(Allegato)
                                                             Allegato 
 
          Modifiche al disciplinare di produzione dei vini 
      a Indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» 
 
    a) L'art. 5 e' integrato con il seguente testo da inserirsi  come
ultimo comma: 
    «In  considerazione  delle   tradizionali   tecniche   produttive
consolidate  nel  territorio  e  ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale di settore, per  la  preparazione  dei  mosti  parzialmente
fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar,  dei  vini
passiti e dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o
«dell'Emilia», e' consentito effettuare  in  data  successiva  al  31
dicembre di  ogni  anno  la  pigiatura  e  fermentazione  delle  uve,
destinate alla produzione dei vini passiti,  nonche'  la  parziale  o
totale  fermentazione  o  rifermentazione  dei   mosti,   dei   mosti
parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei
vini, anche di annate precedenti. 
    Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30
giugno  dell'anno  seguente  e  devono  essere  comunicate  all'ICQRF
competente per territorio, con le seguenti tempistiche: 
      entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in  atto  e  che
proseguono oltre tale data; 
      entro   il   secondo   giorno   precedente   all'inizio   della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.». 
    b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma
8, del decreto legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il seguente
riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.». 
    c) All'art. 10, il riferimento normativo  «art.  13  del  decreto
legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il  seguente  riferimento:
«art. 64 della legge n. 238/2016.».