(Linee di Indirizzo)
 
  LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DEI  FABBISOGNI
DI PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
  1. PREMESSA 
 
  2. I PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 
     2.1 IL SUPERAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
     2.2  GARANZIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  FINANZA  PUBBLICA:  VINCOLI
FINANZIARI 
     2.3 SANZIONI 
 
  3. LA REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI 
  4. L'IMPIEGO OTTIMALE DELLE RISORSE 
  5. I PROFILI PROFESSIONALI 
  6. EVOLUZIONI SUCCESSIVE 
  7. AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
     7.1 VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE 
     7.2 PIANI TRIENNALI DEL FABBISOGNO 
     7.3 LA DOTAZIONE ORGANICA PER GLI ENTI DEL SSN 
 
    1. Premessa 
 
    "Articoli 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001" 
  Le  presenti  linee  di  indirizzo  sono  volte  ad  orientare   le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani  dei
fabbisogni di personale, secondo le previsioni  degli  articoli  6  e
6-ter  del  decreto   legislativo   n.   165/2001,   come   novellati
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
    "Nuova metodologia nella definizione dei piani di fabbisogno" 
  Le novita' introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017
sono  finalizzate  a  mutare  la  logica  e  la  metodologia  che  le
amministrazioni   devono   seguire   nell'organizzazione   e    nella
definizione del proprio fabbisogno di personale. 
    "I  piani  dei  fabbisogni  devono   essere   coerenti   con   la
programmazione generale" 
  Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in  coerenza
e a valle dell'attivita' di  programmazione  complessivamente  intesa
che, oltre ad essere necessaria  in  ragione  delle  prescrizioni  di
legge, e': 
  - alla base delle regole costituzionali di  buona  amministrazione,
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa; 
  - strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione  chiamato
a garantire, come corollario del generale  vincolo  di  perseguimento
dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualita' dei  servizi
offerti ai cittadini ed alle imprese. 
    "La  giusta  scelta  delle   competenze   professionali   e'   il
presupposto  per  meglio  perseguire  gli  obiettivi  di  performance
organizzativa" 
  La giusta scelta delle  professioni  e  delle  relative  competenze
professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e  l'attenta
ponderazione che gli  organi  competenti  sono  chiamati  a  prestare
nell'individuazione della forza  lavoro  e  nella  definizione  delle
risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile  per
ottimizzare l'impiego  delle  risorse  pubbliche  disponibili  e  per
meglio perseguire gli obiettivi di  performance  organizzativa  e  di
erogazione di migliori servizi alla collettivita'. 
    "Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con il ciclo  della
performance" 
  Ne deriva che, cosi' come il ciclo di gestione  della  performance,
declinato nelle sue  fasi  dall'articolo  4,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con
i contenuti e con il ciclo  della  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio,  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  deve
svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con  gli
obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono
articolati,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  01,   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano
le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione
alle attivita' e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di  ogni
pubblica amministrazione. 
    "Fabbisogni prioritari ed emergenti/professionalita'  infungibili
e nuove competenze" 
  Quanto  sopra  implica,  altresi',  che  e'  fondamentale  definire
fabbisogni prioritari o emergenti  in  relazione  alle  politiche  di
governo,  individuando  le  vere  professionalita'  infungibili,  non
fondandole esclusivamente  su  logiche  di  sostituzione  ma  su  una
maggiore inclinazione e sensibilita' verso  le  nuove  professioni  e
relative  competenze  professionali  necessarie  per   rendere   piu'
efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del  lavoro  e  le
modalita' anche di offerta dei servizi al  cittadino  attraverso,  ad
esempio, le nuove tecnologie. 
    "Privilegiare  il  potenziamento  delle  funzioni   istituzionali
piuttosto che di quelle di supporto" 
  Logica deduzione di quanto detto e' utilizzare, nella redazione del
PTFP,  criteri  che  meglio  indirizzino  l'approvvigionamento  e  la
distribuzione di personale, in quest'ultimo caso ricorrendo  anche  a
forme  di  riconversione  professionale  volte  a   privilegiare   il
potenziamento  delle  funzioni  istituzionali  e  di  core   business
piuttosto che di quelle di supporto o di back office. 
    "Gli standard di  personale"  "Parametri  ed  indicatori  fondati
sull'analisi dei processi o di benchmarking" 
  Tale processo di indirizzo organizzativo,  volto  a  programmare  e
definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione  con  i
risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonche' di
cambiamento dei modelli organizzativi,  e'  preceduto  da  un'analisi
degli   input   della   produzione,   fondata   su   metodologie   di
standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutan-do
opportunamente le  professionalita'  presenti  e  quelle  mancanti  e
contemplando, all'occorrenza, ipotesi di  conversione  professionale.
Tale analisi  deve  passare  anche  dalla  previa  individuazione  di
indicatori e parametri che, par-tendo da informazioni in  possesso  o
acquisite  dalle  previste  banche  dati  con  metodi   ragionati   e
sistematizzati,   consentano   di   ottimizzare   e    razionalizzare
quantitativamente e qualitativamente i propri fabbisogni, sviluppando
analisi sui processi da gestire, nonche' sul confronto tra attivita',
settori  di  attivita',  tipologie  di  amministrazioni  omogenee   o
assimilabili, al fine di definire modelli standard di  fabbisogno  di
personale. 
    "Lo sviluppo del Sistema informativo del personale come cruscotto
decisionale per le politiche di assunzione definite dal Governo" 
  L'articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001, prevede che le presenti linee
di indirizzo siano definite anche sulla base delle informazioni  rese
disponibili dal sistema informativo del personale di cui all'articolo
60 del d.lgs. 165/2001 (SICO). 
  Considerato che le modalita' di acquisizione dei dati del personale
volte a con-sentire alle amministrazioni di  comunicare  al  predetto
sistema informativo le informazioni riguardanti le professioni  e  le
relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
fabbisogni, sono in corso di implementazione, le  presenti  linee  di
indirizzo  mirano,  in  questa   prima   fase,   ad   introdurre   le
amministrazioni alle nuove metodologie di definizione dei piani e  ad
illustrare  i  criteri  che  saranno  alla  base  dei   processi   di
implementazione del sistema informativo di cui  all'articolo  60  del
d.lgs. 165/2001 (SICO), garantendo la massima  semplificazione  degli
adempimenti procedurali degli uffici coinvolti nell'acquisizione  dei
dati. 
  In attesa delle informazioni suddette,  le  innovazioni  introdotte
dal  d.lgs.  75/2017  potranno   trovare   applicazione   in   chiave
sperimentale, anche al fine di pervenire  alla  messa  a  regime  del
sistema sulla base della condivisione delle metodologie  con  i  vari
settori, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. 
  In  aggiunta  si  evidenzia  che  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica ha svolto, con l'Aran, un'attivita' che si e'  conclusa  con
due  rapporti  finali:  "Modelli  di  ana-lisi  e  di  gestione   dei
fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche"  e  "Modelli
di rappresentazione delle professioni e relative competenze:  ipotesi
di lavoro per la PA" che contengono  utili  elementi  in  materia  di
sviluppo dei fabbisogni a cui le amministrazioni possono ispirarsi  e
di cui si terra' conto anche in sede di implementazione  del  sistema
informativo del personale di cui all'articolo 60 del d.lgs.  165/2001
(SICO). 
    "Complementarieta' delle linee di indirizzo in tema di fabbisogni
con le linee guida di indirizzo in tema di reclutamento" 
  E' fondamentale, infine, sottolineare  che  le  presenti  linee  di
indirizzo sono complementari  a  quelle  previste  dall'articolo  35,
comma  5.2,  del  d.lgs.  165/2001,  sullo  svolgimento  delle  prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli,  ispirate  alle  migliori
pratiche  a  livello  nazionale  e  internazionale  in   materia   di
reclutamento  del  personale.  La  programmazione   del   fabbisogno,
infatti, trova il suo  naturale  sbocco  nel  reclutamento  effettivo
della  forza  lavoro.  Ed  e'  evidente  che  anche  le  regole   del
reclutamento debbano rinnovarsi e  perfezionarsi  soprattutto  quando
siano state  individuate  nuove  professioni  e  relative  competenze
professionali da mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni. 
    "Valorizzare, nel reclutamento delle risorse, le competenze e  le
attitudini richieste piuttosto che le conoscenze" 
  Le innovazioni che il predetto d.lgs. 75/2017 reca su  tale  fronte
consentono, infatti, di coniugare una piu'  ragionata  determinazione
dei fabbisogni con modalita' di reclutamento volte a soddisfare  tali
fabbisogni  e  percio'  sviluppate  secondo  strategie,  processi  di
selezione e bacino di reclutamento che  privilegino  l'individuazione
di  figure  e  competenze  professionali  idonee  ad   una   pubblica
amministrazione  moderna,  nel  rispetto  dei  principi  di   merito,
trasparenza    ed    imparzialita',     focalizzando     l'attenzione
sull'introduzione di strumenti volti a valorizzare le attitudini e le
abilita'  richieste  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  delle
responsabilita'   da   affidare,   in   aggiunta   alle   conoscenze.
Valorizzare, nel reclutamento  delle  risorse,  le  competenze  e  le
attitudini richieste piuttosto che le conoscenze. 
    "Rafforzare la dimensione valoriale delle finalita' pubbliche" 
  Infine la pianificazione dei fabbisogni  di  personale,  in  quanto
processo tra i piu'  strategici  e  rilevanti  della  gestione  delle
risorse, deve essere anche  pienamente  coerente,  oltre  che  con  i
principi generali di legalita',  con  la  disciplina  in  materia  di
anticorruzione,  e  tenere  conto   che,   nella   programmazione   e
nell'esecuzione  delle  procedure  di  reclutamento  delle   risorse,
occorre applicare la normativa e le migliori pratiche connesse con la
prevenzione della corruzione. 
    "Natura delle linee guida" 
  Le presenti  linee  guida,  adottate  con  decreti  di  natura  non
regolamentare ai sensi dell'articolo  6-ter,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di
orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa,
al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.  Gli
enti territoriali opereranno,  altresi',  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa  ad  essi  riconosciuta  dalle  fonti  normative,   nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
 
