(Allegato-Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Caivano (Napoli) sono state  riscontrate  forme  di
ingerenza  da  parte  della  criminalita'   organizzata   che   hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita'  degli  organi
eletti nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, nonche'
il  buon  andamento  dell'amministrazione  ed  il  funzionamento  dei
servizi. 
    Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre  2017,
a seguito delle  dimissioni  rassegnate  da  tredici  consiglieri  su
ventiquattro  assegnati  all'ente,  era  gia'   stato   disposto   lo
scioglimento dell'organo consiliare  con  contestuale  nomina  di  un
commissario straordinario  per  la  provvisoria  amministrazione  del
comune, ex  art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  3,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Successivamente,  alla  luce  delle  risultanze  di  un   attento
monitoraggio svolto nei confronti dell'amministrazione  comunale,  il
Prefetto di Napoli, con decreto del 21  dicembre  2017,  ha  disposto
l'accesso ai sensi dell'art. 143 del richiamato  decreto  legislativo
n. 267 del 2000, per gli accertamenti di rito. 
    Al termine delle indagini effettuate, la  commissione  incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle
quali il Prefetto, sentito nella seduta  dello  scorso  4  aprile  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato
con la partecipazione del Procuratore della Repubblica -  Procuratore
distrettuale antimafia di Napoli e del Procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale di Napoli Nord, ha trasmesso l'allegata relazione
in data  9  aprile  2018,  che  costituisce  parte  integrante  della
presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di  concreti,
univoci e rilevanti elementi  su  collegamenti  diretti  e  indiretti
degli amministratori con la criminalita' organizzata e  su  forme  di
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto,  i  presupposti
per l'adozione del provvedimento dissolutorio di  cui  al  menzionato
art. 143. 
    I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno  preso  in  esame  la
cornice criminale ed il quadro  ambientale,  nonche'  il  complessivo
andamento gestionale dell'istituzione locale con particolare riguardo
ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali. 
    Il comune di Caivano - sito a nord della citta' metropolitana di'
Napoli, nell'area nota come «Terra dei fuochi» - e' sede di  numerose
attivita'  industriali  e  di  un  importante  stabilimento  per   la
tritovagliatura e l'imballaggio dei rifiuti solidi urbani. 
    La geografia criminale  di  quell'area  si  caratterizza  per  la
presenza di numerosi aggregati camorristici, fortemente interconnessi
con la criminalita' casertana e gravitanti nell'orbita di un  potente
sodalizio, il quale - pur indebolito a seguito di recenti  operazioni
di polizia  giudiziaria  sfociate  nell'arresto  di  taluni  reggenti
storici -  continua  ad  esercitare  un'ingerenza  tentacolare  nella
realta' economica e sociale. 
    In tale contesto, il Prefetto evidenzia che  la  capacita'  delle
consorterie criminali di condizionare le decisioni delle  istituzioni
locali trova riscontro nei pregressi  provvedimenti  di  scioglimento
per infiltrazioni mafiose che hanno  avuto  come  destinatari  alcuni
comuni  confinanti  con  Caivano,  nel  cui   territorio   e'   stata
giudizialmente  accertata  la  radicata  presenza  di  una   famiglia
malavitosa «satellite» del predetto sodalizio. 
    Viene poi stigmatizzata la continuita' che ha  caratterizzato  la
conduzione dell'ente negli ultimi anni, atteso che ben  sette  membri
della compagine  di  governo  eletta  nel  2015,  tra  cui  il  primo
cittadino, hanno fatto parte della precedente consiliatura. 
    In sede ispettiva e' inoltre emerso che diversi componenti  degli
organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune -  alcuni  dei
quali con pregiudizi di polizia  o  di  natura  penale  -  annoverano
frequentazioni ovvero relazioni  di  parentela  o  di  affinita'  con
persone controindicate o con elementi dei clan localmente dominanti. 
    La commissione di indagine sottolinea che  il  sindaco  -  uscito
vittorioso al turno di ballottaggio grazie all'ingente numero di voti
raccolti in zone del  territorio  comunale  tradizionalmente  esposte
alla penetrante  influenza  delle  associazioni  camorristiche  -  ha
pubblicamente  festeggiato  il  conseguito  successo  elettorale   in
compagnia di soggetti legati da stretti vincoli  di  parentela  o  di
affinita' ad esponenti di quelle associazioni. 
    Al riguardo, il fatto che tali frequentazioni siano  intrattenute
dal primo cittadino del comune in un contesto territoriale gravemente
compromesso dalla presenza di gruppi criminali  assume  una  maggiore
gravita' per il riflesso  che  quelle  frequentazioni  possono  avere
sulla collettivita' locale e sulla comune opinione. 
    In  tale  direzione  assume  altresi'   valore   emblematico   la
circostanza che a  luglio  2017  l'organo  di  vertice  dell'ente  ha
conferito  ad  uno  stretto  parente  di  personaggi  apicali   della
summenzionata  famiglia  malavitosa  la  «delega»  a   rappresentarlo
nell'ambito   di   un   organismo   formato   da   piu'   comuni   ed
istituzionalmente deputato alla programmazione ed  alla  gestione  di
politiche sociali.  Con  il  medesimo  atto  il  primo  cittadino  ha
attribuito allo stesso soggetto un incarico gestionale inerente  alla
riscossione dei canoni di locazione di un complesso  residenziale  di
proprieta' comunale, definito nella relazione del Prefetto  «fortino»
della piu' volte citata famiglia malavitosa, centro di spaccio tra  i
piu' grandi d'Europa e teatro di numerose uccisioni di camorra. 
    Viene in proposito rimarcato che l'atto sindacale  in  questione,
adottato  in  totale  spregio  dei  principi  di  trasparenza  e   di
imparzialita',  e'  privo  di  qualsiasi  fondamento  normativo,  non
essendo inquadrabile ne' tra le deleghe che a determinate  condizioni
il primo cittadino puo' conferire ai consiglieri comunali ne' tra gli
incarichi contemplati dall'art. 90 del decreto legislativo n. 267 del
2000, il quale presuppone l'espletamento di una procedura comparativa
- che nel caso di specie non e' stata effettuata - e comunque esclude
che ai componenti l'ufficio  di  staff  del  sindaco  possano  essere
affidati compiti gestionali. 
    Al  riguardo,  e'  significativo  che  gia'  ad  aprile  2016  il
consiglio comunale aveva  deliberato  di  modificare  il  regolamento
generale delle entrate comunali nel senso  di  escludere  dal  novero
delle entrate patrimoniali ed assimilate  -  la  cui  riscossione  e'
affidata ad una societa' concessionaria -  i  canoni  ed  i  proventi
derivanti dall'uso e dal godimento dei beni di proprieta'  dell'ente.
Per  effetto  della  richiamata  modifica  regolamentare  -  la   cui
illegittimita' ed inopportunita' sono state a suo tempo stigmatizzate
anche  dal  segretario  generale  -  la  riscossione  dei  canoni  di
locazione inerenti al complesso residenziale in  argomento  e'  stata
quindi   esclusa   dalle   attivita'    della    predetta    societa'
concessionaria, per essere poi affidata - come sopra evidenziato - ad
uno stretto parente  di  personaggi  apicali  della  locale  famiglia
malavitosa. 
    Riferisce inoltre il Prefetto che ad aprile 2013,  a  seguito  di
controlli di polizia finalizzati al  contrasto  di  diffusi  fenomeni
delinquenziali con  epicentro  in  quel  complesso  residenziale,  e'
emerso  che  gran  parte  degli  occupanti  degli  alloggi  si  erano
sostituiti sine titulo agli originari  assegnatari  senza  concordare
alcun canone di locazione con l'amministrazione comunale,  rendendosi
responsabili di evasione tributaria,  abusi  edilizi  ed  illegittimi
allacci alle reti idrica ed elettrica. 
    Nondimeno l'ente, pur a conoscenza della  inquietante  situazione
sopra descritta, e' rimasto  sostanzialmente  inerte  limitandosi  ad
effettuare  un  aggiornamento  -  peraltro  parziale  -   dei   ruoli
esattoriali dopo l'avvio, nel 2014,  di  un  procedimento  per  danno
erariale innanzi alla Procura regionale presso la Corte dei conti. 
    Gli  accertamenti  esperiti  in  sede  ispettiva  hanno   inoltre
evidenziato un comportamento di estrema gravita' dell'amministrazione
comunale, che, ad agosto dello scorso anno, ha fatto affiggere per le
strade cittadine manifesti contenenti dichiarazioni di vicinanza e di
cordoglio  per  il  decesso  di  uno  stretto  congiunto  dei  citati
personaggi apicali della locale famiglia malavitosa. 
