(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
Modifiche  alle  Disposizioni  in  materia  di   "Trasparenza   delle
operazioni e dei servizi bancari e  finanziari  -  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009. 
 
 
   TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
       CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 
 
                              [Omissis] 
 
 
                            SEZIONE VIII 
 
                         MEDIATORI CREDITIZI 
 
1.   Disposizioni applicabili 
 
  Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai
servizi forniti dal mediatore creditizio  (cfr.  articolo  128-sexies
del  T.U.)  si  applicano  le  seguenti  disposizioni  del   presente
provvedimento: 
        - sezione I; 
        - sezione II, escluso il paragrafo 8.  Nei  casi  in  cui  le
disposizioni concernenti il calcolo dell'ISC (o del TAEG)  richiedano
l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori  creditizi  sono
tenuti  a   comunicare   all'intermediario   il   costo   complessivo
dell'attivita' di mediazione, in tempo utile affinche'  questi  possa
includerlo nel calcolo dell'indicatore; 
        - sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e 6. Al contratto  di
mediazione non  si  applicano  le  deroghe  all'obbligo  della  forma
scritta previste dal paragrafo 2; 
        - sezione IV, limitatamente al paragrafo 4; 
        - sezione V; 
        - sezioni VI-bis, VII e XI, secondo  quanto  stabilito  dalla
presente sezione. 
  Quando  il   mediatore   creditizio   utilizza   una   tecnica   di
comunicazione  a  distanza  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di
mediazione, l'invio della documentazione  prescritta  dalla  presente
sezione puo' avvenire per tale via. 
  Quando il mediatore creditizio presenta  al  cliente  operazioni  o
servizi di una banca o di un intermediario con cui ha  stipulato  una
convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta  fuori
sede di tali prodotti  (sezione  II,  paragrafo  4).  In  assenza  di
convenzione,  il  mediatore  creditizio  che  presenta   al   cliente
specifici prodotti o servizi e' tenuto a consegnargli contestualmente
il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi  offerti  e,  se
prevista,   la   Guida.   Il   mediatore   acquisisce   dal   cliente
un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti. 
  Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si  applicano  anche  al
caso in cui il mediatore creditizio, in conformita' dell'articolo  13
del  decreto  legislativo  141/2010,  e   successive   modificazioni,
effettui la raccolta di richieste di finanziamento  sottoscritte  dai
clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante. 
  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  sezione  VI-bis  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori
attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori  attraverso
intermediari del credito. 
  Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione  a
distanza per presentare  al  cliente  specifici  prodotti  o  servizi
bancari o finanziari disciplinati dal presente  provvedimento  o  per
effettuare la  raccolta  di  richieste  di  finanziamento,  invia  al
cliente la documentazione  relativa  all'informativa  precontrattuale
relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista,  la  Guida,
ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale
possono essere consultati. 
 
2.   Requisiti organizzativi 
 
  I mediatori creditizi assicurano, anche  attraverso  l'adozione  di
apposite  procedure  interne,  la  trasparenza   e   la   correttezza
nell'attivita' di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti
bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale
ambito, prevedono accorgimenti atti a far si' che: 
    i)  la   documentazione   informativa   sia   completa,   chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
dei dipendenti e collaboratori di  cui  il  mediatore  creditizio  si
avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata
sul sito internet; 
    ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore creditizio
si avvale per il contatto con  il  pubblico:  abbiano  un'adeguata  e
aggiornata conoscenza delle regole  e  delle  procedure  previste  ai
sensi  del  presente  provvedimento;  siano  in  grado   di   fornire
chiarimenti sulle caratteristiche  dei  servizi  e  sui  diritti  dei
clienti, sulla base della documentazione informativa  prevista  dalle
presenti disposizioni  e,  se  necessario,  di  ulteriori  documenti;
accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto  o
da una proposta, abbiano avuto  modo  di  valutare  adeguatamente  la
documentazione informativa; 
    iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a
un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni
previste dalla sezione XI, paragrafo 2-bis, lettere d), e), f) e g); 
    iv) sia assicurato il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
sezione XI, paragrafo 1-bis.2, lettere a), b), f) e g). 
  I mediatori creditizi assicurano, anche  attraverso  l'adozione  di
procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami
della clientela relativi all'attivita' di  mediazione  creditizia.  A
questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito. 
  La verifica della conformita' dell'attivita' svolta  del  mediatore
creditizio con  le  procedure  previste  dal  presente  paragrafo  e'
assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto  dalle
disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze  adottate  ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia
di requisiti organizzativi per le societa' di mediazione creditizia. 
 
                              [Omissis] 
 
 
                             SEZIONE XI 
 
                       REQUISITI ORGANIZZATIVI 
 
1.   Premessa 
 
  Il  puntuale  rispetto  della  disciplina  contenuta  nel  presente
provvedimento, cosi' come un efficace presidio dei rischi  di  natura
legale  e  reputazionale  connessi  ai  rapporti  con  la  clientela,
richiedono che gli intermediari pongano  in  essere  accorgimenti  di
carattere  organizzativo  idonei  ad  assicurare  che  in  ogni  fase
dell'attivita' di intermediazione sia prestata costante  e  specifica
attenzione alla trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e  alla
correttezza dei comportamenti. 
  La  presente  sezione  disciplina  le  procedure  e  le  iniziative
organizzative  che  gli  intermediari  debbono  porre  in  essere  in
relazione all'attivita' avente a oggetto le operazioni  e  i  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 1-bis, 2  e
2-bis si applicano solo quando tale attivita' e' svolta nei confronti
della clientela al dettaglio; il  paragrafo  2-ter  si  applica  solo
quando tale attivita' e' svolta  nei  confronti  di  consumatori.  Le
disposizioni  sono  complementari  alle  discipline  concernenti   la
funzione  di  conformita'  nonche'  l'organizzazione  e  i  controlli
interni. 
  Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i
servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del  titolo  VI  del
T.U. 
  I paragrafi 1-bis, 2, 2-bis e 3 della presente sezione si applicano
alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche
comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi  iscritti  in  tale
elenco) (1) , a Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di bancoposta,
agli istituti  di  moneta  elettronica  italiani,  agli  istituti  di
pagamento autorizzati in Italia, alle succursali italiane di istituti
di pagamento e di  istituti  di  moneta  elettronica  comunitari;  il
paragrafo 3 si applica - oltre che a tali soggetti - anche ai confidi
di cui all'articolo 112, comma 1, T.U. 
  Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle
banche autorizzate in Italia, degli intermediari  iscritti  nell'albo
dell'articolo 106 del T.U., degli istituti di  moneta  elettronica  e
degli istituti di pagamento  autorizzati  in  Italia  considerano  il
rispetto delle procedure previste dalla presente sezione  nell'ambito
delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi  e  reputazionali
richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza. 
  La Banca  d'Italia  prende  in  considerazione  il  rispetto  delle
procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini  dei
controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali  e
di reputazione. 
  Le procedure previste dalla presente sezione sono: 
    - informate a principi di proporzionalita', avendo riguardo  alla
natura, alla dimensione e alla complessita'  dell'operativita'  degli
intermediari, alla complessita' e  alla  rischiosita'  dei  prodotti,
alle  tecniche  di  commercializzazione   impiegate,   alle   diverse
tipologie di clienti; 
    -  adeguatamente  formalizzate.  A  tal  fine  gli   intermediari
conservano la documentazione relativa all'adozione e all'applicazione
delle procedure; 
    -  periodicamente  valutate  per  verificarne   l'adeguatezza   e
l'efficacia e per rimediare alle carenze  eventualmente  riscontrate,
tenendo anche conto dei  reclami  pervenuti  (2)  .  A  tal  fine  e'
previsto un coinvolgimento della funzione di conformita'  o,  in  sua
assenza, dell'internal audit, che svolgono gli opportuni accertamenti
e riferiscono agli organi aziendali con periodicita'  almeno  annuale
e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze  (3)
. 
 
