(Guida-Appendice 1)
 
GUIDA ALL'ANALISI E ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
 
                              APPENDICI 
 
  Indice 
 
  Appendice 1 - La valutazione di impatti specifici 
  A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") 
  B. Gli oneri informativi 
  C. L'impatto concorrenziale 
  D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 
  Appendice 2 - Checklist per lo svolgimento dell'Air 
  Appendice 3 - Checklist per lo svolgimento della Vir 
  Appendice 4 - Modello di Piano biennale Vir 
 
          Appendice 1 - La valutazione di impatti specifici 
  In questo allegato si illustrano  le  modalita'  con  cui  svolgere
alcune  valutazioni  relative  ad  aspetti  specifici,  che   possono
assumere rilievo per determinate iniziative normative: 
    A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") 
    B. Gli oneri informativi prodotti su cittadini e imprese 
    C. L'impatto concorrenziale 
    D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. 
 
      A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI") 
  1. Perche' una valutazione specifica per le PMI 
  La Legge 28 novembre 2005, n.  246,  cosi'  come  modificata  dalla
Legge 11 novembre 2011 n. 180 ("Statuto delle  imprese")1  ,  prevede
che le Relazioni Air  diano  conto,  in  un'apposita  sezione,  della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, PMI (art. 14,
c. 5-bis). 
 
 1 "Norme per la  tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle
          imprese". 
 
  La previsione da' seguito allo Small  Business  Act,  un'iniziativa
promossa  dalla  Commissione  europea  per  favorire  la  crescita  e
l'innovazione delle PMI2 .  Tra  i  principi  enunciati  nello  Small
Business  Act  rientra  infatti  l'esigenza  di   regolare   pensando
"anzitutto  in  piccolo".  In  quest'ottica,  la  Commissione  si  e'
impegnata  a  valutare  rigorosamente  l'impatto   delle   iniziative
legislative e amministrative sulle PMI ("Test PMI")3 , integrandone i
risultati nella formulazione delle proposte, e ha invitato gli  Stati
membri ad adottare iniziative analoghe. 
 
 2 Commission of the European  Communities,  Communication  from  the
          Commission to the Council,  the  European  Parliament,  the
          European Economic and Social Committee and the Committee of
          the Regions: Think Small First - A "Small Business Act" for
          Europe, Com(2008) 394 Final, Brussels, 25.6.2008. 
 3 Il Test PMI e' integrato nella metodologia  di  analisi  d'impatto
          della regolazione della Commissione europea. 
 
  L'esigenza di dedicare valutazioni specifiche  alle  PMI  -  e,  in
particolare, alle microimprese - deriva dal fatto che queste  possono
risentire dei  costi  della  regolazione  in  misura  piu'  rilevante
rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Da un lato, infatti, le
PMI non godono di altrettante economie  di  scala  nello  svolgimento
degli  adempimenti  amministrativi  e  nell'adeguamento  dei   propri
processi  e   prodotti   alle   previsioni   normative.   Dall'altro,
soprattutto nel caso  di  imprese  di  minori  dimensioni,  esse  non
dispongono di personale da dedicare a tali attivita', le  quali  sono
quindi  spesso  affidate  a   soggetti   esterni   all'azienda   (con
conseguente aumento dei costi) o, a seconda dei  casi,  svolte  dallo
stesso titolare (e quindi con un costo comunque  superiore  a  quello
che si sarebbe potuto sostenere delegando le  attivita'  a  impiegati
dell'azienda). 
  D'altra  parte  la  vitalita'  delle  PMI  costituisce  un  fattore
fondamentale per promuovere la crescita economica  in  Europa  e,  in
modo ancora piu' evidente, in Italia, dove il tessuto  produttivo  e'
caratterizzato da una larghissima  presenza  di  imprese  di  ridotte
dimensioni (oltre il 95% delle imprese attive ha meno di 10  addetti4
). 
 
 4 Istat, Rapporto annuale 2016 - La  situazione  del  Paese,  maggio
          2016, p. 155 
 
  2. Il "Test PMI" nell'Air 
  Nella definizione delle scelte  di  natura  regolatoria  e'  quindi
importante  tenere  presenti  le  difficolta'  che  le  PMI   possono
incontrare nell'adempiere alle previsioni normative  e  le  eventuali
sproporzioni di costo che  esse  possono  di  conseguenza  subire  in
relazione alle loro limitate dimensioni. 
  Nel corso dell'Air, cio' richiede di: 
    - analizzare i costi diretti e gli altri effetti  prodotti  sulle
PMI dalla regolazione in corso di elaborazione; 
    - utilizzare tali informazioni per formulare proposte che evitino
regolamentazioni sulle PMI non necessarie o  eccessivamente  onerose,
identificando, laddove possibile, soluzioni mirate. 
  Tale valutazione non va riservata ai provvedimenti  che  riguardino
specificamente le imprese. La finalita' del Test e' infatti quella di
evidenziare  gli  effetti  (in  particolare  avversi)  sulle  PMI  di
qualunque provvedimento che incida su di esse, anche  se  riferito  a
materie apparentemente estranee al settore delle attivita' produttive
(ad esempio, norme in tema di ambiente, salute, ecc.). 
  In ogni caso, il Test PMI non  costituisce  un'analisi  separata  e
aggiuntiva rispetto al normale percorso di analisi, ma ne forma parte
integrante, permettendo di evidenziare, nell'ambito  delle  attivita'
gia' svolte, gli effetti riferiti alle PMI. Di conseguenza, nel  caso
di provvedimenti rilevanti in termini di effetti  sulle  imprese,  la
specificita' delle PMI va presa in considerazione  in  ciascuna  fase
dell'Air, a partire dall'analisi  delle  motivazioni  dell'intervento
(nell'ambito  della  quale  e'  gia'  opportuno  stabilire,  in   via
preliminare,  se  le  PMI  siano  o  meno  interessate  dai  problemi
individuati o se li condizionino in qualche modo), fino  ad  arrivare
alla pianificazione delle attivita'  di  monitoraggio  e  valutazione
(che dovrebbero evidenziare,  laddove  degni  di  nota,  gli  effetti
differenziali prodotti dagli interventi sulle  diverse  tipologie  di
impresa). La realizzazione di una valutazione specifica  per  le  PMI
richiede tuttavia una speciale attenzione in alcune fasi dell'Air,  e
in particolare nella: 
    - definizione del  contesto,  con  particolare  riferimento  alla
identificazione dei destinatari (cfr. par. 5.1); 
    - elaborazione delle opzioni di intervento (cfr. par. 5.3); 
    - valutazione e comparazione delle opzioni (cfr. par. 5.4 e 5.5). 
  Alla illustrazione e comparazione degli  effetti  sulle  PMI  delle
opzioni attuabili e' dedicata una sezione specifica  della  Relazione
Air. 
 
