un  processo  di  consultazione
aperto e trasparente concorre ad aumentare il grado di comprensione e
condivisione  delle  proposte  avanzate,  rafforzando  l'intero  iter
regolativo e l'implementazione delle norme e  in  ultima  analisi  la
loro effettivita'. 
  D'altra parte,  la  consultazione  va  al  di  la'  della  semplice
divulgazione  dei  provvedimenti:  essa   non   e'   una   forma   di
comunicazione   unidirezionale    (dall'amministrazione    verso    i
destinatari), bensi'  un  metodo  di  indagine  che  si  fonda  sulla
circolazione e lo scambio di informazioni tra l'amministrazione  e  i
soggetti a vario titolo interessati dall'intervento. 
  Si distinguono due tipologie di  consultazione,  che  e'  possibile
utilizzare anche congiuntamente: 
    a)  consultazione  aperta   (o   pubblica):   si   tratta   della
consultazione rivolta a  chiunque  abbia  interesse  a  parteciparvi.
Questa consultazione di regola richiede il  ricorso  a  procedure  di
notice  and   comment,   attraverso   la   pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'amministrazione di un documento  di  consultazione
(cfr. par. 11.4.2); 
    b) consultazione ristretta: in questo caso, la  consultazione  e'
riservata a soggetti o gruppi (ad esempio, associazioni di categoria)
portatori di un interesse specifico per  l'intervento  regolativo  in
esame, ovvero a soggetti che, per la propria attivita',  qualifica  o
esperienza, possiedono informazioni specifiche ritenute utili per  la
valutazione   dell'intervento   (ad   esempio,   esperti,   testimoni
privilegiati, ecc.). 
  La  scelta  dei  soggetti  da  consultare  dipende  dalla   portata
dell'intervento   e   dalle   informazioni   necessarie.    Tuttavia,
l'amministrazione deve sempre  consultare  almeno  coloro  sui  quali
ricadono i principali effetti delle norme oggetto di Air e di Vir. 
  Non tutti i soggetti, le  organizzazioni  e  le  associazioni  sono
ugualmente in  grado  di  partecipare  alle  consultazioni.  Di  cio'
occorre  tener  conto  soprattutto  nel  valutare  gli  esiti   delle
consultazioni aperte,  evitando  di  generalizzare  opinioni  e  dati
provenienti  solo  da  alcuni  gruppi  di  interesse.  Al   riguardo,
l'amministrazione deve cercare di  assicurare  la  partecipazione  di
tutti i  principali  stakeholders,  anche  attraverso  il  ricorso  a
modalita' ad hoc che incoraggino il coinvolgimento di  soggetti  meno
strutturati. Il disegno della consultazione deve  tener  conto  della
diversa  percezione  e  capacita'   dei   destinatari,   inclusa   la
possibilita' di errori cognitivi sistematici (cfr. Scheda 1). 
  Indipendentemente   dalla   specifica   tecnica   utilizzata,    il
Regolamento prevede che le consultazioni si svolgano secondo principi
di   trasparenza,   chiarezza   e   completezza    di    informazione
nell'esposizione  delle  analisi  e  delle   proposte,   nonche'   di
congruenza  dei  temi  introdotti  rispetto  alle  questioni  oggetto
dell'iniziativa regolatoria in esame. Al tempo stesso,  le  modalita'
con cui sono condotte le  consultazioni  devono  rispettare  i  tempi
dell'iter normativo, al fine di assicurare che le consultazioni siano
strumentali al processo decisionale. 
  Tali principi riprendono in parte quelli previsti  dalla  Direttiva
31 maggio 2017 del Dipartimento della funzione pubblica28  ,  recante
"Linee guida sulla consultazione pubblica  in  Italia",  che  non  e'
specificamente rivolta alle consultazioni svolte nell'ambito dell'Air
e  la  Vir,  ma  a  tutte  le  attivita'  di  consultazione  pubblica
realizzate dalle amministrazioni statali. 