1-bis   Procedure di governo e controllo sui prodotti 
 
  Il presente  paragrafo  disciplina  le  politiche  e  le  procedure
interne che gli intermediari  adottano  per  elaborare,  distribuire,
monitorare e sottoporre a revisione le operazioni  e  i  servizi  che
ricadono nell'ambito di applicazione  del  titolo  VI  del  T.U.  (di
seguito "prodotti"). Esso  da'  anche  attuazione  agli  Orientamenti
dell'Autorita' Bancaria Europea sui dispositivi di  governance  e  di
controllo sui prodotti bancari al dettaglio del 22 marzo 2016. 
  Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano: 
    - al sottoparagrafo 1-bis.1, le procedure  che  gli  intermediari
adottano per elaborare (4) , monitorare e sottoporre  a  revisione  i
prodotti (5) ; 
    -  al  sottoparagrafo  1-bis.2,  le   procedure   e   le   misure
organizzative che gli intermediari adottano per la distribuzione  dei
prodotti. 
  Le procedure previste dal presente paragrafo sono: 
    a) coerenti con le  politiche  aziendali  per  l'approvazione  di
nuovi prodotti adottate in conformita' della disciplina sui controlli
interni (6) ; 
    b)  approvate  e  sottoposte  a  riesame   periodico   da   parte
dell'organo con funzione di supervisione strategica (7) ; 
    c)  periodicamente  valutate  per  verificarne  l'adeguatezza   e
l'efficacia, cosi' da rendere possibile  il  riesame  previsto  dalla
lettera b) e rimediare alle carenze riscontrate.  La  valutazione  e'
effettuata  con  il  coinvolgimento  delle  funzioni   aziendali   di
controllo interno, che riportano direttamente all'organo con funzione
di gestione (8) . 
  Le politiche e le procedure  previste  dal  presente  paragrafo  si
applicano ai soli prodotti elaborati (inclusi quelli  sostanzialmente
modificati) e offerti sul mercato a partire dal: 
    - 1° gennaio 2020 dalle  banche  di  credito  cooperativo,  dagli
intermediari appartenenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato
pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro  e  dagli  intermediari,  non
appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari o inferiore a  3,5
miliardi di euro; 
    - 1° gennaio 2019 dagli altri intermediari. 
 
1-bis.1   Procedure relative alla  elaborazione,  al  monitoraggio  e
alla revisione dei prodotti 
 
  Le procedure interne assicurano che, nelle fasi di  elaborazione  e
offerta dei prodotti e per tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi
(9) , gli intermediari tengano in considerazione: i)  gli  interessi,
gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti; ii) i  rischi  tipici
dei prodotti che possono determinare pregiudizi per i clienti; iii) i
possibili conflitti di interesse, al fine di favorirne il presidio e,
ove possibile, il contenimento. A questo fine, le procedure includono
strumenti, se del caso anche informatici, atti a: 
    a) individuare e, se del caso, aggiornare: 
      i) le classi di clientela per le  quali  un  dato  prodotto  e'
elaborato (c.d. mercato di riferimento o target market); 
      ii) le classi di clientela per le  quali  il  prodotto  non  e'
considerato adatto; 
    b) elaborare e offrire prodotti che, per caratteristiche, costi e
rischi, siano adeguati, coerenti e  utili  rispetto  agli  interessi,
agli obiettivi, alle  caratteristiche  e  al  grado  di  capacita'  e
alfabetizzazione finanziarie propri del mercato di riferimento; 
    c) assicurare  che  il  personale  addetto  all'elaborazione  dei
prodotti abbia una conoscenza adeguata e aggiornata  della  normativa
applicabile, delle procedure adottate in base alla presente  sezione,
delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti bancari e finanziari. 
  Nello svolgimento delle attivita' previste dalle lettere a)  e  b),
gli intermediari: 
    - inquadrano il prodotto all'interno della gamma di prodotti  del
medesimo genere gia' offerti e tengono conto del fatto che un  numero
elevato di prodotti con caratteristiche simili potrebbe rendere  piu'
difficile per i clienti assumere decisioni informate e consapevoli; 
    - assicurano che, durante tutto il ciclo di  vita  dei  prodotti,
gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei  clienti  siano
costantemente tenuti in considerazione (monitoraggio). Quando risulta
che un prodotto non  e'  adeguato  rispetto  al  target  market,  gli
intermediari adottano misure correttive opportune  ed  efficaci,  ivi
inclusi la revisione del prodotto o il suo ritiro dal mercato. 
  Prima che un nuovo prodotto sia offerto  o  che  un  prodotto  gia'
esistente sia modificato in modo sostanziale o comunque offerto in un
nuovo mercato di riferimento, gli  intermediari  conducono  specifici
test che consentano di  valutare  gli  impatti  che  l'offerta  o  la
modifica del prodotto puo' avere  sul  target  market;  i  test  sono
condotti avendo riguardo a un'ampia serie  di  scenari,  che  include
ipotesi avverse per i clienti (c.d. product testing). Quando dai test
condotti risulta che l'offerta o la  modifica  del  prodotto  non  e'
adatta al  mercato  di  riferimento,  il  prodotto  e'  sottoposto  a
revisione; se la revisione non e' effettuata, il  prodotto  non  puo'
essere offerto sul mercato. 
  Per i prodotti destinati unicamente a clienti al dettaglio  diversi
dai  consumatori  e  che  l'intermediario  abbia   individuato   come
caratterizzati da minore complessita' e  rischiosita'  ai  sensi  del
paragrafo 1, l'attivita' di product testing puo' essere omessa  e  il
monitoraggio  puo'  essere  svolto  sulla  base  dei  dati  e   delle
informazioni di cui l'intermediario puo' disporre  nell'ambito  della
propria operativita' (es., esame dei reclami  pervenuti,  valutazione
della frequenza degli inadempimenti degli  obblighi  contrattuali  da
parte della clientela, ecc.). Tra questi prodotti non possono in ogni
caso rientrare i prodotti composti, come  definiti  nella  sezione  I
delle presenti disposizioni. 
 
