NOTE 1 In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-148,5 kHz, 148,5-5.000 kHz, 400-600 kHz, 5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 kHz e 13.553-13.567 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 2 In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 2.483,5 - 2.500 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Inoltre, con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per acquisizione di dati ad uso medicale, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 3 (5.53) (1) Qualora vengano effettuate ricerche (5.54) scientifiche su frequenze inferiori a 8,3 kHz, devono essere informate le Amministrazioni che potrebbero essere interessate al fine di far beneficiare queste ricerche delle protezioni praticamente realizzabili contro i disturbi pregiudizievoli. In ogni caso le eventuali utilizzazioni di frequenze al di sotto di 8,3 kHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi a cui sono attribuite le bande di frequenze al di sopra di 8,3 kHz (WRC-12) ========= (1) Il simbolo riportato in parentesi indica la nota alla tabella di attribuzione delle frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni, che ha dato origine alla nota del piano nazionale di ripartizione delle frequenze ========= 3A (5.54A) L'impiego della banda di frequenze 8,3-11,3 kHz, da parte del servizio di ausili meteorologici e' limitato al solo uso passivo. Nella banda 9-11,3 kHz, le stazioni del servizio di ausili meteorologici non devono chiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione notificate all'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT prima del 1° gennaio 2013. Per la condivisione della banda 9-11,3 kHz tra le stazioni del servizio di ausili meteorologici e le stazioni del servizio di radionavigazione notificate dopo la suddetta data, si applica la versione piu' recente della Raccomandazione ITU-R RS.1881. 4 (5.57) L'impiego delle bande 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz e 86-90 kHz per il servizio mobile marittimo e' limitato alle stazioni costiere radiotelegrafiche ed alle sole classi di emissione A1A e F1B. L'utilizzazione delle classi di emissione J2B o J7B puo' essere autorizzata in via eccezionale, purche' la larghezza di banda necessaria dell'emissione non sia superiore a quella delle classi A1A or F1B. 5 (5.60) Nelle bande 70-86 kHz e 112-130 kHz i sistemi di radionavigazione ad impulsi possono essere usati a condizione che non creino disturbi pregiudizievoli agli altri servizi che condividono le stesse bande. 6 (5.62) Nella banda 90 -110 kHz le stazioni del servizio di radionavigazione devono essere coordinate dal punto di vista tecnico ed operativo onde evitare disturbi pregiudizievoli ai servizi espletati da queste stazioni. 7 (5.64) Le stazioni del servizio fisso nelle bande attribuite a questo servizio tra 90 kHz e 148,5 kHz e le stazioni del servizio mobile nelle bande attribuite a questo servizio tra 110 kHz e 148,5 kHz possono utilizzare soltanto le classi di emissione A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C. In via eccezionale le stazioni del servizio mobile marittimo nelle bande tra 110 kHz e 148,5 kHz possono essere autorizzate ad effettuare emissioni nelle classi J2B o J7B. 8 (5.67A) La banda di frequenze 135,7-137,8 kHz e' anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario. La massima potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di radioamatore non puo' superare 1 W. Dette stazioni non devono causare interferenze nocive alle stazioni del servizio di radionavigazione dei Paesi elencati nella nota 5.67 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 9 (5.73) Nella banda 283,5-325 kHz le stazioni di radiofaro del servizio di radionavigazione marittima possono trasmettere anche informazioni supplementari riguardanti la navigazione utilizzando tecniche a banda stretta, a condizione di non provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radiofaro esercite nell'ambito del servizio di radionavigazione. 10 (5.74) La banda di frequenze 285,3-285,7 kHz e' inoltre attribuita al servizio di radionavigazione marittima (diverso dai radiofari) con statuto di servizio primario. 10A In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 315-600 kHz e 12,5-20 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi per dispositivi impiantabili per animali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 11 (5.76) Nel servizio di radionavigazione marittima la frequenza 410 kHz e' riservata alla radiogoniometria. Gli altri servizi di radionavigazione, ai quali la banda 405-415 kHz e' attribuita, non devono provocare disturbi pregiudizievoli alla radiogoniometria nella banda 406,5-413,5 kHz. 12 (5.79) L'impiego delle bande 415-495 kHz e 505-526,5 kHz da parte del servizio mobile marittimo e' limitato alla radiotelegrafia. 13 Le bande di frequenze 450-470 kHz e 10.550-10.850 kHz sono le bande utilizzate per la media frequenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora rispettivamente a modulazione d'ampiezza e a modulazione di frequenza. Nell'assegnare frequenze di tali bande alle stazioni dei servizi previsti in tabella devono essere adottate le precauzioni necessarie a proteggere detti ricevitori. 13A (5.79A) Le caratteristiche operative delle stazioni costiere che effettuano servizio NAVTEX sulle frequenze 490 kHz, 518 kHz e 4.209,5 kHz devono essere coordinate secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) (vedere le Risoluzione n. 339 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Rev. WRC-07). 14 In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 456,9 - 457,1 kHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, eslusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 15 (5.82) Nel servizio mobile marittimo la frequenza 490 kHz deve essere usata esclusivamente per la trasmissione da parte delle stazioni costiere degli avvisi ai naviganti e meteorologici e per le informazioni urgenti alle navi per mezzo della telegrafia a stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego della frequenza 490 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'impiego della banda 415-495 kHz per il servizio di radionavigazione aeronautica deve essere assicurata l'assenza di disturbi pregiudizievoli alla frequenza 490 kHz. La banda di frequenze 472-479 kHz e' anche attribuita al servizio di radioamatore a statuto secondario e tale impiego non deve causare interferenze pregiudizievoli alla frequenza 490 kHz. (WRC-12) 16 (5.80A) La massima potenza equivalente irradiata (e.i.r.p.) dalle stazioni del servizio di radioamatore che impiegano frequenze nella banda 472-479 kHz non deve eccedere 1W. In questa banda di frequenze le stazioni del servizio di radioamatore non devono causare interferenze pregiudizievoli ne' chiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica.(WRC-12) 17 (5.84) L'utilizzazione della frequenza 518 kHz e' soggetta a particolari disposizioni contenute negli articoli 31 e 52 e del Regolamento delle radiocomunicazioni. 18 (5.103) Nell'assegnare a stazioni del servizio fisso e del servizio mobile frequenze nelle bande 1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 kHz, 2.502-2.625 kHz e 2.650-2.850 kHz si deve tenere conto delle particolari necessita' del servizio mobile marittimo. 19 (5.90) La zona di servizio delle stazioni del servizio mobile marittimo deve essere limitata a quella assicurata dalla propagazione per onda di terra, nel caso in cui tali emissioni possano interessare una stazione di radiodiffusione della Regione 2 operante nella banda 1605-1705 kHz. 20 (5.104) L'impiego della banda 2.025-2.045 kHz per il servizio di ausili meteorologici e' limitato alle stazioni di boe oceanografiche. 21 (5.110) Le frequenze 2.174,5 kHz, 4.177,5 kHz, 6.268 kHz, 8.376,5 kHz, 12.520 kHz e 16.695 kHz sono frequenze internazionali di soccorso per la telegrafia a stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 22 (5.108) La frequenza portante 2.182 kHz e' una frequenza internazionale di soccorso e chiamata in radiotelefonia. Le condizioni per l'impiego della banda 2.173,5-2.190,5 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 23 (5.111) Le frequenze portanti 2.182 kHz, 3.023 kHz, 5.680 kHz, 8.364 kHz e le frequenze 121,5 MHz, 156,8 MHz e 243 MHz possono essere anche usate, in accordo con le procedure vigenti per i servizi di radiocomunicazione di Terra, per operazioni di ricerca e soccorso di veicoli spaziali con pilota. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. La stessa possibilita' e' estesa alle frequenze 10.003 kHz, 14.993 kHz e 19.993 kHz, ma in questi casi le emissioni devono essere comprese in una banda di ± 3 kHz attorno alla frequenza considerata. 24 (5.109) Le frequenze 2.187,5 kHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 kHz, 12.577 kHz e 16.804,5 kHz sono frequenze internazionali di soccorso per la chiamata selettiva numerica. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 25 (5.115) Le frequenze portanti 3.023 kHz e 5.680 kHz possono essere anche usate da stazioni del servizio mobile marittimo impiegate in operazioni coordinate di ricerca e salvataggio. Le condizioni per il loro impiego sono stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 26 (5.116) In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 3.155-3.400 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9). 27 (5.127) L'impiego della banda 4.000-4.063 kHz da parte del servizio mobile marittimo e' limitato alle stazioni radiotelefoniche di nave. 28 (5.128) Frequenze nelle bande 4.063-4.123 kHz, (5.137) 4.130-4.438 kHz, 6.200-6.213,5 kHz e 6.220,5- 6.525 kHz possono essere usate in via eccezionale da stazioni del servizio fisso che comunicano solo all'interno dei confini nazionali in cui sono ubicate a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio mobile marittimo. La potenza media di queste stazioni non puo' superare 50 W. 29 (5.130) Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 4.125 kHz e 6.215 kHz sono stabilite negli articoli 31, 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 30 (5.131) La frequenza 4.209,5 kHz e' impiegata esclusivamente per la trasmissione dalle stazioni costiere di bollettini meteorologici, di avvisi ai naviganti ed avvisi urgenti alle navi per mezzo di telegrafia a stampa a banda stretta. 31 (5.132) Le frequenze 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz, 12.579 kHz, 16.806,5 kHz, 19.680,5 kHz, 22.376 kHz e 26.100,5 kHz sono le frequenze internazionali per la trasmissione di informazioni per la sicurezza marittima (App.17 del Regolamento delle radiocomunicazioni). 32 In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 984-7484 kHz, con frequenza centrale 4.234 kHz, e la banda 7,3-23 MHz, con frequenza centrale 13.547 kHz, possono essere impiegate da apparati a corto raggio in ausilio al traffico ferroviario aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 32A (5.132A) Le stazioni del servizio di radiolocalizzazione (5.145A) che operano nelle bande di frequenze 4.438-4.488 kHz, 5.250-5.275 kHz, 9.305-9.355 kHz, 13.450-13.550 kHz, 16.100-16.200 kHz, 24.450-24.600 kHz, 26.200-26.350 kHz e 39-39,5 MHz non devono causare interferenze pregiudizievoli o richiedere protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile. Le applicazioni del servizio di radiolocalizzazione, nelle suddette bande, sono limitate ai radar oceanografici che operano in accordo alla Risoluzione 612 (Rev. WRC-12). 32B (5.133B) La banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz e' anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario. Le stazioni del servizio di radioamatore che utilizzano la banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz non devono superare la massima potenza isotropa equivalente irradiata di 15 W (e.i.r.p.) (WRC-15). 