    2. I piani dei fabbisogni di personale (PTFP) 
 
    "La disciplina dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP)" 
  Le presenti linee guida sono definite per  la  predisposizione  dei
piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di  personale  delle  pubbliche
amministrazioni, nell'ottica di coniugare  l'ottimale  impiego  delle
risorse  pubbliche  disponibili  e  gli  obiettivi   di   performance
organizzativa, efficienza, economicita' e  qualita'  dei  servizi  ai
cittadini  e  di   assicurare,   da   parte   delle   amministrazioni
destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
  Il concetto di fabbisogno  di  personale  implica  un'attivita'  di
analisi ed una  rappresentazione  delle  esigenze  sotto  un  duplice
profilo: 
  -  quantitativo:  riferito  alla  consistenza  numerica  di  unita'
necessarie  ad  assolvere  alla  mission  dell'amministrazione,   nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva
anche la  necessita'  di  individuare  parametri  che  consentano  di
definire un fabbisogno standard per attivita' omogenee o per processi
da gestire. 
  - qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e  competenze
professionali meglio rispondenti alle  esigenze  dell'amministrazione
stessa, anche  tenendo  conto  delle  professionalita'  emergenti  in
ragione  dell'evoluzione  dell'organizzazione  del  lavoro  e   degli
obiettivi da realizzare. 
  Con riferimento al profilo quantitativo, l'analisi  dei  fabbisogni
puo' essere supportata da alcuni metodi: 
  •  analisi  basate  su  fabbisogni  standard  definiti  a   livello
territoriale  (piu'  adatta  ad   amministrazioni   che   hanno   una
consistente presenza di personale sul territorio); 
  • analisi basate su  fabbisogni  standard  definiti  a  livello  di
funzioni omogenee (piu' adatta ad amministrazioni che non operano  su
un territorio); 
  • analisi predittive sulle cessazioni di personale. 
  Con riferimento al profilo qualitativo, per definire il  fabbisogno
di persone all'interno del piano si propone, in  prima  battuta,  uno
schema di riferimento che sara' implementato sul SICO, che potra' nel
tempo ulteriormente affinarsi e precisarsi  anche  sulla  base  delle
sollecitazioni che arriveranno dalle amministrazioni. E'  uno  schema
orientativo    per    introdurre    alcuni    primi    elementi    di
standardizzazione. Sulla base di tale schema l'amministrazione potra'
definire una tabella dei fabbisogni articolata su: 
  a) quali processi, funzioni o attivita'  necessitano  di  personale
(es:   Risorse   Umane,   Sistemi    informativi,    Processi    core
dell'amministrazione, Sedi territoriali); 
  b) quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard
semplificata; 
  Questo schema e' un primo  passo  verso  la  standardizzazione  dei
piani dei fabbisogni,  condizione  necessaria  per  pervenire  ad  un
sistema informativo, del lavoro pubblico, che si  pone  al  di  sopra
delle specifiche configurazioni organizzative delle amministrazioni e
delle specifiche definizioni giuridico-contrattuali  dei  profili  di
ciascuna amministrazione. 
  In  sede  di  elaborazione  dei  piani  i  profili  quantitativi  e
qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in
ragione  dei  vincoli   finanziari   esterni   che   incidono   sulla
quantificazione  del  fabbisogno,  le  scelte  qualitative  diventano
determinanti al  fine  dell'ottimale  utilizzo  delle  risorse  tanto
finanziarie quanto umane. 
    "Il PTFP e' adottato dall'organo competente  all'esercizio  delle
funzioni di indirizzo  politico  e  approvato  secondo  i  rispettivi
ordinamenti" 
  Il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve  esser
adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle  funzioni
di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche', con  riferimento
alle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto.  Le  amministrazioni
di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  d.lgs.  165/2001  dovrebbero
adottare il loro piano, preferibilmente,  entro  il  15  novembre  di
ciascun anno anche al fine di poter avviare le relative procedure  di
autorizzazione connesse con il reclutamento. 
  Piu' precisamente  l'articolo  6,  comma  4,  del  d.lgs.  165/2001
stabilisce che per le altre  amministrazioni  pubbliche,  diverse  da
quelle  statali  che  hanno  una  distinta  disciplina  piu'   avanti
richiamata, il piano triennale dei fabbisogni e' adottato annualmente
nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  6
predetto  ed  e'  approvato  secondo  le  modalita'  previste   dalla
disciplina dei propri ordinamenti. Restano,  pertanto,  invariate  le
procedure  di  approvazione  previste  dalla  legge  e  dalle   fonti
secondarie, nonche' la specifica normativa di settore. 
    "Le proposte della dirigenza apicale" 
  Si ricorda che l'articolo 16, comma 1, lettera  a-bis,  del  d.lgs.
165/2001, dispone che i dirigenti di  uffici  dirigenziali  generali,
comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti
anche al  fine  dell'elaborazione  del  documento  di  programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui  all'articolo  6,  comma
4". Si ritiene fondamentale, anche sotto  questo  aspetto,  il  ruolo
determinante e propulsivo che  puo'  essere  svolto  dalla  dirigenza
apicale nella gestione manageriale delle risorse e soprattutto  nella
capacita' di centrare il reale fabbisogno  professionale,  sul  piano
quantitativo e qualitativo. La dirigenza tutta, e quella  apicale  in
particolare,    deve    perseguire    l'obiettivo    di    realizzare
un'amministrazione moderna che,  in  ragione  del  limitato  ricambio
generazionale, sia capace di pianificare il reclutamento non  secondo
criteri meramente sostitutivi, di vacanze da coprire, ma in  coerenza
con le necessita' reali, attuali e all'occorrenza future, nonche' con
le presenti linee di indirizzo. 
    "La sinergia tra vertice politico e dirigenza" 
  Queste linee di indirizzo tendono  dunque  a  favorire  cambiamenti
organizzativi che superino i  modelli  di  fabbisogno  fondati  sulle
logiche  delle  dotazioni  organiche  storicizzate,  a   loro   volta
discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano
dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del  lavoro  e  delle
professioni. 
    "Eventuali linee di indirizzo specifiche del vertice politico" 
  Resta ferma la facolta' di integrazione  delle  presenti  linee  di
indirizzo  da  parte  del  vertice  politico,   in   relazione   alle
specificita'   di   ciascuna   amministrazione   ed   ai   rispettivi
ordinamenti. 
    "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" 
  Il PTFP si sviluppa,  come  previsto  dall'articolo  6  citato,  in
prospettiva triennale e  deve  essere  adottato  annualmente  con  la
conseguenza che di anno in anno puo' essere modificato  in  relazione
alle  mutate  esigenze  di  contesto   normativo,   organizzativo   o
funzionale. L'eventuale  modifica  in  corso  di  anno  del  PTFP  e'
consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve
essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessita'
del rispetto delle procedure e dei criteri  previsti,  nonche'  delle
presenti linee di indirizzo. 
    "Controlli preventivi" 
  Il  piano  e'  sottoposto  ai  controlli  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli  di
finanza pubblica. 
    "Informativa sindacale" 
  L'adozione del PTFP  e'  sottoposta  alla  preventiva  informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali  (articolo
6, comma 1, del d.lgs. 165/2001). 
    "Pubblicita' e trasparenza" 
  Infine, si richiama l'articolo 16 del decreto  legislativo  del  14
marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro  a
tempo  indeterminato".  Si  ritiene  che  il  PTFP  sia  oggetto   di
pubblicazione in quanto contiene  pressoche'  tutte  le  informazioni
richiamate, ai fini della pubblicazione. La comunicazione del PTFP al
SICO puo' rappresentare lo  strumento  di  assolvimento  ai  predetti
obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica. 
  Con riferimento alle regioni ed agli enti  locali,  il  modello  da
utilizzare ai fini della comunicazione del piano sara' concordato con
i  relativi   interlocutori   istituzionali   rappresentativi   delle
autonomie, valutando l'opportunita' di  differenziarlo  in  relazione
alla diversa dimensione o complessita' dell'ente, ferma  restando  la
necessita' di indicare comunque gli  elementi  minimi  essenziali  ed
evitando di richiedere informazioni gia' presenti sul SICO. 
    "Il PTFP per le amministrazioni statali e' adottato dal  Ministro
e approvato con DPCM" 
  Per le amministrazioni statali, l'articolo 6, comma 4,  del  d.lgs.
165/2001, prevede che il piano, adottato annualmente  dall'organo  di
vertice,  e'  approvato,  anche  per  le   finalita'   connesse   con
l'autorizzazione a bandire e ad assumere,  di  cui  all'articolo  35,
comma  4,  del  medesimo  d.lgs.,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    "Autorizzazione a bandire e ad assumere adottata con DPCM per  le
amministrazioni centrali" 
  Secondo quanto previsto  dal  citato  articolo  35,  comma  4,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative  assunzioni  del  personale
delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Ne consegue,  come
gia' detto, che per quanto riguarda le amministrazioni statali con il
medesimo  DPCM  si  provvede  all'approvazione  dei  PTFP   ed   alle
conseguenti autorizzazioni a bandire e ad  assumere;  mentre  per  le
amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, per le agenzie e gli
enti pubblici non economici, l'approvazione del PTFP avviene  secondo
i rispettivi ordinamenti e  il  DPCM  dispone  solo  con  riferimento
all'autorizzazione ad avviare le procedure con-corsuali e le relative
assunzioni. 
    "La comunicazione dei piani" 
  La comunicazione dei contenuti dei piani del personale  al  sistema
di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n.  165  del  2001  e'
effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in  assenza  di
tale  comunicazione,  e'  fatto  divieto  alle   amministrazioni   di
procedere alle assunzioni. 
    "Disposizioni speciali" 
  Ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165
del 2001, per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
Ministero degli affari esteri, nonche'  per  le  amministrazioni  che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e  sicurezza
dello  Stato,  di  polizia  e  di  giustizia,  sono  fatte  salve  le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.  Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione  delle  dotazioni
organiche del personale degli istituti e  scuole  di  ogni  ordine  e
grado e delle istituzioni educative. 
  Sono  fatte  salve  le  procedure  di  reclutamento  del  personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali,  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
 