      2.1 Identificazione dei destinatari 
  L'identificazione dei destinatari costituisce una fase fondamentale
e, in qualche modo, preliminare del Test PMI, in quanto  consente  di
verificare l'opportunita' di condurre, anche nelle  fasi  successive,
una valutazione specifica per le imprese di minori dimensioni. 
  Mentre  l'individuazione  delle  PMI  tra  i  destinatari   diretti
dell'intervento risulta piuttosto agevole, la loro  collocazione  tra
quelli   indiretti    richiede    un'analisi    ad    hoc,    fondata
sull'osservazione dei  diversi  fenomeni  che  possono  avere,  anche
soltanto in via mediata, conseguenze sull'attivita' di  impresa.  Tra
questi, e' opportuno considerare, in particolare, quelli in grado  di
produrre effetti: 
    a) sui consumatori che si rivolgono alle PMI; 
    b) sulle imprese concorrenti delle PMI (o potenziali tali); 
    c) sulle imprese con esse interdipendenti  (ossia,  utilizzatrici
di prodotti delle PMI come input nei propri  processi  produttivi  o,
viceversa, produttrici di beni utilizzati  come  input  nei  processi
produttivi delle PMI). 
  Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari  (diretti
o   indiretti)   dell'intervento,   queste    vanno    opportunamente
quantificate  e,  laddove  l'intervento  in  esame  comporti  effetti
significativamente differenziati sulle diverse tipologie di  impresa,
distinte in sotto-categorie. A seconda  delle  circostanze,  potrebbe
essere   ad   esempio   opportuno   segmentare   le   PMI   coinvolte
dall'intervento sulla base di fattori quali: 
    a) la dimensione5 ; 
 
 5 E' possibile ad  esempio  suddividere  ulteriormente  le  PMI  tra
          microimprese  (1-9  addetti),  piccole  imprese  da  (10-49
          addetti) e medie imprese (50-249 addetti). 
 
    b) la forma giuridica; 
    c) il settore di attivita'; 
    d) la collocazione geografica. 
  Oltre alla numerosita', in questa fase di analisi preliminare  puo'
essere utile raccogliere anche  altre  informazioni  quantitative  in
grado di esprimere il peso delle diverse sotto-categorie  individuate
(ad esempio, il numero di addetti, il fatturato, ecc.),  in  modo  da
ottenere un primo quadro delle caratteristiche delle  imprese  e  dei
settori coinvolti dall'intervento regolatorio oggetto di valutazione. 
 
      2.2 Elaborazione delle opzioni di intervento 
  Nel caso in  cui  l'analisi  dei  destinatari  abbia  mostrato  che
l'intervento puo' generare effetti rilevanti per le PMI,  nella  fase
di elaborazione delle opzioni sara' necessario valutare, in relazione
ad esse, il ricorso a soluzioni mirate e flessibili che consentano di
rispettare il principio di proporzionalita'. 
  La scelta delle misure da adottare dipendera', caso per caso, dalle
specifiche caratteristiche delle norme  oggetto  di  valutazione.  In
particolare, laddove le  PMI  risultino  tra  i  destinatari  diretti
dell'intervento, tra le opzioni da  considerare  sono  ricomprese  le
seguenti: 
    a)  esenzioni  totali:  esclusione  delle  PMI   dal   campo   di
applicazione dell'intervento; 
    b) esenzioni parziali: esclusione di alcune categorie di PMI  (ad
esempio, sulla base della dimensione o del settore di attivita')  dal
campo di applicazione dell'intervento; 
    c) esenzioni temporanee: fissazione di periodi di transizione che
prevedano tempistiche piu' flessibili per le  PMI  per  adeguarsi  al
nuovo regime; 
    d) riduzioni: esenzione di tutte o di alcune categorie di PMI  da
particolari  obblighi;  semplificazione  degli  stessi  (ad  esempio,
fissazione di requisiti di conformita' meno stringenti o di  obblighi
di informazione ridotti); riduzione della relativa frequenza; 
    e)  aiuti  finanziari  diretti:  previsione   di   rimborsi   per
compensare i costi affrontati dalle PMI per  il  passaggio  al  nuovo
regime (laddove compatibili con la normativa vigente  in  materia  di
aiuti di Stato); 
    f) azioni di supporto: campagne di informazione  o  formazione  e
altre forme di sostegno mirate per le PMI. 
 
