(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                    Tutela del diritto di cronaca 
                       nei procedimenti penali 
 
    1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non  si
applica il limite previsto  dall´art.  10  del  regolamento,  nonche'
dall'art. 2-octies del Codice. 
    2.  Il  trattamento  di  dati   personali   idonei   a   rivelare
provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2  e  3,
del codice di procedura penale (1)   e'  ammesso  nell´esercizio  del
diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5. 
 

(1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3  del
    d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  al  quale   occorre   fare
    riferimento  ai  fini   dell'individuazione   dei   provvedimenti
    giudiziari cui la disposizione si riferisce.