    2.1 Il superamento della dotazione organica 
 
    "Il  PTFP  fulcro  degli  assetti  organizzativi,  non  piu'   la
dotazione organica" 
  L'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come
modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo  n.  75  del
2017,  introduce  elementi  significativi  tesi   a   realizzare   il
superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. 
  Il  termine  dotazione  organica,  nella   disciplina   precedente,
rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire  il
PTFP,  nonche'  per  individuare  gli  assetti  organizzativi   delle
amministrazioni,  contenitore  che   condizionava   le   scelte   sul
reclutamento  in  ragione  dei  posti  disponibili  e  delle   figure
professionali contemplate. 
  Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6,  e'  necessaria  una
coerenza tra il piano triennale  dei  fabbisogni  e  l'organizzazione
degli uffici, da formalizzare con gli atti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti. 
  La centralita' del PTFP, quale strumento strategico per individuare
le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali  ed
agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita'
e qualita' dei servizi ai cittadini, e' di tutta  evidenza.  Il  PTFP
diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile,  per  le
esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie
all'organizzazione. 
    "La dotazione organica e' un valore finanziario" 
    "Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale" 
  La nuova visione, introdotta dal  d.lgs.  75/2017,  di  superamento
della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel  fatto  che  tale
strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto  ad  iter
complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile  e
finalizzato a rilevare realmente  le  effettive  esigenze,  quale  il
PTFP. 
  Per le amministrazioni centrali la  stessa  dotazione  organica  si
risolve  in  un  valore  finanziario  di  spesa  potenziale   massima
sostenibile che non puo' essere valicata dal PTFP.  Essa,  di  fatto,
individua la "dotazione" di spesa  potenziale  massima  imposta  come
vincolo esterno dalla  legge  o  da  altra  fonte,  in  relazione  ai
rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli  enti
territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore
di spesa potenziale massima resta  quello  previsto  dalla  normativa
vigente. 
  Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa  potenziale  massima,
le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno  quindi  procedere
annualmente  alla  rimodulazione  qualitativa  e  quantitativa  della
propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni  programmati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  10-bis,  del
decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95  e  garantendo  la  neutralita'
finanziaria  della  rimodulazione.  Tale  rimodulazione  individuera'
quindi   volta   per   volta   la   dotazione   di   personale    che
l'amministrazione ritiene rispondente  ai  propri  fabbisogni  e  che
fara' da riferimento per l'applicazione  di  quelle  disposizioni  di
legge che assumono la dotazione o la pianta organica  come  parametro
di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite  percentuale  della
dotazione organica ovvero,  in  senso  analogo,  l'articolo  110  del
decreto legislativo n. 267 del 2000). 
  Resta poi fermo  che,  nell'ambito  di  tale  indicatore  di  spesa
potenziale massima,  come  declinato  nell'ambito  di  una  eventuale
rimodulazione  qualitativa  e  quantitativa  della   consistenza   di
organico, le amministrazioni: 
  a) potranno coprire i  posti  vacanti  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza
di oneri  connessi  con  l'eventuale  acquisizione  di  personale  in
mobilita' e fermi restando gli ulteriori  vincoli  di  spesa  dettati
dall'ordinamento di settore con riferimento  anche  alla  stipula  di
contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle suddette facolta' di
assunzione vanno ricomprese anche  quelle  previste  da  disposizioni
speciali di legge provviste  della  relativa  copertura  finanziaria,
nonche' l'innalzamento  delle  facolta'  derivante  dall'applicazione
dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs.  n.  75  del  2017.  In  questo
senso, l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e  non
fa  sorgere  effetti  piu'  favorevoli  rispetto  al   regime   delle
assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti  dalla  legge
e, conseguentemente, gli stanziamenti  di  bilancio  devono  rimanere
coerenti con le predette limitazioni. 
  b) dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le  risorse
finanziarie destinate all'attuazione  del  piano,  nei  limiti  delle
risorse quantificate sulla base  della  spesa  per  il  personale  in
servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali  previste  a
legislazione vigente. 
  Nel PTFP la dotazione organica  va  espressa,  quindi,  in  termini
finanziari. Partendo  dall'ultima  dotazione  organica  adottata,  si
ricostruisce   il   corrispondente   valore   di   spesa   potenziale
riconducendo   la   sua    articolazione,    secondo    l'ordinamento
professionale dell'amministrazione, in oneri  finanziari  teorici  di
ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti  al  trattamento
economico  fondamentale  della  qualifica,  categoria   o   area   di
riferimento in relazione alle fasce  o  posizioni  economiche.  Resta
fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a
quella derivante dalle facolta' di  assunzioni  consentite,  comprese
quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del
d.lgs. 75/2017, non  puo'  essere  superiore  alla  spesa  potenziale
massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata  o,  per
le amministrazioni, quali le Regioni e  gli  enti  locali,  che  sono
sottoposte a tetti  di  spesa  del  personale,  al  limite  di  spesa
consentito dalla legge. 
  La declinazione delle qualifiche, categorie o  aree,  distinte  per
fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto  di  programmazione
del fabbisogno, che e'  determinato  annualmente,  con  un  orizzonte
triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo,
nel rispetto dei vincoli  finanziari  di  cui  meglio  si  dira'  nel
paragrafo seguente. 
  Nel programmare le assunzioni per le professionalita' da  acquisire
sulla base delle facolta' assunzionali vigenti o dei  previsti  tetti
di spesa, occorre verificare se  esistono  margini  di  rimodulazione
della dotazione organica, da esprimere nel  PTFP,  nel  rispetto  del
limite finanziario massimo  della  "dotazione"  di  spesa  potenziale
individuato sulla base delle indicazioni sopra riportate. 
    "Riserva di legge sul numero degli  uffici  dirigenziali  per  le
amministrazioni centrali" 
  Resta ferma, per quanto riguarda la dirigenza delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  comprese
le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti  di
ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  previsione
dell'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
secondo cui il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e
non generale non puo' essere incrementato  se  non  con  disposizione
legislativa. E' fatta salva  la  possibilita'  di  decrementare  tale
numero, nel qual caso definitivamente, secondo quanto  si  dira'  nel
successivo paragrafo per destinare il valore  finanziario  dei  posti
dirigenziali a vantaggio della dotazione organica del  personale  non
dirigenziale.  Tale  possibilita',  pur  non  essendo   espressamente
prevista  dalla  norma,  puo'  essere  dedotta  considerando  che  la
riduzione di strutture dirigenziali puo'  essere  uno  strumento  per
favorire un  piu'  razionale  assetto  organizzativo,  contrariamente
all'incremento delle posizioni dirigenziali che necessariamente  deve
recare, per le amministrazioni interessate, una copertura finanziaria
all'interno della legge. 
 
