Art. 15 Collegio dei revisori dei conti 1) Il Collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2) Il Consiglio di amministrazione nomina i suddetti componenti del Collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3) Il Collegio dei revisori puo' deliberare il proprio regolamento interno di funzionamento. 4) L'eventuale compenso del Collegio dei revisori dei conti e' determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto.