(Allegati-Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Indicazioni per la redazione del piano e dello schema  dei  controlli
  dei vini a DO e dei vini a  IG  e  per  l'esecuzione  dei  relativi
  controlli 
 
a) Scopo. 
    Il piano di controllo si compone di una parte descrittiva e dello
schema dei controlli. 
    Le  attivita'  di  controllo  e  certificazione  sono  svolte  in
conformita'  alla  normativa  vigente  comunitaria  e  nazionale  che
disciplina i vini a  DO  e  a  IG,  con  particolare  riferimento  al
potenziale viticolo, alla tenuta  del  registro  telematico  e  della
contabilita' di cantina, alle pratiche ed ai  trattamenti  enologici,
alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne
gli   esami   chimico-fisici   ed    organolettici,    alle    regole
d'etichettatura e  di  presentazione  dei  vini,  alla  gestione  dei
contrassegni di Stato dei vini  a  DO,  ivi  compresi  gli  specifici
disciplinari di produzione dei vini DO e IG. 
b) Criteri per l'esecuzione dei controlli. 
    Le attivita' di verifica della conformita' dei vini a DO e a  IG,
sono basate sulle seguenti azioni obbligatorie: 
      a)  acquisizione  dei   dati   relativi   alla   documentazione
obbligatoria per gli utilizzatori della DO e della IG,  ivi  compresi
quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni  alla  DO  e
alla IG; 
      b) conoscenza della reale  situazione  della  DO  e  della  IG:
vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di  prodotto
imbottigliato; 
      c)  controlli   documentali   sistematici   sulla   rispondenza
quantitativa rispetto alle scritture contabili annotate nel  registro
telematico finalizzati al riscontro  della  rispondenza  quantitativa
rispetto alle movimentazioni e alle  operazioni  di  imbottigliamento
dei vini a DO e IG e destinati alla DO e IG; 
      d)  controlli   documentali   sistematici   sulla   rispondenza
quantitativa a monte delle richieste di certificazione  dei  prodotti
destinati alla  DO  con  il  relativo  rilascio  dei  certificati  di
idoneita' per i vini a DO. 
    L'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5,  del
decreto, individua preliminarmente, separatamente per ciascuna  DO  e
IG, gli operatori da sottoporre a controllo ispettivo annuale tramite
sorteggio, secondo i criteri che seguono: 
      a)  viticoltori  -  estrazione  di  un  campione  pari  a   una
percentuale minima degli operatori (come da tabella)  i  cui  vigneti
sono  iscritti  allo  schedario  viticolo  nazionale  e   che   hanno
presentato la dichiarazione vendemmiale  (rivendicazione  delle  uve)
entro il termine previsto dalla normativa vigente; 
      b)  intermediari  di  uve  destinate   alla   vinificazione   -
estrazione di  un  campione  pari  a  una  percentuale  minima  degli
operatori (come da tabella) che  nel  precedente  anno  solare  hanno
movimentato uve destinate alla vinificazione. 
      L'organismo di controllo svolge le attivita' di  controllo  nel
periodo della vendemmia/vinificazione e comprendono anche la verifica
dei requisiti ampelografici; 
      c)  vinificatori  -  estrazione  di  un  campione  pari  a  una
percentuale minima  degli  operatori  (come  da  tabella)  che  hanno
presentato la dichiarazione di produzione (scelta vendemmiale)  entro
il termine previsto dalla normativa vigente. 
      L'organismo di  controllo  svolge  le  attivita'  di  controllo
preferibilmente nel periodo della  vinificazione  e  previa  verifica
dell'effettiva presenza  prodotti  vitivinicoli  destinati  alla  DO/
rivendicati a IG; 
      d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO  o  alla  IG  -
estrazione di  un  campione  pari  a  una  percentuale  minima  degli
operatori (come da tabella) che  nel  precedente  anno  solare  hanno
movimentato vino sfuso. 
      L'organismo di controllo  svolge  le  attivita'  di  controllo,
previa  verifica  dell'effettiva   presenza   prodotti   vitivinicoli
destinati alla DO/rivendicati a IG; 
      e) gli imbottigliatori - estrazione di un campione pari  a  una
percentuale  minima  degli  operatori  (come  da  tabella)   iscritti
all'organismo di controllo, previa verifica  dell'effettiva  presenza
di vino gia' certificato e atto alla DO/ rivendicato a IG; 
      f)  altri  operatori  non  classificabili  tra  le   precedenti
categorie - estrazione di un campione pari a una  percentuale  minima
degli  operatori  (come  da  tabella)   iscritti   all'organismo   di
controllo,  previa  verifica  dell'effettiva  presenza  del  prodotto
vitivinicolo atto o gia' certificato alla DO/ rivendicato a IG. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     1 Il campione e' da estrarre  dal  bacino  dei  viticoltori  che
hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente
campagna da superfici iscritte esclusivamente ad  IG  allo  schedario
viticolo nazionale. 
