(STATUTO-art. 29)
 
                               Art. 29 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1) La nomina del direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di
amministrazione. 
    2) Il direttore dura  in  carica  tre  anni  e  non  puo'  essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta. 
    3) Il direttore: 
      a. presiede il Consiglio e  cura  l'esecuzione  delle  relative
delibere; 
      b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; 
      c. sovrintende al funzionamento del Dipartimento; 
      d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte  dal
Dipartimento; 
      e. e' membro di diritto del Senato accademico; 
      f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con  le  altre
strutture dell'Ateneo.