 
 28 Pubblicata nella GU n. 163 del 14 luglio 2017. 
 
Scheda 8 - I principi  generali  sulla  consultazione  (Direttiva  31
 maggio 2017: "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia") 
 
      1) Impegno: l'apertura di un processo decisionale  deve  essere
uno dei valori che ispira l'attivita' dall'amministrazione pubblica e
il risultato di una decisione condivisa  dai  vertici  politici,  dai
dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire  il  rispetto
dei principi generali per le consultazioni pubbliche  e  l'inclusione
dei risultati della consultazione nel processo decisionale. 
      2) Chiarezza: gli obiettivi  della  consultazione,  cosi'  come
l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono  essere  definiti
chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire
una partecipazione  la  piu'  informata  possibile,  il  processo  di
consultazione  deve  essere  corredato  da  informazioni  pertinenti,
complete  e  facili  da  comprendere  anche  per  chi  non   possiede
competenze tecniche. 
      3) Trasparenza: tutte le  fasi,  gli  aspetti  e  i  costi  del
processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la  platea
dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per
tutti i cittadini. 
      4)   Sostegno   alla    partecipazione:    la    consapevolezza
dell'importanza dei processi di consultazione deve  essere  sostenuta
anche mediante attivita' di informazione, comunicazione ed educazione
volte  ad  accrescere  la  partecipazione  e  la  collaborazione   di
cittadini, imprese e loro associazioni. 
      5)  Privacy:  la  consultazione  pubblica  deve  garantire   il
rispetto della privacy dei partecipanti. 
      6)  Imparzialita':  la  consultazione  pubblica   deve   essere
progettata e realizzata garantendo l'imparzialita'  del  processo  in
modo tale da perseguire l'interesse generale. 
      7) Inclusione: l'amministrazione pubblica deve garantire che la
partecipazione al processo di consultazione  sia  il  piu'  possibile
accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale  possibilita'  di
partecipare a tutte le persone interessate. 
      8) Tempestivita': la  consultazione,  in  quanto  parte  di  un
processo  decisionale  piu'  ampio,  deve  dare  ai  partecipanti  la
possibilita' effettiva  di  concorrere  a  determinare  la  decisione
finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i  differenti
punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni
per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi
in considerazione. 
      9) Orientamento al  cittadino:  la  consultazione  richiede  ai
soggetti chiamati a partecipare  un  onere  in  termini  di  tempo  e
risorse e, pertanto, deve  essere  organizzata  in  modo  da  rendere
tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione. 
    Le linee guida individuano, per  ogni  principio,  una  serie  di
criteri che ne specificano il contenuto. 
  In ogni caso, all'interno dell'Air e della Vir la consultazione non
riguarda ne' l'acquisizione dei pareri prevista dalla legge (come nel
caso dei pareri  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  o  del
Consiglio di Stato), ne' il confronto con  le  altre  amministrazioni
per concertare lo schema finale del provvedimento.  La  consultazione
di cui si avvalgono l'Air e la  Vir  e'  essenzialmente  un  modo  di
raccogliere opinioni e informazioni da piu' punti di vista,  in  modo
da  aumentare  la  consapevolezza   dell'amministrazione   circa   la
valutazione dell'intervento normativo in esame, anche incentivando il
dialogo tra gli stakeholders. 
 
          11.2 La consultazione nell'Air 
  La consultazione e' un processo continuo che, all'interno dell'Air,
puo' iniziare gia' in corrispondenza della rilevazione delle esigenze
dell'intervento. Consultazioni realizzate in una fase molto  avanzata
(ad esempio, quando l'intervento e' stato definito ed e'  gia'  stato
predisposto uno schema di provvedimento) non possono che  fornire  un
supporto limitato alla decisione. In alcuni casi, esse  possono  anzi
portare  a  un  controproducente  allungamento  dell'iter  normativo,
mettendo in discussione in una fase troppo avanzata  dell'istruttoria
aspetti che si sarebbero dovuti  esaminare  tempo  prima.  La  regola
generale da seguire, dunque, e' di iniziare le consultazioni il prima
possibile. 
