(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e  i
provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di   particolare
importanza politica, amministrativa o economica  e  per  i  quali  e'
richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i  programmi,  gli
atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle  direttive  di
carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali  in
ambito comunitario e internazionale. 
    2. Nelle ipotesi di cui al comma  precedente,  il  Ministro  puo'
avocare alla  propria  firma  singoli  atti  compresi  nelle  materie
delegate, nonche' la risposta ad interrogazioni parlamentari  scritte
ed orali.