1-bis.2   Procedure relative alla distribuzione dei prodotti 
 
  Il  presente  sottoparagrafo  contiene  le  disposizioni  che   gli
intermediari osservano  per  assicurare  modalita'  di  distribuzione
adeguate rispetto  alle  caratteristiche  del  target  market  e  dei
prodotti e idonee a consentirne l'offerta corretta (10) . 
  Le disposizioni  del  presente  sottoparagrafo  si  applicano  agli
intermediari che elaborano i prodotti e ne  curano  la  distribuzione
nonche' agli  intermediari  che  provvedono  alla  distribuzione  dei
prodotti per conto di altri intermediari committenti. 
  Ai fini del presente sottoparagrafo si definiscono: 
    - "canali di distribuzione diretti", le  unita'  operative  degli
intermediari preposte all'offerta; 
    - "canali di distribuzione indiretti", i soggetti  terzi  di  cui
gli intermediari si avvalgono per l'offerta dei prodotti (es., agenti
in attivita' finanziaria, mediatori creditizi  e  altri  intermediari
del credito come definiti nella sezione VII). 
  Gli intermediari che elaborano i prodotti e quelli  che  provvedono
alla loro distribuzione per conto di altri  intermediari  committenti
adottano e applicano  procedure  interne  idonee  ad  assicurare  nel
continuo che: 
    a) i canali distributivi selezionati offrano i  prodotti  solo  a
clienti appartenenti al mercato di riferimento ed eventuali eccezioni
siano opportunamente motivate dal canale di distribuzione sulla  base
degli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del  cliente;  se
l'offerta e' effettuata tramite  canali  distributivi  indiretti,  le
motivazioni sono trasmesse agli intermediari (11) . Gli  intermediari
valutano le  modalita'  con  cui  i  canali  distributivi  operano  e
giustificano le eccezioni (numerosita'; qualita' e  robustezza  delle
motivazioni, ecc.) sia ai fini di una eventuale modifica  del  target
market inizialmente determinato sia, ove del caso,  per  l'assunzione
delle  iniziative  necessarie   a   garantire   il   rispetto   delle
disposizioni del presente paragrafo (es., cessazione dell'utilizzo di
uno  specifico  canale  per  la  distribuzione  di   un   determinato
prodotto); 
    b) i canali di distribuzione, diretti e indiretti (12) : 
      i)  abbiano  livelli  di  conoscenza,  competenza  e  capacita'
adeguati per  stabilire  se  un  cliente  appartiene  o  meno  a  uno
specifico mercato di riferimento e per offrire correttamente  ciascun
prodotto. A tal fine, gli intermediari che  elaborano  i  prodotti  e
quelli che provvedono alla loro  distribuzione  per  conto  di  altri
intermediari   committenti   valutano   se,   in    relazione    alle
caratteristiche  particolari  di  un  prodotto  (es.,   complessita',
rischiosita'), il canale di distribuzione debba assicurare  specifici
servizi ai clienti (es., assistenza); 
      ii) abbiano un'adeguata conoscenza del mercato  di  riferimento
e, in particolare, assicurino che siano prese in considerazione tutte
le informazioni fornite dal cliente necessarie per verificare  se  un
cliente fa parte del target market e individuare specifiche classi di
clientela, all'interno del target market, i cui obiettivi,  interessi
e caratteristiche  potrebbero  non  essere  soddisfatti  da  un  dato
prodotto; 
      iii)  favoriscano  l'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal
sottoparagrafo 1-bis.1, assicurando che: 
        - siano raccolte e conservate per un tempo congruo e coerente
con il ciclo di vita del prodotto le informazioni  individuate  dagli
intermediari e necessarie a valutare  se  il  prodotto  soddisfa  nel
continuo gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del target
market (13) ; 
        -   eventuali   criticita'   riscontrate   nella   fase    di
commercializzazione con riguardo alle caratteristiche  del  prodotto,
alle informazioni sullo stesso o  al  mercato  di  riferimento  siano
documentate e, in caso di ricorso a  canali  distributivi  indiretti,
prontamente rese note agli intermediari (14) ; 
      iv) agiscano in conformita' con gli obiettivi  delle  procedure
previste dal presente paragrafo. 
  Gli   intermediari   informano   tempestivamente   i   canali    di
distribuzione, diretti e  indiretti,  delle  modifiche  apportate  ai
prodotti  a  seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal
sottoparagrafo  1-bis.1.  Essi,  inoltre,  forniscono  ai  canali  di
distribuzione, diretti e indiretti,  informazioni  adeguate,  chiare,
precise e aggiornate sui prodotti, che includono almeno: 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche, dei rischi e
di eventuali limitazioni alla commercializzazione; 
    d) tutti i costi a carico del cliente  di  cui  gli  intermediari
sono o possono ragionevolmente essere a conoscenza - ivi inclusi  gli
oneri, le spese e  le  commissioni  -  e,  ove  possibile,  il  costo
complessivo; 
    e) tutti gli elementi rilevanti per: 
      i)  comprendere  e  collocare  correttamente  i  prodotti   sul
mercato; 
      ii) verificare se un cliente  fa  parte  del  target  market  e
individuare classi di clientela per le quali un dato prodotto non  e'
considerato adatto. 
  Nel caso di offerta attraverso canali di  distribuzione  indiretti,
gli intermediari assicurano che  i  canali  distributivi  selezionati
adottino, e sottopongano a periodico riesame, procedure di governo  e
controllo sui prodotti efficaci e proporzionate alle loro  dimensioni
e al ruolo  da  essi  svolto  nel  processo  distributivo,  idonee  a
garantire il  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
paragrafo. A questo fine, gli intermediari verificano  che  i  canali
distributivi selezionati adottino procedure organizzative atte a  far
si' che: 
    f) il rispetto delle  previsioni  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente sottoparagrafo sia assicurato in relazione all'attivita'  di
offerta dei prodotti svolta dai propri dipendenti e collaboratori; 
    g) le azioni intraprese in attuazione  delle  procedure  previste
dal presente sottoparagrafo siano  adeguatamente  formalizzate  e  la
relativa documentazione sia verificabile da parte degli intermediari. 
  Quando i canali di distribuzione indiretti sono soggetti con  forma
societaria, gli intermediari verificano che le procedure adottate  da
tali soggetti sono parte integrante del  loro  sistema  organizzativo
generale e dei controlli e che l'istituzione e il  riesame  periodico
delle stesse sono approvati dall'organo di amministrazione. 
 