  I momenti dell'analisi  nei  quali  puo'  risultare  piu'  proficuo
utilizzare la consultazione sono: 
    a) la definizione delle opzioni di policy; 
    b) la valutazione di uno specifico intervento normativo. 
  Nel  primo  caso,  la  consultazione  e'  volta  a  stimolare   una
discussione pubblica attorno a un tema di ampia  portata  nell'ambito
di un determinato settore (ad esempio, una riforma  del  mercato  del
lavoro che potrebbe essere oggetto di un disegno di legge delega;  il
recepimento di una direttiva europea in  un  settore  particolarmente
rilevante per l'economia; ecc.) ed e' finalizzata a raccogliere idee,
proposte, suggerimenti da parte di una pluralita' di stakeholders che
potranno  poi  essere  utilizzati  per  definire  le  linee  portanti
dell'intervento. In tali casi, la consultazione  puo'  rivelarsi  una
risorsa  irrinunciabile,  contribuendo  in  tempo  utile  a  definire
aspetti di una politica pubblica  su  cui  l'amministrazione  non  ha
ancora idee ben definite o su cui il confronto tra diversi  punti  di
vista puo' concretamente aiutare a identificare rischi,  opportunita'
e soluzioni alternative rispetto a quelle tradizionali,  offrendo  un
contributo decisivo nella definizione di una policy. Per tali motivi,
in questi casi la consultazione dovrebbe sempre coinvolgere  la  piu'
vasta platea di soggetti ed essere realizzata attraverso la modalita'
aperta. 
  Nel secondo caso, la consultazione supporta l'analisi  dell'impatto
di uno specifico provvedimento principalmente nelle seguenti fasi: 
    a) la definizione del contesto e dei problemi, per comprendere se
nella situazione attuale esistono criticita' dovute alla  regolazione
in vigore (o alla  mancanza  di  regole),  assicurando  una  completa
analisi del problema da risolvere  attraverso  la  considerazione  di
piu' punti di vista; 
    b) l'elaborazione delle opzioni,  per  sottoporre  ai  potenziali
destinatari le ipotesi in  esame  o  dare  loro  la  possibilita'  di
suggerire opzioni diverse; 
    c) la valutazione delle opzioni, per ottenere informazioni e dati
per identificare e quantificare gli effetti delle  varie  alternative
ipotizzate e la loro distribuzione tra categorie di destinatari. 
  Nel corso della  consultazione,  l'ordine  di  presentazione  delle
opzioni non e' neutrale  in  quanto  puo'  accentuare  alcuni  errori
cognitivi (cfr.  Scheda  1);  esso  andrebbe  quindi  definito  anche
tenendo conto delle possibili percezioni dei destinatari. 
  Il Regolamento prevede che  nel  corso  dell'Air  l'amministrazione
consulti  i  destinatari  dell'intervento,  ma  rimette  alla  stessa
amministrazione la  scelta  della  tecnica  da  utilizzare  nel  caso
specifico. Nell'operare  tale  scelta,  l'amministrazione  valuta  le
caratteristiche e le potenzialita' delle diverse  possibili  tecniche
(cfr.  par.  11.4.2)  alla  luce  di   elementi   quali   la   natura
dell'intervento (con particolare riferimento al suo carattere piu'  o
meno  specialistico),  le  caratteristiche  e   le   competenze   dei
potenziali partecipanti, la rilevanza  ed  estensione  degli  impatti
previsti, la finalita' e, quindi, il momento dell'analisi in  cui  la
consultazione e' svolta. 
 
          11.3 La consultazione nella Vir 
  Nell'ambito della Vir,  il  Regolamento  prevede  il  ricorso  alle
consultazioni: 
    - nella definizione del piano biennale per la  valutazione  e  la
revisione della regolazione (cfr. par. 8.3); 
    - durante lo svolgimento di ciascuna Vir. 
