(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
             Tutela della dignita' delle persone malate 
 
    1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato  di  salute  di
una determinata persona, identificata o identificabile,  ne  rispetta
la dignita', il diritto alla  riservatezza  e  al  decoro  personale,
specie nei casi di malattie gravi  o  terminali,  e  si  astiene  dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 
    2. La pubblicazione  e'  ammessa  nell´ambito  del  perseguimento
dell´essenzialita' dell´informazione  e  sempre  nel  rispetto  della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.