2.   Procedure interne 
 
  Fermo  restando  quanto   previsto   dal   paragrafo   1-bis,   gli
intermediari  adottano  e  applicano  procedure  interne   volte   ad
assicurare: 
    - una valutazione - anche con il coinvolgimento delle funzioni di
controllo  e,  nelle  realta'  piu'  complesse,  la  costituzione  di
comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti  offerti  con
riferimento a: 
      i) la comprensibilita', da parte della  clientela,  della  loro
struttura,  delle  loro  caratteristiche  e  dei  rischi  tipicamente
connessi ai medesimi (15) ; 
      ii) la loro conformita' a prescrizioni imperative di legge;  in
caso di prodotti composti, e' individuata  la  normativa  applicabile
secondo quanto previsto dalla sezione I, paragrafo 1.1. 
    - la trasparenza e la correttezza nella  commercializzazione  dei
prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno  accorgimenti
atti a far si' che: 
      i)  la  documentazione  informativa   sia   completa,   chiara,
accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte
degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata  sul
sito internet; 
      ii) nel caso di intermediari che offrono il "conto di  base"  o
un conto  di  pagamento  avente  le  caratteristiche  previste  dalla
sezione III,  paragrafo  4,  questo  conto  sia  sempre  prospettato,
eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di  base  che
intendono aprire o cambiare un conto. In caso di  commercializzazione
di finanziamenti in valuta diversa dall'euro, le procedure assicurano
che ai clienti vengano offerti finanziamenti in euro  per  le  stesse
finalita'  dei  finanziamenti  in  valuta  diversa  dall'euro  ovvero
strumenti per la copertura del rischio di cambio; 
      iii) gli addetti alla rete di vendita:  abbiano  un'adeguata  e
aggiornata conoscenza della normativa applicabile e  delle  procedure
adottate   in   base   alla   presente   sezione;    illustrino    le
caratteristiche, i  rischi  e  i  costi  dei  prodotti  e  forniscano
chiarimenti sui diritti dei clienti, sulla base della  documentazione
informativa prevista dalla normativa applicabile, delle  informazioni
fornite dagli intermediari e, se necessario, di ulteriori  documenti;
assicurino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o
da una proposta, abbiano avuto  modo  di  valutare  adeguatamente  la
documentazione informativa messa a loro disposizione; 
    -  che  la  quantificazione  dei  corrispettivi  richiesti   alla
clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che  essi  non
possano superare o siano comunque adeguati e  proporzionati  rispetto
alle  spese  sostenute  sia  attestata  per  iscritto  e  formalmente
approvata (16) ; 
    - il rispetto puntuale delle iniziative  di  autoregolamentazione
cui hanno aderito; 
    - la possibilita' per il cliente di ottenere in qualsiasi momento
e in tempi ragionevoli il  testo  aggiornato  del  contratto,  a  sua
scelta  in  formato  elettronico  o  cartaceo,  qualora  siano  state
apportate modifiche unilaterali; 
    - la tempestiva restituzione delle somme indebitamente addebitate
al cliente; 
    - standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in
una o piu'  fasi  della  commercializzazione,  intervengono  soggetti
terzi estranei alla loro organizzazione; 
    - che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui  si  applica
l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti  di
pagamento ceduti godano di un'adeguata assistenza  per  poter  fruire
senza soluzione di continuita' dei servizi  connessi  al  conto  (es.
servizi di pagamento) (17) . 
  Gli  intermediari  adottano  e  applicano  politiche  e  prassi  di
remunerazione e incentivazione del personale e dei terzi addetti alla
rete vendita: i) coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali e le
strategie di lungo periodo; ii) ispirati  a  criteri  di  correttezza
nelle relazioni con la clientela, contenimento dei  rischi  legali  e
reputazionali, tutela  e  fidelizzazione  della  clientela,  rispetto
delle disposizioni di auto-disciplina eventualmente applicabili; iii)
che non si basano  esclusivamente  su  obiettivi  commerciali  e  non
costituiscono un incentivo a collocare prodotti non adeguati rispetto
alle esigenze finanziarie dei  clienti.  Con  riguardo  al  personale
preposto alla valutazione  del  merito  creditizio,  le  politiche  e
prassi di  remunerazione  e  incentivazione  assicurano  la  prudente
gestione del rischio da parte dell'intermediario. 
 
