(STATUTO-art. 23)
 
                               Art. 23 
             Assemblea dei rappresentanti degli studenti 
 
    1)  L'Assemblea  dei  rappresentanti  degli  studenti  e'  organo
consultivo dell'Universita'  e  di  coordinamento  dell'attivita'  di
partecipazione democratica degli studenti alla vita  dell'Universita'
e del territorio. 
    2) L'Assemblea e' composta  da  una  rappresentanza  di  studenti
dell'Ateneo costituita da un massimo di cinque membri eletti tra  gli
studenti dell'Ateneo. Essa ha durata annuale e  i  propri  componenti
possono essere rieletti. 
    3) L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi
di governo dell'Universita': 
      a. formula proposte  e,  se  richiesto  dal  Presidente  o  dal
Rettore,  esprime  parere  su   questioni   attinenti   all'attivita'
didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; 
      b. esprime parere  sulla  organizzazione  delle  prestazioni  a
tempo  parziale  degli  studenti  per  attivita'  di  supporto   alla
didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; 
      c. esprime proposte e formula progetti su iniziative  culturali
collaterali e su attivita'  ricreative,  ivi  comprese  le  attivita'
sportive, sia dilettantistiche che agonistiche; 
      d. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento,  che
dovra'   essere   approvato   dal   Consiglio   di    amministrazione
dell'Universita'; 
      e. elegge al proprio interno il Presidente. 
    4) L'Universita' puo' assicurare all'assemblea, con delibera  del
Consiglio  di  amministrazione,  un   budget   annuo   per   il   suo
funzionamento autonomo.