(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    I terreni idonei per la coltivazione della «Pera Mantovana»  sono
di tessitura media, in alcune aree si puo' riscontrare una  tessitura
tendenzialmente  piu'  fine  o  piu'  grossolana  in  relazione  alle
caratteristiche  pedologiche  riscontrabili   che   influenzano   gli
interventi irrigui ed agronomici. 
    I sesti di impianto  utilizzabili  sono  quelli  tradizionalmente
usati, con possibilita' di densita' per ettaro fino ad un massimo  di
6000 piante. 
    Le forme di allevamento, in volume, sono  riconducibili  al  vaso
emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la
palmetta, il fusetto, l'asse colonnare e loro modificazioni. 
    Le pratiche colturali debbono  comprendere  almeno  una  potatura
invernale. 
    Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento  alla
lotta integrata o biologica. 
    La produzione unitaria massima e' di 550 q.li ad ettaro per tutte
le cultivar ammesse. 
    L'eventuale   conservazione   dei   frutti   idonei   ad   essere
commercializzati  con  la  indicazione  geografica   protetta   «Pera
Mantovana» avviene tramite refrigerazione. 
    Il quantitativo delle varieta' (William, Max Red Bartlett,  Abate
Fetel,  Conference,  Decana  del  Comizio,  Kaiser)  destinato   alla
commercializzazione primaverile dev'essere  conservato  in  atmosfera
controllata.