    Altra vicenda emblematica della  permeabilita'  del  comune  agli
interessi ed alle finalita' delle consorterie camorristiche e' quella
concernente la manifestazione popolare svoltasi a maggio 2016 e  nota
come «Festa dei gigli», in relazione alla  quale  e'  emerso  che  il
sindaco - in violazione del generale  principio  di  separazione  tra
attivita' di  indirizzo  politico  ed  attivita'  di  gestione  -  ha
autorizzato due associazioni  locali  a  svolgere  la  manifestazione
benche' le richieste di autorizzazione fossero  state  in  precedenza
rigettate dai competenti uffici dell'ente, sulla  scorta  del  parere
espresso dalla commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e per
mancanza delle prescritte  polizze  assicurative.  In  proposito,  il
Prefetto segnala che il  presidente  di  una  delle  associazioni  in
questione   e'   un   pluripregiudicato   ritenuto   affiliato   alla
criminalita' organizzata. 
    In  ordine,  poi,   al   settore   dei   contratti   pubblici   -
tradizionalmente esposto al  rischio  di  ingerenze  da  parte  delle
organizzazioni  criminali  -  le  verifiche  poste  in  essere  dalla
commissione di indagine hanno disvelato  una  situazione  di  diffusa
mala gestio e di allarmante disordine amministrativo, rilevata  anche
dall'Autorita' nazionale  anticorruzione  a  seguito  di  una  visita
ispettiva esperita nel  2016  ai  sensi  dell'art.  213  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  In  particolare,  sono  stati
riscontrati  il  metodico   ricorso   a   proroghe   illegittime   e,
segnatamente, il sistematico «frazionamento» del valore degli appalti
in violazione dell'art. 35,  comma  6,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
    Inoltre, con specifico riferimento agli  affidamenti  di  lavori,
servizi e forniture, e' stato  acclarato  che  l'ente  ha  omesso  di
svolgere, accertamenti antimafia, non ponendo in  essere  le  cautele
necessarie ad impedire illecite interferenze  da  parte  di  sodalizi
malavitosi, ben radicati ed attivi in quel contesto territoriale. 
    Nella relazione del  Prefetto  viene  infine  fatta  menzione  di
diversi  lavori  e  servizi  comunali  aggiudicati  -  a  seguito  di
procedure connotate da rilevanti, ripetuti profili di  illegittimita'
- a ditte i cui rappresentanti legali e dipendenti annoverano  legami
con la criminalita' organizzata. 
    In particolare, una delle ditte  in  parola,  concessionaria  del
servizio di igiene urbana, a luglio 2016  e'  stata  autorizzata  dal
sindaco ad utilizzare gratuitamente un'area  di  proprieta'  comunale
per  lo  stazionamento  dei  veicoli  adibiti  alla  raccolta  ed  al
trasbordo dei rifiuti solidi urbani. Sennonche', l'area in  argomento
e' stata ritenuta  non  idonea  dalla  competente  azienda  sanitaria
locale ed a marzo dello scorso anno e' stata  altresi'  sottoposta  a
sequestro  per  le  gravissime  criticita'   di   natura   ambientale
riscontrate a seguito di un controllo di Polizia. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella relazione del Prefetto di Napoli hanno evidenziato una serie di
condizionamenti dell'amministrazione comunale  di  Caivano,  volti  a
perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che  determinano  lo
svilimento e la  perdita  di  credibilita'  dell'istituzione  locale,
nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita',  rendendo
necessario l'intervento dello Stato  per  assicurare  il  risanamento
dell'ente. 
    Sebbene il processo di ripristino della legalita'  nell'attivita'
del comune sia  gia'  iniziato  attraverso  la  gestione  provvisoria
dell'ente affidata al commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.
141 del decreto legislativo n. 267 del 2000,  in  considerazione  dei
fatti suesposti si ritiene,  comunque,  necessaria  la  nomina  della
commissione straordinaria di cui all'art. 144  dello  stesso  decreto
legislativo, anche per  scongiurare  il  pericolo  che  la  capacita'
pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora  esprimersi  in
occasione delle prossime consultazioni elettorali. 
    L'arco temporale piu' lungo previsto dalla legge per la  gestione
straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di  interventi
programmatori che, piu'  incisivamente,  favoriscono  il  risanamento
dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento  dissolutorio  previsto  dall'art.  143   del   decreto
legislativo citato puo' intervenire anche quando sia gia' disposto lo
scioglimento per altra  causa,  differenziandosene  per  funzioni  ed
effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore  nei
confronti del comune di Caivano (Napoli), con conseguente affidamento
della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui,
in  virtu'  dei  successivi  articoli  144  e  145,  sono  attribuite
specifiche competenze  e  metodologie  di  intervento  finalizzate  a
garantire, nel tempo, la rispondenza  dell'azione  amministrativa  ai
principi  di  legalita'  e   al   recupero   delle   esigenze   della
collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 23 aprile 2018 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Minniti