  [Omissis] 
 
____________ 

(1) Nel periodo transitorio previsto  dall'articolo  10  del  decreto
    legislativo 13 agosto 2010,  n.  141.,  la  presente  sezione  si
    applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari  iscritti
    nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U.  vigente
    alla data del 4 settembre 2010; ii)  limitatamente  ai  paragrafi
    2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel  solo  elenco  generale
    previsto dall'articolo 106 del  T.U.  vigente  alla  data  del  4
    settembre 2010 (ivi  inclusi  i  confidi  iscritti  nell'apposita
    sezione di tale elenco). 

(2) Si  richiamano,  inoltre,  le  previsioni   che   impongono   una
    valutazione  dei  reclami  pervenuti  anche   alla   luce   degli
    orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario,  contenute  nelle
    disposizioni  della  Banca  d'Italia  del  18  giugno   2009,   e
    successive modificazioni. 

(3) Nelle succursali italiane di banche comunitarie, di  istituti  di
    pagamento  comunitari  e  di  istituti  di   moneta   elettronica
    comunitari e' individuato un soggetto responsabile che  riferisce
    al legale rappresentante. 

(4) L'attivita' di elaborazione include la creazione, lo  sviluppo  e
    la modifica sostanziale di un prodotto, nonche'  la  combinazione
    di due o piu' prodotti in  un  prodotto  composto.  Per  modifica
    sostanziale  si  intende  la   variazione   significativa   delle
    caratteristiche di un prodotto gia' offerto che discende  da  una
    decisione dell'intermediario, anche in conseguenza  di  mutamenti
    normativi  o  delle  condizioni  economiche   di   mercato.   Per
    realizzare le finalita' della disciplina  prevista  dal  presente
    paragrafo,  gli  intermediari  individuano,   nell'ambito   delle
    procedure  interne,  le  ipotesi  di  modifica  sostanziale   dei
    prodotti tenendo conto, tra l'altro,  di  mutamenti  relativi  al
    target market, al profilo di rischio dei  prodotti  e  alle  loro
    modalita' di offerta e di distribuzione. 

(5) L'attivita' di revisione consiste nell'apportare variazioni a  un
    prodotto quando, anche a seguito dell'attivita' di  monitoraggio,
    risulta che esso non e' piu' adatto al mercato di riferimento. 

(6) Le politiche e  le  procedure  adottate  ai  sensi  del  presente
    paragrafo  costituiscono  parte  integrante   del   sistema   dei
    controlli interni, la cui disciplina e' contenuta: per le banche,
    nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre  2013
    (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3); per gli intermediari finanziari
    iscritti nell'albo dell'articolo 106 del  T.U.,  nella  Circolare
    della Banca d'Italia n.  288  del  3  aprile  2015  (Titolo  III,
    Capitolo 1); per gli istituti di  pagamento  e  gli  istituti  di
    moneta elettronica,  nelle  Disposizioni  di  vigilanza  per  gli
    istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 17
    maggio 2016 (Capitolo VI). 

