(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e  gli  output.  In  questo  modo  e  attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo,
dei coltivatori, delle particelle catastali sulle  quali  avviene  la
coltivazione,  dei  trasformatori  e  dei   confezionatori,   nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva alla  struttura  di  controllo
delle  quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita'  e  la
rintracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le   persone,   fisiche   o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,  saranno  assoggettate  al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.