  2.2  Garanzia  degli  equilibri  di   finanza   pubblica:   vincoli
finanziari 
 
    "Dati finanziari essenziali dei PTFP" 
  Al fine  di  garantire  il  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e' necessario richiamare alcune precisazioni contenute nella
disciplina dagli articoli 6 e 6-ter del d.lgs 165/2001 in materia  di
vincoli finanziari. 
  Nei  precedenti  paragrafi  e'  stato  gia'  sottolineato  che   e'
necessario predisporre il PTFP  in  coerenza  con  la  programmazione
finanziaria  e  di  bilancio  e,  conseguentemente,   delle   risorse
finanziarie a disposizione. La programmazione, pertanto, deve  tenere
conto dei vincoli connessi con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  di
quelli in materia di spesa del personale e  non  puo'  in  ogni  caso
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il piano triennale,  poi,  deve  indicare  le  risorse  finanziarie
destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per  ogni  anno,
le risorse quantificate: 
  - sulla base della spesa per  il  personale  in  servizio  a  tempo
indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente  anche
quella sostenuta per  il  personale  in  comando,  o  altro  istituto
analogo. Cio' in quanto trattasi di personale in servizio,  sia  pure
non di ruolo, per il quale  l'amministrazione  sostiene  l'onere  del
trattamento economico nei termini previsti dalla  normativa  vigente.
La spesa del personale in part-time e' da considerare in  termini  di
percentuale di prestazione  lavorativa  solo  se  il  tempo  parziale
deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi  da  trasformazione  del
rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella
espandibile in relazione all'eventualita'  di  un  ritorno  al  tempo
pieno; 
  - sulla base  dei  possibili  costi  futuri  da  sostenere  per  il
personale   assegnato   in   mobilita'   temporanea   presso    altre
amministrazioni (in uscita) per  valutare  gli  effetti  in  caso  di
rientro; 
  - con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile,  nel
  rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e
  36 del d.lgs. 165/2001, nonche' le limitazioni  di  spesa  previste
  dall'art. 9, comma 281 , del d.l. 78/2010 e dall'art. 14  del  d.l.
  66/2014. I rapporti di lavoro  flessibile  vanno  rappresentati  in
  quanto incidono sulla  spesa  di  personale  pur  non  determinando
  riflessi definitivi sul PTFP; 
  - con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a
  tempo indeterminato, relativi  all'anno  precedente,  nel  rispetto
  dell'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012; 
  - in ragione delle facolta' assunzionali  previste  a  legislazione
  vigente,  tenuto  conto,  ove  previsti,  degli  ulteriori   limiti
  connessi a tale facolta' con particolare riferimento  ad  eventuali
  tetti di spesa del personale; 
  -  necessarie  per  l'assunzione  delle  categorie  protette,   pur
  considerando che, nei limiti della  quota  d'obbligo,  si  svolgono
  fuori dal budget delle assunzioni; 
  - connesse ad eventuali procedure di mobilita',  nel  rispetto  del
  d.P.C.M. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della
  mobilita' temporanea (acquisizione di personale in  comando,  fuori
  ruolo o analoghi istituti). 
    "Neutralita' finanziaria del PTFP e  rispetto  del  regime  delle
    assunzioni" 
  Il PTFP deve essere redatto senza maggiori  oneri  per  la  finanza
  pubblica e deve indicare la  consistenza,  in  termini  finanziari,
  della  dotazione  organica  nonche'  il  valore   finanziario   dei
  fabbisogni programmati che non possono superare la  "dotazione"  di
  spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di
  spesa di personale previsti. Resta fermo che la copertura dei posti
  vacanti definiti nel  PTFP  avviene  nei  limiti  delle  assunzioni
  consentite a legislazione vigente, nonche', per gli altri  istituti
  o rapporti, nei limiti di  spesa  di  personale  previsti  e  sopra
  richiamati, nonche' dei relativi stanziamenti di bilancio. 
    "Conversione di posti dirigenziali in spesa del personale  e  non
    viceversa" 
  Con  riferimento  alla  dotazione  organica   dirigenziale,   fermo
  restando il vincolo previsto dall'articolo  2,  comma  10-bis,  del
  d.l.  95/2012,  che  non  consente   di   istituire   nuovi   posti
  dirigenziali per le amministrazioni centrali, la flessibilita'  del
  PTFP potrebbe consentire di destinare  il  valore  finanziario  dei
  posti di prima fascia e seconda fascia, per aumentare la  dotazione
  organica del personale non dirigenziale e non viceversa. 
 
 -------- 
  1 Rientrano nel tetto di spesa dell'articolo 9, comma 28, del  d.l.
 78/2010 i contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
 contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  i  contratti
 di   formazione-lavoro,   ad   altri    rapporti    formativi,    la
 somministrazione di lavoro, nonche'  il  lavoro  accessorio  di  cui
 all'articolo 54-bis, comma 7, del d.l. 50/2017, nel  rispetto  della
 disciplina indicata dal predetto comma 28 a cui si rinvia. 
 
 
    2.3 Sanzioni 
 
  "Obbligo di adozione del PTFP, nel rispetto dei vincoli finanziari" 
  L'articolo  6,  comma  6,  del  d.lgs.  165/2001  prevede  che   le
amministrazioni  pubbliche  che  non  provvedono   agli   adempimenti
indicati nell'articolo non possono  assumere  nuovo  personale.  Tale
sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari  e
la non  corretta  applicazione  delle  disposizioni  che  dettano  la
disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa  adozione  del  PTFP  e
degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e  6-ter,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il
divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs.  165/2001  decorre
dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti  linee  di
indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno gia'
adottati. 
  La sanzione del divieto di assumere si  riflette  sulle  assunzioni
del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle
disposte o autorizzate per il  primo  anno  del  triennio  del  piano
precedente ove le amministrazioni  abbiano  assolto  correttamente  a
tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente. 
    "Mancata adozione  del  Piano  della  performance  -  Divieto  di
assunzione." 
  Si ricorda, tra l'altro, che  l'articolo  10  del  d.lgs.  150/2009
prevede che: "In caso di mancata adozione del Piano della performance
(...)  l'amministrazione  non  puo'  procedere   ad   assunzioni   di
personale". Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 267 del 2000,  per  gli  enti  locali,  il
piano della performance e' unificato nel PEG. 
    "Norma  transitoria  nelle  more  dell'adozione  delle  linee  di
indirizzo" 
  Si richiama, tuttavia, l'articolo 22, comma 1, del  d.lgs.  75  del
2015 ed in particolare la  seguente  previsione  "In  sede  di  prima
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo di cui al primo  periodo".  Considerato  che  le  linee  di
indirizzo allegate entrano in vigore il  giorno  della  pubblicazione
nella  Gazzetta  ufficiale,  la  sanzione  prevista   decorrere   dal
sessantesimo giorno di pubblicazione del presente decreto. 
  Le  modalita'  di  acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001  sono  a  tal
fine implementate, per la  rilevazione  relativa  all'anno  2018  per
consentire   l'acquisizione   delle   informazioni   riguardanti   le
professioni e  relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati
correlati ai fabbisogni. I competenti uffici del  Dipartimento  della
funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato predisporranno note tecniche  volte  a  fornire  le  istruzioni
necessarie alla predetta rile-vazione che sara' avviata  gradualmente
e tenendo conto delle specificita' di ogni comparto. 
 
  3. La revisione degli assetti organizzativi 
 
    "La revisione degli assetti organizzativi" 
  L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 richiama,  tra  l'altro,
quale principio guida del PTFP, il  principio  dell'ottimale  impiego
delle risorse pubbliche e quello  dell'ottimale  distribuzione  delle
risorse umane. 
  Inoltre, come detto, l'articolo 6, comma 1,  del  predetto  decreto
legislativo   prevede   che   l'organizzazione   degli   uffici,   da
formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi  ordinamenti,  deve
essere conforme al piano triennale dei fabbisogni. 
  Dal combinato disposto delle due previsioni  si  puo'  dedurre  che
sarebbe    limitativo    per    le    amministrazioni     considerare
l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. 
  Tra l'altro se si partisse dall'organizzazione come elemento rigido
da cui ricavare il PTFP, invertiremmo l'ordine logico  richiesto  dal
legislatore  correndo  il  rischio  di  non  rispettare  i   principi
dell'ottimizzazione delle risorse sopra richiamati e  commettendo  il
vizio metodologico di partire dai posti vacanti per definire il reale
fabbisogno  piuttosto  che  ragionare  in   termini   di   necessita'
effettive. 
  L'attivita' di  programmazione  dei  fabbisogni  deve  contemplare,
percio',  l'eventuale  ripensamento,  ove  necessario,  anche   degli
assetti organizzativi. 
    "Possibili criteri per la revisione dell'organizzazione" 
  Il legislatore e' piu' volte  intervenuto  in  materia  richiamando
criteri   basilari   con   riferimento    all'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche. 
  Tali criteri, desumibili dalle misure gia'  previste  dall'articolo
2, comma 10, del d.l. 95/2012, valgono ancora oggi e  indirizzano  le
amministrazioni verso la: 
  a)  concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali,
attraverso il  riordino  delle  competenze  degli  uffici  eliminando
eventuali duplicazioni; 
  b) riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni  ispettive  e  di
controllo; 
  c) rideterminazione della  rete  periferica  su  base  regionale  o
interregionale; 
  d) unificazione, anche in  sede  periferica,  delle  strutture  che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione  del
personale e dei servizi comuni; 
  e)  conclusione  di  appositi  accordi  tra   amministrazioni   per
l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di  cui  alla   lettera   d),
ricorrendo  anche  a  strumenti  di  innovazione   amministrativa   e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
  f) tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  Quale criterio ulteriore di razionalizzazione, si richiama, ad ogni
buon conto, anche l'articolo 1, comma 404, della  lette  27  dicembre
2006, n. 296 ed in particolare  la  lettera  f)  con  riferimento  al
dimensionamento del personale utilizzato  per  funzioni  di  supporto
(gestione  delle  risorse   umane,   sistemi   informativi,   servizi
manutentivi  e   logistici,   affari   generali,   provveditorati   e
contabilita') in misura non superiore al 15 per cento  delle  risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni  amministrazione,  mediante
processi di riorganizzazione e  di  formazione  e  riconversione  del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore  all'8  per  cento  all'anno  fino  al
raggiungimento del  limite  predetto.  Occorre  altresi'  valutare  i
vantaggi di efficienza derivanti dalla digitalizzazione dei  processi
di back-office e di front-office. 
  Criteri  utili,  in  sede  di   razionalizzazione   degli   assetti
organizzativi, da mutuare nell'ambito dell'autonomia organizzativa di
ciascuna amministrazione, possono  essere  anche  quelli  volti  allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso  accorpamenti  di  uffici  con  l'obiettivo   di   ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 
    "Il PTFP deve dare evidenza delle misure di razionalizzazione" 
  E'  auspicabile  che  il  PTFP  dia  conto  di  quali   azioni   le
amministrazioni hanno posto in essere, ricorrendo  ai  criteri  sopra
richiamati o a quelli piu' coerenti con le proprie specificita',  per
alleggerire le strutture organizzative, eliminare le  duplicazioni  e
razionalizzare gli assetti. 
  Non si tralascia di evidenziare che le  informazioni  che  dovranno
confluire nel sistema informativo di cui all'articolo 60  del  d.lgs.
165/2001  potranno  restituire  alle  amministrazioni,   nonche'   al
Governo,  indicatori  importanti  per  la   razionalizzazione   degli
apparati amministrativi. 
 