      2.3 Valutazione e comparazione delle opzioni 
  Qualora  le  fasi  precedenti  dell'analisi  abbiano  mostrato  che
l'intervento regolatorio puo' generare effetti rilevanti per le  PMI,
la valutazione delle opzioni deve tenere in  considerazione  in  modo
specifico questo  aspetto,  analizzando  (a  livello  qualitativo  e,
laddove possibile e opportuno, anche a livello quantitativo)  in  che
misura gli effetti  positivi  e  negativi  associati  a  ciascuna  si
distribuiscano sulle imprese in funzione della relativa dimensione. 
  In questa fase  assume  particolare  rilievo  l'analisi  dei  costi
associati alla nuova regolazione, i  quali,  come  gia'  evidenziato,
possono pesare sulle PMI (e sulle  microimprese  in  particolare)  in
modo sproporzionato rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. 
  Nell'effettuare tale valutazione, e' necessario tenere presenti, in
primo luogo, le diverse tipologie di costi diretti della regolazione: 
  • fiscali, ossia quelli che derivano dal  versamento  di  somme  di
denaro alla PA (tasse, bolli, diritti, ecc.); 
  •  di  conformita'   sostanziale,   ossia   quelli   che   derivano
dall'adeguamento  di  comportamenti,  di   attivita',   di   processi
produttivi o di prodotti (ad  esempio,  dall'adozione  di  misure  di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 
  •  amministrativi,  ossia  quelli  che  derivano  dalla   raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti (cfr. capitolo B di questa Appendice). 
  Oltre ai costi diretti, a  seconda  della  natura  dell'intervento,
puo' essere inoltre opportuno considerare anche effetti  indiretti  e
di piu' lungo periodo, e in particolare quelli legati a: 
  •  fattori  produttivi  (accesso  al  credito,  disponibilita'   di
particolari competenze sul mercato del lavoro, ecc.); 
  • comportamenti delle imprese concorrenti o interdipendenti; 
  • attitudini dei consumatori; 
  • innovazione; 
  •  impatto  concorrenziale,  con   particolare   riferimento   alla
struttura del mercato e all'eventuale creazione  o  rafforzamento  di
barriere in ingesso in uscita (cfr. capitolo C di questa Appendice). 
  Infine,  laddove  dalla  valutazione  emerga  un  impatto  negativo
significativo  sulle  PMI  per  l'opzione   successivamente   scelta,
l'amministrazione motivera'  l'impossibilita'  di  introdurre  regole
meno onerose per questa categoria  di  imprese  nella  sezione  della
Relazione Air dedicata alla motivazione dell'opzione preferita. 
 
  3. Il "Test PMI" nella Vir 
  Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel  corso  della  Vir
occorre  valutare  in  modo  specifico  l'impatto  dei  provvedimenti
analizzati sulle PMI. Anche in questo caso, lo  scopo  e'  quello  di
individuare eventuali sproporzioni  di  costo  subite  dalle  PMI  in
relazione alle relative dimensioni (con particolare riferimento  alle
microimprese), al fine di identificare interventi di  semplificazione
e di "riequilibrio" del carico burocratico. 
  Il primo passo da compiere per  realizzare  questa  valutazione  e'
rappresentato dalla verifica della presenza di PMI tra i  destinatari
dell'intervento. A tal fine, in analogia a quanto indicato per l'Air,
e' necessario prendere in considerazione non soltanto le norme che si
rivolgono in modo diretto alle imprese, ma anche quelle  che  possono
incidere, sebbene in modo soltanto  mediato,  sulla  loro  attivita',
producendo effetti sui consumatori, sulle imprese  concorrenti  o  su
quelle interdipendenti (committenti e fornitrici). 
  Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari  (diretti
o indiretti) dell'intervento, queste vanno quantificate e  segmentate
in opportune sotto-categorie, distinguendo, laddove significativo per
l'analisi degli effetti dell'intervento,  in  base  alla  dimensione,
alla forma giuridica, al  settore  di  attivita',  alla  collocazione
geografica, ecc. Come nel caso dell'Air, in questa  fase  di  analisi
preliminare potrebbe essere utile rilevare, oltre  alla  numerosita',
anche altre informazioni quantitative in grado di esprimere  il  peso
delle diverse sotto-categorie  individuate,  quali,  ad  esempio,  la
quota di addetti sul totale, il fatturato complessivo, ecc. 
  In  ogni  caso,  per  ciascuna  sotto-categoria  considerata  vanno
individuati  e  analizzati  i  principali  effetti   associati   agli
interventi, dedicando, come nel caso dell'Air, particolare attenzione
a quelli negativi, i quali tendono piu' frequentemente a distribuirsi
in modo sproporzionato in  relazione  alle  dimensioni  dell'impresa.
Nell'effettuare  tale  analisi,  oltre   ai   costi   diretti   della
regolazione (fiscali, di conformita' sostanziale  e  amministrativi),
puo'  essere  opportuno  considerare  anche  gli  eventuali   effetti
indiretti  e  di  piu'  lungo  periodo,  quali  quelli  legati   alla
disponibilita' dei fattori  produttivi,  all'impatto  concorrenziale,
ecc. (cfr. supra, par. 2.3). 
  Al fine di ottenere risultati utili all'individuazione di eventuali
sproporzioni, gli effetti rilevati per le PMI (e quelli rilevati  per
le microimprese in particolare) vanno  infine  comparati  con  quelli
rilevati  per   le   altre   imprese,   rapportandoli   a   variabili
significative della  dimensione,  quali  il  numero  di  addetti,  il
fatturato, ecc. 
 
  4. Test PMI e consultazioni 
  L'effettuazione di valutazioni  specifiche  per  le  PMI  richiede,
tanto nell'Air che nella Vir, la raccolta e l'analisi di informazioni
mirate  allo  scopo.  Cio'  riguarda,  oltre  al  ricorso   a   fonti
statistiche e amministrative in  grado  di  fornire  questo  tipo  di
dettaglio, anche la conduzione delle consultazioni. 
  Ai fini delle valutazioni da realizzare nell'ambito  del  Test  PMI
risulta infatti essenziale ottenere dagli  stakeholders  un  feedback
sui potenziali effetti delle proposte formulate  dall'amministrazione
sulle imprese di piccole e medie dimensioni  (nel  caso  dell'Air)  o
sull'efficacia e sugli effetti degli interventi analizzati (nel  caso
della Vir), in particolare in relazione: 
    a) ai cambiamenti imposti dalla regolazione alle loro attivita' o
ai loro prodotti; 
    b) alle relative conseguenze in termini di costi. 
  D'altra parte, al decrescere della dimensione  aziendale  aumentano
le difficolta' di un coinvolgimento delle  imprese  nei  processi  di
consultazione. 
  Nel corso  delle  consultazioni,  nel  caso  di  provvedimenti  con
effetti potenzialmente rilevanti per le PMI e' quindi importante: 
 
    1.  favorire  la  presenza  e  la  partecipazione  attiva   delle
associazioni rappresentative delle PMI; 
 
    2.  utilizzare  in  modo  efficace  strumenti  di   consultazione
telematica (consultazioni online e forum); 
 
    3.  valutare  l'opportunita'  di  utilizzare  metodi  mirati   al
coinvolgimento delle PMI e a "basso costo" per queste  ultime,  quali
focus group, tavoli di discussione, panel, studi di caso, ecc. 
 