  Nel primo caso, la consultazione e' diretta a raccogliere  commenti
sugli atti gia' inclusi nel piano ed eventuali proposte di  ulteriori
atti da includere prima che il piano sia definitivamente adottato. 
  Nel secondo  caso,  essa  e'  diretta,  come  gia'  evidenziato,  a
consentire l'acquisizione  di  informazioni  utili  alla  valutazione
dell'intervento. In particolare, i momenti della Vir nei  quali  puo'
risultare piu' proficuo utilizzare la consultazione sono: 
    - l'analisi della situazione attuale, per  evidenziare  eventuali
problemi nel processo  di  attuazione  degli  interventi  oggetto  di
valutazione e le modalita' di adeguamento  seguite  dai  destinatari;
l'emersione di categorie di destinatari dell'intervento che non erano
state individuate al momento dell' AIR; 
    - la ricostruzione della  logica  dell'intervento,  per  ottenere
informazioni  sui  cambiamenti   piu'   rilevanti   intervenuti   tra
l'adozione degli atti oggetto di valutazione e il momento in  cui  si
svolge la Vir (nonche', ove opportuno, per rilevare dati  e  opinioni
degli  stakeholders  sulla  ipotetica  evoluzione  della   situazione
laddove l'intervento normativo non fosse stato adottato, contribuendo
alla definizione dello "scenario controfattuale"; cfr. Scheda 5); 
    - la valutazione dell'intervento,  per  ottenere  informazioni  e
dati  utili  a  verificarne  l'efficacia  e  le  cause  di  eventuali
scostamenti    rispetto    agli     obiettivi     prefissati;     per
l'identificazione, analisi e quantificazione dei  principali  effetti
che si sono verificati, con particolare riferimento a quelli che  non
erano attesi; per evidenziare difficolta' attuative,  sovrapposizioni
o incoerenze tra norme che regolano lo  stesso  settore,  anche  alla
luce  di  eventuali   distorsioni   cognitive   che   possano   avere
negativamente influito sulla conformita' alle disposizioni  normative
e sull'impatto; per  raccogliere  suggerimenti  sulle  modifiche  che
possono  consentire  di  ottenere  gli  stessi  risultati  con  costi
inferiori per i destinatari. 
  Sia nelle consultazioni da svolgere ai fini della  definizione  dei
piani biennali, sia in quelle da svolgere nell'ambito della  Vir,  il
Regolamento prevede il ricorso a  consultazioni  aperte.  Nell'ambito
delle singole Vir, il Regolamento prevede comunque la possibilita' di
affiancare  alla  consultazione  aperta  anche  ulteriori  forme   di
consultazione. 
 
          11.4 Come consultare 
  Il processo di consultazione, nel corso dell'Air come della Vir, si
articola in tre fasi principali: 
    1) definire  una  strategia  di  consultazione,  programmando  le
attivita' da svolgere; 
    2) realizzare la consultazione; 
    3) elaborare e rendere noti i risultati della consultazione. 
 
          11.4.1 Preparare le consultazioni 
  La  consultazione  non  e'  un  esercizio  isolato  e  indipendente
dall'iter normativo, ma un processo il cui esito  e'  influenzato  da
numerose variabili: e' necessario stabilire non solo chi  consultare,
ma anche perche' farlo, quando e con quali tecniche. Risulta, allora,
decisivo definire  una  strategia  di  consultazione,  innanzi  tutto
programmando con attenzione, e in una fase iniziale dell'Air o  della
Vir, tale attivita'. 
  La programmazione delle attivita' di consultazione e' svolta  prima
del loro  avvio  ed  e'  aggiornata  nel  corso  delle  attivita'  di
valutazione. Nel programmare le consultazioni l'amministrazione tiene
conto della piu' generale strategia di  raccolta  delle  informazioni
utili allo svolgimento dell'Air e della Vir, valutando l'opportunita'
e la fattibilita' di ricorrere alle consultazioni in  aggiunta  o  in
alternativa ad altre fonti informative. 
