GUIDA ALL'ANALISI E ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE APPENDICI Indice Appendice 1 - La valutazione di impatti specifici A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") B. Gli oneri informativi C. L'impatto concorrenziale D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea Appendice 2 - Checklist per lo svolgimento dell'Air Appendice 3 - Checklist per lo svolgimento della Vir Appendice 4 - Modello di Piano biennale Vir Appendice 1 - La valutazione di impatti specifici In questo allegato si illustrano le modalita' con cui svolgere alcune valutazioni relative ad aspetti specifici, che possono assumere rilievo per determinate iniziative normative: A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") B. Gli oneri informativi prodotti su cittadini e imprese C. L'impatto concorrenziale D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") 1. Perche' una valutazione specifica per le PMI La Legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come modificata dalla Legge 11 novembre 2011 n. 180 ("Statuto delle imprese")1 , prevede che le Relazioni Air diano conto, in un'apposita sezione, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, PMI (art. 14, c. 5-bis). 1 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese". La previsione da' seguito allo Small Business Act, un'iniziativa promossa dalla Commissione europea per favorire la crescita e l'innovazione delle PMI2 . Tra i principi enunciati nello Small Business Act rientra infatti l'esigenza di regolare pensando "anzitutto in piccolo". In quest'ottica, la Commissione si e' impegnata a valutare rigorosamente l'impatto delle iniziative legislative e amministrative sulle PMI ("Test PMI")3 , integrandone i risultati nella formulazione delle proposte, e ha invitato gli Stati membri ad adottare iniziative analoghe. 2 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Think Small First - A "Small Business Act" for Europe, Com(2008) 394 Final, Brussels, 25.6.2008. 3 Il Test PMI e' integrato nella metodologia di analisi d'impatto della regolazione della Commissione europea. L'esigenza di dedicare valutazioni specifiche alle PMI - e, in particolare, alle microimprese - deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi della regolazione in misura piu' rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Da un lato, infatti, le PMI non godono di altrettante economie di scala nello svolgimento degli adempimenti amministrativi e nell'adeguamento dei propri processi e prodotti alle previsioni normative. Dall'altro, soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni, esse non dispongono di personale da dedicare a tali attivita', le quali sono quindi spesso affidate a soggetti esterni all'azienda (con conseguente aumento dei costi) o, a seconda dei casi, svolte dallo stesso titolare (e quindi con un costo comunque superiore a quello che si sarebbe potuto sostenere delegando le attivita' a impiegati dell'azienda). D'altra parte la vitalita' delle PMI costituisce un fattore fondamentale per promuovere la crescita economica in Europa e, in modo ancora piu' evidente, in Italia, dove il tessuto produttivo e' caratterizzato da una larghissima presenza di imprese di ridotte dimensioni (oltre il 95% delle imprese attive ha meno di 10 addetti4 ). 4 Istat, Rapporto annuale 2016 - La situazione del Paese, maggio 2016, p. 155 2. Il "Test PMI" nell'Air Nella definizione delle scelte di natura regolatoria e' quindi importante tenere presenti le difficolta' che le PMI possono incontrare nell'adempiere alle previsioni normative e le eventuali sproporzioni di costo che esse possono di conseguenza subire in relazione alle loro limitate dimensioni. Nel corso dell'Air, cio' richiede di: - analizzare i costi diretti e gli altri effetti prodotti sulle PMI dalla regolazione in corso di elaborazione; - utilizzare tali informazioni per formulare proposte che evitino regolamentazioni sulle PMI non necessarie o eccessivamente onerose, identificando, laddove possibile, soluzioni mirate. Tale valutazione non va riservata ai provvedimenti che riguardino specificamente le imprese. La finalita' del Test e' infatti quella di evidenziare gli effetti (in particolare avversi) sulle PMI di qualunque provvedimento che incida su di esse, anche se riferito a materie apparentemente estranee al settore delle attivita' produttive (ad esempio, norme in tema di ambiente, salute, ecc.). In ogni caso, il Test PMI non costituisce un'analisi separata e aggiuntiva rispetto al normale percorso di analisi, ma ne forma parte integrante, permettendo di evidenziare, nell'ambito delle attivita' gia' svolte, gli effetti riferiti alle PMI. Di conseguenza, nel caso di provvedimenti rilevanti in termini di effetti sulle imprese, la specificita' delle PMI va presa in considerazione in ciascuna fase dell'Air, a partire dall'analisi delle motivazioni dell'intervento (nell'ambito della quale e' gia' opportuno stabilire, in via preliminare, se le PMI siano o meno interessate dai problemi individuati o se li condizionino in qualche modo), fino ad arrivare alla pianificazione delle attivita' di monitoraggio e valutazione (che dovrebbero evidenziare, laddove degni di nota, gli effetti differenziali prodotti dagli interventi sulle diverse tipologie di impresa). La realizzazione di una valutazione