Allegato A
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti
per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte
delle regioni, relativi a quanto disposto dall'articolo 1, commi da
463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio
2018.
A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Tempi e modalita' di trasmissione.
Le Regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni
riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza
finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello
1SF/18 alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita
applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del
pareggio di bilancio.
I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno
positivo, salvo la voce O) che, in caso di mancato rispetto
dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo
sono consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello
Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menu' a tendina denominato
"E-government" - Sezione "Solo amministrazioni locali" - "Pareggio di
bilancio".
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle
applicazioni web dedicate al patto di stabilita' interno e al
pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di
bilancio 2018 sino a quando la Regione non decida di eliminare,
variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare,
direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza
attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione
dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni
ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al
pareggio di bilancio
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
• dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o
superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe;
• supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le
istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili,
nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio
di bilancio sotto la dicitura "Regole per il sito pareggio di
bilancio".
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
• assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed
informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di
funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per
Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti". Si prega di
comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e'
possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con
l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
• pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura
amministrativa e/o normativa;
• rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP
indicando nell'oggetto della mail "Monitoraggio investimenti
indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 - Regione xxx".
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18
B.1. Istruzioni generali
Per il monitoraggio 2018 del saldo di competenza finanziaria tra
entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della
legge n. n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/18,
articolato in due sezioni, la prima riguardante la verifica
dell'equilibro tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma
466, legge n. 232), la seconda per l'analisi degli spazi finanziari
acquisiti.
Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:
• gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 31 dicembre
2018.
• gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le
informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza
finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi
dell'articolo 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016,
dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi.
Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e'
consentito modificare non appena saranno disponibili i dati
definitivi.
B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali - spese
finali
La prima sezione del modello 1SF/18 e' articolata in tre colonne
denominate:
a) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017
(stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati
di competenza finanziaria del 2017: ovvero gli accertamenti e gli
impegni esigibili nell'esercizio 2017, gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato 2017 di entrata e di spesa e gli
eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2017. I
dati riguardanti tale colonna sono inseriti in automatico
dall'applicativo del pareggio, avvalendosi delle informazioni
inserite dall'ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno
2017. L'eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei
corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al pareggio
dell'anno 2017.
b) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018
(stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati
di competenza finanziaria del 2018: ovvero gli accertamenti e gli
impegni esigibili nell'esercizio 2018, gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato 2018 di entrata e di spesa e gli
eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2018. I
dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli
riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in
automatico dall'applicativo del pareggio,
c) "Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018"
riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti
effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine
di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'articolo
1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del
saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale
nel corso del 2018 per il finanziamento della sanita' registrata
nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio
per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo
pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non
valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la
cassa:
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito;
A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
2017.
Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di
bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in entrata
del bilancio di previsione 2018 - 2020, salvo la voce riguardante il
"Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito", che e' compilata al netto delle
quote finanziate da debito.
La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle
scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2017, quando
non e' piu' possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle
operazioni poste in essere nel 2018, riguardanti la formazione del
fondo pluriennale di spesa 2017. La valorizzazione di tale voce
consente di dare corretta applicazione all'articolo 1, comma 466,
della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della
determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non
rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente.
Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del
monitoraggio riguardano:
• i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto
legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono inseriti gli
accertamenti delle entrate finali imputati all'esercizio 2018, mentre
nella terza colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal
tesoriere nel corso del 2018 (incassi in c/competenza e in conto
residui);
• il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2018, il cui
importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio,
sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli
spazi acquisiti dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione
della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta'
nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La terza colonna non
deve essere compilata;
• i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n.
118 del 2011. Nella seconda colonna sono indicate le spese valide ai
fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni
riguardanti le spese finali imputati all'esercizio 2018 e dagli
stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in
spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, relativi al fondo
pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica
l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati
agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili
prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza
della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo
della spesa, il fondo pluriennale vincolate e' valorizzato al netto
delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i
pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (pagamenti in
c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci
riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
• gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle
intese regionali e dei patti nazionali sanciti nel 2017 e nel 2018, i
cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del
pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello
5OB/18. La terza colonna non deve essere compilata;
• il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello
Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili
effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo
nella terza colonna, riguardante i dati di cassa;
• gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in
automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci
riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi
utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La terza colonna non deve
essere compilata;
La voce O "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei
saldi di finanza pubblica" e' pari alla differenza tra le entrate
finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di
entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente
utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari
ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla
colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato
facendo riferimento anche alla voce J.
