Allegato TABELLA 3 Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave. (Art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265. art. 730 del codice penale) Adrenalina Apomorfina cloridrato Argento nitrato Atropina solfato Chinidina solfato Digitossina Ergometrina maleato Ergotamina tartrato Fisostigmina salicilato Iodio(1) Ipecacuana Isotretinoina Istamina Lidocaina Mercurio ossido giallo Neostigmina metilsolfato Noradrenalina Omatropina bromidrato Reserpina Sodio fluoruro Suxametonio cloruro Tetracaina cloridrato Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonche' altri sali delle stesse. Note: 1) le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano all'elenco delle sostanze di cui alla presente tabella e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad AIC che di preparati magistrali ed officinali; 2) ferma restando l'osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nella presente tabella e delle sostanze che presentano in etichetta il pittogramma del teschio o la dizione letale (se ingerito o a contatto con la pelle o se inalato) classificate con i codici H300, H310 e H330, nonche' per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (art. 123, lettera c) e 147 del TULS; artt. 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706); 3) le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sez. A della Tabella Medicinali vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all'interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi - cassaforte resi inamovibili. ___ (1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea», «Iodio soluzione orale», «Iodio unguento», «Iodio ed acido salicilico soluzione cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.