Allegato 1 A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attivita' giornalistica Art. 1. Principi generali 1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la liberta' di stampa. 2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attivita' giornalistica e per gli scopi propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.