Allegato
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2018.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti
a) Attivita' di previsione e prevenzione
Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture
locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita'
AIB con quelle di protezione civile.
Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli incendi boschivi e favorire, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi cosi'
come previsto dal decreto ministeriale. 20 dicembre 2001. Allo scopo
si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato
un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e
per tutti i giorni dell'anno presso i predetti Centri funzionali.
Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e
delle Societa' che gestiscono le infrastrutture, affinche' attuino i
necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle
condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi,
indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali
delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete
viaria e di quella ferroviaria.
Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le
attivita' di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria
l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n.
353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli
dettati dalla predetta legge.
Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i
comuni a maggior rischio di incendi boschivi attivita' di controllo
del territorio da parte delle Forze di polizia, anche attraverso
l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale
operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei
periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle
possibili cause di innesco.
Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle
Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle
attivita' di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio,
nonche' a supporto alle Autorita' preposte per la lotta attiva, nelle
aree e nei periodi di maggior rischio.
Coinvolgere le Associazioni di categoria silvo-pastorali presenti
sul territorio, attraverso specifici protocolli d'intesa, con
l'obiettivo di mettere a disposizione del sistema antincendio
boschivo specifiche conoscenze e risorse delle stesse Associazioni.
Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione
delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi
Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al
decreto ministeriale. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo
a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto
legislativo. n. 177 del 2016.
Provvedere alla redazione di adeguate cartografie a supporto di
tutte le fasi di intervento legate al fenomeno degli incendi
boschivi, dall'individuazione delle possibili aree a maggior rischio
incendio boschivo e di interfaccia, alla produzione di strati
informativi quali le fonti di approvvigionamento idrico, nonche' una
suddivisione del territorio per tipo di vegetazione.
Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano
regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato,
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000.
Definire, con le Societa' di gestione o gli Enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi, come viabilita' principale ed altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile
Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e
nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione
civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al
rischio di incendi di interfaccia, oltreche' nella definizione delle
procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile,
nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio
di incendi di interfaccia e nelle attivita' di informazione alla
popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda
altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di
emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti
turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque
suscettibili all'innesco.
Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese
ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe,
nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi
delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace
cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del
volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di
vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di
eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a
maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e
di gestione dell'emergenza
Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale
importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi
boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il
territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze
di terra con quelle aeree.
Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti
i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed
aumentare la sicurezza degli operatori stessi.
Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala
rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto piu' che mai
attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato,
sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.
Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le
Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione
all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze
specialistiche, valutando, altresi', il ricorso ad accordi per
l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative,
ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.
Garantire, altresi', l'indispensabile presenza di un adeguato
numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento,
dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da
consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre
medesime con quelle dei mezzi aerei.
Garantire un costante collegamento tra le Sale operative
unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353
del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove
non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con
il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione
Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini,
rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante
aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze
derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e'
indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu'
necessario in ogni momento. Cio' al fine di evitare diseconomie in
continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu'
tempestivo ed efficace l'intervento.
Assicurare, cosi' come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge
n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone
un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio
di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali
regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale
delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze
armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture
operative di cui alla legge n. 225 del 1992.
Valutare la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e
tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e
conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento
di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.
Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle
«Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello
Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal
Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza,
l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego
ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento
indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a
terra.
Promuovere un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub
presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali
attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi
di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico
aereo.
Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di
segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'
art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti,
costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo
degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano
provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli
della flotta aerea antincendio.
Ampliare per quanto possibile la disponibilita' di fonti idriche
idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in
AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con
particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli
e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua.
Definire opportune intese con le Capitanerie di porto sia per
identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il
pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da
consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e
balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il
soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla
linea di costa.