Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ISOLA DEI NURAGHI» Art. 1. Denominazione e vini 1. L'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie: «Isola dei Nuraghi» bianco, nelle categorie «Vino», «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'», «Vino da uve stramature» (anche con la menzione Passito) e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche con la menzione Passito); «Isola dei Nuraghi» rosso, nelle categorie «Vino» (anche con la menzione novello), «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'», «Vino da uve stramature» (anche con la menzione Passito» e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche con la menzione Passito); «Isola dei Nuraghi» rosato, nelle categorie «Vino», «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'».