(Piano-Introduzione)
                                                             Allegato 
 
                            INTRODUZIONE 
 
  1. Generalita' 
 
    Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace  delle  bande
di frequenze in ambito nazionale  ed  e'  stato  redatto  sulla  base
dell'articolo 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Per  quanto
riguarda la terminologia, le definizioni e  particolari  prescrizioni
per l'uso delle diverse bande di frequenze, ove manchi una  specifica
normativa nazionale, vengono osservate le pertinenti disposizioni del
citato regolamento. 
 
  2. Oggetto 
 
  Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra  0  e
3000 GHz. 
 
  3. Scopo 
 
  Lo scopo del presente piano e' di stabilire, in ambito nazionale  e
per il tempo di pace, l'attribuzione ai diversi servizi  delle  bande
di frequenze oggetto del piano,  di  indicare  per  ciascun  servizio
nell'ambito delle singole bande l'autorita' governativa preposta alla
gestione delle frequenze, nonche' le principali utilizzazioni civili. 
 
  4. Costituzione del piano 
 
  4.1-  Il presente piano e' costituito da quattro parti: 
        a.- introduzione 
        b.- tabella di attribuzione 
        c.- note 
        d. - glossario 
    E' inoltre completato da una  Appendice  ove  sono  riportate  le
canalizzazioni per il servizio fisso, utilizzate in ambito  nazionale
e da una lista delle abbreviazioni utilizzate. 
 
  4.2.-	La tabella contiene: 
      - nella prima colonna, a  partire  da  sinistra,  l'indicazione
delle bande di frequenze in kHz, in MHz oppure in GHz; 
      - nella seconda colonna il  servizio  o  i  servizi,  ai  quali
ciascuna banda e' attribuita ed il  richiamo  ad  eventuali  note.  I
servizi aventi statuto di servizio primario sono  contraddistinti  da
caratteri tipografici maiuscoli (ad es. FISSO), mentre  i  servizi  a
statuto di servizio  secondario  sono  contraddistinti  da  caratteri
tipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato  da  attribuire
ai due statuti previsti e' riportato nel glossario; 
      - nella  terza  colonna  l'autorita'  governativa  responsabile
della gestione della banda di frequenze attribuita al  corrispondente
servizio (Gestore); 
      -	nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle  bande
di frequenza non destinate in esclusiva al Ministero della difesa, le
utilizzazioni  civili  previste  per  il  servizio  e  per  la  banda
considerata; 
      -	nella quinta colonna sono indicate  le  norme  internazionali
che regolano l'utilizzo di ciascuna banda di frequenze. 
 
  4.3.-	Quando una banda di frequenze e' attribuita a piu' servizi, o
quando per un servizio sono previsti piu' gestori, non vi sono ordini
di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione  contraria
con apposita nota. 
        Nel  caso  di  piu'  utilizzatori  di  una  stessa  banda  di
frequenze, l'autorita'  civile  competente  in  materia  effettua  il
coordinamento tecnico. 
 
  4.4.- Le note indicano sia deroghe alle  attribuzioni  dei  servizi
radio previsti in tabella, che vincoli particolari e/o  modalita'  di
utilizzazione degli stessi. 
 
  4.5.- Le note che identificano frequenze utilizzabili  a  bordo  di
aeromobili non comportano esonero dall'autorizzazione all'impiego  di
tali frequenze da parte del MiSE e dal controllo  degli  apparati  ai
fini della  sicurezza  della  navigazione  aerea  e  dal  conseguente
rilascio del certificato di navigabilita'. 
  L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali
e' soggetto al rilascio del certificato di navigabilita' o  da  parte
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti/ENAC,  competente
in materia di aviazione civile  nazionale  o  da  parte  dell'Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA). 
 
  4.6.- Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero  della  difesa
sono soddisfatte le esigenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze (per il fabbisogno in frequenze della  Guardia  di  finanza),
dell'Arma   dei   carabinieri,   dell'Ente   preposto   al   servizio
meteorologico, del  Ministero  dell'interno  (per  il  fabbisogno  in
frequenze della Polizia  di  Stato  e  dei  Vigili  del  fuoco),  del
Ministero  della  giustizia  (per   il   fabbisogno   della   Polizia
penitenziaria). 
 
