(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE 
                DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE 
                GEOGRAFICA TIPICA «ISOLA DEI NURAGHI» 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    1.  L'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»   e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare  di  produzione,  nelle  seguenti
tipologie: 
      «Isola dei  Nuraghi»  bianco,  nelle  categorie  «Vino»,  «Vino
frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di  qualita'»,  «Vino  da
uve stramature» (anche con la menzione Passito) e «Vino  ottenuto  da
uve appassite» (anche con la menzione Passito); 
      «Isola dei Nuraghi» rosso, nelle categorie «Vino» (anche con la
menzione novello), «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino  spumante
di qualita'»,  «Vino  da  uve  stramature»  (anche  con  la  menzione
Passito» e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche  con  la  menzione
Passito); 
      «Isola dei  Nuraghi»  rosato,  nelle  categorie  «Vino»,  «Vino
frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'».