(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    TABELLA 3 
    Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave. 
    (Art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265. art. 730 del
codice penale) 
      Adrenalina 
      Apomorfina cloridrato 
      Argento nitrato 
      Atropina solfato 
      Chinidina solfato 
      Digitossina 
      Ergometrina maleato 
      Ergotamina tartrato 
      Fisostigmina salicilato 
      Iodio(1) 
      Ipecacuana 
      Isotretinoina 
      Istamina 
      Lidocaina 
      Mercurio ossido giallo 
      Neostigmina metilsolfato 
      Noradrenalina 
      Omatropina bromidrato 
      Reserpina 
      Sodio fluoruro 
      Suxametonio cloruro 
      Tetracaina cloridrato 
    Limitatamente alle sostanze organiche  devono  ritenersi  inclusi
nel presente  elenco  anche  le  basi  libere  dei  sali  elencati  e
viceversa, nonche' altri sali delle stesse. 
    Note: 
      1)  le  prescrizioni  dell'art.  146  del  TULS  si   applicano
all'elenco delle sostanze di cui  alla  presente  tabella  e  non  ai
medicinali che le contengono sia nel caso di  preparati  soggetti  ad
AIC che di preparati magistrali ed officinali; 
      2) ferma restando l'osservanza dei simboli e delle  indicazioni
presenti  sulle  etichette  delle  sostanze,  per  la  vendita  delle
sostanze  incluse  nella  presente  tabella  e  delle  sostanze   che
presentano in etichetta il  pittogramma  del  teschio  o  la  dizione
letale (se  ingerito  o  a  contatto  con  la  pelle  o  se  inalato)
classificate  con  i  codici  H300,  H310  e  H330,  nonche'  per  la
dispensazione   delle   loro    preparazioni    galeniche    eseguite
integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di  legge
per quanto riguarda le norme relative alla spedizione  delle  ricette
(art. 123, lettera c) e 147 del TULS; artt.  39  e  40  del  R.D.  30
settembre 1938, n. 1706); 
      3)  le  sostanze,  i  loro  sali  e  preparazioni   ad   azione
stupefacente di cui alla sez. A della Tabella Medicinali vanno tenuti
in armadio chiuso a chiave, separati  dalle  sostanze  incluse  nella
presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso  e
le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui  alla
tabella dei medicinali sezione A in una struttura  solida  con  porta
blindata all'interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o
di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in  alternativa,  in
armadi - cassaforte resi inamovibili. 
    ___ 
     (1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea», «Iodio  soluzione
orale»,  «Iodio  unguento»,  «Iodio  ed  acido  salicilico  soluzione
cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle
Note.