  In relazione a ogni fase dell'Air (definizione del contesto  e  dei
problemi,  elaborazione  delle  opzioni,  valutazione  degli  impatti
attesi)  e  della  Vir   (definizione   della   situazione   attuale,
ricostruzione    della    logica     dell'intervento,     valutazione
dell'efficacia dell'intervento e degli impatti prodotti) puo'  essere
necessario condurre anche piu' di una consultazione, utilizzando  una
pluralita' di tecniche. 
  Nel programmare  le  consultazioni  l'amministrazione  definisce  i
seguenti elementi: 
    a) Obiettivi della consultazione 
  Per programmare le consultazioni e' innanzi tutto necessario  avere
un quadro quanto piu' possibile preciso dei dati e delle informazioni
gia' disponibili (inclusi i  risultati  di  precedenti  consultazioni
svolte sullo stesso tema) in modo da poter individuare  i  fabbisogni
informativi che e' necessario colmare. Le domande da  porsi  per  una
corretta definizione degli obiettivi sono le seguenti: quali  sono  i
fabbisogni informativi utili allo svolgimento dell'Air o  della  Vir?
Quali sono le finalita'  specifiche  di  ogni  consultazione  che  si
intende realizzare durante le diverse fasi della  valutazione?  Quali
sono gli aspetti dell'intervento che non sono stati gia'  definiti  e
su cui,  quindi,  la  consultazione  puo'  offrire  concretamente  un
ausilio al processo decisionale? 
    b) Soggetti da consultare 
  Le consultazioni si rivolgono a  soggetti  pubblici  e  privati  in
grado di fornire opinioni, informazioni, dati, esperienze e punti  di
vista ritenuti utili alla definizione e valutazione di un  intervento
normativo e non vanno, quindi, confuse con la  fase  di  acquisizione
formale di pareri, intese,  ecc.  L'individuazione  dei  soggetti  da
consultare dipende  dal  caso  specifico  e  non  e'  necessariamente
limitata a organizzazioni rappresentative di interessi. Le domande da
porsi per una corretta definizione dei soggetti da consultare sono le
seguenti: su chi ricadranno (o, nel caso della Vir, su  chi  si  sono
prodotti)   principalmente   gli   effetti   diretti   o    indiretti
dell'intervento? Se gli impatti si differenziano anche all'interno di
una  tipologia  di  destinatari,  quali  sono  le  variabili  che  e'
opportuno considerare per tener conto di tali differenze (ad esempio,
dimensione delle imprese, localizzazione  sul  territorio,  eta'  dei
soggetti destinatari,  classe  di  reddito,  ecc.)?  Quali  sono  gli
incentivi a partecipare alle consultazioni? Quali sono le  competenze
cognitive  e  le  risorse  informative  che  i  partecipanti  possono
mobilitare  nel  processo  di  consultazione,  al  fine  di   fornire
all'amministrazione nuovi dati? 
 
Scheda 9 - Come individuare i soggetti da  consultare:  la  mappatura
                         degli stakeholders 
 
    Al fine di garantire una effettiva partecipazione nel  corso  dei
processi di  valutazione,  evitando,  nel  contempo,  il  rischio  di
"cattura" del regolatore da parte di soggetti dotati  di  particolare
influenza, e' indispensabile procedere a una corretta mappatura degli
stakeholders da consultare. 
    Tale mappatura si articola nelle seguenti fasi: 
      a)  individuazione  di  tutte  le  categorie   di   destinatari
potenzialmente interessate dall'intervento; 
      b)  selezione   degli   stakeholders   da   coinvolgere   nella
consultazione. 
