Art. 19 Gruppo di gestione della qualita' 1) All'interno di ciascun corso di studi viene costituito il Gruppo di gestione della qualita', composto da: a. il Presidente del Consiglio di Corso di studio; b. un docente del Corso di studio; c. il responsabile AQ di Ateneo; d. il responsabile della raccolta dati; e. un rappresentante degli studenti. 2) Il Gruppo di gestione della qualita' provvede all'assicurazione della qualita' nel corso di studio, nonche' al riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del presidio di qualita' e della Commissione paritetica al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individuare le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento. 3) Il Gruppo di gestione della qualita' verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del corso di studi; verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale del corso di studi con cadenza annuale e pluriennale.