      B. Gli oneri informativi 
  1. Cosa sono gli oneri informativi 
  In base all'articolo 14, comma 5-bis,  della  Legge  246/2005,  per
onere  informativo  si  intende  "qualunque  adempimento  comportante
raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e  produzione  di
informazioni e documenti alla  pubblica  amministrazione".  In  altri
termini, un onere informativo consiste nell'obbligo, posto in capo  a
un'impresa o a un cittadino, di fornire  informazioni  sulla  propria
attivita'. Sono quindi esclusi dalla definizione tanto  gli  obblighi
di natura fiscale, quanto gli  obblighi  relativi  alla  modifica  di
comportamenti, di attivita', di processi  produttivi  o  di  prodotti
(cfr. Scheda 12). 
 
Scheda 12 - Oneri informativi  e  costi  amministrativi:  definizioni
                       (DPCM 25 gennaio 2013) 
 
    "In base alle definizioni riconosciute a livello  internazionale,
i costi amministrativi sono i costi sostenuti  dalle  imprese  e  dai
cittadini per adempiere a un onere (o  "obbligo")  informativo  (OI),
ossia all'obbligo giuridico di  fornire  informazioni  sulla  propria
attivita'. 
    Un OI si configura quindi ogni  qualvolta  una  norma  imponga  a
determinate categorie di cittadini o di imprese (o  alla  generalita'
degli stessi) di  raccogliere,  produrre,  elaborare,  trasmettere  o
conservare informazioni e documenti, anche nel caso di  provvedimenti
che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio,  nel  caso
di domande di sussidio). 
    Per generare un OI non e' necessario  che  ai  cittadini  o  alle
imprese sia richiesta la trasmissione di  informazioni  ad  autorita'
pubbliche.  Talora,  infatti,  le   norme   impongono   ai   soggetti
interessati di raccogliere  informazioni  da  conservare  per  essere
fornite su richiesta o verificate in  caso  di  ispezione  (come,  ad
esempio, nel caso della tenuta di registri). 
    Non rientrano viceversa nella definizione di OI ne' gli  obblighi
di natura fiscale, ossia quelli  che  consistono  nel  versamento  di
somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, ne' gli obblighi
relativi alla modifica di comportamenti, di  attivita',  di  processi
produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure  di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)". 
 
  2. La valutazione degli oneri informativi nell'Air 
  Le relazioni Air devono dare conto, in un'apposita sezione6 , degli
oneri informativi e dei relativi costi  amministrativi  introdotti  o
eliminati a carico di cittadini e imprese. 
 
 6 Art. 14, c. 5-bis della Legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come
          modificata dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme  per
          la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese". 
 
  La finalita' di questa previsione e' quella di  evitare  un  carico
burocratico eccessivo per i destinatari  delle  norme,  eliminando  e
prevenendo  l'introduzione  di  oneri  ridondanti  o   sproporzionati
rispetto alla tutela degli interessi pubblici. 
  In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
i criteri da seguire per individuare gli oneri informativi e  stimare
i relativi costi ai fini della redazione  della  Relazione  Air  sono
stati  stabiliti  con  il  DPCM  25  gennaio   2013,   "Criteri   per
l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al  comma
5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi
del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180". 
  Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per
la   descrizione   degli   aspetti   tecnici,   che   accompagna   le
amministrazioni  responsabili  nel   percorso   di   quantificazione,
illustrando le fasi e i singoli passi  operativi  da  svolgere  (cfr.
Scheda 13). Al fine di fornire alle amministrazioni un  parametro  di
riferimento,  il  documento  contiene  anche  una  griglia  di  costi
standard, costruita sulla base dei risultati delle passate  attivita'
di misurazione, cui fare riferimento per la produzione delle stime. 
 
Scheda 13 - Fasi del processo di stima dei costi amministrativi (DPCM
                          25 gennaio 2013) 
 
    Per stimare i costi amministrativi e' necessario individuare,  in
ciascun  nuovo  provvedimento,  le  disposizioni  che  introducono  o
eliminano obblighi informativi rispetto alla  disciplina  precedente.
La successiva quantificazione deve essere realizzata considerando che
i costi associati annualmente a un obbligo informativo dipendono  dal
costo medio dello stesso e dal numero  di  volte  in  cui  questo  e'
realizzato nell'anno: 
Costi amministrativi annuali =  Costo  medio  Obbligo  informativo  x
                      Numero annuo adempimenti 
    Il percorso per individuare e per stimare i costi sulla  base  di
questa formula puo' essere articolato in  dieci  passi  operativi,  a
loro volta riconducibili a quattro distinte fasi di analisi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Le linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio  2013  illustrano  nel
dettaglio  ciascun  passo  operativo,   riportando   una   serie   di
indicazioni puntuali e di esempi utili al processo di stima. 
 
  3. La valutazione degli oneri informativi nella Vir 
  Coerentemente con le valutazioni operate nel corso  dell'Air  (cfr.
par. 2), anche nel caso della Vir va verificato il carico di oneri (o
obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla  "raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti", generato dai provvedimenti analizzati. 
  La  finalita'  e'  quella  di  individuare  possibili  margini   di
semplificazione nella regolazione vigente attraverso la  eliminazione
o riduzione degli oneri ridondanti  o  sproporzionati  rispetto  alla
tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  Il  primo  passo  da   realizzare   a   tal   fine   e'   costituto
dall'individuazione, negli atti normativi sottoposti  a  valutazione,
delle  diposizioni  che  impongano  oneri  informativi  a  carico  di
cittadini o imprese. 
  Una volta individuati e analizzati tali oneri, ai fini di una prima
valutazione, di carattere qualitativo, e'  possibile  ricorrere  alla
checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei  nuovi
provvedimenti, opportunamente riadattata in  funzione  di  un'analisi
della disciplina vigente (cfr. Scheda 14). 
 
Scheda  14  -  Checklist  per  l'analisi  qualitativa   degli   oneri
                amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Laddove  utile  e  proporzionato  rispetto   alla   portata   degli
interventi  analizzati,  oltre   a   un'illustrazione   degli   oneri
informativi imposti a cittadini e imprese e a una loro valutazione di
tipo   qualitativo,   puo'   essere   opportuno   pervenire   a   una
quantificazione dei costi ad essi associati. 
  La quantificazione offre infatti un parametro  piu'  oggettivo  per
l'individuazione delle principali  esigenze  di  semplificazione  del
quadro regolatorio vigente,  restituendo  informazioni  sul  peso  di
ciascun  adempimento  e  delle  attivita'  che  i  soggetti  regolati
svolgono per rispettarlo ed evidenziando, cosi', in modo immediato  i
nodi di complicazione da affrontare in via prioritaria. 
  La metodologia  per  quantificare  gli  oneri  amministrativi  piu'
diffusa in Europa e' costituita  dallo  Standard  cost  model  (SCM),
utilizzata da alcuni anni anche  in  Italia  dal  Dipartimento  della
funzione  pubblica  nelle  attivita'  di  misurazione   degli   oneri
amministrativi (MOA). 
  Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico  delle
imprese, essa si basa su una  rilevazione  dei  costi  sostenuti  per
svolgere gli adempimenti amministrativi derivanti sia dal  ricorso  a
eventuali intermediari (costi esterni) sia  dal  tempo  dedicato  dal
personale interno (costi interni), ed  e'  realizzata  attraverso  la
consultazione di esperti e indagini presso le imprese.  Analogamente,
per le misurazioni dedicate ai cittadini,  i  successivi  adattamenti
della metodologia si basano sulla rilevazione dei tempi impiegati per
lo  svolgimento  degli  adempimenti  e  delle  eventuali  spese  vive
collegate (ad esempio, i costi di trasporto sostenuti per raggiungere
gli uffici pubblici). 
  Per  una   descrizione   dettagliata   della   metodologia   e   un
approfondimento sugli aspetti tecnici delle rilevazioni condotte  dal
Dipartimento della funzione pubblica si rimanda  alla  documentazione
sulla MOA predisposta dal Dipartimento per la funzione pubblica . 
 
      C. L'impatto concorrenziale 
  1. Perche' una valutazione specifica dell'impatto concorrenziale 
  E' evidente come, tra  gli  impatti  da  valutare  sui  destinatari
diretti e indiretti degli interventi normativi, quelli concorrenziali
siano di sostanziale importanza  per  qualificare  in  modo  positivo
l'intervento  pubblico.  Al  riguardo,  in  queste  linee  guida   si
condividono l'approccio  e  le  indicazioni  operative  elaborate  in
materia dall'OCSE7 . 
 
 7 ". Government action routinely is designed to promote and  protect
          important public policy goals. There usually  are  multiple
          ways to achieve these goals.  Because  consumers  typically
          are better off  when  there  is  more,  rather  than  less,
          competition,  it  is  valuable   to   assess   effects   on
          competition   when   considering   these   options.    Such
          assessments are best performed  early  in  the  process  of
          developing policies .".Cfr. Introduzione a  OECD,  "Manuale
          per  la  valutazione  dell'impatto   concorrenziale   della
          regolazione",  Voll.  1   e   2   (disponibile   sul   sito
          www.oecd.org/competition/toolkit), cui si  rinvia  per  una
          illustrazione approfondita  della  valutazione  di  impatto
          concorrenziale. 
 
  Peraltro,  anche  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  comma   1
dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n.  246,  tra  gli  impatti
piu' significativi di cui tenere sempre conto nel corso di un'Air, vi
sono quelli di tipo concorrenziale. Inoltre, anche a fronte di quanto
disposto   dall'art.   7   del   Regolamento,   l'analisi   d'impatto
concorrenziale e' condizione necessaria per un'eventuale richiesta di
esenzione dall'Air: e' possibile infatti  chiedere  l'esenzione  solo
per quei provvedimenti che,  all'esito  di  tale  analisi,  risultano
avere un impatto non rilevante sulla concorrenza. 
  Conseguentemente,  la  valutazione   dell'impatto   concorrenziale,
indipendentemente dalla  tipologia  di  provvedimento  in  esame,  si
articola in due fasi: 
    a) L'applicazione preliminare di un "Test concorrenziale",  volto
a evidenziare se le disposizioni che si intendono introdurre,  (cosi'
come   risultano   dall'opzione   preferita),   sono   potenzialmente
suscettibili di  restringere  la  concorrenza,  e  a  identificare  i
possibili correttivi che, nel  rispetto  degli  obiettivi  perseguiti
dall'intervento, possono ridurre o eliminare i potenziali  pregiudizi
alla concorrenza. 
    b) Una valutazione piu'  approfondita,  laddove  la  risposta  ad
almeno una delle domande di cui si compone il Test sia affermativa. 
  Inoltre, il Regolamento stabilisce che, con  specifico  riferimento
ai disegni di legge  governativi  e  i  regolamenti  che  introducono
restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita'  economiche,  la
Relazione Air e' trasmessa dall'amministrazione  proponente  al  DAGL
successivamente all'acquisizione del  parere  dell'Autorita'  garante
della  concorrenza  e  del  mercato8  ,  unitamente  a  tale  parere.
L'individuazione dei disegni di legge o regolamenti  che  introducono
restrizioni all'accesso e all'esercizio di  attivita'  economiche  va
appunto eseguita attraverso il Test concorrenziale: in relazione alle
proposte che, all'esito del Test,  risultano  potenzialmente  dannose
per la concorrenza l'amministrazione chiede il parere di cui all'art.
34, decreto-legge 201/2011. La valutazione approfondita di  cui  alla
lett. b) e' dunque effettuata, per i disegni di legge governativi o i
regolamenti, sulla  base  del  parere  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato.  Restano,  naturalmente,  ferme  tutte  le
prerogative che la legge attribuisce a tale Autorita'. All'esito  del
parere dell'Autorita', l'amministrazione proponente  ha,  quindi,  la
possibilita' di eliminare o comunque  alleviare  l'eventuale  impatto
anticoncorrenziale    della    proposta    d'intervento,    adeguando
opportunamente le previsioni ivi  contenute  secondo  i  suggerimenti
eventualmente avanzati dall'Autorita'. Nella  Relazione  Air  occorre
dare  conto,  per  ogni  domanda  di   cui   si   compone   il   Test
concorrenziale,  delle   valutazioni   svolte   dall'amministrazione;
inoltre,  sono  indicate   le   modifiche   eventualmente   apportate
all'opzione  preferita  a  seguito  del  parere  reso  dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 
 
 8 Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legge 6  dicembre  2011,  n.
          201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011,
          n. 214. 
 
