(STATUTO-art. 15)
 
                               Art. 15 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1)  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'Universita'  e'
composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti  tra  gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. 
    2) Il Consiglio di amministrazione nomina i  suddetti  componenti
del Collegio dei revisori dei conti che durano in carica tre  anni  e
possono essere riconfermati. 
    3)  Il  Collegio  dei  revisori  puo'   deliberare   il   proprio
regolamento interno di funzionamento. 
    4) L'eventuale compenso del Collegio dei revisori  dei  conti  e'
determinato ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera x)  del  presente
Statuto.