33 (5.136) La banda di frequenze 5.900-5.950 kHz puo' essere utilizzata sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresi' conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 34 (5.134) L'utilizzazione delle bande 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 kHz da parte del servizio di radiodiffusione e' soggetta all'applicazione della procedura di cui all'Articolo 12 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. Nelle suddette bande di frequenze deve essere facilitata l'introduzione delle tecniche di modulazione numerica, in accordo con le disposizioni previste dalla Risoluzione 517 (Rev. WRC07) del Regolamento delle Radiocomunicazioni. 35 (5.138) Le bande 6.765-6.795 kHz (frequenza centrale 6.780 kHz), 61-61,5 GHz (frequenza centrale 61,25 GHz), 122-123 GHz (frequenza centrale 122,5 GHz) e 244-246 GHz (frequenza centrale 245 GHz) sono designate per le applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). L'impiego di queste bande di frequenze per le applicazioni ISM e' soggetto al rilascio di un'autorizzazione particolare, in accordo con le altre Amministrazioni, i cui servizi possono essere disturbati. Nell'applicazione di questa disposizione si deve tenere conto delle piu' recenti Raccomandazioni in materia dell'UIT-R 36 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche, frequenze delle bande 13.553-13.567 kHz, 26.957-27.283 kHz, 40,66-40,70 MHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 37 (5.143) La banda di frequenze 7.300-7.350 kHz puo' essere utilizzata sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresi' conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 37A (5.143B) Frequenze nella banda 7.350-7.450 kHz possono essere utilizzate, sia per usi civili sia dal Ministero della difesa, per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da ciascuna di tali stazioni non deve superare 24 dBW (WRC-03). 38 (5.145) Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 8.291 kHz, 12.290 kHz e 16.420 kHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 39 (5.146) Le bande di frequenze 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz e 18.900-19.020 kHz possono essere utilizzate sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni del servizio fisso per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresi' conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 40 (5.147) Frequenze nelle bande 9.775-9.900 kHz, 11.650-11.700 kHz e 11.975-12.050 kHz possono essere usate da stazioni del servizio fisso che comunicano solo con altre stazioni situate all'interno delle frontiere nazionali a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da queste stazioni non puo' superare 24 dBW. 41 (5.149) Nell'assegnare le frequenze alle stazioni degli altri servizi ai quali sono attribuite le bande seguenti: 13.360-13.410 kHz, 406,1-410,0 MHz, 1.610,6-1.613,8 MHz, 1.660-1.670 MHz, 22-22,50 GHz, 31,5-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz (ed in particolare nelle sottobande 42,77-42,87 GHz, 43,07-43,17 GHz e 43,37-43,47 GHz , ove sono effettuate osservazioni di righe spettrali), 48,94-49,04 GHz, 76-77,5 GHz, 79-81 GHz, 81-86 GHz, 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz, 111,8- 114,25 GHz, 130-134 GHz, 136-148,5 GHz, 151,5-158,5 GHz, 209-226 GHz, 241-248 GHz, 252-275 GHz, si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per evitare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia. Le emissioni provenienti dallo spazio o dalle stazioni di aeromobile possono essere fonti di disturbi al servizio di radioastronomia. 42 (5.150) Le bande di frequenze 13.553-13.567 kHz (frequenza centrale 13.560 kHz), 26.957-27.283 kHz (frequenza centrale 27.120 kHz), 40,66-40,70 MHz (frequenza centrale 40,68 MHz), 2.400-2.500 MHz (frequenza centrale 2.450 MHz), 5.725-5.875 MHz (frequenza centrale 5.800 MHz) e 24,00-24,25 GHz (frequenza centrale 24,125 GHz) sono anche utilizzate dagli apparecchi per applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione operanti in queste bande devono accettare i disturbi pregiudizievoli che possono verificarsi a causa delle citate applicazioni. Ogni misura praticamente possibile deve essere adottata per assicurare che le irradiazioni delle apparecchiature usate per tali applicazioni siano minime e che al di fuori della banda il livello delle irradiazioni sia tale da non causare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione ed in particolare alla radionavigazione e ad ogni altro servizio di sicurezza operante in accordo con le prescrizioni del presente piano. 43 (5.151) Le bande di frequenze 13.570-13.600 kHz e 13.800-13.870 kHz possono essere utilizzate sia per usi civili sia dal Ministero della difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile escluso mobile aeronautico (R) per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresi' conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 44 (5.155B) Le bande di frequenze 21.870-21.924 kHz e (5.156A) 23.200-23.350 kHz sono utilizzate dal servizio fisso per la trasmissione di disposizioni di servizio relative alla sicurezza del volo. 45 (5.157) L'impiego della banda 23.350-24.000 kHz da parte del servizio mobile marittimo e' limitato alla radiotelegrafia tra stazioni di nave. 46 Le frequenze 26.190 kHz, 26.200 kHz, 26.210 kHz, 26.340 kHz, 26.350 kHz, 26.360 kHz, 26.490 kHz, 26.500 kHz, 26.510 kHz con larghezza di canale di 10 kHz, 40,0125 MHz, 40,0250 MHz, 40,0375 MHz, 40,0500 MHz, 40,0625 MHz, 40,0750 MHz e 40,0875 MHz con larghezza di canale di 12,5 kHz, nonche' le frequenze 459,650 MHz e 469,650 MHz, con larghezza di canale di 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, per la ricerca delle persone (trasmettitori di chiamata) con potenza di uscita massima di 5 W. Le frequenze 161,000 MHz e 161,100 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate sempre ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, per la ricerca delle persone (trasmettitori di risposta) con massima potenza equivalente irradiata di 50 mW. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.6) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 47 Le frequenze 26.875 kHz, 26.885 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,3 MHz , 43,3125 MHz, 43,3250 MHz, 43,3375 MHz, 43,35 MHz e 43,3625 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, da utilizzare in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.875 kHz e 26.885 kHz e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.2) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 48 Le frequenze 26.895 kHz, 26.905 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,375 MHz, 43,3875 MHz, 43,4 MHz, 43,4125 MHz, 43,4250 MHz, 43,4375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, da utilizzare in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.895 kHz e 26.905 kHz e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 49 Le frequenze 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,45 MHz, 43,4625 MHz, 43,475 MHz e 43,4875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza da utilizzare per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni base collocate presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche' di collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.4) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 e successive modifiche. 49A Le frequenze 26.945 kHz, 26.955 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,5 MHz, 43,5125 MHz, 43,525 MHz e 43,5375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza da utilizzare in ausilio alle attivita' agonistiche e sportive. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.945 kHz, 26.955 kHz e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.5) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 49B Le frequenze 26.855 kHz e 26.865 kHz con larghezza di canale di 10 kHz, 43,55 MHz, 43,5625 MHz, 43,575 MHz e 43,5875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati di debole potenza da utilizzare in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.855 kHz e 26.865 kHz e' ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.7) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 49C In accordo con la raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 - 27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, e in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC(01)12 le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalita' sono designate anche le seguenti frequenze da utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, in accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 - 27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1), o possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 49D Le frequenze 26.965 kHz, 26.975 kHz, 26.985 kHz, 27.005 kHz, 27.015 kHz, 27.025 kHz, 27.035 kHz, 27.055 kHz, 27.065 kHz, 27.075 kHz, 27.085 kHz, 27.105 kHz, 27.115 kHz, 27.125 kHz, 27.135 kHz, 27.155 kHz, 27.165 kHz, 27.175 kHz, 27.185 kHz, 27.205 kHz, 27.215 kHz, 27.225 kHz, 27.235 kHz, 27.245 kHz, 27.255 kHz, 27.265 kHz, 27.275 kHz, 27.285 kHz, 27.295 kHz, 27.305 kHz, 27.315 kHz, 27.325 kHz, 27.335 kHz, 27.345 kHz, 27.355 kHz, 27.365 kHz, 27.375 kHz, 27.385 kHz, 27.395 kHz, 27.405 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati potenza per comunicazioni in banda cittadina. Nel caso di apparati operanti con modulazione angolare la massima potenza di uscita o equivalente irradiata e' di 4 W. Nel caso di apparati operanti con modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica, la massima potenza equivalente irradiata e' di 1 W, mentre la massima potenza di uscita e' di 5 W. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, salvo quanto disposto dal capo VI Art. 145 (dichiarazione) e dall'allegato 25 art. 36 dello stesso Codice. 49E La frequenza 27.095 kHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio in ausilio al traffico ferroviario aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera c) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 50 Le frequenze 27,515 MHz, 27,525 MHz, 27,535 MHz, 27,545 MHz, 27,555 MHz, 27,565 MHz, 27,575 MHz, 27,585 MHz, 29,815 MHz, 29,825 MHz, 29,835 MHz, 29,845 MHz, 29,855 MHz, 29,865 MHz, 29,875 MHz, 29,885 MHz, 30,8625 MHz, 30,8750 MHz, 30,8875 MHz, 30,9000 MHz, 30,9125 MHz, 30,9250 MHz, 30,9375 MHz, 30,9500 MHz possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad essere utilizzati come radiocomandi per apriporte, apricancelli e applicazioni analoghe. Il passo di canalizzazione nelle bande di frequenze dei 27 MHz e dei 29 MHz e' di 10 kHz, mentre nella banda di frequenze dei 30 MHz il passo di canalizzazione e' di 12,5 kHz. La massima potenza equivalente irradiata e' di 5 mW. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera l) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 51 La frequenza 29,7 MHz e' utilizzata ad uso collettivo per apparati a corto raggio destinati esclusivamente all'impiego quali "radiogiocattoli". La massima larghezza di banda del canale e' di 12,5 kHz e la massima potenza equivalente irradiata e' di 10 mW. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera m) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 52 La banda di frequenze 33,15-40,15 MHz e' la banda di media frequenza dei ricevitori televisivi. Nell'assegnare frequenze di tale banda alle stazioni dei servizi previsti in tabella devono essere adottate le precauzioni necessarie a proteggere detti ricevitori. 52A In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)11 nella banda di frequenze 34,995-35,225 MHz possono essere impiegati ad uso collettivo apparati a corto raggio per telecomandi dilettantistici, riservati ad aeromodelli, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 53 (5.149) Le bande di frequenze 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 1.330-1.400 MHz, 1.718,8-1.722,2 MHz, 3.260-3.267 MHz, 3.332-3.339 MHz, 3.345,8-3.352,5 MHz, 4.825-4.835 MHz, 4.950-4.990 MHz, 6.650-6.675,2 MHz, 22,81-22,86 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, sono anche attribuite al servizio di radioastronomia con statuto di servizio secondario. Esse possono essere utilizzate per tale servizio, previo accertamento da parte dell'autorita' civile competente, di concerto con il Ministero della difesa, della possibilita' di assicurare alle stazioni di radioastronomia protezione accettabile. Gli enti interessati all'attivita' delle stazioni di radioastronomia dovranno accertare presso la suddetta autorita', in fase di pianificazione delle ricerche, l'effettiva possibilita' di protezione di dette stazioni. 54 La banda di frequenze 39-45 MHz puo' essere anche utilizzata dal Ministero della difesa, su base di non interferenze ai servizi in tabella e senza diritto di protezione, per sistemi mobili funzionanti in agilita' di frequenza (frequency hopping). 55 La banda di frequenze 41-43,6 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo anche da apparati a corto raggio destinati a radiomicrofoni a banda stretta aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera h) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 56 (5.162A) La banda di frequenze 46-68 MHz e' anche attribuita al servizio di radiolocalizzazione avente statuto di servizio secondario. Questa utilizzazione e' limitata all'esercizio di radar per il rilievo della velocita' e della direzione del vento (wind profilers) conformemente alla risoluzione 217 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 57 Frequenze della banda 50-52 MHz possono essere usate dal servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario e sulla base del numero 4.4 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 58 Nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790 MHz, e, a partire dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze 2018, nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-694 MHz, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva pubbliche e private. 58A La banda di frequenze 470-790 MHz dovra' essere utilizzata in accordo con la Decisione della Commissione Europea 2017/899/UE e con la Legge 23 Dicembre 2017, n°205. 59 Per il soccorso alpino possono essere assegnate le seguenti frequenze con le limitazioni corrispondenti: • 68,75 MHz e 169,8125 MHz da impiegare su tutto il territorio nazionale salvo la Valle d'Aosta; • 71,50 MHz, 71,55 MHz da impiegare su tutto il territorio nazionale anche per il collegamento con elicottero; • 71,575 MHz, 72,975 MHz e 161,300 MHz da impiegare solo in Valle d'Aosta. 60 Frequenze delle bande 74,6-74,8 MHz, 75,2-76,950 MHz, 78,6-87,5 MHz possono essere destinate, previo coordinamento con il Ministero della difesa, per utilizzazioni temporanee di radiotelefoni da parte di organizzazioni o imprese straniere itineranti o in occasione di eventi sportivi. 61 (5.180) La frequenza 75 MHz e' utilizzata dai radiofari asserviti ai sistemi di atterraggio strumentale (ILS). Devono evitarsi assegnazioni di frequenze vicine ai limiti della banda di guardia a stazioni di altri servizi che a causa della loro potenza e della loro posizione geografica potrebbero causare disturbi pregiudizievoli ai suddetti radiofari o imporre altre restrizioni. 62 Nella banda di frequenze 87,5-108 MHz l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione sonora pubbliche e private. La parte del predetto piano, che riguarda la sottobanda di frequenze 104-108 MHz deve essere coordinata con il Ministero della difesa e con le autorita' aeronautiche preposte al controllo del traffico aereo al fine di assicurare in via preventiva assenza di disturbi pregiudizievoli al servizio di radionavigazione aeronautica funzionante nella banda adiacente al di sopra di 108 MHz. 63 (5.197A) La banda di frequenze 108-117,975 MHz puo' anche essere utilizzata dal servizio mobile aeronautico (R) con statuto primario, limitatamente a sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Tali utilizzazioni devono essere in accordo con la Risoluzione 413 del Regolamento delle radiocomunicazioni (Rev. WRC-07) . L'uso della banda 108-112 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) deve essere limitato a sistemi composti da trasmettitori installati a terra ed associati ricevitori, che forniscono informazioni di navigazione in supporto di funzioni di navigazione aerea, in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale . 64 (5.200) Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la frequenza aeronautica ausiliaria d'emergenza 121,5 MHz e la frequenza aeronautica ausiliaria 123,1 MHz possono essere usate dalle stazioni mobili del servizio mobile marittimo per comunicare, esclusivamente per scopi di sicurezza, con le stazioni del servizio mobile aeronautico, secondo le condizioni stabilite dall'Articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 64 A Nella banda di frequenze 117,975-137 MHz la frequenza aeronautica 130,0 MHz, deve essere usata esclusivamente sulla base di quanto previsto dall' Art. 11 comma 4 del d.M. 1 Febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio." (GU Serie Generale n.106 del 09-05-2006) 65 (5.208) L'impiego della banda 137-138 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 66 (5.209) L'impiego delle bande 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz e 400,15-401 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' limitato a sistemi di satelliti non geostazionari. 67 La banda di frequenze 138,20-138,45 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 68 (5.208A) Nell'assegnare frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 137-138 MHz, 387-390 MHz e 400,15-401 MHz debbono essere adottati tutti i possibili provvedimenti per proteggere il servizio di radioastronomia nelle bande di frequenze 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz e 608-614 MHz da interferenze pregiudizievoli originate da emissioni non desiderate. I livelli di soglia delle interferenze pregiudizievoli al servizio di radioastronomia sono riportati nella relativa raccomandazione UIT-R. 69 La banda di frequenze 144,0-145,8 MHz e' ad uso esclusivo del servizio di radioamatore. La banda di frequenze 145,8 - 146,0 MHz e' ad uso esclusivo del servizio di radioamatore via satellite, limitatamente ai collegamenti con i satelliti radioamatoriali che operano in accordo alle disposizioni dell'ITU. Le stazioni ripetitrici non presidiate del servizio di radioamatore, autorizzate ad operare in questa banda, possono continuare ad operare fino alla scadenza della autorizzazione. 70 (5.219) L'impiego della banda di frequenze 148-149,9 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il servizio mobile via satellite non deve limitare lo sviluppo e l'impiego dei servizi fisso, mobile e di operazioni spaziali nella banda 148-149,9 MHz 71 (5.218) Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz, previo coordinamento con il Ministero della difesa, possono essere assegnate frequenze per il telecomando spaziale. La larghezza di banda dell'emissione non deve superare ±25 kHz. 72 (5.220) L'impiego delle bande di frequenze 149,9-150,05 MHz e 399,9 - 400,05 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 73 SOPPRESSA 74 SOPPRESSA 75 SOPPRESSA 76 SOPPRESSA 77 L'utilizzazione delle bande di frequenza 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,5125 MHz, 167,2125-169,4 MHz, 169,8-170,1125 MHz e 171,8125-174 MHz da parte del servizio mobile terrestre e' destinata a sistemi radiomobili ad uso privato. Le predette bande di frequenze sono utilizzate anche per il servizio fisso limitatamente: a) ai collegamenti telefonici realizzati nell'ambito della legge concernente i collegamenti per le frazioni e zone montane; b) ad altri collegamenti telefonici monocanali d'abbonato realizzati anteriormente al 30 giugno 1980; c) ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili. 78 Le bande di frequenze 165,5125 - 167,2125 MHz e 170,1125 - 171,8125 MHz sono destinate ad applicazioni radiomobile ad uso privato (PMR) numeriche. 79 (5.227) Le bande 156,4875-156,5125 Mz e 156,5375-156,5625 MHz sono anche attribuite ai servizi fisso e mobile terrestre su base primaria. L'uso di queste bande da parte dei servizi fisso e mobile terrestre non deve causare interferenze nocive al servizio mobile marittimo in onde metriche ne' chiedere protezione da questo. 80 (5.226) La frequenza 156,525 MHz e' la frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata per il servizio mobile marittimo radiotelefonico ad onde metriche per la chiamata selettiva (DSC). Le condizioni per l'impiego di questa frequenza e della banda 156,4875- 156,5625 MHz sono fissate negli articoli 31 e 52 e nell' Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. La frequenza 156,8 MHz e' la frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata per il servizio mobile marittimo radiotelefonico ad onde metriche. Le condizioni per l'impiego di questa frequenza e della banda 156,7625- 156,8375 MHz sono fissate negli Articoli 31 e nell' Appendice18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nelle bande di frequenze 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz e 161,475-162,05 MHz deve essere accordata priorita' alle utilizzazioni per il servizio mobile marittimo solo sulle frequenze assegnate alle stazioni di tale servizio (vedi Articoli 31 e 52 e Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni). Qualsiasi uso di frequenze in queste bande da parte di stazioni di altri servizi ai quali esse sono attribuite, dovrebbe essere evitato nelle aree dove tale uso potrebbe causare disturbi nocivi al servizio mobile marittimo ad onde metriche. Tuttavia, le frequenze 156,8 MHz e 156,525 MHz e le bande di frequenze nelle quali e' data priorita' al servizio mobile marittimo possono essere utilizzate per radiocomunicazioni nelle acque interne. Tale impiego e' soggetto ad accordi con le Amministrazioni che possono essere interferite, tenendo conto dell'attuale uso delle frequenze e gli accordi esistenti. 81 (5.228) L'impiego delle bande di frequenze 156,7625 - 156,7875 MHz e 156,8125-156,8375 MHz da parte del servizio mobile via satellite (T-s) e' limitato alla ricezione delle emissioni del sistema di identificazione automatica (AIS), che diffondono messaggi AIS a lunga distanza (Messaggio 27, si veda la versione piu' recente della raccomandazione ITU-R M.1371). Ad eccezione delle emissioni AIS, le emissioni in queste bande di frequenze da parte dei sistemi operanti nel servizio mobile marittimo per le comunicazioni, non devono superare 1 W. 82 (5.228A) Le bande di frequenze 161,9625 - 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz possono essere utilizzate dalle stazioni di aeromobile a scopo di ricerca e soccorso e altre comunicazioni relative alla sicurezza. 83 (5.228B) L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 - 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte del servizio mobile terrestre non deve causare disturbi pregiudizievoli ne' richiedere protezione dal servizio mobile marittimo. 83A (5.228F) L'impiego delle bande di frequenze 161,9625 - 161,9875 MHz e 162,0125-162,0375 MHz da parte del servizio mobile via satellite (T-s) e' limitato alla ricezione delle emissioni del sistema di identificazione automatica generate dalle stazioni operanti nel servizio mobile marittimo. 84 Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche le frequenze 161,975 MHz e 162,025 MHz sono riservate al sistema universale di identificazione automatica e di sorveglianza delle navi (AIS), secondo l'Appendice 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni . 85 Le coppie di frequenze 159,3750-163,9750 MHz, 159,4250-164,0250 MHz, 159,5000-164,1000 MHz, 159,5250-164,1250 MHz, 159,5375-164,1375 MHz, 159,5500-164,1500 MHz, 159,5625-164,1625 MHz, 159,6250-164,2250 MHz, 159,6375-164,2375 MHz, 159,6500-164,2500 MHz, 159,6875-164,2875 MHz, 159,7000-164,3000 MHz, 159,7500-164,3500 MHz, 159,7625-164,3625 MHz, 159,7750-164,3750 MHz, 159,7875-164,3875 MHz, 159,8000-164,4000 MHz, 159,8250-164,4250 MHz, 159,9125-164,5125 MHz, 159,9250-164,5250 MHz, 450,4000-460,4000 MHz, 450,7000-460,7000 MHz, 450,7375-460,7375 MHz e 459,2750-469,2750 MHz sono riservate sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile, a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile. Dette frequenze possono essere utilizzate anche a bordo degli elicotteri, nei casi di emergenza, con limitazione dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali e' soggetto al rilascio del certificato di navigabilita' da parte degli organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia di aviazione civile, come previsto nell'introduzione del presente piano al punto 4.5. 86 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche, frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz, 169,4-169,4875 MHz, 169,4875-169,5875 MHz e 169,5875-169,8125 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. La frequenza 169,8125 MHz puo' continuare ad essere utilizzata per il soccorso alpino in accordo con la nota 59. 86A La banda di frequenze 169,4-174,0 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. La frequenza 169,8125 MHz puo' continuare ad essere utilizzata per il soccorso alpino in accordo con la nota 59. 86B In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche, frequenze della banda 169,4-169,475 MHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a dispositivi di misura, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 86C In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche, frequenze delle bande 169,4-169,475 MHz e 169,4875-169,5875 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 86D In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche, la banda di frequenze 173,965-216 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a dispositivi per l'ascolto assistito, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche 87 Le assegnazioni di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz sono uniformi alla canalizzazione europea, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12). La banda di frequenze 174-223 MHz puo' essere riservata alla radiodiffusione sonora numerica di terra in accordo con gli Atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006. La banda di frequenze 223-230 MHz (canale 12) e' riservata alla radiodiffusione sonora numerica di terra in accordo con gli Atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006. 87A (5.235) Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz (5.296) e fino a 30 giugno 2022 la banda di frequenze 694-790MHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio da impiegare come radiomicrofoni professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 87B (5.235) Le bande di frequenze 174-223 MHz, 470-694 MHz (5.296) e fino al 30 giugno 2022 la banda di frequenze 694-790 MHz, possono essere impiegate nell'ambito del servizio mobile terrestre, limitatamente ad applicazioni in ausilio alla radiodiffusione, per collegamenti audio a larga banda temporanei con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W. Le stazioni di tale servizio non devono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, ne' pretendere protezione da questo. L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" con rilascio del relativo "diritto individuale d'uso" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a) numero 1) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 88 (5.256) La frequenza 243 MHz e' riservata a stazioni di mezzi di salvataggio e ad apparecchi e dispositivi da utilizzarsi a scopi di salvataggio. 89 (5.254) Le bande 235-322 MHz e 335,4-399,9 MHz possono essere usate, previo accordo da ottenersi con la procedura del n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni, dal servizio mobile via satellite, a condizione che le stazioni di questo servizio non provochino disturbi pregiudizievoli alle stazioni degli altri servizi che operano o sono pianificate per operare in accordo con il presente piano ed in base a quanto previsto dal Regolamento delle radiocomunicazioni. 90 (5.255) Le bande 312 - 315 MHz (Terra-spazio) e 387 - 390 MHz (spazio-Terra) nel servizio mobile via satellite possono essere anche usate da sistemi di satelliti non geostazionari. Tale impiego e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 91 (5.258) Nella banda di frequenze 328,6-335,4 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica e' limitato ai sistemi di atterraggio strumentale (ILS). 92 Le bande di frequenze 322-328,6 MHz, 2.655-2.690 MHz, 4.990-5.000 MHz, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz, 77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz, 123-130 GHz, 134-136 GHz, 248-250 GHz possono essere utilizzate per il servizio di radioastronomia alle condizioni e previo l'espletamento delle procedure indicate nella nota 53. 93 Nel quadro dell'Accordo di Schengen le bande di frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono essere utilizzate, in accordo con la Decisione CEPT ECC/DEC/(08)05, per sistemi armonizzati numerici del servizio mobile terrestre per applicazioni PPDR di Enti le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. Tali servizi non devono causare interferenze ai sistemi operanti in agilita' di frequenza, ne' pretendere protezione dagli stessi. 93A Le bande di frequenze 380-380,15 MHz e 390-390,15 MHz sono designate, in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)19, per l'impiego armonizzato per i collegamenti diretti tra terminali (DMO) nei sistemi mobili numerici di Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. 93B Le bande di frequenze 384,8-385 MHz e 394,8-395 MHz sono designate, in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)05, per l'impiego armonizzato nelle operazioni terra-bordo-terra (AGA) nei sistemi mobili numerici di Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. 94 (5.261) La frequenza campione e' 400,1 MHz. La larghezza di banda dell'emissione non puo' superare ± 25 kHz. 95 (5.263) La banda 400,15 - 401 MHz e' anche attribuita al servizio di ricerca spaziale nella direzione spazio-spazio per comunicazioni con veicoli spaziali abitati. In queste applicazioni il servizio di ricerca spaziale non puo' essere considerato come un servizio di sicurezza. 96 (5.264) L'impiego della banda 400,15 - 401 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il limite di densita' di flusso indicato nell'Annesso 1 all'Appendice 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni si applica fino a quando non sara' rivisto da una competente Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. 96A In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz, 402-405 MHz e 405-406 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 13) . Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 97 Nell'utilizzazione della banda 402-406 MHz devono essere prese tutte le misure praticamente possibili per evitare disturbi pregiudizievoli al sistema COSPAS/SARSAT. 98 (5.266) La banda di frequenze 406-406,1 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' riservata unicamente all'utilizzazione ed allo sviluppo di sistemi di radioboe di debole potenza per la localizzazione di sinistri (si veda anche Art.31 del Regolamento delle radiocomunicazioni). 99 (5.267) Nella banda 406-406,1 MHz sono vietate tutte le emissioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli agli impieghi autorizzati in questa banda. 100 (5.268) L'impiego della banda 410-420 MHz da parte del servizio di ricerca spaziale e' limitato a comunicazioni entro un raggio di 5 km da un veicolo spaziale orbitante abitato. La densita' di potenza, in una larghezza di banda di 4 kHz, prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni provenienti dalle attivita' extraveicolari non deve superare -153 dB(W/m²) per 0⁰ ≤ Φ ≤ 5⁰, -153 + 0,077(Φ-5) dB(W/m²) per 5⁰ ≤ Φ ≤ 70⁰ e -148 dB(W/m²) per 70⁰ ≤ Φ ≤ 90⁰, ove Φ e' l'angolo di incidenza dell'onda. Alle attivita' extraveicolari non si applicano le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni. In questa banda il servizio di ricerca spaziale (s-s) non deve pretendere protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile e non deve limitare l'utilizzazione e lo sviluppo di questi servizi. 100A In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 433,05-434,79 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio, video e di comunicazioni vocali e' ammesso nei termini descritti dalle suddette decisioni e raccomandazioni. La bande di frequenze 430-440 MHz puo' essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per applicazioni Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy (ULP-WMCE), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 100B Le bande di frequenze 436,100-440,00 MHz, 440,00-443,00 MHz, 445,00-446,00 MHz, 446,200-450,00 MHz e 450,00-470,00 MHz possono essere utilizzate per collegamenti monocanali punto-multipunto nelle reti radiomobili professionali ad uso privato. 101 L'eventuale utilizzazione della banda 433,05-434,79 MHz (frequenza centrale 433,92 MHz) da parte delle apparecchiature ISM e' subordinata all'emanazione di una particolare disciplina da parte del Ministero delle sviluppo economico di concerto con gli altri Ministeri interessati, al fine di garantire adeguata protezione ai servizi di radiocomunicazione previsti in tabella. 101A La banda di frequenze 436-436,1 MHz e' destinata a sistemi di telemetria, telemisura e telecontrollo per apparati ad uso collettivo aventi larghezza di banda di 12,5 kHz, potenza equivalente irradiata di 500 mW, ciclo operativo 10% e antenna dedicata o integrata. Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numeri 2.2), 2.3), 2.5), 2.7) e 2.8), del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche . L'assimilazione di detti apparati a quelli operanti in banda cittadina di cui all'art.37, all.25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, opera esclusivamente all'assoggettamento dei contributi da corrispondere per l'esercizio degli apparati. 101B La banda di frequenze 445,2-445,3 MHz puo' essere utilizzata per collegamenti diretti tra terminali (DMO) nei sistemi mobili numerici. Per tali operazioni e' fissato un limite di potenza equivalente irradiata di 1 W. 101C In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 446,0-446,2 e' anche attribuita al servizio mobile terrestre e designata, in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(15)05, per essere impiegata ad uso collettivo da apparati portatili con antenna integrata, denominati "PMR 446" per comunicazioni vocali a breve distanza. La larghezza di banda del canale e' di 12,5 kHz nel caso di PMR analogici e di 6,25 kHz e 12,5 kHz nel caso di PMR digitali. Per detti impieghi, la massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) e' di 500 mW e ne resta vietato l'esercizio di stazioni base, ripetitori o di qualsiasi infrastruttura fissa. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 e successive modifiche, analogamente a quanto previsto per le "comunicazioni in banda cittadina C.B.", salvo quanto disposto dal capo 6 art.145 (dichiarazione) e dall'allegato 25 dello stesso Codice. Le utilizzazioni PMR446 non devono causare interferenze ai collegamenti del servizio fisso, ne' possono pretendere protezione da essi. Nella banda di frequenze 446,1-446,2 MHz, resta la possibilita' di continuita' di esercizio per i collegamenti esistenti fino alla loro scadenza e non ne saranno piu' autorizzati di nuovi. 102 (5.286) Nella banda di frequenze 449,75-450,25 MHz possono essere assegnate, per usi civili, frequenze per il servizio di operazioni spaziali (Terra-spazio) e per il servizio di ricerca spaziale (Terra-spazio) soggette al coordinamento previsto dall'art. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 103 L'utilizzazione delle bande di frequenze 156-174 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz da parte del servizio mobile e' destinata a sistemi radiomobili professionali ad uso privato. In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)06 le porzioni di spettro 450,86875-451,99375/460,86875-461,99375 MHz e 452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz sono disponibili per sistemi mobili terrestri professionali numerici a banda stretta con canali da 6,25 KHz fino a 25 kHz, di tipo autogestito (PMR), ricavabili dal piano di canalizzazione vigente suddividendo o raggruppando canali da 12,5 KHz. Sulla base delle richieste di mercato, tutte le suddette bande di frequenze possono essere utilizzate per sistemi di tipo numerico. La banda di frequenze 450-470 MHz e' utilizzata anche per il servizio fisso, limitatamente ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili. 104 Le bande di frequenze 452-455 MHz e 462-465 MHz sono riservate per sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito PMR. In accordo alla decisione CEPT ECC/DEC/(04)06 le porzioni di spettro 452,7375-454,9875/462,7375-464,9875 MHz possono essere utilizzate per sistemi radiomobili professionali terrestri numerici a banda estesa, con canali da 25 kHz fino a 150 kHz. 105 (5.287) Nel servizio mobile marittimo possono essere utilizzate le frequenze 457.5125-457.5875 MHz e 467.5125-467.5875 MHz per comunicazioni a bordo di imbarcazione. Se necessario possono essere impiegati apparati canalizzati a 12,5 kHz utilizzanti anche le ulteriori frequenze 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz e 467,5625 MHz. Nelle acque territoriali e' consentito l'uso delle frequenze 457,550 MHz e 467,550 MHz con canalizzazione a 12,5 kHz mentre l'uso delle altre frequenze e' consentito su base di non interferenza con le utilizzazioni previste in tabella. Le caratteristiche degli apparati utilizzati devono essere conformi alle specifiche di cui alla Raccomandazione ITU-R M.1174-3 (WRC-15). 106 (5.289) Nelle bande 460-470 MHz, 1.690-1.710 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio di esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra), che fruisce dello statuto di servizio secondario. 107 La frequenza 466,075 MHz e' utilizzata per il servizio mobile pubblico di radioavviso. 107A Per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N. - 118), sono designate 30 coppie di frequenze canalizzate a 12,5 kHz e ricadenti nella banda di frequenze 450 - 450,3875 MHz accoppiata con la banda di frequenze 460 - 460,3875 MHz, di cui al d.M 6 ottobre 1998. Dette frequenze possono essere utilizzate anche a bordo degli elicotteri (Elisoccorso), nei casi di emergenza, con limitazione dell'altitudine a 150 mt dal suolo. L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali e' soggetto al rilascio del certificato di navigabilita' da parte degli organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia di aviazione civile, come previsto nell'introduzione del presente piano al punto 4.5. 108 (5.306) Nella banda di frequenze 608-614 MHz attribuita al servizio di radioastronomia con statuto di servizio secondario, vengono effettuate osservazioni VLBI (interferometria a lunghissima linea di base) ed osservazioni ad antenna singola. 109 (5.312A) L'impiego della banda di frequenze 694-790 MHz da parte del servizio mobile escluso mobile aeronautico e' soggetto alle disposizioni della Risoluzione 760 (WRC-15). Si veda anche la Risoluzione 224 (Rev. WRC-15). 110 In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 87,5-108 MHz e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi audio, con trasmissione continua o ad alto ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 110A In accordo con le Decisioni della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz e 869,65-869,7 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi di allarme, con dispositivi ad alta affidabilita' o basso ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 869,2-869,25 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad apparecchiature di telesoccorso, con dispositivi ad alta affidabilita' o basso ciclo di funzionamento, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 110B In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz e, in accordo con la raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03, la banda di frequenze 863,0-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Inoltre, in accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, esclusivamente per le reti dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Inoltre le bande 870-875,8 MHz e 870-876 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 110C In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati a corto raggio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione, contenute anche nella raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 11). I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima 1 gennaio 2018 sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della suddetta data. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche. 110D In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la bande di frequenze 863,0-868,0 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo esclusivamente per apparati a corto raggio nelle reti di dati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche 111 In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(02)05 le bande di frequenze 876-880 MHz e 921-925 MHz sono riservate per la realizzazione da parte di gestori di reti ferroviarie di una rete radiomobile cellulare numerica destinata esclusivamente al controllo automatico dei convogli ferroviari ivi incluse le connesse comunicazioni di servizio. La rete deve essere realizzata utilizzando i criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello spettro nelle zone ad elevata densita' di traffico. 112 Le bande di frequenze 790-862 MHz, 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785/1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla Decisione 2009/766/CE e successive modifiche 112A Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz,1.710-1.785/1.805-1.880 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz e 2510-2570/2630-2690 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con le Decisioni 2010/166/UE e 2017/191/UE. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione 2010/167/UE. 112B (5.317A) La banda di frequenze 694-960 MHz e' identificata per l'impiego da parte del sistema IMT, di cui fa parte anche il sistema UMTS, in accordo con le Risoluzioni 224 (Rev. WRC-15), 760 (WRC-15) e 749 (Rev.WRC-15) del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali e' attribuita e non stabilisce priorita'. 112C In accordo con la Decisione 2014/641/UE le bande di frequenze 823-832 MHz e 1785-1805 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 112D A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla decisione 2016/687/UE, alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n° 205, la banda di frequenze 694-790 MHz e' designata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione. 112E A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla decisione 2016/687/UE, alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze, 703-733 MHz, per la trasmissione della stazione terminale (uplink FDD) e 758-788 MHz, per la trasmissione della stazione di base (downlink FDD), sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche a banda larga senza fili. 112F A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla decisione 2016/687/UE, alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze, 698-703 MHz e 733-736 MHz, per la trasmissione della stazione terminale (uplink PPDR) e 753-758 MHz e 788-791 MHz, per la trasmissione della stazione di base (downlink PPDR), sono designate per comunicazioni radio per scopi di ordine pubblico, sicurezza e difesa e per i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) da parte del Comparto Difesa e Sicurezza del Servizio Nazionale della Protezione Civile le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. 112G A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla decisione 2016/687/UE, alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, le bande di frequenze 694-698 MHz e 736-738 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE). L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 112H A partire dal 1° Luglio 2022, in accordo alla decisione 2016/687/UE, alla decisione 2017/899/UE e alla Legge 23 Dicembre 2017, n°205, i tre blocchi di frequenze da 5 MHz ciascuno, 738-743 MHz, 743-748 MHz e 748-753 MHz, potranno essere utilizzati per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base (SDL) o per altre opzioni che saranno definite sulla base di esigenze nazionali. 113 (5.328) L'uso della banda 960-1.215 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica e' riservato, su base mondiale, all'impiego ed allo sviluppo di aiuti elettronici alla navigazione aerea installati a bordo di aerei, nonche' alle installazioni a terra che sono loro direttamente associate. 113A (5.327A) L'uso della banda 960-1.164 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai sistemi che operano in accordo agli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Tale uso deve essere in accordo con la Risoluzione 417 (Rev.WRC-15). 113B (5.328AA) La banda di frequenze 1.087,7 - 1.092,3 MHz e' anche attribuita al servizio Mobile Aeronautico (R) (T-s) su base primaria, limitato alla ricezione delle emissioni delle stazioni spaziali dell'Automatic dependent surveillance -Broadcast ADS-B dai trasmettitori degli aeromobili che operano in accordo con gli standard aeronautici internazionali riconosciuti. Le stazioni che operano nel servizio mobile aeronautico via satellite non devono richiedere protezione dalle stazioni che operano nel servizio di radionavigazione aeronautica. Si applica la risoluzione 425 (WRC-15) 114 La banda di frequenze 960-1.215 MHz puo' essere anche utilizzata per il sistema di comunicazioni militari JTIDS/MIDS. Tale utilizzazione non deve provocare alcuna interferenza ai sistemi di radionavigazione, che godono di protezione ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110. 114A (5.328A) Le stazioni del servizio di radionavigazione via satellite nella banda di frequenze 1.164-1.215 MHz devono operare in accordo con le disposizioni della Risoluzione 609 (WRC-03) del Regolamento delle radiocomunicazioni e non devono richiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica nella banda di frequenze 960-1.215 MHz. Non si applica l'art. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 21.18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 114B (5.328B) L'uso delle bande di frequenze 1.164-1.300 MHz, 1.559-1.610 MHz e 5.010-5.030 MHz da parte di sistemi e reti del servizio di radionavigazione via satellite per cui il coordinamento completo o l'informazione della notifica, e' ricevuto dall'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT dopo la data dell'1 gennaio 2005 e' soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9.12, 9.12A e 9.13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applica anche la Risoluzione 610 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 115 (5.329) L'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve provocare disturbi pregiudizievoli, ne' richiedere protezione, al servizio di radionavigazione autorizzato a titolo primario dal Regolamento delle radiocomunicazioni in alcuni Paesi della Regione 1 sulla base dell'art. 5.331 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. Inoltre l'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radiolocalizzazione. Nei confronti del servizio di radiolocalizzazione non si applica l'art. 5.43 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applica la Risoluzione 608 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 115A (5.329A) L'impiego di sistemi del servizio di radionavigazione via satellite (s-s) che operano nelle bande di frequenze 1.215-1.300MHz e 1.559-1.610 MHz non deve essere destinato a fornire applicazioni relative alla sicurezza e non deve imporre alcun ulteriore vincolo ad altri sistemi o servizi che operano in conformita' con la tabella di attribuzione di frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni. 116 (5.332) Nella banda di frequenze 1.215-1.260 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale non devono provocare disturbi pregiudizievoli, ne' imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo dei servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione via satellite e degli altri servizi con statuto primario, ne' possono pretendere protezione dagli stessi. 116A (5.335A) Nella banda di frequenze 1.260-1.300 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale non devono provocare disturbi pregiudizievoli, ne' imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo del servizio di radiolocalizzazione e degli altri servizi con statuto primario, ne' possono pretendere protezione dagli stessi. 117 (5.282) La banda 1.267-1.270 MHz e' anche attribuita al servizio di radioamatore via satellite (Terra-spazio) con statuto di servizio secondario. L'impiego di tale banda da parte del servizio di radioamatore via satellite e' soggetto alle disposizioni dell'art. 25.11 del regolamento delle radiocomunicazioni. 118 (5.337) Nelle bande di frequenze 1.300-1.350 MHz, 2.700-2.900 MHz e 9.000-9.200 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica e' limitato ai radar al suolo ed ai radar a risposta aeroportati associati che operano su frequenze di dette bande solo quando vengono eccitati dai radar funzionanti nella stessa banda. 118A (5.337A) L'impiego della banda di frequenze 1.300-1.350 MHz da parte delle stazioni terrene del servizio di radionavigazione via satellite e delle stazioni del servizio di radiolocalizzazione non deve provocare disturbi pregiudizievoli, ne' imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo del servizio di radionavigazione aeronautica. 119 (5.339) Nelle bande 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHz e 15,20-15,35 GHz possono essere assegnate, per usi civili, frequenze per il servizio di esplorazione della Terra via satellite (passiva) e per il servizio di ricerca spaziale (passiva), che non hanno diritto di protezione da parte dei servizi previsti in tabella. 120 (5.340) Nelle bande di frequenze 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz e' vietato ogni tipo di emissione. Nella banda di frequenze 48,94-49,04 GHz sono vietate le emissioni da stazioni di aeromobile. 120A I livelli delle emissioni indesiderate nella banda 1400-1427 MHz generati dei servizi attivi ai quali sono attribuite le bande 1350-1400 MHz e 1427-1452 MHz, devono rispettare i limiti indicati nella decisione CEPT ECC/DEC/(11) 01, allo scopo di proteggere il servizio di esplorazione della terra via satellite (passiva). 121 Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei servizi operanti nelle bande adiacenti alle bande 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per proteggere le stazioni di radioastronomia. 121A (5.338A) Nelle bande di frequenze 1.350-1.400 MHz, 1.427-1.452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz e 92-94 GHz si applica la Risoluzione 750 (WRC-15). 121B I livelli delle emissioni indesiderate nella banda 31,3-31,5 GHz generate dalle stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) operanti nella banda di frequenze 30-31 GHz devono rispettare i limiti previsti dalla decisione CEPT ECC/DEC/(10) 02, allo scopo di proteggere il servizio di esplorazione della terra via satellite (passiva). 122 La banda di frequenze 1492-1518 MHz, limitatamente all'utilizzo all'interno di edifici, puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per radiomicrofoni professionali aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 123 5.208B Nell'assegnare le frequenze alle stazioni spaziali dei servizi spaziali attivi ai quali sono attribuite le bande seguenti: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1525-1559 MHz, 1559-1610 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz, 21.4-22 GHz, si devono rispettare i limiti di flusso a terra contenuti nella Risoluzione 739 (Rev. WRC-15) per la compatibilita' con il servizio di radioastronomia operante nelle bande adiacenti o vicine. 124 In accordo alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" e in accordo alla decisione 2015/750/UE la banda di frequenze 1452-1492 MHz e' designata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base. 124A (5.351A) Per l'impiego delle bande di frequenze 1.518-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 MHz, 1.670-1675 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz e 2.483,5-2.520 MHz e 2.670-2.690 MHz da parte del servizio mobile via satellite si deve tener conto delle Risoluzioni 212 (Rev.WRC-07) e 225 (Rev. WRC-2007) del Regolamento delle radiocomunicazioni. 124B (5.348) L'impiego della banda di frequenze 1.518-1.525 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto al coordinamento ai sensi dell'art. 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nella banda di frequenze 1.518-1.525 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite non possono chiedere protezione dalle stazioni del servizio fisso. Non si applica il n° 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 124C (5.379D) Nella condivisione della banda 1.670-1.675 MHz (5.380 A) tra il servizio mobile via satellite ed i servizi fisso e mobile si applica la Risoluzione 744 (WRC-07). Nella banda 1.670-1.675 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli, ne' limitare lo sviluppo delle esistenti stazioni terrene del servizio di meteorologia via satellite notificate entro il 1° gennaio 2004. Qualsiasi nuova assegnazione a queste stazioni terrene, in questa banda, deve inoltre essere protetta da interferenze nocive causate dalle stazioni del servizio mobile via satellite. 124D (5.341A) Le bande di frequenza 1.427-1.452 MHz e 1.492-1.518 MHz sono identificate per l'uso dell'implementazione del sistema IMT in accordo con la Risoluzione 223 (Rev.WRC-15). Questa identificazione non preclude l'uso di queste bande di frequenze da parte di altre applicazioni di servizi a cui sono attribuite e non stabilisce priorita' nel regolamento del Radio regolamento. L'uso delle stazioni IMT e' soggetta ad accordo ottenuto sotto il 9.21 R.R. con rispetto al servizio mobile aeronautico usato per telemetria aeronautica. 124E In accordo alla decisione 2015/750/UE modificata dalla decisione 2018/661/UE (MFCN SDL), la banda di frequenze 1.427-1.517 MHz e' designata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, per collegamenti supplementari limitati alla trasmissione della stazione base, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato delle decisioni sopra citate. Nell'assegnare frequenze nella banda 1.427-1.452 MHz anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai servizi di comunicazioni elettroniche a larga banda, possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione delle osservazioni radioastronomiche nella banda di frequenze passiva 1.400- 1.427 MHz. Nell'assegnare frequenze nella banda 1.492-1.517 MHz, possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione dei servizi mobili via satellite nella banda 1.518-1.559 MHz 125 (5.351) Le bande 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660,5 MHz non devono essere usate per collegamenti di connessione (feeder links) di alcun servizio spaziale. 126 (5.352A) Nella banda di frequenze 1.525-1.530 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite, ad eccezione delle stazioni del servizio mobile marittimo via satellite, non devono causare disturbi pregiudizievoli ne' chiedere protezione alle stazioni del servizio fisso purche' notificate prima del 1 aprile 1998 (WRC-15). 126A (5.353A) Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione II dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.530-1.544 MHz e 1.626,5-1.645,5 MHz debbono essere soddisfatte in modo prioritario le necessita' di frequenze per le comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). Le comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del servizio mobile marittimo via satellite devono beneficiare di un accesso prioritario e di un'immediata disponibilita' rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite all'interno di una rete. I sistemi del servizio mobile via satellite non debbono provocare disturbi inaccettabili alle comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza del GMDSS ne' pretendere da queste protezione. Negli altri servizi mobili via satellite si deve tener conto della priorita' delle comunicazioni riguardanti la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della Risoluzione 222 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 127 (5.354) L'impiego delle bande 1.525-1.559 MHz e 1.626,5-1.660,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste nel numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 127A (5.357A) Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione II dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.545-1.555 MHz e 1.646,5-1.656,5 MHz devono essere soddisfatte in modo prioritario le necessita' di frequenze del servizio mobile aeronautico via satellite (R) per assicurare la trasmissione di messaggi di categorie di priorita' da 1 a 6, definite all'art. 44 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Queste comunicazioni devono beneficiare di un accesso prioritario e di una disponibilita' immediata, se necessario anche per mezzo di un blocco delle comunicazioni, rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite all'interno di una rete. I sistemi del servizio mobile via satellite non devono provocare disturbi inaccettabili, ne' richiedere protezione dalle comunicazioni del servizio mobile aeronautico (R) di categorie di priorita' da 1 a 6, definite all'art. 44 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Negli altri servizi mobili via satellite si deve tener conto della priorita' delle comunicazioni riguardanti la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della Risoluzione 222 del Regolamento delle radiocomunicazioni. (WRC-12). 128 (5.356) Nelle bande di frequenze 1.544-1.545 MHz e (5.375) 1.645,5-1.646,5 MHz il servizio mobile via satellite e' limitato alle emissioni destinate al soccorso ed alla sicurezza. 129 (5.357) Nella banda di frequenze 1.545-1.555 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni aeronautiche di Terra verso le stazioni di aeromobile o tra stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni spaziali verso le stazioni di aeromobile. 130 (5.364) L'utilizzazione della banda 1.610-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (Terra-spazio) e del servizio di radiodeterminazione via satellite (Terra-spazio) e' soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Una stazione terrena mobile operante in uno dei due servizi in questa banda non deve produrre una densita' di potenza isotropa equivalente irradiata superiore a -15 dB(W/4 kHz) nella parte di banda usata dal sistema che opera in accordo con le disposizioni della nota 132 del presente piano, salvo che non sia diversamente concordato dalle Amministrazioni disturbate. Nella parte di banda dove tale sistema non e' operante e' consentito un valore di 3 dB(W/4 kHz). Stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli a stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica, a stazioni che operano in accordo con le disposizioni della nota 132 del presente piano e stazioni del servizio fisso, ne' possono pretendere protezione dalle suddette stazioni. Nell'effettuare il coordinamento delle reti del servizio mobile via satellite deve essere adottata ogni iniziativa possibile volta ad assicurare la protezione delle stazioni esercite conformemente alle disposizioni della nota 132 del presente piano. 131 (5.368) Nella banda 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano ai servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite con esclusione del servizio di radionavigazione aeronautica via satellite. 132 (5.366) La banda 1.610-1.626,5 MHz e' riservata all'impiego ed allo sviluppo di sistemi elettronici di bordo in ausilio alla navigazione aerea ed ad ogni sistema di Terra o via satellite ad essi direttamente associati. 133 (5.372) Le stazioni dei servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite non devono causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radioastronomia operanti nella banda 1.610,6-1.613,8 MHz. 134 Le bande di frequenze 1610-1626.5 MHz (T-s), 1613.8-1626.5 MHz (s-T) e 2483.5-2500 MHz (s-T) sono armonizzate per sistemi del servizio mobile via satellite. Nel rilascio di autorizzazioni per l'operazione di stazioni terrene mobili operanti sotto il controllo di sistemi mobili satellitari, si deve tener conto di quanto previsto dalla decisione CEPT ECC/DEC/(09)02 (Rev.2012), allo scopo di proteggere il servizio di radioastronomia operante nella banda di frequenze 1610,6-1613,8 MHz. 135 (5.367) Nella banda di frequenze 1.610-1.626,5 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio mobile aeronautico via satellite (R) che gode dello statuto di servizio primario. Tali utilizzazioni sono soggette all'accordo da ottenersi con le procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 136 (5.365) L'utilizzazione della banda 1.613,8-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (spazio-Terra) e' soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 137 (5.376) Nella banda di frequenze 1.646,5-1.656,5 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) verso le stazioni aeronautiche di Terra o tra stazioni di aeromobile nei casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni di aeromobile verso le stazioni spaziali. 138 (5.376A) Le stazioni terrene mobili funzionanti nella banda di frequenze 1.660-1.660,5 MHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radioastronomia. 139 Frequenze della banda 1.660,5-1.668,4 MHz possono essere utilizzate per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 kHz a partire da 1.660,7 MHz fino a 1.668,1 MHz. Al fine di assicurare il livello di protezione richiesto dal servizio di radioastronomia, i collegamenti fissi: - possono essere autorizzati solo in zone sufficientemente lontane dalle stazioni di radioastronomia con le quali non esista visibilita' diretta, ovvero esistano schermi naturali che garantiscano la necessaria protezione; - devono impiegare sistemi di antenna molto direttivi e trasmettitori di potenza limitata al minimo necessario ad assicurare il collegamento. In ogni caso, i collegamenti devono operare con statuto secondario su base di non interferenza e senza diritto a protezione e con revoca immediata in caso di interferenze ai servizi primari previsti in tabella. 140 (5.379B) L'impiego della banda di frequenze 1.670-1.675 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetto al coordinamento ai sensi dell'art. 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni . 141 La banda di frequenze 1.795-1.800 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni audio senza fili, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettere k) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 142 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2016/2317/UE che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione 2013/654/UE, le bande di frequenze 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (servizi MCA) nella Comunita' europea. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCA sono stabilite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2008/295/CE. 143 La banda di frequenze 1.880-1.900 MHz e' riservata ad uso collettivo al sistema numerico evoluto di telecomunicazioni senza fili (DECT) in accordo con la direttiva CEE 91/287. Il sistema DECT ha priorita' sulle altre applicazioni che utilizzano questa banda di frequenze e deve godere di protezione. Tale applicazione e' soggetta al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera a), del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), dello stesso Codice che prevede il regime di "autorizzazione generale". 144 (5.388) Le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2012/688/UE. In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)01 le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale di reti di comunicazioni fisso/mobile (MFCN) di cui fanno parte i sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali IMT. 145 (5.388A) Le bande di frequenze 1.900-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz e 2.110-2.170 MHz possono essere utilizzate da stazioni installate su piattaforme situate ad alta quota come stazioni di base del sistema IMT, in accordo con la Risoluzione 221 del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego di applicazioni IMT con tali piattaforme non deve precludere l'utilizzazione di queste bande da parte delle stazioni dei servizi, ai quali sono attribuite e non puo' stabilire alcuna priorita' nel Regolamento delle radiocomunicazioni. 145A In accordo con le decisioni della Commissione Europea 2007/98/CE e della CEPT ECC/DEC/(06)09 Le bande di frequenze 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz sono designate per sistemi che forniscono servizi di comunicazione elettronica mobile via satellite. 146 Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz sono riservate per i collegamenti relativi al servizio pubblico di radiodiffusione, per ponti radio televisivi, da impiegare secondo lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C). 147 Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere utilizzate anche per i collegamenti relativi al servizio di radiodiffusione privata compatibilmente con le esigenze del servizio pubblico di radiodiffusione, da impiegare secondo lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C). 148 (5.389A) L'utilizzazione delle bande di frequenze 1.980-2.010 MHz e 2.170-2.200 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.11A ed alle disposizioni della Risoluzione 716 (Rev. WRC-2000) del Regolamento delle radiocomunicazioni. 148A In accordo con la decisione 2016/339/UE la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz puo' essere utilizzata per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) 149 Nelle bande di frequenze 2.025 - 2.040 MHz e 2.200 - 2.215 MHz le utilizzazioni di frequenze da parte dei servizi di esplorazione della Terra via satellite, ricerca spaziale e operazioni spaziali sono soggette, al preventivo coordinamento con il Ministero della difesa 150 (5.392) Devono essere adottate tutte le misure necessarie per assicurarsi che le trasmissioni spazio-spazio tra due o piu' satelliti non geostazionari nei servizi di ricerca spaziale, operazioni spaziali ed esplorazione della Terra via satellite nelle bande di frequenze 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non impongano vincoli alle trasmissioni Terra-spazio, spazio-Terra e spazio-spazio tra satelliti geostazionari e satelliti non geostazionari di quei servizi ed in quelle bande. 151 (5.391) L'assegnazione di frequenze alle stazioni del servizio mobile nelle bande 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non e' consentita per sistemi mobili ad elevata densita', cosi' come definiti nella Raccomandazione ITU-R SA.1154-0 e si deve tenere conto di questa Raccomandazione per la messa in servizio di qualsiasi altro tipo di sistema mobile (WRC-15). 152 Frequenze delle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere assegnate per realizzare collegamenti di connessione alla rete pubblica di telecomunicazioni esclusivamente in localita' rurali, ove il collegamento mediante supporti fisici sia di difficile realizzazione. Tali utilizzazioni devono rispettare lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C). 153 La banda di frequenze 2.290-2.300 MHz puo' essere impiegata per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata. 154 La banda di frequenze 2.300-2.440 MHz e' utilizzata per ponti radio ad uso privato analogici e numerici, P-P e P-MP, aventi capacita' fino a 60 canali telefonici o equivalente. I sistemi P-MP possono essere realizzati nei primi 6 canali da 4 MHz. 155 Le bande di frequenze 2.367,5-2.372,5 MHz, 2.440-2.450 MHz e 2.468-2.483,5 MHz sono utilizzate per ponti radio di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 kHz. 156 Frequenze nelle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.450 MHz possono essere impiegate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei video in ausilio al servizio di radiodiffusione (SAP/SAB). 157 In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. L'uso pubblico e' regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.183/03/CONS. 158 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche frequenze della banda 2.400-2.483,5 possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impieghi non specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 158A In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz, esclusivamente per i sistemi di terra, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi di radio determinazione, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 158B In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.446-2.454 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 159 Frequenze nella banda 2.450-2.500 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in ausilio al servizio di radiodiffusione. 