  2. L'impatto concorrenziale nell'Air 
  Come gia'  per  il  Test  PMI,  la  premessa  per  la  fattibilita'
dell'analisi d'impatto concorrenziale e' che  nelle  fase  precedenti
dell'Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti
e indiretti dell'intervento di regolazione: cio' costituisce un  vero
e  proprio  pre-requisito  senza  il  quale  l'analisi   di   impatto
concorrenziale non e' concretamente attuabile. 
  Il "Test concorrenziale", coerentemente con  quanto  riportato  nel
relativo manuale dell'OCSE, si articola quindi su quattro domande che
occorre porsi in riferimento agli effetti dell'intervento proposto: 
    a) Si introducono limiti al numero e alla varieta' dei fornitori? 
    b) Si limita la capacita' concorrenziale dei fornitori? 
    c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera
adeguata ed efficace? 
    d) Si limitano  le  possibilita'  di  scelta  e  le  informazioni
disponibili ai consumatori? 
  Sul tema, la Relazione Air e' tenuta a dare conto delle valutazioni
che, in riferimento a ogni domanda, l'amministrazione ha  svolto.  Le
relative valutazioni devono, quindi, riferirsi quantomeno all'opzione
preferita, sebbene sia opportuno che  l'amministrazione  applichi  il
Test concorrenziale a  tutte  le  opzioni  attuabili.  In  tal  modo,
infatti, essa ha la possibilita' di  individuare  in  tempo  utile  i
possibili  danni  alla  concorrenza  associati  a  ogni   alternativa
considerata,  disponendo  di  una  valutazione  che  puo'   orientare
l'elaborazione e la scelta della proposta finale. 
  Di seguito si illustra  nel  dettaglio  ognuna  delle  domande  che
compongono il Test. 
 
    a) Si introducono limiti al numero e alla varieta' dei fornitori? 
  Sono suscettibili di  comprimere  la  concorrenza  e  aumentare  il
rischio di collusione tra le imprese rimanenti, tutte  quelle  regole
che prevedono limitazioni, anche indirette, al numero  d'imprese  che
possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi.  E'  evidente
poi che,  oltre  ai  potenziali  entranti  sul  mercato,  tali  norme
danneggiano i consumatori, sia perche'  favoriscono  un  aumento  dei
prezzi, sia  perche'  riducono  l'incentivo  all'innovazione  e  alla
ricerca tecnologica. Rientrano in questa categoria le regole che: 
    - garantiscono diritti esclusivi a un'impresa per la fornitura di
determinati beni o servizi, creando di fatto situazioni di monopolio.
A  meno  di  particolari  situazioni   (ad   esempio,   risorse   non
duplicabili, che  giustificano  i  c.d.  "monopoli  naturali"),  tali
diritti dovrebbero essere evitati  o,  se  effettivamente  necessari,
limitati nella durata, considerati i danni provocati ai consumatori. 
    - Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di
operare  su  un  certo  mercato  solo  ad  imprese   che   rispettano
determinati requisiti imposti dalla stessa norma. 
    - Limitano la  capacita'  di  fornitura  di  determinati  beni  o
servizi per alcuni tipi di imprese. 
    - Aumentano in maniera significativa i  costi  di  entrata  o  di
uscita dal mercato per le imprese. 
    - Creano una barriera geografica alla capacita' delle imprese  di
fornire beni o servizi, all'investimento di capitali o al processo di
fornitura. 
 
    b) Si limita la capacita' concorrenziale dei fornitori? 
  Rientrano in questa categoria le regole che: 
    - Limitano la capacita' delle imprese di  fissare  i  prezzi  dei
beni o servizi forniti. 
    -  Limitano  la  liberta'  delle  imprese  di   pubblicizzare   o
commercializzare i propri beni o servizi. 
    - Istituiscono criteri di misurazione della qualita' del prodotto
che  comportino  vantaggi  per  determinati  operatori  rispetto   ai
concorrenti, o  che  risultano  superiori  al  livello  prescelto  da
consumatori informati. 
    - Aumentano in maniera significativa i costi  di  produzione  per
alcune imprese rispetto ad altre (in particolare  trattando  i  nuovi
entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli operatori  gia'
presenti sullo stesso mercato). 
 
    c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera
adeguata ed efficace? 
  Rientrano in questa categoria le regole che: 
    - Creano un regime di auto-regolazione (cioe'  di  definizione  e
verifica delle regole di condotta  dei  soggetti  appartenenti  a  un
settore a un ordine o un'associazione professionale) o co-regolazione
(che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo  a
regole formulate almeno in parte da  associazioni  imprenditoriali  o
professionali): in questi casi, anche a fronte di possibili  benefici
(ad esempio, maggiore flessibilita' nell'aggiornamento di standard  e
prescrizioni; incentivi all'innovazione, ecc.) occorre  verificare  i
possibili rischi anticoncorrenziali derivanti dall'adozione di  norme
che riducono gli incentivi a competere o  che  fissano  requisiti  di
qualificazioni tali  da  limitare  l'entrata  sul  mercato  di  nuovi
soggetti. 
    - Richiedono o incoraggiano la  diffusione  d'informazioni  sulla
produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi del fornitore  (con
i conseguenti rischi di collusione anche tacita). 
    -  Esentano  l'attivita'  di  un  determinato  settore  o  gruppo
d'imprese   dall'applicazione   della   normativa   nazionale   sulla
concorrenza. 
 
    d) Si limitano  le  possibilita'  di  scelta  e  le  informazioni
disponibili ai consumatori? 
  Rientrano in questa categoria le regole che: 
    - Limitano la capacita' di scelta  del  fornitore  da  parte  dei
consumatori. 
    - Riducono la mobilita' dei clienti tra i vari fornitori di  beni
o servizio, aumentando i costi per passare a un fornitore diverso. 
    - Modificano in maniera sostanziale le informazioni necessarie ai
consumatori per effettuare scelte efficienti di acquisto. 
  Per  i  provvedimenti  non  sottoposti  al  parere   dell'Autorita'
Antitrust, nel caso in cui la risposta ad almeno  una  delle  domande
che   costituiscono   il   Test   sia   positiva,   l'amministrazione
approfondisce gli impatti  concorrenziali  dell'intervento  proposto,
anche attraverso l'ausilio della consultazione e rivede il  contenuto
dell'opzione scelta in  modo  da  eliminare  o  ridurre  gli  effetti
anticoncorrenziali. Della  valutazione  svolta  si  da'  conto  nella
Relazione Air. 
 