(7) Se la regolamentazione applicabile non  prevede  una  distinzione
    tra la funzione di  supervisione  strategica  e  la  funzione  di
    gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione. 

(8) Se la regolamentazione applicabile non  prevede  una  distinzione
    tra la funzione di  supervisione  strategica  e  la  funzione  di
    gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione. 

(9) Il ciclo di vita di un prodotto ha inizio con la sua elaborazione
    e ha termine al momento dell'estinzione di un numero rilevante di
    rapporti contrattuali relativi  al  prodotto  instaurati  con  la
    clientela;  resta  fermo  l'obbligo  per  gli   intermediari   di
    assicurare, anche dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, il
    rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza
    nei rapporti con la  clientela,  secondo  quanto  previsto  dalle
    presenti  disposizioni.  Per  realizzare   le   finalita'   della
    disciplina prevista  dal  presente  paragrafo,  gli  intermediari
    definiscono nell'ambito delle  procedure  interne  il  numero  di
    rapporti rilevante ai fini della conclusione del ciclo di vita di
    un prodotto al piu' tardi al momento in cui il prodotto cessa  di
    essere offerto sul mercato, avendo riguardo,  tra  l'altro,  agli
    indici di proporzionalita' di cui al paragrafo 1  e  a  eventuali
    criticita' riscontrate  nella  fase  di  commercializzazione  del
    prodotto (es., numero di  reclami  ricevuti,  numero  di  ricorsi
    presentati all'Arbitro Bancario Finanziario, ecc.). 

(10) Si richiama  al  riguardo  quanto  previsto  dalla  sezione  II,
     paragrafo 4. 

(11) Gli intermediari che distribuiscono prodotti per conto di  altri
     intermediari committenti  comunicano  le  motivazioni  a  questi
     ultimi. 

(12) I requisiti di conoscenza, competenza  e  capacita'  di  cui  ai
     romanini i), ii) e iii) sono riferiti al personale e,  nel  caso
     di distribuzione indiretta, anche al soggetto terzo incaricato. 

(13) Gli obblighi di monitoraggio previsti dal presente alinea non si
     applicano ai fornitori di merci  o  prestatori  di  servizi  che
     agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. 

(14) Gli intermediari che distribuiscono prodotti per conto di  altri
     intermediari committenti comunicano a questi ultimi le eventuali
     criticita' riscontrate nella fase di commercializzazione. 

(15) Con riferimento  ai  prodotti  ai  quali  non  si  applicano  le
     disposizioni del paragrafo  1-bis  della  presente  sezione,  le
     procedure assicurano  in  ogni  caso  che  il  cliente  non  sia
     indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto  alle
     proprie   esigenze   finanziarie;   cio'   non   richiede   agli
     intermediari di assicurare assistenza al cliente fino  al  punto
     di individuare, in ogni caso, l'offerta piu' adeguata, bensi' di
     adottare  procedure  organizzative  che  evitino  modalita'   di
     commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a
     selezionare prodotti manifestamente non adatti. A  questi  fini,
     gli intermediari valutano  l'introduzione  di  strumenti,  anche
     informatici, che consentano di verificare  la  coerenza  tra  il
     profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti. 

(16) In relazione ai contratti  di  finanziamento  con  cessione  del
     quinto  dello  stipendio  o  della  pensione  e  a   fattispecie
     assimilate,  le  procedure  quantificano  altresi'  in   maniera
     chiara, dettagliata e inequivoca  gli  oneri  che  maturano  nel
     corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono
     restituiti per la parte non  maturata,  dal  finanziatore  o  da
     terzi,   al   consumatore,   se   questi   li   ha   corrisposti
     anticipatamente al finanziatore. 

(17) In caso di operazioni che comportino la cessione di rapporti  di
     conti di pagamento con consumatori, si applica  quanto  previsto
     dal paragrafo 2-ter.