  4. L'impiego ottimale delle risorse 
 
    "Principio guida  del  PTFP:  l'ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche" 
  L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001  richiama  il  principio
guida dell'ottimale  impiego  delle  risorse  pubbliche,  per  meglio
perseguire gli obiettivi di  performance  organizzativa,  efficienza,
economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini. 
  Tale principio deve guidare la fase di analisi preliminare e quella
di sintesi finale che conduce alla redazione del PTFP. Nei  paragrafi
che seguono saranno forniti indirizzi  volti  a  favorire  l'ottimale
impiego delle risorse pubbliche, tenuto conto di un approccio duplice
orientato sia alla quantita', sia alla qualita' delle  programmazione
del fabbisogno di personale. 
    "Eventuali soprannumeri o eccedenze" 
  In sede di stesura del PTFP le  amministrazioni  pubbliche  possono
individuare, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, eventuali
situazioni di soprannumero o eccedenze  di  personale,  in  relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria. Si rinvia, al
riguardo, alla circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di "Piani di
razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa
di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento"  per  le
parti compatibili con  la  normativa  vigente  che,  come  noto,  non
consente piu' il ricorso alla misura del prepensionamento. 
    "Principio guida dell'ottimale distribuzione delle risorse umane" 
  Sempre l'articolo  6,  comma  2,  afferma  un  ulteriore  principio
basilare  secondo  cui,  nell'ambito  del  PTFP,  le  amministrazioni
pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle   risorse   umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di  mobilita'  e  di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di  cui
all'articolo 35, comma 2. 
  E' fondamentale concentrarsi sulla portata della  disposizione  che
contempla diverse strategie che le amministrazioni possono  porre  in
essere. 
    "Processi di mobilita' interna ed esterna" 
  In primis, con riferimento ai processi di mobilita',  occorre  fare
riferimento tanto alla mobilita' interna all'amministrazione,  quanto
a quella esterna. 
  Lo strumento della mobilita' interna non va sottovaluto laddove  le
amministrazioni possono, nel rispetto della disciplina legislativa  e
contrattuale in materia, definire piani  di  razionalizzazione  della
distribuzione e allocazione della  forza  lavoro  in  relazione  agli
obiettivi di  performance  organizzativa.  Si  richiama  quanto  gia'
evidenziato   nei   paragrafi   precedenti   con   riferimento   alla
riconversione del personale per adibirlo ad attivita' di front office
o di tipo istituzionale ed in generale per rafforzare i  settori  che
presentano tale necessita' di potenziamento. 
  Con riferimento alla mobilita' esterna si ricordano le previsioni: 
  - dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono  un
regime  di  limitazione  delle  assunzioni  di  personale   a   tempo
indeterminato, sono consentiti  trasferimenti  per  mobilita',  anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte  a  limitazione,
nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche ovvero  nel
rispetto dalla "dotazione" di spesa potenziale; 
  - dell'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,
il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilita' non
possono  essere  calcolate  come   risparmio   utile   per   definire
l'ammontare  delle  di-sponibilita'  finanziarie  da  destinare  alle
assunzioni; 
  - dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001. 
    "Le progressioni del personale in servizio" 
  Il PTFP  deve  poi  indicare,  sempre  nello  spirito  del  miglior
utilizzo delle risorse, eventuali  progressioni  tra  le  aree  o  le
categorie rivolte al personale in servizio  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
    "Reclutamento dall'esterno" 
  Dopo  aver  verificato  la  percorribilita'  degli  interventi   di
revisione  organizzativa,  mobilita'  interna  ed  esterna,  il  PTFP
indichera', nel rispetto dei criteri illustrati e  del  regime  delle
assunzioni le scelte da operare con riferimento  al  reclutamento  di
nuove personale con le modalita' di cui all'articolo  35  del  d.lgs.
165/2001, nonche' con le procedure di reclutamento speciale  previste
dalla legge tra cui quelle dell'articolo 20 del  decreto  legislativo
n. 75/2017. 
  Il PTFP deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato  previste
nel triennio, nonche' ogni forma di ricorso  a  tipologie  di  lavoro
flessibile nel rispetto della disciplina ordinamentale  di  cui  agli
articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001,  nonche'  delle  limitazioni  di
spesa previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall'art. 14
del d.l. 66/2014 e rimarcando sempre la necessita'  di  rispettare  i
vincoli di  finanza  pubblica  previsti  di  cui  occorre  dare  ogni
evidenza possibile nel PTFP. 
    "Le categorie protette e l'obbligo di assunzione anche in  deroga
a divieti sanzionatori" 
  L'articolo 6,  comma  2,  richiama  poi  il  reclutamento  previsto
dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs.  165/2011.  Il  richiamo  nasce
dalla volonta'  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle  assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12  marzo  1999,  n.  68,  nonche'  in
generale  delle  categorie  protette  nel  rispetto  della  normativa
prevista in materia di  quote  d'obbligo.  La  quota  d'obbligo  deve
essere garantita dalle amministrazioni anche in presenza di eventuali
divieti  sanzionatori,  purche'  non  riconducibili  a  squilibri  di
bilancio. 
  La previsione citata e' in linea con l'articolo 39-bis  del  d.lgs.
165/2001, inserito dall' art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017,
che istituisce la "Consulta nazionale per l'integrazione in  ambiente
di lavoro delle persone con  disabilita'"  in  un'ottica  di  massima
integrazione e tutela della categorie protette. 
    "Disciplina delle esternalizzazioni" 
  Nel PTFP occorre, infine, dare  puntualmente  conto  dell'eventuale
applicazione dell'articolo 6-bis  del  d.lgs.  165/2001  in  caso  di
acquisto sul mercato di servizi, originariamente prodotti al  proprio
interno, al fine di dimostrare le conseguenti economie di gestione  e
per evidenziare le necessarie misure in materia di personale. 
  Si ricorda che il comma 2 del predetto  articolo  6-bis  stabilisce
che "Le amministrazioni interessate dai processi di cui  al  presente
articolo provvedono al  congelamento  dei  posti  e  alla  temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione  in  misura  corrispondente,
fermi restando  i  processi  di  riallocazione  e  di  mobilita'  del
personale." 
  Si ricorda, infine, il successivo comma 3 che  rimette  ai  collegi
dei revisori dei conti e  agli  organi  di  controllo  interno  delle
amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 di vigilare
sull'applicazione dell'articolo 6-bis,  dando  evidenza,  nei  propri
verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione  dei  provvedimenti  in
materia di  organizzazione  e  di  personale,  anche  ai  fini  della
valutazione del personale con incarico dirigenziale. 
  Un eventuale reinternalizzazione e' subordinata al  rispetto  della
normativa  in  materia  di  accesso   all'impiego   nelle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  all'invarianza  di  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
  5. I profili professionali 
 
    "Confronto  con  le  OO.SS.  per  l'individuazione  dei   profili
professionali" 
  Nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di  lavoro  relativo
al personale del comparto funzioni  centrali  -  triennio  2016-2018,
sottoscritto  il  12  febbraio  2018,  nel  quale  sono  confluiti  i
precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, EPNE,  Agid,  Cnel
ed Enac, l'articolo 5 prevede che  le  amministrazioni  del  comparto
definiscano  i  profili  professionali  coerenti  con   l'ordinamento
previsto dal CCNL, con la forma partecipativa del  confronto  con  le
OO.SS.. Si rinvia alle disposizioni analoghe previste  nelle  ipotesi
di CCNL dei rispettivi comparti. 
    "Percorso   per   una   corretta   individuazione   dei   profili
professionali necessaria per definire il PTFP" 
  L'articolo 12, del predetto CCNL del  comparto  funzioni  centrali,
inoltre, prevede l'istituzione  di  una  Commissione  paritetica  sui
sistemi di classificazione professionale anche al fine di pervenire a
modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali
e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi. 
  Alcuni dei compiti assegnati alla suddetta  Commissione  paritetica
sono qui richiamati come  percorso  utile  alle  amministrazioni  per
definire i  rispettivi  profili  professionali,  considerato  che  la
pianificazione di un corretto fabbisogno non puo' prescindere da  una
preliminare  e  congrua  individuazione  dei  profili   professionali
necessari. 
  Ciascuna  amministrazione  dovrebbe,  in  sede  di  disciplina  del
proprio ordinamento professionale, tenere conto di: 
  • possibilita'  di  raffronto  con  gli  ordinamenti  professionali
vigenti in altri settori pubblici e  privati  o  in  altre  pubbliche
amministrazioni dei  Paesi  europei,  nel  rispetto  della  normativa
contrattuale del comparto; 
  • efficacia ed appropriatezza dei propri profili professionali  con
riferimento all'organizzazione  del  lavoro,  alle  funzioni  e  alla
struttura della propria amministrazione,  nell'ottica  di  bilanciare
l'esigenza di  convergenza  con  quella  di  valorizzare  le  proprie
specificita'; 
  • declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei
processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo
e  dalle  nuove  tecnologie,  ed   alle   conseguenti   esigenze   di
fungibilita' delle prestazioni e di valorizzazione  delle  competenze
professionali. Si  considerino  ad  esempio  i  fabbisogni  di  nuove
professioni    e    competenze    professionali     necessari     per
l'implementazione d'innovazioni legislative o di  policy,  che  hanno
impatto su gran parte delle pubbliche amministrazioni quali: il CAD e
il Piano Triennale  per  l'informatizzazione  delle  PA  (gestore  di
progetto/project manager; gestore della  sicurezza  ICT/ICT  security
manager; progettista di esperienza utente/user  experience  designer;
esperto di dati/data scientist); il codice degli appalti e  la  nuova
politica delle infrastrutture (gestore di progetto complesso; gestore
di rete); la politica  di  coesione  e  la  gestione  dei  fondi  SIE
(gestore di programma/program manager; gestore di  progetto/  project
manager/gestore del rischio/risk manager; specialista di appalti,  di
aiuti  di  stato,  di  normativa  comunitaria,  di   contabilita'   e
finanza;); 
  • contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli
organizzativi; 
  • possibilita' di rappresentare e definire  in  modo  innovativo  i
contenuti professionali, di individuare nuove figure o  di  pervenire
alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica  di  sostenere  i
processi di cambiamento organizzativo e di incentivare  comportamenti
innovativi. 
    "L'analisi delle figure professionali" 
  Le  amministrazioni  dovranno,  quindi,   individuare   i   profili
professionali  in  coerenza  con  le  funzioni  (missioni)  che  sono
chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei  processi  e,
non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del codice  etico
e comportamentale. 
  I  profili  professionali  dovranno  tenere  conto  del  grado   di
responsabilita'  connesso  a  ciascuna  posizione  e,   quindi,   del
posizionamento  all'interno  dell'organizzazione,   delle   relazioni
richieste, delle attivita' da svolgere, degli strumenti da utilizzare
(job description). Occorre, poi, definire le competenze richieste per
ciascun profilo professionale  in  relazione  alle  conoscenze,  alle
capacita' e alle caratteristiche comportamentali. 
  La corretta individuazione dei profili professionali consente, poi,
nella  fase  del  reclutamento,  di  avere  migliori  strumenti   per
selezionare le risorse umane adeguate e  per  meglio  finalizzare  la
scelta dei candidati. 
  Si  rimarca,  quindi,  il  principio  di  definire  un  ordinamento
professionale coerente con i principi di efficienza,  economicita'  e
qualita' dei servizi ai cittadini,  tenendo,  altresi',  conto  delle
esigenze di flessibilita' e di priorita' derivanti dalla catena degli
obiettivi, da quelli nazionali  a  quelli  strategici  ed  operativi,
individuando,   ove   necessario,   nuove   figure    e    competenze
professionali. 
  Resta inteso che la rilevazione implementata sul  SICO  tendera'  a
realizzare  aggregazioni  per  famiglie  professionali  al  fine   di
consentire modelli di confronto. 
 