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui
l'ente e' tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli
obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:
1) dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n.
205;
2) dall'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle
risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018
gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di
riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui
all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di
importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di
riferimento.
L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo 1, comma 479,
lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e'
sempre pari a 0.
L'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella seconda colonna del
modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e
l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.
Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'articolo 1,
comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se
nella terza colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui
alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o
positiva.
La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi
sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti
all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione
del modello di monitoraggio.
B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti
La sezione 2 del modello 1SF/18 consente il monitoraggio
dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a
statuto ordinario nell'ambito delle Intese regionali e dei Patti di
solidarieta' nazionali.
Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto
di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017), delle
intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017), del patto di
solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel
2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017), dell'art. 1, comma
792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:
a) "Spazi acquisiti nel 2018", il cui importo e' valorizzato in
automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati
presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle
Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti
di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018;
b) "Impegni per investimenti esigibili nel 2018, finanziati con
avanzo di amministrazione o con il debito", il cui importo deve
essere valorizzato a cura dell'ente;
c) "FPV c/cap. al netto del debito", costituito in spesa
dell'esercizio 2018 a fronte di impegni imputati agli esercizi
successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la
costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli
impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;
d) "Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali",
il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente. Tale voce
non e' prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente che
gli spazi siano utilizzati attraverso impegni per spese di
investimento diretto o indiretto;
e) "Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati", il cui importo e'
determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come
differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di
cui alle lettere b), c) e d).
Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell'articolo 1,
comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e 6) della sezione
2 del prospetto 1SF/18 prevedono una differente articolazione,
diretta a consentire la verifica dell'utilizzo degli spazi per nuovi
investimenti esigibili nel 2018, per un importo pari almeno a quello
previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai
commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016,
attraverso la sezione 2 del prospetto 1SF/18 e il sistema di
monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
Il comma 495-ter definisce "nuovi" gli investimenti se:
• effettuati a seguito di una variazione del bilancio di
previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli
investimenti,
• se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere
pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP)
ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.
Le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 sono
articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti
esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e dal
debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma
495, della legge n. 232 del 2016:
a) "Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018,
concernenti opere pubbliche". In particolare, la voce 1a) riguarda
gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter
della L. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2018
per l'esercizio 2018, mentre la voce 6a) riguarda gli impegni a
valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495-bis,
L. 232/2016, nell'ambito del patto nazionale verticale del 2017 per
l'esercizio 2018. Sia per impegni di cui alla voce 1a) che per gli
impegni di cui alla voce 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP
di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare
il campo "Tipologia di finanziamento == Regioni Patto nazionale -
comma 495, L 232/2016". Al riguardo si rappresenta che per opere
pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o
progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come
definiti dall' art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016:
"il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile,
sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico
e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica";
b) "Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel
2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio
BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011";
c) "impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018,
concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche",
concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L.
232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di
cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli ulteriori
soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che
realizzano opere pubbliche1 . In attuazione dell'intesa sancita nella
seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario assumono
le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con
riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai
contributi concessi dalle regioni nel 2018 a valere degli spazi
finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del
2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni
previste monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n.
229/2011, valorizzando il campo "Tipologia di finanziamento ==
Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale";
d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018",
non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche
e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui
al decreto legislativo n. 229/2011.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21
febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al
decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi
acquisiti, le Regioni devono:
• nel caso di spazi finanziari acquisiti attraverso le intese
regionali, valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi
finanziari":
- con la voce "Intese regionali 2018 - Avanzo" nel caso di
investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Intese regionali 2018 - Debito", nel caso di
ricorso a indebitamento.
• nel caso dei patti di solidarieta' nazionale, devono
valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Patto nazionale 2018 - Avanzo" nel caso di
investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale 2018 - Debito" nel caso di
ricorso a indebitamento.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge
n. 232 del 2016 "Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni
richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione
in atto, fino a quando non abbia adempiuto".
Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare
gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2019 e successivi ai
sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel
caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2018
delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, non sono
state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio.
L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi
deve corrispondere a quello inserito nel modello "Richiesta di spazi
finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del
2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilita'
speciali (anno di riferimento 2019)", trasmesso entro il 20 gennaio
2019. In caso di mancata corrispondenza, e' necessario aggiornare il
modello del patto nazionale verticale - contabilita' speciali anno
2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di
riapertura del modello.
____________
1 L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le
autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto
legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che
queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.