Art. 5. 1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito comunitario e internazionale. 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta ad interrogazioni parlamentari scritte ed orali.