Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali 1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del regolamento, nonche' dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) e' ammesso nell´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5. (1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.