  4.7.- Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori"  figura
il "Ministero dello sviluppo economico (MiSE)", sono  soddisfatte  le
esigenze degli utilizzatori civili. 
 
  4.8.- Le indicazioni riportate nella  colonna  utilizzazioni  della
tabella  di  attribuzione  sono  date  a  titolo  informativo  e  non
precludono l'utilizzazione della banda a cui si riferiscono per altre
applicazioni. 
 
  4.9.- le disposizioni della CEPT si applicano in via  secondaria  e
complementare rispetto alla normativa dell'Unione europea. 
 
  5.- Assegnazione e coordinamento delle frequenze 
 
    L'assegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi  servizi
e' di competenza dei Gestori, previo  coordinamento  tecnico  qualora
siano presenti piu' gestori  nella  stessa  banda  di  frequenze.  Il
parere negativo, espresso  in  sede  di  coordinamento,  deve  essere
motivato da accertate incompatibilita' con stazioni  in  esercizio  o
pianificate  ed  e'  vincolante  ai  fini   dell'assegnazione   delle
frequenze. 
    Il Ministero dello  sviluppo  economico  provvede  all'iscrizione
delle  assegnazioni  di  frequenze  nel  registro   nazionale   delle
frequenze. 
  Nell'ambito   di   quanto   previsto    dal    regolamento    delle
radiocomunicazioni spetta al Ministero dello  sviluppo  economico  la
notifica  delle  assegnazioni  di  frequenza  all'organo   competente
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 
    E' inclusa nell'attivita' di coordinamento la  pianificazione  di
assegnazioni  di  frequenze  per  programmi  di  notevole   rilevanza
nazionale civile e/o militare. 
    In accordo a quanto stabilito dall'UIT, dal UE ed in  conformita'
alla normativa vigente, allo scopo  di  avere  un  uso  efficiente  e
razionale dello spettro  radio  il  MISE,  in  caso  di  spettro  non
utilizzato, puo' revocare l'autorizzazione rilasciata. 
    In accordo all'Articolo 29 del  Radio  Regolamento,  al  fine  di
assicurare il livello di protezione adeguato  al  servizio  di  radio
astronomia, il MISE puo' stabilire  tutti  gli  accorgimenti  tecnici
necessari per assicurare protezione alle Stazioni di  radioastronomia
di San Basilio (CA), Medicina (BO), Noto (SR), tra cui  la  creazione
di zone di rispetto all'interno delle quali e' vietato ogni  tipo  di
emissione da parte dei servizi attivi, anche nelle bande di frequenza
non attribuite al servizio di radio  astronomia  oppure  soltanto  in
specifiche  bande  di  frequenze,  utilizzate  dagli  impianti  delle
Stazioni  Radioastronomiche,  tali  da  compromettere  le   capacita'
osservative  dei  radiotelescopi  e  l'operativita'  dei   ricevitori
radioastronomici. 
    Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei servizi che assicurano
radiocomunicazioni di terra,  nelle  bande  in  condivisione  con  il
servizio Fisso via Satellite ed il  Servizio  di  Esplorazione  della
Terra, si dovra' garantire,  in  accordo  al  PNRF,  protezione  alla
ricezione dei  teleporti,  ossia  di  siti  in  cui  sono  installate
stazioni terrene che assicurano radiocomunicazioni spaziali. 
 
  6.- Statuto dei servizi 
 
    Indipendentemente dallo statuto previsto nel piano, nei confronti
dei Paesi esteri si applica lo statuto previsto dal regolamento delle
radiocomunicazioni. 
 
  7.- Revisione del Piano 
 
    Il presente piano deve  essere  revisionato,  su  iniziativa  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  ogni  3  anni  o  quando  una
Conferenza delle radiocomunicazioni  dell'UIT  apporti  modifiche  al
regolamento delle radiocomunicazioni in materia  di  attribuzione  di
bande di frequenze, ovvero quando se ne  presenti  la  necessita'  in
sede nazionale. 
 
  8.- Deroghe 
 
    Nel caso di nuove primarie esigenze civili  o  militari  che  non
possano essere soddisfatte con le attribuzioni di frequenze  previste
nel presente piano, o in occasione di eventi eccezionali,  specifiche
assegnazioni di frequenze in deroga al piano  stesso  possono  essere
effettuate tramite particolari accordi tra Ministero  dello  sviluppo
economico e Ministero della difesa.