(Allegato-Art. 2)
                               Art 2. 
                      Descrizione del prodotto 
 
    2.1 Caratteristiche fisiche: 
      la «Lucanica di  Picerno»  I.G.P.  presenta  la  caratteristica
forma ricurva ad «U». Il peso del prodotto varia da 250 grammi a  350
grammi. Il diametro varia da 3,0 a 3,6 cm, mentre la lunghezza  varia
da 20 a 35 cm. 
    La Lucanica di Picerno destinata  all'affettamento,  ha  un  peso
fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza compresa tra
40 e 70 cm. 
    2.2 Caratteristiche organolettiche: 
      colore: il prodotto al taglio presenta una  fetta  compatta  di
colore rosso rubino, con presenza di frazione adiposa; 
      odore e gusto: la specificita' sensoriale del prodotto e'  data
da una prevalenza dell'aroma  di  «finocchio  selvatico»  (Foeniculum
vulgare), definito come odore e  retrogusto  di  seme  di  finocchio,
associato all'aroma di «speziato», definito come odore  e  retrogusto
di pepe (Piper nigrum), e all'aroma di «peperone»  (Capsicum  annuum)
definito come odore e retrogusto  di  peperone  in  scaglie  o  semi.
All'analisi  sensoriale  descrittiva  le  intensita'  dell'aroma   di
«speziato» e di «peperone» risultano  minori  rispetto  all'aroma  di
«finocchio selvatico». 
    E' ammessa la  variante  piccante  del  prodotto,  per  la  quale
aumenta  il  valore  d'intensita'  percepita  dell'aroma  «peperone»,
rimanendo comunque prevalente l'aroma di «finocchio selvatico». 
    La prevalenza dell'aroma di  «finocchio  selvatico»  sugli  altri
ingredienti  e'  garantita  dalla  quantita'  di  semi  di  finocchio
selvatico  utilizzata  in  relazione  alla  quantita'   degli   altri
ingredienti previsti dall'art. 5 del disciplinare di produzione. 
    2.3 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche: 
      contenuto in grasso da 18 a 35%; 
      umidita' da 35 a 50%; 
      attivita' dell'acqua Aw max 0,88; 
      pH compreso tra 5,4 e 5,8. 
    2.4 Materia prima: 
      la materia prima adoperata per la produzione della «Lucanica di
Picerno» I.G.P. consiste in carni fresche  ottenute  da  carcasse  di
suino   pesante,   come   tali   classificate    nell'ambito    della
corrispondente categoria di peso ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1308 del 17 dicembre 2013; le carcasse che giungono agli stabilimenti
devono rispondere alle classi E, U, R ed O  secondo  quanto  previsto
dalla vigente normativa dell'Unione europea; il suino  pesante  viene
allevato per almeno nove mesi,  in  modo  tale  da  raggiungere  pesi
elevati e carni idonee alla produzione della  «Lucanica  di  Picerno»
I.G.P.. 
    Ai fini previsti dal presente disciplinare non sono ammessi: 
      1) suini portatori di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento al  gene  responsabile  della  sensibilita'  agli  stress
(PSS); 
      2) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non  conformi  ai
fini del presente disciplinare; 
      3) animali in purezza delle razze  Landrace  Belga,  Hampshire,
Pietrain, Duroc e Spotted Poland. 
    Ai sensi del presente disciplinare le  tecniche  di  allevamento,
gli alimenti consentiti, le loro quantita' e modalita' d'impiego sono
finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve  essere
perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed
un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore. 
    Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi  di
peso vivo) sono, in idonea concentrazione tutti  quelli  utilizzabili
nella seconda fase, nonche', con il vincolo che la sostanza secca  da
cereali non  sia  inferiore  al  45%  di  quella  totale:  farina  di
estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della  sostanza  secca
della razione); silomais (fino al  10%  della  sostanza  secca  della
razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino  al  5%
della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers
(fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto  di
fusione superiore a 36°C (fino  al  2%  della  sostanza  secca  della
razione);  farina  di  pesce,  lisati  proteici  (fino  all'1%  della
sostanza secca della razione); latticello fino ad  un  massimo  di  6
litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase  di
ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca  da  cereali  non  sia
inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone  di  granella
e/o pannocchia (fino al 55%  della  sostanza  secca  della  razione);
sorgo, orzo  (fino  al  40%  della  sostanza  secca  della  razione);
frumento, triticale, avena  e  cereali  minori  (fino  al  25%  della
sostanza secca  della  razione);  cruscami  e  altri  prodotti  della
lavorazione del frumento (fino al  20%  della  sostanza  secca  della
razione);  patata  disidratata,  polpe  di  bietola  surpressate   ed
insilate, farina di estrazione di soia (fino al  15%  della  sostanza
secca della razione); farina di girasole (fino all'8% della  sostanza
secca della razione);  manioca,  melasso,  farina  di  estrazione  di
cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri  semi
di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione);  polpe
secche esauste di bietola (fino al  4%  della  sostanza  secca  della
razione); farina di sesamo (fino al 3%  della  sostanza  secca  della
razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette  d'uva  o  di
pomodori quali veicoli di integratori, farina disidratata di  medica,
lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore
a 40°C (fino al 2% della sostanza  secca  della  razione);  siero  di
latte fino ad un apporto massimo di 15 litri capo/giorno;  latticello
fino ad un apporto massimo di 250 gr capo/giorno di sostanza secca. 
    E' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al  2%
della sostanza secca della dieta. 
    Sono ammesse tolleranze massime del 10%. 
    Siero e  latticello  insieme  non  devono  superare  i  15  litri
capo/giorno. 
    Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve  essere
inferiore al 2%. 
    Patata disidratata e manioca insieme non devono superare  il  15%
della sostanza secca della razione. 
    Per «latticello» si intende il  sottoprodotto  della  lavorazione
del burro e per il siero di latte il sottoprodotto di cagliate. 
    I suini in ottimo stato sanitario sono inviati alla  macellazione
non prima che sia trascorso  il  nono  mese.  Ai  fini  del  presente
disciplinare, dalla macellazione e'  escluso  l'impiego  di  verri  e
scrofe. Inoltre, e' vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate
ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie  conclamate  (PSE  e
DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici. 
    Il peso medio della singola  partita  (peso  vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a kg 160, piu' o meno 10%.