  3. L'impatto concorrenziale nella Vir 
  Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel  corso  della  Vir
occorre valutare  in  modo  specifico  l'impatto  concorrenziale  dei
provvedimenti  analizzati.  L'obiettivo  dell'analisi  e'  quello  di
verificare se l'introduzione della norma (o di un insieme  di  norme)
abbia ristretto la concorrenza  al  fine  di  identificare  possibili
correttivi   che,   nel   rispetto   degli    obiettivi    perseguiti
dall'intervento,  possono  ridurre  o  eliminare  i  pregiudizi  alla
concorrenza. 
  Anche nel caso della Vir, il  "Test  concorrenziale",  si  articola
nelle quattro domande che occorre porsi in riferimento  agli  impatti
effettivi   dell'intervento   (o   dell'insieme   degli    interventi
analizzati).  In  particolare,  occorre  approfondire   se   e   come
l'introduzione della norma abbia prodotto: 
    a) Limiti al numero e alla varieta' dei fornitori. 
    b) Limiti alla capacita' concorrenziale dei fornitori. 
    c) Riduzione agli incentivi delle imprese, a competere in maniera
adeguata ed efficace. 
    d)  Limiti  alle  possibilita'  di  scelta  e  alle  informazioni
disponibili ai consumatori. 
  Il primo passo da compiere per  realizzare  questa  valutazione  e'
rappresentato dalla verifica puntuale dei destinatari dell'intervento
prendendo in considerazione le norme che possono incidere,  anche  se
in modo soltanto mediato, sugli  assetti  concorrenziali,  producendo
effetti sui consumatori o sulle imprese. Come per l'Air, nel caso  in
cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test
sia   positiva,   l'amministrazione   approfondisce    gli    impatti
concorrenziali delle norme oggetto di valutazione, anche al  fine  di
proporre modifiche normative che eliminino  o  riducano  gli  effetti
anticoncorrenziali che si sono verificati. Della  valutazione  svolta
si da' conto nella Relazione Vir. 
 
      D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 
 
  1. Cos'e' il "livello minimo di regolazione europea" 
  I commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, dell'articolo 14 della Legge 28
novembre 2005, n. 246 stabiliscono che gli  atti  di  recepimento  di
direttive europee non  possono  introdurre  o  mantenere  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
stesse.  Il  superamento   di   tali   livelli   (noto   anche   come
"gold-plating") e' consentito unicamente in relazione  a  circostanze
eccezionali valutate nella relazione Air.  Le  amministrazioni  danno
conto, pertanto, del rispetto  del  livello  minimo  di  regolazione,
ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione o il
mantenimento di un livello superiore a quello minimo. 
  I richiamati commi 24-bis e seguenti riguardano l'introduzione e il
mantenimento di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel
caso in cui la direttiva europea  da  recepire  si  inserisca  in  un
ambito non ancora disciplinato - neanche  parzialmente  -  a  livello
nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si  inserisca  in
un contesto gia' totalmente  o  parzialmente  regolato  da  normativa
nazionale. 
  Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare e'
determinato dalla direttiva europea da recepire. 
  La definizione del livello minimo  si  desume  dal  medesimo  comma
24-ter, che specifica gli elementi di cui le  amministrazioni  devono
tener conto nel recepimento delle direttive europee al  fine  di  non
introdurre o mantenere livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse. In particolare, in  base  al
comma 24-ter costituiscono livelli di regolazione superiori a  quelli
minimi: 
    -  l'introduzione  o  il  mantenimento  di  requisiti,  standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
direttive; 
    - l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione
delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti
maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
    - l'introduzione o  il  mantenimento  di  sanzioni,  procedure  o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive. 
  Da un punto di vista  operativo,  occorre  distinguere  i  seguenti
casi: 
    1) la direttiva europea specifica uno o piu' elementi di  cui  al
comma 24-ter; in tali casi, qualunque superamento operato in sede  di
recepimento  va  giustificato  seguendo  la  procedura  descritta  di
seguito al par. 2; 
    2) la direttiva europea non specifica alcuno  degli  elementi  di
cui al comma 24-ter e  non  ne  rimette  la  definizione  agli  Stati
Membri;  in  tal  caso,  l'assenza  di  previsioni  circa  requisiti,
standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di
regolazione e l'introduzione o  il  mantenimento  di  un  livello  di
regolazione superiore va giustificato con le  modalita'  indicate  di
seguito al par. 2; 
    3) la direttiva europea contempla diverse alternative  in  ordine
agli elementi di cui al  comma  24-ter,  rimettendo  la  scelta  agli
Stati; in tal caso, le amministrazioni, al  fine  di  individuare  il
livello minimo  di  regolazione,  effettuano  un'analisi  comparativa
delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla  valutazione  dei
costi   di   ogni   alternativa   per   i   destinatari,   e'   volta
all'individuazione di quella meno onerosa per i  destinatari  stessi,
la quale costituisce il livello minimo di regolazione; anche  in  tal
caso, l'introduzione o il mantenimento di un livello  di  regolazione
superiore va giustificato con le modalita'  indicate  di  seguito  al
par. 2; 
    4) la direttiva  europea  demanda  alle  autorita'  nazionali  la
definizione degli elementi di cui al comma 24-ter; in  tal  caso,  il
livello minimo di regolazione non e' predeterminato dalla  direttiva.
Per i provvedimenti sottoposti ad Air,  le  amministrazioni  dovranno
comunque privilegiare  le  opzioni  che  garantiscano  minori  oneri,
standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la
definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori
oneri e tempi di attesa per i destinatari. 
 
