(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali 
             nell'esercizio dell´attivita' giornalistica 
 
                               Art. 1. 
 
                          Principi generali 
 
    1.  Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i  diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all´informazione e con la liberta' di stampa. 
    2. In forza  dell´art.  21  della  Costituzione,  la  professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni  o  censure.  In  quanto
condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di  cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e  la  diffusione  di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di  pensiero,
attuate nell´ambito dell´attivita'  giornalistica  e  per  gli  scopi
propri di tale attivita', si differenziano  nettamente  per  la  loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di  dati  personali  ad
opera di banche dati o altri soggetti.  Su  questi  principi  trovano
fondamento le necessarie deroghe  previste  dal  considerando  153  e
dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio  del  27  aprile  2016  (di  seguito  «regolamento»)  e
dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati  personali,  di  seguito  «Codice»),  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.