(Allegati-Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
  Criteri per l'applicazione delle tariffe e modalita' di pagamento 
 
    L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG deve  contenere
il  dettaglio  delle  voci  di  spesa  sostenute  dall'organismo   di
controllo relativamente allo svolgimento delle attivita' di  verifica
documentale, ispettiva e analitica. 
    La fatturazione e' effettuata: 
      per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati; 
      per gli intermediari delle uve  destinate  alla  vinificazione,
sui quantitativi di uve venduti; 
      per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato  o
sui  quantitativi  di  prodotto  per  i   quali   e'   richiesta   la
certificazione a scelta dei soggetti  legittimati  all'individuazione
dell'organismo di controllo; 
      per  gli  intermediari  di  vini  sfusi,  sui  quantitativi  di
prodotto venduti, destinati alla DO e IG o gia' certificati; 
      per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino  imbottigliati
a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento. 
    Nel caso di imbottigliamento di vino oggetto di riclassificazione
o declassamento, la tariffa applicate e' quella relativa alla DO o IG
effettivamente imbottigliata,  decurtata  delle  quote  gia'  versate
dalle precedenti categorie di operatori. 
    L'etichettatore e' esonerato dal pagamento della tariffa  a  meno
che  non  chieda  la  certificazione  del  vino  a  DO  che   intende
etichettare. 
    Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
le  fatture  devono  essere  emesse  entro  e  non  oltre   un   anno
dall'esecuzione delle attivita' di controllo e certificazione. 
    Le spese per la certificazione dei parametri chimico  fisici,  di
cui al disciplinare di produzione dei  prodotti  vitivinicoli  a  DO,
sono  costituite  dalla  tariffa  applicata  del  laboratorio  scelto
dall'organismo di controllo. 
    Le spese per la ripetizione delle analisi nei  casi  di  campioni
rivedibili sono a carico del soggetto richiedente il quale  individua
il laboratorio, scegliendolo tra quelli  autorizzati  dal  Ministero,
presso il quale saranno eseguite le analisi. 
    Le spese per il funzionamento delle Commissioni  di  degustazione
sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione. 
    Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i  ricorsi  e
quelle per le analisi di revisione sono poste a consuntivo  a  carico
della parte  soccombente  e  devono  essere  commisurate  agli  oneri
finanziari connessi  allo  svolgimento  delle  rispettive  attivita',
nonche' al valore del prodotto da certificare. 
    Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema. 
TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
TARIFFE PER LE ANALISI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Modalita' di pagamento. 
    Il  pagamento  sara'  effettuato  direttamente  all'organismo  di
controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel  caso  di
DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi
dell'art. 41 della legge, i  singoli  soggetti  utilizzatori  possono
autorizzare l'organismo di  controllo  a  fatturare  direttamente  al
Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti  in  allegato
il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli  soggetti  medesimi,  per
ciascuna delle categorie ricoperte. 
    Analoga modalita' potra' essere  eseguita  nel  caso  di  cantine
cooperative.