(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                       (Funzioni trasferite ad ISPRA) 
    1. Funzioni di avvalimento, consultive e di supporto  di  cui  al
decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  gia'  esercitate  dalla
Commissione interministeriale di valutazione a favore  dell'Autorita'
nazionale competente ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto e,  in
particolare: 
    I. elaborazione di pareri sulle notifiche e sulle informazioni di
cui agli articoli 8, 11, 16 e 20, ai sensi dell'art. 6, comma  1,  ed
in particolare: 
      a. verifica della conformita' alle disposizioni del decreto del
contenuto di dette notifiche e informazioni; 
      b.  disamina  di   qualsiasi   osservazione   sulle   notifiche
eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati
membri e dal pubblico; 
      c. valutazione dei rischi dell'emissione per la  salute  umana,
animale e per l'ambiente; 
      d. disamina delle informazioni  del  notificante  di  cui  agli
articoli 8, 11, 16 e 20 e promozione, ove ritenuto necessario,  della
richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e  al  Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
      e. consultazione, se ritenuta necessaria, delle parti  sociali,
del pubblico e di  ogni  altro  soggetto  interessato,  ivi  compresi
eventuali  comitati  scientifici  ed   etici,   sia   nazionali   che
dell'Unione europea; 
      f. redazione di proprie  conclusioni,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, e, nei casi previsti, della relazione di valutazione di  cui
agli articoli 17 e 20; 
    II. esame delle relazioni di  valutazione  e  delle  informazioni
relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM
provenienti dalle autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  e
dalla  Commissione  europea  e  trasmesse   all'autorita'   nazionale
competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento  e  del
Consiglio del 12 marzo  2001,  in  applicazione  di  quanto  disposto
dall'art. 6, comma 2 richiedendo se del caso  ulteriori  informazioni
ed esprimendo il proprio parere  sulla  base  della  valutazione  dei
rischi dell'emissione; 
    III. elaborazione dei pareri di cui all'art. 5, comma 2,  lettere
b) e d); 
    IV. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
ai sensi dell'art. 5, comma 3; 
    V. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.  2
ai sensi dell'art. 5, comma 4; 
    VI.   elaborazione   e   trasmissione   all'Autorita'   nazionale
competente  di  cui  all'art.  2  della  proposta  di  relazione   di
valutazione di cui all'art. 17, comma 2, 20 comma 4 e 23 comma 4; 
    VII. valutazione  dei  rischi  per  l'ambiente  presentati  dalle
sostanze e dai preparati medicinali di cui all'art. 7, comma 1; 
    VIII.  elaborazione  del  parere  nell'ambito   delle   procedure
differenziate o semplificate di cui all'art. 10; 
    IX. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
ai sensi dell'art. 19, comma 1; 
    X. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art.  2
per le attivita' di cui all'art. 22, comma 2; 
    XI. supporto all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
per le attivita' di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224. 
    2. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'
esercitate dalla Segreteria tecnica per la protezione della natura ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, in materia di: 
      I. istituzione e aggiornamento delle aree protette terrestri; 
      II. adozione del programma per le aree  protette  terrestri  di
rilievo internazionale e nazionale; 
      III. approvazione dell'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
protette; 
      IV. gestione, funzionamento e progettazione degli interventi da
realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle  aree  protette
terrestri. 
    3. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'
esercitate dalla Segreteria tecnica per  la  tutela  del  mare  e  la
navigazione  sostenibile  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 in materia di: 
      I.    istruttoria    preliminare    per     l'istituzione     e
all'aggiornamento delle aree protette marine; 
      II.  gestione,  funzionamento   nonche'   progettazione   degli
interventi da realizzare, anche con finanziamenti  comunitari,  nelle
aree protette marine; 
      III. prevenzione e mitigazione  degli  impatti  prodotti  dalla
navigazione e dal  trasporto  marittimi  sugli  ecosistemi  marini  e
costieri e alle politiche nazionali ed internazionali,  per  standard
normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili
in campo marittimo nel bacino del mediterraneo. 
    4. Funzioni di supporto alle competenti strutture  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   gia'
esercitate dalla Segreteria tecnica per la qualita' della vita di cui
all'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, al fine di: 
    I. migliorare, incrementare ed adeguare  agli  standard  europei,
alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori  pratiche
ambientali gli interventi in materia di tutela delle  acque  interne,
di rifiuti e di bonifica dei siti  inquinati,  nonche'  di  aumentare
l'efficienza  di  detti  interventi  anche  sotto  il  profilo  della
capacita' di  utilizzare  le  risorse  derivanti  da  cofinanziamenti
dell'Unione europea.