    Quanto al primo punto, occorre inizialmente individuare  tutti  i
potenziali soggetti su cui ricadranno gli effetti diretti e indiretti
dell'intervento, inclusi coloro che saranno coinvolti nella  fase  di
attuazione. A tal fine, e' necessario cercare  un  equilibrio  tra  i
vari portatori di interessi, affinche' tutti i  principali  punti  di
vista (e non solo quelli piu' ovvi e immediati)  siano  rappresentati
nel  corso  delle  consultazioni.  Questa   attivita'   puo'   essere
facilitata considerando coloro: 
      - su cui ricadranno  (o,  nel  caso  della  Vir,  su  cui  sono
ricaduti) i principali costi e benefici della regolazione; 
      -  che  hanno  manifestato  un  chiaro  interesse  a   ottenere
modifiche alla regolazione in vigore; 
      -  che   detengono   informazioni   e   competenze   specifiche
sull'oggetto della regolazione in esame; 
      - che svolgono (o potrebbero svolgere)  un  ruolo  determinante
nell'assicurare  il   successo   (o   nel   decretare   l'insuccesso)
dell'attuazione dell'intervento. 
    L'individuazione  dei  soggetti  potenzialmente  interessati   e'
certamente facilitata dall'esperienza degli uffici  che,  all'interno
dell'amministrazione, sono responsabili  dello  specifico  intervento
normativo, ma e' necessario tener conto anche di coloro  che,  seppur
interessati dalla regolazione in esame,  hanno  minore  esperienza  e
dimestichezza con l'amministrazione. 
    Quanto al secondo punto,  tra  tutti  i  soggetti  potenzialmente
interessati, l'amministrazione seleziona, ai fini del  coinvolgimento
nella consultazione, coloro su  cui  ricadono  i  principali  effetti
dell'intervento normativo, tenendo conto anche  delle  modifiche  che
una  nuova  norma  potra'   determinare   nei   loro   comportamenti.
Nell'effettuare tale selezione, l'amministrazione considera non  solo
i propri fabbisogni informativi, ma anche la necessita' che nel corso
della consultazione sia garantita la presenza di  una  pluralita'  di
interessi e punti di vista. Soprattutto  nel  caso  di  consultazioni
ristrette, l'amministrazione individua dei criteri il piu'  possibile
oggettivi per selezionare  i  soggetti  da  consultare  (ad  esempio,
l'appartenenza al settore regolato,  la  capacita'  di  rappresentare
diverse  tipologie  di  destinatari,  la  disponibilita'  di  dati  e
conoscenze tecniche specifiche, ecc.). Inoltre, occorre  tener  conto
di potenziali stakeholders che potrebbero avere maggiori  difficolta'
pratiche a partecipare alla consultazione (ad esempio, a causa  delle
inadeguate  competenze  tecnologiche,   dell'eta',   del   grado   di
conoscenza della materia che si intende regolare, ecc.). 
    c) Tecniche di consultazione (cfr. par. 11.4.2) 
  L'individuazione delle tecniche di consultazione si riferisce  alle
modalita' operative con cui si intende realizzare ogni consultazione.
Sia nell'Air che nella Vir puo' essere  necessario  ricorrere  a  una
molteplicita' di tecniche di consultazione, in base agli obiettivi da
perseguire e ai vincoli da rispettare. 
  La scelta  di  tecniche  diverse  puo'  altresi'  giustificarsi  in
ragione delle diverse capacita' cognitive dei potenziali destinatari.
Nell'ambito della stessa tecnica, le diverse capacita' cognitive  dei
destinatari   possono   suggerire   differenziazioni,   ad    esempio
questionari piu' semplici e brevi per gli individui e piu'  lunghi  e
complessi per le organizzazioni. 
  Le principali domande da  porsi  per  scegliere  le  tecniche  piu'
appropriate sono, quindi, le seguenti: quali sono i pro e i contra di
ogni tecnica nel caso specifico, tenuto conto delle  finalita'  della
consultazione, delle risorse, del numero e delle caratteristiche  dei
destinatari,  nonche'  dei  tempi  a  disposizione?  La  stima  della
presumibile durata delle consultazioni deve tener conto, tra l'altro,
del termine di risposta concesso ai consultati. 
  Per facilitare l'attivita' di  programmazione,  puo'  essere  utile
preparare un documento  (piano  di  consultazione)  che  descriva  la
strategia di consultazione e riporti le  risposte  alle  domande  che
precedono.