160 Frequenze nella banda 2.450-2.510 MHz possono essere utilizzate dal Ministero della difesa, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile. 161 (5.398) Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz non si applicano nei confronti del servizio di radiodeterminazione via satellite le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 162 (5.402) L'utilizzazione della banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz da parte dei servizi mobile via satellite e di radiodeterminazione via satellite e' soggetta all'applicazione delle procedura di coordinamento stabilite nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'utilizzazione di questa banda devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili per evitare interferenze pregiudizievoli al servizio di radioastronomia, in particolare da quelle causate dalle emissioni di seconda armonica che potrebbero cadere nella banda 4.990-5.000 MHz attribuita su base mondiale al servizio di radioastronomia. 163 (5.384A) Le bande di frequenze 1.715-1.785 MHz, 1.810-1.880 MHz, 2300-2400 MHz e 2.500-2.690 MHz, o porzioni di esse, sono identificate per l'impiego da parte dei sistemi IMT di cui fa parte il sistema UMTS, in accordo con la Risoluzione 223 (Rev. WRC-15) del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di queste bande da parte di altre applicazioni dei servizi ai quali sono attribuite e non stabilisce priorita'. 164 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2008/477/CE la banda di frequenze 2.500-2.690 MHz puo' essere impiegata, su base non esclusiva, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della suddetta decisione. 165 (5.423) Nella banda 2.700-2.900 MHz i radar al suolo utilizzati per scopi di meteorologia sono autorizzati ad operare su base di uguaglianza con le stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica. 166 (5.425) Nella banda 2.900-3.100 l'impiego a bordo di navi del sistema di interrogazione e risposta (SIT) deve essere limitato alla banda 2.930-2.950 MHz. 167 (5.426) Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica e' limitato ai radar al suolo. 168 Nelle bande di frequenze 2.900-3.100 MHz e 9.350-9.500 MHz puo' essere autorizzato l'impiego di radar a bordo del naviglio mercantile e da diporto. 169 (5.427) Nelle bande 2.900-3.100 MHz e 9.300-9.500 MHz, la risposta dei radar a risposta non deve poter essere confusa con quella dei radar beacons (racons) e non deve provocare disturbi a radar di nave o di aeromobile nel servizio di radionavigazione, tenendo tuttavia conto di quanto previsto al n. 4.9 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 170 (5.424A) Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione non devono causare disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione ne' possono richiedere protezione da questi. 171 La banda di frequenze 3.100-3.266 MHz puo' essere impiegata per usi civili per i radar a bordo delle navi mercantili, ma tale utilizzazione non ha diritto di protezione da parte del servizio di radiolocalizzazione previsto in tabella. 171A In accordo con la Raccomandazione ECC REC (11)09 la banda di frequenze 3.100-4.800 MHz puo' essere impiegata per i sistemi UWB LT2 per la localizzazione di posizione. L'utilizzo di questi sistemi e' soggetto alla registrazione del sito di utilizzo, previo coordinamento con il Ministero della difesa e con le altre applicazioni civili con limitazione di densita' di utilizzo su base geografica per evitare che l'effetto cumulativo (rumore) crei disturbi nocivi alle altre applicazioni che operano in accordo al presente piano. 172 Nell'utilizzare frequenze della banda 3.400-3.600 MHz per il servizio di radiolocalizzazione devono essere prese particolari precauzioni per proteggere il servizio fisso via satellite. 173 Nella banda di frequenze 3.400-3.600 MHz il servizio fisso via satellite e' soggetto a preventivo coordinamento con le utilizzazioni del servizio fisso. 174 Nelle bande di frequenze 3.500- 3.535 MHz e 5.850-5.925 MHz, puo' essere autorizzato l'impiego di ponti radio temporanei per riprese televisive esterne, previo accordo con il Ministero della difesa e il coordinamento con gli altri servizi previsti in tabella. 175 In accordo con la Decisione 2008/411/CE come modificata dalla 2014/276/UE e con la decisione CEPT ECC/DEC/(11)06 la banda di frequenze 3.400-3.600 MHz puo' essere impiegata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti. La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' disponibile per i suddetti sistemi con le modalita' descritte nella nota 175A. 175A Le bande di frequenze 3.435-3.500 MHz e 3.535-3.600 MHz sono destinate a sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in accordo con la Decisione 2008/411/CE come modificata dalla 2014/276/UE 175B (5.430A) La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa e' attribuita e non stabilisce priorita'. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430A del Regolamento delle radiocomunicazioni (WRC-15). 175C Le bande di frequenze 3.400-3.435 MHz e 3.500-3.535 MHz sono ad uso del Ministero della difesa. L'uso di tali bande sara' in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti. 175D La banda di frequenze 3600-3800 MHz e' designata per sistemi di comunicazione elettronica in larga banda di cui alla Decisione 2008/411/CE, come modificata dalla 2014/276/UE, in accordo alla decisione CEPT ECC/DEC/(11)06 e alla Legge di Bilancio del 23 Dicembre 2017 n. 205. e, in accordo alla legge stessa, dal 1° Dicembre 2018 e' disponibile per i suddetti sistemi. Nell'utilizzazione di questa banda di frequenze da parte di detti servizi devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti praticabili al fine di garantire la protezione del servizio satellitare fisso operante nella stessa banda e nelle bande di frequenze adiacenti. 176 Le bande di frequenza 3815-3875 MHz e 4105-4195 MHz sono utilizzate dal Ministero della difesa per il servizio fisso, con salvaguardia delle utilizzazioni della Rai e degli ulteriori operatori in essere, concordate con il Ministero della difesa. 177 Nella banda 3.800-4.200 MHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzate rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-08 ( Annesso B - Parte 1) 178 (5.438) L'utilizzazione della banda 4.200-4.400 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica e' riservata esclusivamente ai radioaltimetri installati a bordo di aerei ed agli associati apparati a terra. Tuttavia nei servizi di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale possono essere autorizzati dei sensori passivi su base secondaria. 179 (5.440) Il servizio di frequenze campione e segnali orari via satellite puo' impiegare, ove cio' sia compatibile con le utilizzazioni previste in tabella, la frequenza 4.202 MHz per emissioni nel senso spazio-Terra e la frequenza 6.427 MHz per emissioni nel senso Terra-spazio. La massima larghezza di banda di tali emissioni non puo' superare ±2 MHz e la loro utilizzazione e' soggetta all'accordo da ottenersi con le procedure previste nel n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 180 (5.441) L'impiego delle bande 4.500-4.800 MHz (s-T) e 6.725-7.025 MHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite deve essere in accordo con le disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego delle bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite mediante satelliti geostazionari deve essere in accordo con le disposizioni dell'Appendice 30B del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego delle bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite mediante satelliti non geostazionari e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi via satellite non geostazionari del servizio fisso via satellite. I sistemi via satellite non geostazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione da sistemi via satellite geostazionari del servizio fisso via satellite, che operano in accordo con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento o per la notifica per le reti di tipo geostazionario. Ai suddetti sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non si applicano le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni e tali sistemi devono essere eserciti in modo tale che possa essere rapidamente eliminata ogni inaccettabile interferenza che possa verificarsi nel corso del loro funzionamento. L'utilizzazione di frequenze della banda 4.500-4.800 MHz per il servizio fisso via satellite e' soggetta al preventivo coordinamento con il Ministero della difesa. 180A In accordo con la Decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 4.500 - 7.000 MHz, 8.500 - 10.600 MHz, 24,05 - 27,0 GHz , 57,0 - 64,0 GHz , 75,0 - 85,0 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi di radio determinazione come radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e successive modifiche recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. 180B (5.443AA) Nelle bande di frequenze 5.000-5.030 MHz e 5091-5.150 MHz il servizio mobile aeronautico (R) e' subordinato all'accordo ottenuto le procedure di cui al n. 9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'uso di queste bande da parte del servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. 181 (5.444) La banda di frequenze 5.030-5.150 MHz e' designata per l'esercizio del sistema internazionale normalizzato per l'avvicinamento e l'atterraggio di precisione. Nella banda 5.030-5.091 MHz le esigenze di questo sistema sono prioritarie rispetto alle altre utilizzazioni in questa banda. L'impiego della banda di frequenze 5.091-5.150 MHz e' disciplinato dalla nota 182 e dalla Risoluzione 114 del Regolamento delle radiocomunicazioni. (Rev.WRC-15) 181A (5.443B) Al fine di non provocare disturbi pregiudizievoli al sistema di ausilio all'atterraggio a microonde, che opera al di sopra di 5.030 MHz, la densita' di flusso di potenza aggregata prodotta sulla superficie terrestre nella banda di frequenze 5.030-5.150 MHz da tutte le stazioni spaziali di qualsiasi sistema del servizio di radionavigazione via satellite (s-T), operante nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz non deve essere superiore a -124,5 dB(W/m²) in una banda di 150 kHz.Al fine di non provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia nella banda 4.990-5.000 MHz, i sistemi del servizio di radionavigazione via satellite, operanti nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz devono soddisfare i limiti, nella banda 4.990-5.000 MHz, definiti dalla Risoluzione 741 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. (WRC-15) 181B (5.443C) L'impiego della banda di frequenze 5030-5091 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. Le emissioni indesiderate da parte del servizio mobile aeronautico (R) nella banda di frequenze 5030-5091 MHz devono essere limitate per proteggere la discesa del servizio di radionavigazione via satellite nella banda adiacente 5010-5030 MHz. Fino a quando non sara' stabilito un appropriato valore in una raccomandazione ITU-R, nella banda di frequenze 5010-5030 MHz, dovra' essere applicato il limite di densita' di e.i.r.p. di -75 dBW/MHz, alle emissioni indesiderate prodotte da qualsiasi stazione del servizio mobile aeronautico (R). 181C (5.443D) Nella banda di frequenze 5030 - 5091 MHz il servizio mobile aeronautico via satellite (R) e' soggetto al coordinamento previsto dal 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'uso di questa banda di frequenze da parte del servizio mobile aeronautico (R) e' limitato ai sistemi operanti in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale. 181D (5.444B) L'uso della banda di frequenze 5091-5150 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) e' limitato a: - ai sistemi operanti nel servizio mobile aeronautico (R) e in accordo con gli standard aeronautici riconosciuti a livello internazionale, limitatamente alle applicazioni di superficie negli aereoporti. Tale uso deve essere in accordo con la Risoluzione 748 (WRC-15); - alle trasmissioni di telemetria aeronautica originate dalle stazioni di aeromobile in accordo con la Risoluzione 418 (WRC-15)