Allegato 1 MANUALE OPERATIVO Indice degli argomenti Parte A: Procedure generali 1. - Banca dati nazionale (BDN) 2. - Deleghe 3. - Registrazione delle aziende 3.1 - Allevamenti 3.2 - Mercati, fiere, esposizioni, stalla del commerciante 3.3 - Commercianti 4. - Registrazione variazione dei dati aziendali 5. - Comunicazione cessazione attivita' 6. - Registrazione delle movimentazioni in BDN 7. - Registrazione delle macellazioni in BDN 8. - Comunicazioni automatizzate 9. - Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali 1. - Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento 2. - Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2 - camelidi e altri ungulati 3. - Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura Parte A: Procedure generali 1. Banca dati nazionale (BDN). La Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, istituita con l'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999, e' gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato: «CSN», istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il CSN gestisce e mette a disposizione degli utenti un applicativo web, in ambiente internet, ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema pubblico di connettivita'), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con soggetti che, ai sensi della normativa vigente, ne hanno diritto, previa richiesta al Ministero della salute, con altre amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche dati regionali, nei casi previsti all'art. 2, comma 5. Per l'alimentazione della BDN, gli utenti devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta nazionale dei servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni. Possono accedere alle informazioni contenute in BDN, tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali. Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sono disponibili tutte le informazioni per utilizzare la BDN e, nelle sezione «Anagrafe Zootecnica - statistiche», sono accessibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in BDN per ciascun territorio. I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in BDN. A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della salute, motivando tale richiesta. A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati, dal CSN, di specifico account per accedere alla BDN per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione. 2. Deleghe. Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in BDN direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in BDN. La delega per gli adempimenti previsti e' unica, ossia non e' possibile la registrazione di piu' soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa azienda o stabilimento di macellazione. Il conferimento della delega, da parte del delegante, e l'accettazione da parte del delegato non sono tacite, ma sono esplicite e documentabili. I delegati provvedono alla registrazione in BDN delle informazioni previste dal presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante. Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, revoca il precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in BDN. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio puo' provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in BDN delle informazioni di competenza del detentore. 3. Registrazione delle aziende. La registrazione in BDN di una nuova azienda e' effettuata secondo le seguenti procedure informatizzate: a) il detentore degli animali o il suo delegato, presenta istanza allo Sportello unico attivita' produttive (SUAP) competente per territorio che, acquisite tutte le informazioni necessarie, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda. L'ASL, se del caso, registra l'azienda in BDN; b) nel caso in cui, nel territorio di competenza, non sia ancora operativa la procedura tramite SUAP, il detentore degli animali o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal comune ove e' localizzata l'azienda, accede alla BDN tramite il portale internet www.vetinfo.sanita.it e, seguendo le istruzioni specifiche, registra tutte le informazioni previste. Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, effettuate le verifiche del caso, registra in BDN l'apertura dell'azienda, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura. Per ogni nuova azienda, correttamente registrata, secondo le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), la BDN genera un codice aziendale. L'operatore richiedente riceve comunicazione inerente all'avvenuta registrazione, il codice aziendale assegnato e le modalita' per perfezionare l'accreditamento ed attivare le funzioni connesse al profilo specifico in BDN. Informazioni da registrare: ASL e distretto di competenza; denominazione e data di apertura; indirizzo comprendente le coordinate geografiche (georeferenziazione), via/piazza/strada/ecc., numero civico, c.a.p., localita', comune e provincia; informazioni catastali. 3.1 Allevamenti. Per la registrazione di un allevamento il sistema informatizzato prevede, nell'ambito dell'azienda di appartenenza, la compilazione, da parte dell'allevatore o di un suo delegato, delle informazioni relative all'allevamento stesso. Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario ASL che, entro sette giorni, effettuate le verifiche del caso, registra in BDN l'apertura dell'allevamento, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura. Informazioni da inserire per la corretta registrazione: la tipologia di attivita', individuata tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica; la specie, o il gruppo specie animale allevata/ospitata/commercializzata, individuata tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica; il codice fiscale del proprietario degli animali; il codice fiscale del detentore degli animali, se diverso dal proprietario; la denominazione dell'attivita'; la data d'inizio dell'attivita'; la data di inizio dell'affidamento dell'attivita' alla responsabilita' del detentore; la superficie complessiva destinata agli animali espressa in mq; l'indicazione della volonta' del detentore degli animali di delegare o meno ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in BDN gli eventi dell'anagrafe di propria competenza. La registrazione in BDN degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto, se richiesta dal Servizio veterinario competente per territorio, richiede una procedura semplificata e la generazione del codice aziendale. 3.2 Mercati, fiere ed esposizioni. Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al precedente paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare: la capacita' strutturale come risultante da autorizzazione sanitaria; il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attivita'. Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali da e verso tali strutture sono registrate a cura dei singoli allevatori che se ne avvalgono, ad eccezione delle movimentazioni verso gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h). 3.3 Commerciante e stalla del commerciante. Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al precedente paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare: la classificazione dell'attivita' di commerciante scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica; la capacita' strutturale della stalla del commerciante, come risultante da autorizzazione sanitaria; il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attivita'. Nel caso del commerciante ambulante di conigli, che non dispone di una struttura fissa, il codice aziendale e' attribuito alla sede legale della ditta. 4. Registrazione variazioni dei dati aziendali. Il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti alla variazione dei dati aziendali, compilando l'apposito modulo informatizzato. Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, registra in BDN le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura. L'avvenuta registrazione e' comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio. 5. Comunicazione cessazione attivita'. Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti alla cessazione dell'attivita' aziendale compilando l'apposito modulo informatizzato, indicando la data di cessazione. Se le informazioni riguardanti la cessazione dell'attivita' sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, registra in BDN tale comunicazione, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura. L'avvenuta registrazione e' comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio. 6. Registrazione delle movimentazioni in BDN. Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le informazioni inerenti alle movimentazioni in entrata ed in uscita per ciascuna partita o, se del caso, dei singoli animali, compilando la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, prevista dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 e con le deroghe temporali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto. Sono esentati da tale obbligo solo le partite di animali destinati ad allevamenti familiari di conigli. In deroga all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 28 giugno 2016, l'obbligo della compilazione informatica del modello 4 per gli animali oggetto del presente decreto decorre a partire dal trentaseiesimo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto. Nei casi in cui il modello 4, in attuazione delle deroghe previste dal predetto decreto ministeriale 28 giugno 2016, non e' compilato con modalita' informatica, e' obbligatorio registrare in BDN, entro sette giorni lavorativi dall'evento, le informazioni relative alle movimentazioni, per ciascuna partita o, se del caso, per i singoli animali. Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali, da e verso mercati, fiere ed esposizioni, sono registrate a cura dei singoli allevatori che se ne avvalgono, ad eccezione delle movimentazioni verso gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto. 7. Registrazione delle macellazioni in BDN. Il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, i seguenti dati: a) per ciascuna partita macellata proveniente da aziende sul territorio nazionale: la data dell'avvenuta macellazione; l'identificativo del modello 4, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2016; l'identificativo aziendale della struttura di provenienza degli animali; il numero o il peso degli animali macellati distinti per specie; le Informazioni per la catena alimentare (I.C.A.). Il responsabile dello stabilimento di macellazione puo' recuperare, attraverso specifici moduli informatici, le informazioni gia' inserite in BDN al momento della elaborazione informatica del modello 4 dalla struttura di partenza della stessa partita degli animali; b) per ciascuna partita proveniente da altri Paesi, per essere direttamente macellata, sono richieste, oltre a quelle previste al precedente punto a), le seguenti informazioni: Paese di provenienza; estremi e data del certificato sanitario; c) l'identificativo del singolo animale macellato, nel caso di specie animali identificati individualmente. Ai fini della registrazione in BDN delle macellazioni, i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli animali sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema informativo «Sintesi stabilimenti». 