specifica per le PMI richiede tuttavia una speciale attenzione in alcune fasi dell'Air, e in particolare nella: - definizione del contesto, con particolare riferimento alla identificazione dei destinatari (cfr. par. 5.1); - elaborazione delle opzioni di intervento (cfr. par. 5.3); - valutazione e comparazione delle opzioni (cfr. par. 5.4 e 5.5). Alla illustrazione e comparazione degli effetti sulle PMI delle opzioni attuabili e' dedicata una sezione specifica della Relazione Air. 2.1 Identificazione dei destinatari L'identificazione dei destinatari costituisce una fase fondamentale e, in qualche modo, preliminare del Test PMI, in quanto consente di verificare l'opportunita' di condurre, anche nelle fasi successive, una valutazione specifica per le imprese di minori dimensioni. Mentre l'individuazione delle PMI tra i destinatari diretti dell'intervento risulta piuttosto agevole, la loro collocazione tra quelli indiretti richiede un'analisi ad hoc, fondata sull'osservazione dei diversi fenomeni che possono avere, anche soltanto in via mediata, conseguenze sull'attivita' di impresa. Tra questi, e' opportuno considerare, in particolare, quelli in grado di produrre effetti: a) sui consumatori che si rivolgono alle PMI; b) sulle imprese concorrenti delle PMI (o potenziali tali); c) sulle imprese con esse interdipendenti (ossia, utilizzatrici di prodotti delle PMI come input nei propri processi produttivi o, viceversa, produttrici di beni utilizzati come input nei processi produttivi delle PMI). Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari (diretti o indiretti) dell'intervento, queste vanno opportunamente quantificate e, laddove l'intervento in esame comporti effetti significativamente differenziati sulle diverse tipologie di impresa, distinte in sotto-categorie. A seconda delle circostanze, potrebbe essere ad esempio opportuno segmentare le PMI coinvolte dall'intervento sulla base di fattori quali: a) la dimensione5 ; 5 E' possibile ad esempio suddividere ulteriormente le PMI tra microimprese (1-9 addetti), piccole imprese da (10-49 addetti) e medie imprese (50-249 addetti). b) la forma giuridica; c) il settore di attivita'; d) la collocazione geografica. Oltre alla numerosita', in questa fase di analisi preliminare puo' essere utile raccogliere anche altre informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sotto-categorie individuate (ad esempio, il numero di addetti, il fatturato, ecc.), in modo da ottenere un primo quadro delle caratteristiche delle imprese e dei settori coinvolti dall'intervento regolatorio oggetto di valutazione. 2.2 Elaborazione delle opzioni di intervento Nel caso in cui l'analisi dei destinatari abbia mostrato che l'intervento puo' generare effetti rilevanti per le PMI, nella fase di elaborazione delle opzioni sara' necessario valutare, in relazione ad esse, il ricorso a soluzioni mirate e flessibili che consentano di rispettare il principio di proporzionalita'. La scelta delle misure da adottare dipendera', caso per caso, dalle specifiche caratteristiche delle norme oggetto di valutazione. In particolare, laddove le PMI risultino tra i destinatari diretti dell'intervento, tra le opzioni da considerare sono ricomprese le seguenti: a) esenzioni totali: esclusione delle PMI dal campo di applicazione dell'intervento; b) esenzioni parziali: esclusione di alcune categorie di PMI (ad esempio, sulla base della dimensione o del settore di attivita') dal campo di applicazione dell'intervento; c) esenzioni temporanee: fissazione di periodi di transizione che prevedano tempistiche piu' flessibili per le PMI per adeguarsi al nuovo regime; d) riduzioni: esenzione di tutte o di alcune categorie di PMI da particolari obblighi; semplificazione degli stessi (ad esempio, fissazione di requisiti di conformita' meno stringenti o di obblighi di informazione ridotti); riduzione della relativa frequenza; e) aiuti finanziari diretti: previsione di rimborsi per compensare i costi affrontati dalle PMI per il passaggio al nuovo regime (laddove compatibili con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato); f) azioni di supporto: campagne di informazione o formazione e altre forme di sostegno mirate per le PMI. 2.3 Valutazione e comparazione delle opzioni Qualora le fasi precedenti dell'analisi abbiano mostrato che l'intervento regolatorio puo' generare effetti rilevanti per le PMI, la valutazione delle opzioni deve tenere in considerazione in modo specifico questo aspetto, analizzando (a livello qualitativo e, laddove possibile e opportuno, anche a livello quantitativo) in che misura gli effetti positivi e negativi associati a ciascuna si distribuiscano sulle imprese in funzione della relativa dimensione. In questa fase assume particolare rilievo l'analisi dei costi associati alla nuova regolazione, i quali, come gia' evidenziato, possono pesare sulle PMI (e sulle microimprese in particolare) in modo sproporzionato rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Nell'effettuare tale valutazione, e' necessario tenere presenti, in primo luogo, le diverse tipologie di costi diretti della regolazione: • fiscali, ossia quelli che derivano dal versamento di somme di denaro alla PA (tasse, bolli, diritti, ecc.); • di conformita' sostanziale, ossia quelli che derivano dall'adeguamento di comportamenti, di attivita', di processi produttivi o di prodotti (ad esempio, dall'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro); • amministrativi, ossia quelli che derivano dalla raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti (cfr. capitolo B di questa Appendice). Oltre ai costi diretti, a seconda della natura dell'intervento, puo' essere inoltre opportuno considerare anche effetti indiretti e di piu' lungo periodo, e in particolare quelli legati a: • fattori produttivi (accesso al credito, disponibilita' di particolari competenze sul mercato del lavoro, ecc.); • comportamenti delle imprese concorrenti o interdipendenti; • attitudini dei consumatori; • innovazione; • impatto concorrenziale, con particolare riferimento alla struttura del mercato e all'eventuale creazione o rafforzamento di barriere in ingesso in uscita (cfr. capitolo C di questa Appendice). Infine, laddove dalla valutazione emerga un impatto negativo significativo sulle PMI per l'opzione successivamente scelta, l'amministrazione motivera' l'impossibilita' di introdurre regole meno onerose per questa categoria di imprese nella sezione della Relazione Air dedicata alla motivazione dell'opzione preferita. 3. Il "Test PMI" nella Vir Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo specifico l'impatto dei provvedimenti analizzati sulle PMI. Anche in questo caso, lo scopo e' quello di individuare eventuali sproporzioni di costo subite dalle PMI in relazione alle relative dimensioni (con particolare riferimento alle microimprese), al fine di identificare interventi di semplificazione e di "riequilibrio" del carico burocratico. Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione e' rappresentato dalla verifica della presenza di PMI tra i destinatari dell'intervento. A tal fine, in analogia a quanto indicato per l'Air, e' necessario prendere in considerazione non soltanto le norme che si rivolgono in modo diretto alle imprese, ma anche quelle che possono incidere, sebbene in modo soltanto mediato, sulla loro attivita', producendo effetti sui consumatori, sulle imprese concorrenti o su quelle interdipendenti (committenti e fornitrici). Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari (diretti o indiretti) dell'intervento, queste vanno quantificate e segmentate in opportune sotto-categorie, distinguendo, laddove significativo per l'analisi degli effetti dell'intervento, in base alla dimensione, alla forma giuridica, al settore di attivita', alla collocazione geografica, ecc. Come nel caso dell'Air, in questa fase di analisi preliminare potrebbe essere utile rilevare, oltre alla numerosita', anche altre informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sotto-categorie individuate, quali, ad esempio, la quota di addetti sul totale, il fatturato complessivo, ecc. In ogni caso, per ciascuna sotto-categoria considerata vanno individuati e analizzati i principali effetti associati agli interventi, dedicando, come nel caso dell'Air, particolare attenzione a quelli negativi, i quali tendono piu' frequentemente a distribuirsi in modo sproporzionato in relazione alle dimensioni dell'impresa. Nell'effettuare tale analisi, oltre ai costi diretti della regolazione (fiscali, di conformita' sostanziale e amministrativi), puo' essere opportuno considerare anche gli eventuali effetti indiretti e di piu' lungo periodo, quali quelli legati alla disponibilita' dei fattori produttivi, all'impatto concorrenziale, ecc. (cfr. supra, par. 2.3). Al fine di ottenere risultati utili all'individuazione di eventuali sproporzioni, gli effetti rilevati per le PMI (e quelli rilevati per le microimprese in particolare) vanno infine comparati con quelli rilevati per le altre imprese, rapportandoli a variabili significative della dimensione, quali il numero di addetti, il fatturato, ecc. 4. Test PMI e consultazioni L'effettuazione di valutazioni specifiche per le PMI richiede, tanto nell'Air che nella Vir, la raccolta e l'analisi di informazioni mirate allo scopo. Cio' riguarda, oltre al ricorso a fonti statistiche e amministrative in grado di fornire questo tipo di dettaglio, anche la conduzione delle consultazioni. Ai fini delle valutazioni da realizzare nell'ambito del Test PMI risulta infatti essenziale ottenere dagli stakeholders un feedback sui potenziali effetti delle proposte formulate dall'amministrazione sulle imprese di piccole e medie dimensioni (nel caso dell'Air) o sull'efficacia e sugli effetti degli interventi analizzati (nel caso della Vir), in particolare in relazione: a) ai cambiamenti imposti dalla regolazione alle loro attivita' o ai loro prodotti; b) alle relative conseguenze in termini di costi. D'altra parte, al decrescere della dimensione aziendale aumentano le difficolta' di un coinvolgimento delle imprese nei processi di consultazione. Nel corso delle consultazioni, nel caso di provvedimenti con effetti potenzialmente rilevanti per le PMI e' quindi importante: 1. favorire la presenza e la partecipazione attiva delle associazioni rappresentative delle PMI; 2. utilizzare in modo efficace strumenti di consultazione telematica (consultazioni online e forum); 3. valutare l'opportunita' di utilizzare metodi mirati al coinvolgimento delle PMI e a "basso costo" per queste ultime, quali focus group, tavoli di discussione, panel, studi di caso, ecc. B. Gli oneri informativi 1. Cosa sono gli oneri informativi In base all'articolo 14, comma 5-bis, della Legge 246/2005, per onere informativo si intende "qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione". In altri termini, un onere informativo consiste nell'obbligo, posto in capo a un'impresa o a un cittadino, di fornire informazioni sulla propria attivita'. Sono quindi esclusi dalla definizione tanto gli obblighi di natura fiscale, quanto gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attivita', di processi produttivi o di prodotti (cfr. Scheda 12). Scheda 12 - Oneri informativi e costi amministrativi: definizioni (DPCM 25 gennaio 2013) "In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, i costi amministrativi sono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o "obbligo") informativo (OI), ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attivita'. Un OI si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalita' degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti, anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio). Per generare un OI non e' necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di informazioni ad autorita' pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di raccogliere informazioni da conservare per essere fornite su richiesta o verificate in caso di ispezione (come, ad esempio, nel caso della tenuta di registri). Non rientrano viceversa nella definizione di OI ne' gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, ne' gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attivita', di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)". 2. La valutazione degli oneri informativi nell'Air Le relazioni Air devono dare conto, in un'apposita sezione6 , degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. 6 Art. 14, c. 5-bis della Legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come modificata dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese". La finalita' di questa previsione e' quella di evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici. In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, i criteri da seguire per individuare gli oneri informativi e stimare i relativi costi ai fini della redazione della Relazione Air sono stati stabiliti con il DPCM 25 gennaio 2013, "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180". Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per la descrizione degli aspetti tecnici, che accompagna le amministrazioni responsabili nel percorso di quantificazione, illustrando le fasi e i singoli passi operativi da svolgere (cfr. Scheda 13). Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento, il documento contiene anche una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle passate attivita' di misurazione, cui fare riferimento per la produzione delle stime. Scheda 13 - Fasi del processo di stima dei costi amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013) Per stimare i costi amministrativi e' necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le disposizioni che introducono o eliminano obblighi informativi rispetto alla disciplina precedente. La successiva quantificazione deve essere realizzata considerando che i costi associati annualmente a un obbligo informativo dipendono dal costo medio dello stesso e dal numero di volte in cui questo e' realizzato nell'anno: Costi amministrativi annuali = Costo medio Obbligo informativo x Numero annuo adempimenti Il percorso per individuare e per stimare i costi sulla base di questa formula puo' essere articolato in dieci passi operativi, a loro volta riconducibili a quattro distinte fasi di analisi: Parte di provvedimento in formato grafico Le linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio 2013 illustrano nel dettaglio ciascun passo operativo, riportando una serie di indicazioni puntuali e di esempi utili al processo di stima. 3. La valutazione degli oneri informativi nella Vir Coerentemente con le valutazioni operate nel corso dell'Air (cfr. par. 2), anche nel caso della Vir va verificato il carico di oneri (o obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla "raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti", generato dai provvedimenti analizzati. La finalita' e' quella di individuare possibili margini di semplificazione nella regolazione vigente attraverso la eliminazione o riduzione degli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Il primo passo da realizzare a tal fine e' costituto dall'individuazione, negli atti normativi sottoposti a valutazione, delle diposizioni che impongano oneri informativi a carico di cittadini o imprese. Una volta individuati e analizzati tali oneri, ai fini di una prima valutazione, di carattere qualitativo, e' possibile ricorrere alla checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un'analisi della disciplina vigente (cfr. Scheda 14). Scheda 14 - Checklist per l'analisi qualitativa degli oneri amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013) Parte di provvedimento in formato grafico Laddove utile e proporzionato rispetto alla portata degli interventi analizzati, oltre a un'illustrazione degli oneri informativi imposti a cittadini e imprese e a una loro valutazione di tipo qualitativo, puo' essere opportuno pervenire a una quantificazione dei costi ad essi associati. La quantificazione offre infatti un parametro piu' oggettivo per l'individuazione delle principali esigenze di semplificazione del quadro regolatorio vigente, restituendo informazioni sul peso di ciascun adempimento e delle attivita' che i soggetti regolati svolgono per rispettarlo ed evidenziando, cosi', in modo immediato i nodi di complicazione da affrontare in via prioritaria. La metodologia per quantificare gli oneri amministrativi piu' diffusa in Europa e' costituita dallo Standard cost model (SCM), utilizzata da alcuni anni anche in Italia dal Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi (MOA). Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico delle imprese, essa si basa su una rilevazione dei costi sostenuti per svolgere gli adempimenti amministrativi derivanti sia dal ricorso a eventuali intermediari (costi esterni) sia dal tempo dedicato dal personale interno (costi interni), ed e' realizzata attraverso la consultazione di esperti e indagini presso le imprese. Analogamente, per le misurazioni dedicate ai cittadini, i successivi adattamenti della metodologia si basano sulla rilevazione dei tempi impiegati per lo svolgimento degli adempimenti e delle eventuali spese vive collegate (ad esempio, i costi di trasporto sostenuti per raggiungere gli uffici pubblici). Per una descrizione dettagliata della metodologia e un approfondimento sugli aspetti tecnici delle rilevazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica si rimanda alla documentazione sulla MOA predisposta dal Dipartimento per la funzione pubblica . C. L'impatto concorrenziale 1. Perche' una valutazione specifica dell'impatto concorrenziale E' evidente come, tra gli impatti da valutare sui destinatari diretti e indiretti degli interventi normativi, quelli concorrenziali siano di sostanziale importanza per qualificare in modo positivo l'intervento pubblico. Al riguardo, in queste linee guida si condividono l'approccio e le indicazioni operative elaborate in materia dall'OCSE7 . 7 ". Government action routinely is designed to promote and protect important public policy goals. There usually are multiple ways to achieve these goals. Because consumers typically are better off when there is more, rather than less, competition, it is valuable to assess effects on competition when considering these options. Such assessments are best performed early in the process of developing policies .".Cfr. Introduzione a OECD, "Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolazione", Voll. 1 e 2 (disponibile sul sito www.oecd.org/competition/toolkit), cui si rinvia per una illustrazione approfondita della valutazione di impatto concorrenziale. Peraltro, anche sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246, tra gli impatti piu' significativi di cui tenere sempre conto nel corso di un'Air, vi sono quelli di tipo concorrenziale. Inoltre, anche a fronte di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento, l'analisi d'impatto concorrenziale e' condizione necessaria per un'eventuale richiesta di esenzione dall'Air: e' possibile infatti chiedere l'esenzione solo per quei provvedimenti che, all'esito di tale analisi, risultano avere un impatto non rilevante sulla concorrenza. Conseguentemente, la valutazione dell'impatto concorrenziale, indipendentemente dalla tipologia di provvedimento in esame, si articola in due fasi: a) L'applicazione preliminare di un "Test concorrenziale", volto a evidenziare se le disposizioni che si intendono introdurre, (cosi' come risultano dall'opzione preferita), sono potenzialmente suscettibili di restringere la concorrenza, e a identificare i possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i potenziali pregiudizi alla concorrenza. b) Una valutazione piu' approfondita, laddove la risposta ad almeno una delle domande di cui si compone il Test sia affermativa. Inoltre, il Regolamento stabilisce che, con specifico riferimento ai disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche, la Relazione Air e' trasmessa dall'amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato8 , unitamente a tale parere. L'individuazione dei disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche va appunto eseguita attraverso il Test concorrenziale: in relazione alle proposte che, all'esito del Test, risultano potenzialmente dannose per la concorrenza l'amministrazione chiede il parere di cui all'art. 34, decreto-legge 201/2011. La valutazione approfondita di cui alla lett. b) e' dunque effettuata, per i disegni di legge governativi o i regolamenti, sulla base del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Restano, naturalmente, ferme tutte le prerogative che la legge attribuisce a tale Autorita'. All'esito del parere dell'Autorita', l'amministrazione proponente ha, quindi, la possibilita' di eliminare o comunque alleviare l'eventuale impatto anticoncorrenziale della proposta d'intervento, adeguando opportunamente le previsioni ivi contenute secondo i suggerimenti eventualmente avanzati dall'Autorita'. Nella Relazione Air occorre dare conto, per ogni domanda di cui si compone il Test concorrenziale, delle valutazioni svolte dall'amministrazione; inoltre, sono indicate le modifiche eventualmente apportate all'opzione preferita a seguito del parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 8 Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 2. L'impatto concorrenziale nell'Air Come gia' per il Test PMI, la premessa per la fattibilita' dell'analisi d'impatto concorrenziale e' che nelle fase precedenti dell'Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti e indiretti dell'intervento di regolazione: cio' costituisce un vero e proprio pre-requisito senza il quale l'analisi di impatto concorrenziale non e' concretamente attuabile. Il "Test concorrenziale", coerentemente con quanto riportato nel relativo manuale dell'OCSE, si articola quindi su quattro domande che occorre porsi in riferimento agli effetti dell'intervento proposto: a) Si introducono limiti al numero e alla varieta' dei fornitori? b) Si limita la capacita' concorrenziale dei fornitori? c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace? d) Si limitano le possibilita' di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori? Sul tema, la Relazione Air e' tenuta a dare conto delle valutazioni che, in riferimento a ogni domanda, l'amministrazione ha svolto. Le relative valutazioni devono, quindi, riferirsi quantomeno all'opzione preferita, sebbene sia opportuno che l'amministrazione applichi il Test concorrenziale a tutte le opzioni attuabili. In tal modo, infatti, essa ha la possibilita' di individuare in tempo utile i possibili danni alla concorrenza associati a ogni alternativa considerata, disponendo di una valutazione che puo' orientare l'elaborazione e la scelta della proposta finale. Di seguito si illustra nel dettaglio ognuna delle domande che compongono il Test. a) Si introducono limiti al numero e alla varieta' dei fornitori? Sono suscettibili di comprimere la concorrenza e aumentare il rischio di collusione tra le imprese rimanenti, tutte quelle regole che prevedono limitazioni, anche indirette, al numero d'imprese che possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi. E' evidente poi che, oltre ai potenziali entranti sul mercato, tali norme danneggiano i consumatori, sia perche' favoriscono un aumento dei prezzi, sia perche' riducono l'incentivo all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Rientrano in questa categoria le regole che: - garantiscono diritti esclusivi a un'impresa per la fornitura di determinati beni o servizi, creando di fatto situazioni di monopolio. A meno di particolari situazioni (ad esempio, risorse non duplicabili, che giustificano i c.d. "monopoli naturali"), tali diritti dovrebbero essere evitati o, se effettivamente necessari, limitati nella durata, considerati i danni provocati ai consumatori. - Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di operare su un certo mercato solo ad imprese che rispettano determinati requisiti imposti dalla stessa norma. - Limitano la capacita' di fornitura di determinati beni o servizi per alcuni tipi di imprese. - Aumentano in maniera significativa i costi di entrata o di uscita dal mercato per le imprese. - Creano una barriera geografica alla capacita' delle imprese di fornire beni o servizi, all'investimento di capitali o al processo di fornitura. b) Si limita la capacita' concorrenziale dei fornitori? Rientrano in questa categoria le regole che: - Limitano la capacita' delle imprese di fissare i prezzi dei beni o servizi forniti. - Limitano la liberta' delle imprese di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi. - Istituiscono criteri di misurazione della qualita' del prodotto che comportino vantaggi per determinati operatori rispetto ai concorrenti, o che risultano superiori al livello prescelto da consumatori informati. - Aumentano in maniera significativa i costi di produzione per alcune imprese rispetto ad altre (in particolare trattando i nuovi entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli operatori gia' presenti sullo stesso mercato). c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace? Rientrano in questa categoria le regole che: - Creano un regime di auto-regolazione (cioe' di definizione e verifica delle regole di condotta dei soggetti appartenenti a un settore a un ordine o un'associazione professionale) o co-regolazione (che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo a regole formulate almeno in parte da associazioni imprenditoriali o professionali): in questi casi, anche a fronte di possibili benefici (ad esempio, maggiore flessibilita' nell'aggiornamento di standard e prescrizioni; incentivi all'innovazione, ecc.) occorre verificare i possibili rischi anticoncorrenziali derivanti dall'adozione di norme che riducono gli incentivi a competere o che fissano requisiti di qualificazioni tali da limitare l'entrata sul mercato di nuovi soggetti. - Richiedono o incoraggiano la diffusione d'informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi del fornitore (con i conseguenti rischi di collusione anche tacita). - Esentano l'attivita' di un determinato settore o gruppo d'imprese dall'applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza. d) Si limitano le possibilita' di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori? Rientrano in questa categoria le regole che: - Limitano la capacita' di scelta del fornitore da parte dei consumatori. - Riducono la mobilita' dei clienti tra i vari fornitori di beni o servizio, aumentando i costi per passare a un fornitore diverso. - Modificano in maniera sostanziale le informazioni necessarie ai consumatori per effettuare scelte efficienti di acquisto. Per i provvedimenti non sottoposti al parere dell'Autorita' Antitrust, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali dell'intervento proposto, anche attraverso l'ausilio della consultazione e rivede il contenuto dell'opzione scelta in modo da eliminare o ridurre gli effetti anticoncorrenziali. Della valutazione svolta si da' conto nella Relazione Air. 3. L'impatto concorrenziale nella Vir Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo specifico l'impatto concorrenziale dei provvedimenti analizzati. L'obiettivo dell'analisi e' quello di verificare se l'introduzione della norma (o di un insieme di norme) abbia ristretto la concorrenza al fine di identificare possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i pregiudizi alla concorrenza. Anche nel caso della Vir, il "Test concorrenziale", si articola nelle quattro domande che occorre porsi in riferimento agli impatti effettivi dell'intervento (o dell'insieme degli interventi analizzati). In particolare, occorre approfondire se e come l'introduzione della norma abbia prodotto: a) Limiti al numero e alla varieta' dei fornitori. b) Limiti alla capacita' concorrenziale dei fornitori. c) Riduzione agli incentivi delle imprese, a competere in maniera adeguata ed efficace. d) Limiti alle possibilita' di scelta e alle informazioni disponibili ai consumatori. Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione e' rappresentato dalla verifica puntuale dei destinatari dell'intervento prendendo in considerazione le norme che possono incidere, anche se in modo soltanto mediato, sugli assetti concorrenziali, producendo effetti sui consumatori o sulle imprese. Come per l'Air, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali delle norme oggetto di valutazione, anche al fine di proporre modifiche normative che eliminino o riducano gli effetti anticoncorrenziali che si sono verificati. Della valutazione svolta si da' conto nella Relazione Vir. D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 1. Cos'e' il "livello minimo di regolazione europea" I commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 stabiliscono che gli atti di recepimento di direttive europee non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli (noto anche come "gold-plating") e' consentito unicamente in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione Air. Le amministrazioni danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione, ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione o il mantenimento di un livello superiore a quello minimo. I richiamati commi 24-bis e seguenti riguardano l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel caso in cui la direttiva europea da recepire si inserisca in un ambito non ancora disciplinato - neanche parzialmente - a livello nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si inserisca in un contesto gia' totalmente o parzialmente regolato da normativa nazionale. Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare e' determinato dalla direttiva europea da recepire. La definizione del livello minimo si desume dal medesimo comma 24-ter, che specifica gli elementi di cui le amministrazioni devono tener conto nel recepimento delle direttive europee al fine di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. In particolare, in base al comma 24-ter costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi: - l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; - l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; - l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. Da un punto di vista operativo, occorre distinguere i seguenti casi: 1) la direttiva europea specifica uno o piu' elementi di cui al comma 24-ter; in tali casi, qualunque superamento operato in sede di recepimento va giustificato seguendo la procedura descritta di seguito al par. 2; 2) la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24-ter e non ne rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l'assenza di previsioni circa requisiti, standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di regolazione e l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalita' indicate di seguito al par. 2; 3) la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma 24-ter, rimettendo la scelta agli Stati; in tal caso, le amministrazioni, al fine di individuare il livello minimo di regolazione, effettuano un'analisi comparativa delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, e' volta all'individuazione di quella meno onerosa per i destinatari stessi, la quale costituisce il livello minimo di regolazione; anche in tal caso, l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalita' indicate di seguito al par. 2; 4) la direttiva europea demanda alle autorita' nazionali la definizione degli elementi di cui al comma 24-ter; in tal caso, il livello minimo di regolazione non e' predeterminato dalla direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad Air, le amministrazioni dovranno comunque privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori oneri e tempi di attesa per i destinatari. Scheda 14 - Esempio di individuazione dei livelli minimi di regolazione Esempio n. 1 Una nuova direttiva europea prevede che l'avvio di un'attivita' imprenditoriale sia subordinato alla presentazione di una autocertificazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione. In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso dall'autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del livello minimo di regolazione che andrebbe giustificato. Esempio n. 2 Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare un'attivita' economica in un determinato mercato, ne' rimette tale scelta agli Stati Membri. In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura amministrativa per l'avvio dell'attivita', per cui l'assenza di qualunque adempimento costituisce il livello minimo di regolazione. Se l'amministrazione ritiene necessario introdurre, in sede di recepimento, un procedimento volto all'avvio dell'attivita', dovra' giustificarne l'adozione. Esempio n. 3 Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per poter svolgere una determinata attivita', lasciando agli Stati Membri il compito di definire la relativa procedura di avvio. I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono un livello minimo: se la norma di recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di tale livello. Al contrario, l'amministrazione nazionale puo' definire autonomamente le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attivita' e nel farlo confrontera' le diverse opzioni tenendo conto anche dei costi per i destinatari. 2. Giustificazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nell'Air Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione definito da una direttiva europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l'amministrazione deve giustificare tale scelta, dando conto della sussistenza di circostanze eccezionali che giustificano tale superamento. Nell'ambito dell'Air la valutazione delle opzioni che prevedono un superamento del livello minimo di regolazione europeo e' integrata con le seguenti indicazioni: 1) valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard e obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento e ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa europea. La valutazione e' svolta attraverso le seguenti fasi: a. descrizione dei maggiori oneri, standard, requisiti e obblighi introdotti; b. individuazione delle categorie di destinatari su cui essi ricadono; c. stima (di regola, riferita ad un anno solare) dei costi associati agli standard, requisiti e obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione, tenendo anche conto di sanzioni, procedure o meccanismi operativi previsti; 2) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo, stimando il numero e la tipologia dei soggetti ai quali sono estesi oneri, standard, requisiti e obblighi, rispetto a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento. 3) descrizione e valutazione (di regola, riferita ad un anno solare) dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessita'. La valutazione, preferibilmente quantitativa, tiene conto del numero e della tipologia di soggetti coinvolti; essa evidenzia i motivi per cui la soluzione proposta consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti imponendo i minori costi di adeguamento possibili. Anche nei casi in cui non e' previsto lo svolgimento dell'Air, l'amministrazione segue le indicazioni contenute in questo paragrafo: gli esiti del processo valutativo sono riportati nella relazione illustrativa, in modo da descrivere le circostanze eccezionali che giustificano il superamento del livello minimo di regolazione. 3. Valutazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nella Vir La scelta relativa all'eventuale mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello definito dalla normativa europea si presenta non solo durante l'introduzione di una nuova norma (e, quindi, nell'Air), ma anche durante la Vir. Quest'ultima costituisce, a ben vedere, una opportunita' ancora piu' significativa per individuare in modo sistematico i casi in cui la normativa nazionale impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente piu' gravosi rispetto a quanto previsto dalla corrispondente disciplina europea e, dunque, rappresenta un'occasione per verificare la loro perdurante utilita', anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute sia nella normativa europea che in quella nazionale. A tal fine, fermi restando i criteri di valutazione previsti nella Vir (cfr. par. 9.5), l'amministrazione valuta, con il supporto della consultazione degli stakeholders, gli effetti specificamente prodotti dal gold-plating, in termini di benefici ottenuti a fronte dei maggiori costi imposti ai destinatari. In particolare, la valutazione deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata, delle disposizioni non strettamente necessarie per il recepimento della legislazione dell'UE. All'esito di tale valutazione, l'amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un superamento del livello minimo di regolazione europea, l'opportunita' di mantenere o meno il gold-plating. Ai risultati di tale valutazione e' data evidenza specifica nella Relazione Vir, la quale contiene anche la giustificazione del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli definiti dalla normativa europea.