      
    Le suindicate percentuali della tabella sono ridotte del 50%  per
le filiere a DO con numero di operatori complessivo  assoggettato  al
sistema di controllo nell'anno precedente inferiore a 20. 
    Fermo restando  il  rispetto  complessivo  delle  percentuali  di
operatori da sottoporre a controllo indicate nella tabella di cui  al
paragrafo precedente, gli organismi di controllo possono  individuare
gli  operatori  da  sottoporre  a  controllo  annuale,  per  ciascuna
categoria,  fino  ad  un  massimo  di  operatori  pari  a  1/5  delle
percentuali di riferimento, con metodi non casuali, sulla base di  un
sistema di analisi del rischio che tiene conto dei seguenti criteri: 
      NC gravi emesse nei tre anni precedenti a carico di determinati
operatori; 
      eventi  climatici  avversi  attestati   da   dichiarazioni   di
calamita' naturale nell'areale  del  disciplinare  di  produzione  di
riferimento; 
      risultati conosciuti dei controlli delle Autorita' competenti; 
      valore economico della DO/IG interessata; 
      dimensioni e assetto organizzativo dell'impresa; 
      livelli  di  produzione  certificata  dell'impresa  nell'ultimo
triennio. 
    Gli organismi di controllo comunicano all'ICQRF,  preventivamente
al sorteggio, i criteri utilizzati per ciascuna DO o IG e  forniscono
evidenza della  rilevanza  del  criterio  ai  fini  dell'analisi  del
rischio, che sara' oggetto di valutazione in fase di vigilanza. 
c) Elementi dello schema di controllo. 
    Lo schema deve essere predisposto secondo la struttura che segue. 
    1. Soggetti. 
    Gli operatori presenti nella filiera del  vino  a  DO  e  ad  IG,
facenti parte di una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate: 
      a) viticoltori - Imprese dotate di vigneti che provvedono  alla
produzione di uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo
nazionale e  presentano  la  dichiarazione  di  vendemmia,  ai  sensi
dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio
2009; 
      b) intermediari di uve destinate alla vinificazioni  -  Imprese
che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, provvedono all'acquisto  e  alla
vendita di uve da  vino,  compilano  la  dichiarazione  di  vendemmia
relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e si
notificano all'ICQRF che non effettuano alcuna trasformazione; 
      c) vinificatori - Imprese che provvedono alla trasformazione di
uva da vino e presentano la dichiarazione  di  produzione,  ai  sensi
dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio
2009; 
      d) intermediari di prodotti a  monte  del  vino  e  vini  sfusi
destinati alla DO o alla IG - Imprese che provvedono  all'acquisto  e
alla vendita vino e sono iscritte all'organismo di controllo che  non
effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento; 
      e) imbottigliatori / etichettatori  -  Imprese  che  provvedono
all'imbottigliamento ed, eventualmente, all'etichettatura ovvero alla
sola operazione di etichettatura dei vini DO e  IG  e  sono  iscritte
all'organismo di controllo. 
    L'organismo di controllo provvede, in  considerazione  di  quanto
stabilito    dallo    specifico    disciplinare    di     produzione,
all'individuazione  di   ulteriori   categorie   di   operatori   non
classificabili tra le precedenti categorie e le include nello  schema
dei controlli. 
    2. Fase di processo. 
    Per ciascun soggetto viene definita la/e fase/i  di  processo  in
cui svolge la propria attivita'. 
    3. Requisiti. 
    Per ciascuna fase di  processo  sono  indicati  i  parametri  che
devono essere rispettati per  poter  partecipare  al  circuito  della
produzione della DO o IG, previsti dal disciplinare di  produzione  e
dalla normativa UE e nazionale. 
    4. Dati e documentazione. 
    Insieme della documentazione, su qualsiasi supporto  disponibile,
relativa a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, necessaria
all'organismo fini dello svolgimento dell'attivita'  di  controllo  e
certificazione. 
    5. Attivita' di controllo. 
    Individuazione - previa acquisizione e  valutazione  dei  dati  e
della documentazione di cui al punto 4 - delle  minime  attivita'  di
verifica da svolgere a carico di ognuna delle categorie  di  soggetti
della filiera sorteggiati: 
      a) viticoltori - Verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva, in
particolare dei requisiti  ampelografici  delle  superfici  vitate  e
della superficie reale dei vigneti in funzione della stima della resa
di uva per  ettaro  rispetto  a  quanto  stabilito  dalla  disciplina
vigente e dallo specifico disciplinare di produzione; 
      b) intermediari di uve destinate alla vinificazione -  Verifica
dei requisiti tecnici e ampelografici  rispetto  a  quanto  stabilito
dalla  disciplina  vigente  e   dallo   specifico   disciplinare   di
produzione; 
      c) vinificatori - Verifica dei requisiti di processo rispetto a
quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione; 
      d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO  o  alla  IG  -
Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito  dalla
disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione; 
      e) imbottigliatori - Verifica di  rispondenza  dei  contenitori
utilizzati,  delle  chiusure  e   dei   sistemi   di   etichettatura;
campionamento di vino confezionato gia' certificato, per la  verifica
di rispondenza dei requisiti analitici  e/o  organolettici  accertati
per la singola partita di vino imbottigliata e  confezionata  laddove
previsti. In particolare, la rispondenza dei requisiti  analitici  e'
fatta rispetto alla certificazione d'idoneita' originariamente emessa
per ciascuna partita a DO dall'organismo di controllo, fatte salve le
tolleranze analitiche previste dalla vigente normativa e  dal  metodo
di analisi. 
    Il Comitato di  certificazione  degli  organismi  di  controllo -
coerentemente ai requisiti previsti al punto 6.1. della  UNI  CEI  EN
ISO/IEC  17065:2012  -  deve  valutare  la  conformita'  degli  esiti
analitici rispetto ai parametri  chimico-fisici  e,  se  previsti,  a
quelli organolettici stabiliti dal disciplinare. 
    La rispondenza dei requisiti organolettici e'  valutata  rispetto
ai requisiti stabiliti dal disciplinare. 
    Tutte le attivita' di controllo sono eseguite in  presenza  della
parte. 
    L'organismo di controllo provvede, in  considerazione  di  quanto
stabilito    dallo    specifico    disciplinare    di     produzione,
all'individuazione di eventuali ulteriori attivita'  di  controllo  a
carico   dei   soggetti   rientranti   nella   filiera   vitivinicola
regolamentata e le include nel piano dei controlli. 
    L'organismo di controllo provvede all'individuazione dei  criteri
e delle modalita' per l'identificazione del campione di  operatori  e
delle partite da sottoporre a controlli  analitici  e  organolettici,
per le DO con produzione annuale certificata inferiore a  10.000  hl,
ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera  b),  della  legge.  In  ogni
caso, il campione di operatori da  sottoporre  a  verifica,  ai  fini
della valutazione della conformita'  ai  parametri  chimico-fisici  e
organolettici stabiliti dal disciplinare, non puo'  essere  inferiore
al 30% gli operatori che movimentano o  commercializzano  prodotto  a
DO. 
    6. Tipo e entita' del controllo. 
    Nello schema  si  riportano  l'entita'  minima  delle  verifiche,
nonche' la relativa tipologia di controllo: 
      ispettivo (indicato nel piano con la lettera «I»),  comprensivo
anche  di  un  controllo  a  campione,  pertinente  la  verifica  dei
requisiti nell'ambito della specifica fase di processo,  dei  dati  e
della documentazione e/o 
      analitico  sul  vino  gia'  certificato  o  atto  alla   DO   e
rivendicato ad IG (indicato con la lettera «A»). 
    7. Non conformita' (NC). 
    Per ciascun requisito individuato dallo specifico disciplinare di
produzione  il  piano  dei  controlli  riporta  l'elencazione   delle
possibili non conformita'. La  non  conformita'  e'  generata  da  un
mancato soddisfacimento dei requisiti specificati. 
    8. Gravita' della non conformita'. 
    Per non conformita' lieve  si  intendono  irregolarita'  di  tipo
formale che non hanno effetti sulla materia prima  e/o  sul  prodotto
finito ne' sul mantenimento della tracciabilita'; 
    Per non conformita'  gravi  si  intendono  le  irregolarita'  non
risolvibili  che  hanno   effetti   irreversibili -   sostanziali   o
documentali - sulla  materia  prima  e/o  sul  prodotto  finito,  ivi
compresa la perdita di tracciabilita'  ovvero  non  conformita'  gia'
considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive. 
    9. Trattamento. 
    Per trattamento si intende il complesso delle azioni  finalizzate
alla gestione del prodotto e/o  del  processo  a  seguito  della  non
conformita'  accertata  a  carico  dei  soggetti,  ivi  comprese   le
comunicazioni alle autorita' competenti. 
    10. Azione correttiva. 
    Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese
dai soggetti al  fine  di  eliminare  le  cause  di  non  conformita'
accertate. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico