Art. 23 Assemblea dei rappresentanti degli studenti 1) L'Assemblea dei rappresentanti degli studenti e' organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Universita' e del territorio. 2) L'Assemblea e' composta da una rappresentanza di studenti dell'Ateneo costituita da un massimo di cinque membri eletti tra gli studenti dell'Ateneo. Essa ha durata annuale e i propri componenti possono essere rieletti. 3) L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Universita': a. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c. esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attivita' ricreative, ivi comprese le attivita' sportive, sia dilettantistiche che agonistiche; d. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'; e. elegge al proprio interno il Presidente. 4) L'Universita' puo' assicurare all'assemblea, con delibera del Consiglio di amministrazione, un budget annuo per il suo funzionamento autonomo.