Allegato Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» a) L'art. 5 e' integrato con il seguente testo da inserirsi come ultimo comma: «In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», e' consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve, destinate alla produzione dei vini passiti, nonche' la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate all'ICQRF competente per territorio, con le seguenti tempistiche: entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che proseguono oltre tale data; entro il secondo giorno precedente all'inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.». b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.». c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», e' sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.».