Scheda  14  -  Esempio  di  individuazione  dei  livelli  minimi   di
                             regolazione 
 
    Esempio n. 1 
    Una nuova direttiva europea prevede che l'avvio  di  un'attivita'
imprenditoriale   sia   subordinato   alla   presentazione   di   una
autocertificazione   da   parte   dell'interessato   alla    pubblica
amministrazione. 
    In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo.  Qualunque
adempimento diverso dall'autocertificazione  introdotto  in  sede  di
recepimento  costituirebbe  un  superamento  del  livello  minimo  di
regolazione che andrebbe giustificato. 
 
    Esempio n. 2 
    Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti  formali  per
avviare un'attivita' economica in un determinato mercato, ne' rimette
tale scelta agli Stati Membri. 
    In  tal  caso,  la  direttiva  non   prevede   alcuna   procedura
amministrativa per  l'avvio  dell'attivita',  per  cui  l'assenza  di
qualunque adempimento costituisce il livello minimo  di  regolazione.
Se  l'amministrazione  ritiene  necessario  introdurre,  in  sede  di
recepimento, un procedimento volto all'avvio  dell'attivita',  dovra'
giustificarne l'adozione. 
 
    Esempio n. 3 
    Una nuova direttiva europea individua  i  requisiti  inderogabili
per poter svolgere una determinata attivita',  lasciando  agli  Stati
Membri il compito di definire la relativa procedura di avvio. 
    I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono
un livello minimo: se la norma  di  recepimento  nazionale  individua
requisiti ulteriori, questi  costituiscono  un  superamento  di  tale
livello. Al  contrario,  l'amministrazione  nazionale  puo'  definire
autonomamente le  procedure  e  gli  adempimenti  relativi  all'avvio
dell'attivita' e nel farlo confrontera' le  diverse  opzioni  tenendo
conto anche dei costi per i destinatari. 
 
  2.  Giustificazione  del  superamento  del   "livello   minimo   di
regolazione europea" nell'Air 
  Qualora  si  renda  necessario  superare  il  livello   minimo   di
regolazione definito da una direttiva europea,  ovvero  mantenere  un
livello  di  regolazione  superiore  a   quello   previsto   da   una
sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l'amministrazione  deve
giustificare  tale  scelta,  dando   conto   della   sussistenza   di
circostanze eccezionali che giustificano tale superamento. 
  Nell'ambito dell'Air la valutazione delle opzioni che prevedono  un
superamento del livello minimo di regolazione  europeo  e'  integrata
con le seguenti indicazioni: 
    1)  valutazione  dei  maggiori  oneri  derivanti  da   requisiti,
standard e obblighi da introdurre o mantenere in sede di  recepimento
e ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto  dalla
normativa europea. La valutazione e' svolta  attraverso  le  seguenti
fasi: 
      a.  descrizione  dei  maggiori  oneri,  standard,  requisiti  e
obblighi introdotti; 
      b. individuazione delle categorie di destinatari  su  cui  essi
ricadono; 
      c. stima (di regola, riferita ad  un  anno  solare)  dei  costi
associati agli standard, requisiti e obblighi  ulteriori  rispetto  a
quelli che costituiscono il livello minimo  di  regolazione,  tenendo
anche conto di sanzioni, procedure o meccanismi operativi previsti; 
    2) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito  soggettivo,
stimando il numero e la tipologia dei soggetti ai quali  sono  estesi
oneri, standard, requisiti e obblighi, rispetto  a  quanto  stabilito
dalla direttiva in via di recepimento. 
    3) descrizione e valutazione (di  regola,  riferita  ad  un  anno
solare) dei benefici che derivano dal superamento del livello  minimo
di regolazione e  ne  giustificano  la  necessita'.  La  valutazione,
preferibilmente  quantitativa,  tiene  conto  del  numero   e   della
tipologia di soggetti coinvolti; essa evidenzia i motivi per  cui  la
soluzione proposta consente di raggiungere gli  obiettivi  perseguiti
imponendo i minori costi di adeguamento possibili. 
  Anche nei casi in cui non  e'  previsto  lo  svolgimento  dell'Air,
l'amministrazione segue le indicazioni contenute in questo paragrafo:
gli esiti del processo  valutativo  sono  riportati  nella  relazione
illustrativa, in modo da descrivere le  circostanze  eccezionali  che
giustificano il superamento del livello minimo di regolazione. 
 
  3. Valutazione del superamento del "livello minimo  di  regolazione
europea" nella Vir 
  La scelta relativa all'eventuale  mantenimento  di  un  livello  di
regolazione superiore a quello definito dalla  normativa  europea  si
presenta non solo durante  l'introduzione  di  una  nuova  norma  (e,
quindi, nell'Air), ma anche durante la Vir. Quest'ultima costituisce,
a  ben  vedere,  una  opportunita'  ancora  piu'  significativa   per
individuare in modo sistematico i casi in cui la normativa  nazionale
impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente piu' gravosi
rispetto a quanto previsto dalla corrispondente disciplina europea e,
dunque, rappresenta un'occasione per verificare  la  loro  perdurante
utilita', anche alla luce delle modifiche nel  frattempo  intervenute
sia nella normativa europea che in quella nazionale. 
  A tal fine, fermi restando i criteri di valutazione previsti  nella
Vir (cfr. par. 9.5), l'amministrazione valuta, con il supporto  della
consultazione degli stakeholders, gli effetti specificamente prodotti
dal gold-plating, in  termini  di  benefici  ottenuti  a  fronte  dei
maggiori costi imposti ai destinatari. In particolare, la valutazione
deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata,  delle
disposizioni non strettamente necessarie  per  il  recepimento  della
legislazione    dell'UE.    All'esito    di     tale     valutazione,
l'amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un
superamento del livello minimo di regolazione europea, l'opportunita'
di mantenere o meno il gold-plating. 
  Ai risultati di tale valutazione e' data evidenza  specifica  nella
Relazione  Vir,  la  quale  contiene  anche  la  giustificazione  del
mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli  definiti
dalla normativa europea.