(STATUTO-art. 19)
 
                               Art. 19 
                  Gruppo di gestione della qualita' 
 
    1) All'interno di ciascun corso  di  studi  viene  costituito  il
Gruppo di gestione della qualita', composto da: 
      a. il Presidente del Consiglio di Corso di studio; 
      b. un docente del Corso di studio; 
      c. il responsabile AQ di Ateneo; 
      d. il responsabile della raccolta dati; 
      e. un rappresentante degli studenti. 
    2)   Il   Gruppo   di   gestione    della    qualita'    provvede
all'assicurazione della qualita' nel  corso  di  studio,  nonche'  al
riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla
base delle indicazioni del presidio di qualita' e  della  Commissione
paritetica al fine  di  verificare  l'avvenuto  raggiungimento  degli
obiettivi perseguiti o individuare le  eventuali  motivazioni  di  un
mancato o parziale raggiungimento. 
    3) Il Gruppo di gestione della qualita'  verifica  e  valuta  gli
interventi mirati al miglioramento della gestione del corso di studi;
verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale  del  corso
di studi con cadenza annuale e pluriennale.