Allegato 2 Indicazioni per la redazione del piano e dello schema dei controlli dei vini a DO e dei vini a IG e per l'esecuzione dei relativi controlli a) Scopo. Il piano di controllo si compone di una parte descrittiva e dello schema dei controlli. Le attivita' di controllo e certificazione sono svolte in conformita' alla normativa vigente comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilita' di cantina, alle pratiche ed ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici ed organolettici, alle regole d'etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO, ivi compresi gli specifici disciplinari di produzione dei vini DO e IG. b) Criteri per l'esecuzione dei controlli. Le attivita' di verifica della conformita' dei vini a DO e a IG, sono basate sulle seguenti azioni obbligatorie: a) acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DO e della IG, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla DO e alla IG; b) conoscenza della reale situazione della DO e della IG: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato; c) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa rispetto alle scritture contabili annotate nel registro telematico finalizzati al riscontro della rispondenza quantitativa rispetto alle movimentazioni e alle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e IG e destinati alla DO e IG; d) controlli documentali sistematici sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di certificazione dei prodotti destinati alla DO con il relativo rilascio dei certificati di idoneita' per i vini a DO. L'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto, individua preliminarmente, separatamente per ciascuna DO e IG, gli operatori da sottoporre a controllo ispettivo annuale tramite sorteggio, secondo i criteri che seguono: a) viticoltori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) i cui vigneti sono iscritti allo schedario viticolo nazionale e che hanno presentato la dichiarazione vendemmiale (rivendicazione delle uve) entro il termine previsto dalla normativa vigente; b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione. L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo nel periodo della vendemmia/vinificazione e comprendono anche la verifica dei requisiti ampelografici; c) vinificatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che hanno presentato la dichiarazione di produzione (scelta vendemmiale) entro il termine previsto dalla normativa vigente. L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo preferibilmente nel periodo della vinificazione e previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/ rivendicati a IG; d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso. L'organismo di controllo svolge le attivita' di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza prodotti vitivinicoli destinati alla DO/rivendicati a IG; e) gli imbottigliatori - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza di vino gia' certificato e atto alla DO/ rivendicato a IG; f) altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie - estrazione di un campione pari a una percentuale minima degli operatori (come da tabella) iscritti all'organismo di controllo, previa verifica dell'effettiva presenza del prodotto vitivinicolo atto o gia' certificato alla DO/ rivendicato a IG. Parte di provvedimento in formato grafico 1 Il campione e' da estrarre dal bacino dei viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad IG allo schedario viticolo nazionale. Le suindicate percentuali della tabella sono ridotte del 50% per le filiere a DO con numero di operatori complessivo assoggettato al sistema di controllo nell'anno precedente inferiore a 20. Fermo restando il rispetto complessivo delle percentuali di operatori da sottoporre a controllo indicate nella tabella di cui al paragrafo precedente, gli organismi di controllo possono individuare gli operatori da sottoporre a controllo annuale, per ciascuna categoria, fino ad un massimo di operatori pari a 1/5 delle percentuali di riferimento, con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi del rischio che tiene conto dei seguenti criteri: NC gravi emesse nei tre anni precedenti a carico di determinati operatori; eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamita' naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento; risultati conosciuti dei controlli delle Autorita' competenti; valore economico della DO/IG interessata; dimensioni e assetto organizzativo dell'impresa; livelli di produzione certificata dell'impresa nell'ultimo triennio. Gli organismi di controllo comunicano all'ICQRF, preventivamente al sorteggio, i criteri utilizzati per ciascuna DO o IG e forniscono evidenza della rilevanza del criterio ai fini dell'analisi del rischio, che sara' oggetto di valutazione in fase di vigilanza. c) Elementi dello schema di controllo. Lo schema deve essere predisposto secondo la struttura che segue. 1. Soggetti. Gli operatori presenti nella filiera del vino a DO e ad IG, facenti parte di una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate: a) viticoltori - Imprese dotate di vigneti che provvedono alla produzione di uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009; b) intermediari di uve destinate alla vinificazioni - Imprese che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, provvedono all'acquisto e alla vendita di uve da vino, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e si notificano all'ICQRF che non effettuano alcuna trasformazione; c) vinificatori - Imprese che provvedono alla trasformazione di uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009; d) intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita vino e sono iscritte all'organismo di controllo che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento; e) imbottigliatori / etichettatori - Imprese che provvedono all'imbottigliamento ed, eventualmente, all'etichettatura ovvero alla sola operazione di etichettatura dei vini DO e IG e sono iscritte all'organismo di controllo. L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di ulteriori categorie di operatori non classificabili tra le precedenti categorie e le include nello schema dei controlli. 