  6. Evoluzioni successive 
 
    "Integrazioni future" 
  Le presenti linee di indirizzo potranno in futuro essere  integrate
  in relazione alle informazioni acquisite  dal  sistema  informativo
  del  personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   di   cui
  all'articolo 60 del  d.lgs.  165/2001  e  dal  sistema  informativo
  nazionale del lavoro pubblico della Presidenza  del  Consiglio  dei
  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica2 . 
  Qualora, sulla  base  del  monitoraggio  effettuato  dal  Ministero
  dell'economia e delle finanze di intesa con il  Dipartimento  della
  funzione pubblica attraverso il predetto sistema  informativo,  con
  riferimento  alle  amministrazioni   dello   Stato,   si   rilevino
  incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali  tali  da
  compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
  Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  con
  decreto di natura non regolamentare, di concerto  con  il  Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze,  adotta  le   necessarie   misure
  correttive delle presenti linee di indirizzo. 
    "Indicatori quantitativi e qualitativi" 
  Le  informazioni  presenti  nel  sistema  predetto,   eventualmente
  combinate con altre informazioni  presenti  in  altre  banche  dati
  gestite  da  pubbliche  amministrazioni,  saranno  utilizzate   per
  sviluppare indicatori quantitativi e  qualitativi  e  per  definire
  metodologie di fabbisogni standard  che  possono  costituire  utili
  strumenti per la  razionalizzazione  e  l'efficienza  dei  mezzi  a
  disposizione. 
  Tra gli indicatori utili  possono  essere  ricompresi  alcuni  gia'
  formalizzati dal legislatore con riferimento agli enti locali, alle
  Universita', agli enti di ricerca, agli enti del Servizio sanitario
  nazionale. 
  Il sistema informativo di cui all'articolo 60 del  d.lgs.  165/2001
  sara' sviluppato tenendo conto anche di tali  criteri,  nell'ottica
  di verificarli  e,  all'occorrenza,  modificarli  e  renderli  piu'
  rispondenti alle esigenze  ricorrendo,  eventualmente,  anche  alle
  integrazioni utili derivanti dalla metodologia definita nell'ambito
  del Progetto Fabbisogni Standard sviluppato da SOSE - Soluzioni per
  il Sistema Economico S.p.A. 
  Tale metodologia, che tiene conto, ai fini  del  fabbisogno,  delle
  caratteristiche  territoriali  e  degli  aspetti  socio-demografici
  della   popolazione   residente,   puo'    essere    estesa    alle
  amministrazioni  centrali  che  presentano   un'articolazione   sul
  territorio al fine di realizzarne una loro razionalizzazione. 
  In generale le informazioni presenti sul Sistema  dell'articolo  60
  del d.lgs. 165/2001 potranno essere elaborate anche per  realizzare
  confronti  connessi  ad  alcuni  processi   comuni   a   tutte   le
  amministrazioni  per  individuare  valori  ottimali  delle  risorse
  utilizzate. 
  Per  maggiori  dettagli  sugli  indicatori  che   potranno   essere
  utilizzati si rinvia al  Rapporto  finale  del  Dipartimento  della
  funzione pubblica e dell'Aran, di luglio 2017, "Modelli di  analisi
  e di gestione dei fabbisogni  di  personale  nelle  amministrazioni
  pubbliche" rinvenibile  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento
  della funzione pubblica. 
  Per  gli  indicatori  qualitativi  che  potranno  essere  presi   a
  riferimento si rinvia, invece al Rapporto finale  del  Dipartimento
  della funzione pubblica e dell'Aran, di novembre 2017, "Modelli  di
  rappresentazione delle professioni e relative  competenze:  ipotesi
  di lavoro  per  la  PA"  rinvenibile  sul  sito  istituzionale  del
  Dipartimento della funzione pubblica. 
  Il sistema di benchmarking,  infatti,  non  potra'  prescindere  da
  metodologie che aggreghino le risorse umane anche  sotto  l'aspetto
  delle  c.d.  famiglie  professionali,  in  modo  da  pervenire   ad
  un'analisi che tenga conto anche del livello di competenze presenti
  nelle amministrazioni e di quelle da acquisire. 
    "Sperimentazione di nuovi regimi delle assunzioni" 
  Si richiamano, poi, le  previsione  di  cui  ai  commi  5,  6  e  7
  dell'articolo 23 del d.lgs. 75/2017, che potrebbero essere estese a
  tutte le amministrazioni,  anche  in  relazione  agli  effetti  del
  monitoraggio dei dati  sul  conto  annuale  di  RGS,  che  potrebbe
  condurre  a  forme  di  sperimentazione  di  nuovi   regimi   delle
  assunzioni,  nel   rispetto   di   un   meccanismo   basato   sulla
  sostenibilita'  finanziaria  della  spesa  per  personale,   previa
  individuazione di specifici meccanismi che  consentano  l'effettiva
  assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    "Processi gestionali del DFP" 
  Nell'ambito  dell'evoluzione  futura  si  da'   evidenza   che   il
  Dipartimento della funzione pubblica sviluppera' appositi  processi
  gestionali per l'approvazione dei fabbisogni delle  amministrazioni
  centrali e per le connesse autorizzazioni a bandire e  ad  assumere
  in attuazione degli articoli 6, comma 4, e 35, comma 4, del  d.lgs.
  165/2001. 
 
 -------- 
  2 Il Dipartimento della funzione pubblica ha in  fase  avanzata  di
 sviluppo il Sistema informativo nazionale del lavoro pubblico.  Tale
 sistema dispone di dati ottenuti integrando fonti informative  certe
 che  li  gestiscono  per  proprie  finalita'  istituzionali,   fonti
 statistiche e banche dati pubbliche  istituite  da  norme  primarie.
 L'utilizzo sinergico della informazioni  presenti  in  tale  sistema
 informativo ed in quello del personale del Ministero dell'economia e
 delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
 di cui all'articolo 60 del d.lgs.  165/2001,  fornira'  un  supporto
 informativo essenziale per le decisioni in  materia  di  organici  e
 fabbisogni. 
 In particolare sara' possibile,  avvalendosi  di  tecniche  di  data
 science  e  di  analisi  multidimensionale,  effettuare  in  maniera
 dinamica e in tempo reale previsioni e  proiezioni  delle  dinamiche
 occupazionali  pubbliche  o  stimare  preventivamente  l'impatto  di
 politiche di assunzioni o pensionistiche, aggregando o disaggregando
 i dati secondo le dimensioni di interesse (collocazione  geografica,
 tipologia di  amministrazione,  competenze,  profili  professionali,
 etc.). 
 
 
  7. Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 
 
    "Settore SSN" 
  La programmazione dell'attivita' dell'azienda, la definizione degli
obiettivi e  la  verifica  della  disponibilita'  finanziaria,  anche
derivante  da  vincoli  nazionali  e  regionali,  costituiscono  atti
prodromici e alla base  del  piano  triennale  dei  fabbisogni  delle
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
  I predetti piani  triennali  dei  fabbisogni  di  personale  (PTFP)
devono essere compatibili con la cornice finanziaria  per  il  SSN  e
devono essere redatti nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in
materia di contenimento del costo del personale. 
  In particolare, l'articolo 1, comma 565, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo  2,
comma  71,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e  successive
modificazioni, stabilisce  che  gli  Enti  del  SSN  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  adottando  misure
necessarie a garantire che la spesa del  personale,  al  lordo  degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superi
il corrispondente ammontare dell'anno 2004  diminuito  dell'1,4%.  L'
articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come sostituito dall'articolo 1, comma 584, lettera b),  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190 e modificato  dall'articolo  1,  comma  454,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, a decorrere dal
1° gennaio 2015, la regione e' giudicata adempiente ove sia accertato
l'effettivo conseguimento del predetto obiettivo di  spesa.  In  caso
contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione  e'  considerata
adempiente  ove  abbia  raggiunto  l'equilibrio  economico  e   abbia
attuato, negli anni  dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale
riduzione della spesa di personale ovvero una variazione dello  0.1%,
fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi  previsti
all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge 191/2009. 
  I PTFP delle Aziende e degli Enti  del  SSN  sono  approvati  dalle
rispettive regioni  di  appartenenza,  secondo  quanto  eventualmente
previsto dalla disciplina regionale in materia,  anche  tenuto  conto
della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
DM 70/2015,  e  successivamente  adottati  in  via  definitiva  dalle
Aziende  ed  Enti  stessi.  Entro  30  giorni  dalla  loro   adozione
definitiva i contenuti  dei  piani  sono  comunicati,  a  cura  delle
medesime Aziende ed Enti, tramite il sistema di cui all'art.  60  del
d.lgs. 165/2001. 
  Le previsioni dell'articolo 6-ter, commi 3 e 6, del d.lgs. 165/2001
riguardano il regime ordinario  di  adozione  dei  fabbisogni,  ferme
restando, come precisato dall'articolo 6, comma  6-bis  del  medesimo
d.lgs., le particolari disposizioni di settore, ivi  comprese  quelle
dell'articolo 1, commi 541, 543 e 544 della legge n.  208  del  2015,
che  dettano  un  regime  speciale  per  le  distinte  assunzioni  di
carattere straordinario e limitato  nel  tempo  ivi  previste.  Resta
inteso che e' necessaria la  coerenza  dei  contenuti  dei  documenti
adottati con riferimento alla normativa citata. 
  I PTFP delle Aziende e degli Enti del  SSN  devono  essere  inoltre
predisposti in coerenza  con  i  rispettivi  atti  aziendali  di  cui
all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502. 
  Si richiama, altresi', la  disciplina  specifica  prevista  per  le
regioni in piano di  rientro  dal  deficit  sanitario  ed  i  vincoli
declinati nei relativi programmi i operativi  nonche'  dei  Piani  di
rientro aziendali di cui all'articolo 1, comma 524,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
 
  7.1 Valutazioni organizzative 
 
    "Le scelte organizzative" 
  Effettuata la pianificazione delle attivita', dovra' tenersi conto,
altresi', dei processi  di  razionalizzazione  e  reingegnerizzazione
realizzati attraverso le nuove tecnologie.  In  tale  contesto  vanno
valutati i contenuti delle competenze e funzionalita' delle posizioni
professionali esistenti al fine di considerare l'eventuale necessita'
di sostituire professionalita', atteso che una  attivita'  lavorativa
puo' essere spinta dal progresso operativo e formativo  a  richiedere
un profilo professionale diverso da quello precedente,  che  potrebbe
risultare necessario sopprimere. 
  Inoltre, a fronte della  pianificazione  delle  attivita',  occorre
organizzare le strutture e gli uffici aziendali in modo da accrescere
l'efficienza,  razionalizzare  i  costi  e  realizzare  la   migliore
utilizzazione del personale in servizio: in particolare,  le  aziende
ed  enti  del  SSN,  per  consentire  di  determinare  gli  effettivi
fabbisogni,  devono   preventivamente   adoperarsi   per   l'ottimale
funzionamento  delle  strutture  attraverso   una   piu'   efficiente
allocazione delle risorse umane disponibili anche tenuto conto  della
vigente normativa in materia di orario di lavoro del personale. 
 
  7.2 Piani triennali del fabbisogno 
 
    "Compiti  istituzionali,  obiettivi,  professioni  e   competenze
professionali" 
  La definizione del  piano  dei  fabbisogni  deve  fondarsi  su  una
complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali delle  Aziende
in   termini   di   obiettivi,   competenze,   attivita'   esercitate
direttamente e professionalita' necessarie in termini quantitativi  e
qualitativi,   e   deve   essere   compatibile    con    l'equilibrio
economico-patrimoniale dell'azienda, nonche' rispettare gli obiettivi
previsti dalla normativa vigente. 
    "Elementi del fabbisogno" 
  La determinazione del fabbisogno deve  tenere  conto  dei  seguenti
elementi: 
  • Articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo; 
  •  Esigenze  delle  singole  unita'  operative:   l'analisi   delle
modalita'  operative  e  di  erogazione  del  servizio  permette   di
determinare il fabbisogno complessivo dell'ente; 
  • Tempi di attuazione dei documenti  programmatori:  il  fabbisogno
deve essere declinato in relazione  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
attuazione dei documenti di  programmazione  nazionali,  regionali  e
aziendali; 
  • Distinzione tra attivita' continuative e, dunque,  da  soddisfare
con con-tratti di lavoro a tempo indeterminato e  attivita',  invece,
connesse  ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo   o
eccezionale; 
  • Modalita' con le quali si intende far  fronte  al  fabbisogno  di
personale a tempo indeterminato e determinato; 
  • Ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo 
  • Personale Universitario in assistenza 
  • Specialisti Ambulatoriali 
  • Contratti Libero Professionali 
  • Convenzioni con altre aziende del SSN 
  Il fabbisogno deve essere espresso in unita' di personale  a  tempo
pieno equivalente (FTE). 
  La mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni o la mancata
comunicazione dello stesso al sistema informativo di cui all'articolo
60 del d.lgs. 165/2001, entro  30  giorni  dall'adozione  definitiva,
comportano per le Aziende ed Enti del SSN il  divieto  di  effettuare
assunzioni ordinarie, ma non incide su quelle  straordinarie  per  le
quali sono previste norme speciali,  vale  a  dire  quelle  stabilite
dall'art. 1, comma 542, 543 e 544 della legge 208 /2015. 
 
  7.3 La dotazione organica per gli enti del SSN 
 
    "Valore economico-finanziario" 
  In sede di determinazione del piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale  come  sopra  definito,  con  riferimento  alla  parte  del
fabbisogno che deve essere soddisfatta  con  rapporti  di  lavoro  di
dipendenza, andra' definita la consistenza della dotazione  organica,
espressa   in   termini   di   teste   e    del    relativo    valore
economico-finanziario.