Art. 29 Direttore di Dipartimento 1) La nomina del direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di amministrazione. 2) Il direttore dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. 3) Il direttore: a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica; c. sovrintende al funzionamento del Dipartimento; d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal Dipartimento; e. e' membro di diritto del Senato accademico; f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.