8. Comunicazioni automatizzate. Il CSN fornisce ai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio e a quelli delle regioni e delle province autonome tutti i dati di competenza territoriale registrati in BDN, sulla base di schemi operativi e modalita' documentate e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti. Inoltre, il CSN comunica periodicamente agli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in BDN riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione. 9. Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari. Il Servizio veterinario dell'ASL effettua le verifiche periodiche, di cui all'art. 2, comma 7 del presente decreto, e registra in BDN la data, il motivo e gli esiti del controllo. La frequenza e la numerosita' dei controlli e' stabilita dai Servizi veterinari competenti, secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda dal Servizio stesso, sulla base di parametri epidemiologici, della capacita' strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti. In ogni caso, il numero dei controlli annui, per ciascuna delle specie animali di cui al presente decreto, non puo' essere inferiore all'1% delle aziende presenti nel territorio di competenza. Le aziende e gli allevamenti che in BDN risultano essere privi di animali per piu' di dodici mesi sono controllati obbligatoriamente anche al fine di registrarne la cessazione di attivita'. Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali 1. Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento. Per gli allevamenti di lagomorfi, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare: l'orientamento produttivo prevalente dell'allevamento scelto tra i seguenti: 1. riproduzione/ciclo aperto - presenza di soli soggetti riproduttori; 2. ingrasso - presenza di soli capi destinati alla produzione di carne: in tal caso occorre specificare il numero massimo di capi da ingrasso allevabili contemporaneamente; 3. misto o ciclo chiuso - riproduzione ed ingrasso nello stesso allevamento: in tal caso specificare il numero massimo di capi da ingrasso allevabili contemporaneamente; 4. accrescimento riproduttori - presenza di soli giovani riproduttori: in tal caso specificare il numero di fori di stazionamento o accrescimento; 5. faunistico/venatorio. Per l'orientamento produttivo «riproduzione» e «misto» deve essere indicato: il numero di fori nido, ossia delle strutture fisiche che ospitano le fattrici per il parto e l'allattamento fino allo svezzamento della nidiata; il numero di fori maschio, ossia delle strutture fisiche che ospitano i maschi riproduttori; la tipologia produttiva, scelta tra selezione - grand parents, con linee pure di riproduttori i cui nati sono destinati a divenire riproduttori - e moltiplicazione - parents; se l'allevamento e' un centro di produzione/raccolta di materiale seminale autorizzato. La modalita' di allevamento scelto tra: 1. a terra; 2. in gabbia: in tal caso specificare se si fa uso di gabbie tipo parchetto. L'indicazione dell'applicazione di quarantena/vuoto sanitario. Il censimento annuo: a tal fine, il detentore degli allevamenti di conigli non familiari registra in BDN, direttamente o tramite delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero totale di conigli di eta' superiore ai trenta giorni allevati nell'anno precedente, specificando il numero di fattrici, di rimonte, di conigli da ingrasso e il numero di animali di eta' superiore ai trenta giorni morti in allevamento durante il periodo di riferimento. Per gli allevamenti di lepri, occorre indicare il numero di coppie allevate durante l'anno. 2. Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2 - Camelidi e altri ungulati. Per gli allevamenti di animali delle specie previste dall'allegato 2, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare: l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra: produzione di prodotti (latte, pelle, lana, carne); altre finalita'. Il censimento annuo: a tal fine, il detentore registra in BDN, direttamente o tramite delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero totale di animali di eta' superiore ai sei mesi allevati nell'anno precedente e il numero di animali di eta' superiore ai sei mesi morti in allevamento durante il periodo di riferimento. 3. Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura. Per gli allevamenti di chiocciole a scopo alimentare, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare: l'orientamento produttivo scelto tra: 1. riproduzione o ciclo aperto (soli soggetti riproduttori); 2. ingrasso (solo chiocciole in fase di ingrasso e finissaggio); 3. misto o ciclo chiuso (riproduzione e ingrasso nello stesso allevamento). La modalita' di allevamento individuata tra: 1. all'aperto; 2. al coperto; 3. sistema misto: riproduzione in ambiente controllato coperto e ingrasso all'esterno.