2. Fase di processo. Per ciascun soggetto viene definita la/e fase/i di processo in cui svolge la propria attivita'. 3. Requisiti. Per ciascuna fase di processo sono indicati i parametri che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito della produzione della DO o IG, previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa UE e nazionale. 4. Dati e documentazione. Insieme della documentazione, su qualsiasi supporto disponibile, relativa a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, necessaria all'organismo fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione. 5. Attivita' di controllo. Individuazione - previa acquisizione e valutazione dei dati e della documentazione di cui al punto 4 - delle minime attivita' di verifica da svolgere a carico di ognuna delle categorie di soggetti della filiera sorteggiati: a) viticoltori - Verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva, in particolare dei requisiti ampelografici delle superfici vitate e della superficie reale dei vigneti in funzione della stima della resa di uva per ettaro rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione; b) intermediari di uve destinate alla vinificazione - Verifica dei requisiti tecnici e ampelografici rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione; c) vinificatori - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione; d) intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG - Verifica dei requisiti di processo rispetto a quanto stabilito dalla disciplina vigente e dallo specifico disciplinare di produzione; e) imbottigliatori - Verifica di rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura; campionamento di vino confezionato gia' certificato, per la verifica di rispondenza dei requisiti analitici e/o organolettici accertati per la singola partita di vino imbottigliata e confezionata laddove previsti. In particolare, la rispondenza dei requisiti analitici e' fatta rispetto alla certificazione d'idoneita' originariamente emessa per ciascuna partita a DO dall'organismo di controllo, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla vigente normativa e dal metodo di analisi. Il Comitato di certificazione degli organismi di controllo - coerentemente ai requisiti previsti al punto 6.1. della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - deve valutare la conformita' degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e, se previsti, a quelli organolettici stabiliti dal disciplinare. La rispondenza dei requisiti organolettici e' valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare. Tutte le attivita' di controllo sono eseguite in presenza della parte. L'organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di eventuali ulteriori attivita' di controllo a carico dei soggetti rientranti nella filiera vitivinicola regolamentata e le include nel piano dei controlli. L'organismo di controllo provvede all'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici, per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera b), della legge. In ogni caso, il campione di operatori da sottoporre a verifica, ai fini della valutazione della conformita' ai parametri chimico-fisici e organolettici stabiliti dal disciplinare, non puo' essere inferiore al 30% gli operatori che movimentano o commercializzano prodotto a DO. 6. Tipo e entita' del controllo. Nello schema si riportano l'entita' minima delle verifiche, nonche' la relativa tipologia di controllo: ispettivo (indicato nel piano con la lettera «I»), comprensivo anche di un controllo a campione, pertinente la verifica dei requisiti nell'ambito della specifica fase di processo, dei dati e della documentazione e/o analitico sul vino gia' certificato o atto alla DO e rivendicato ad IG (indicato con la lettera «A»). 7. Non conformita' (NC). Per ciascun requisito individuato dallo specifico disciplinare di produzione il piano dei controlli riporta l'elencazione delle possibili non conformita'. La non conformita' e' generata da un mancato soddisfacimento dei requisiti specificati. 8. Gravita' della non conformita'. Per non conformita' lieve si intendono irregolarita' di tipo formale che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito ne' sul mantenimento della tracciabilita'; Per non conformita' gravi si intendono le irregolarita' non risolvibili che hanno effetti irreversibili - sostanziali o documentali - sulla materia prima e/o sul prodotto finito, ivi compresa la perdita di tracciabilita' ovvero non conformita' gia' considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive. 9. Trattamento. Per trattamento si intende il complesso delle azioni finalizzate alla gestione del prodotto e/o del processo a seguito della non conformita' accertata a carico dei soggetti, ivi comprese le comunicazioni alle autorita' competenti. 10. Azione correttiva. Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese dai soggetti al fine di eliminare le cause di non conformita' accertate. Parte di provvedimento in formato grafico