(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
               Banche dati di uso redazionale e tutela 
               degli archivi personali dei giornalisti 
 
    1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle  operazioni
di cui all'art. 4, n.  2,  del  regolamento  rende  note  la  propria
identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo
che cio' comporti rischi per la sua incolumita'  o  renda  altrimenti
impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici  e
pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il  giornalista  non
e' tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di  cui  agli
articoli 13 e 14 del regolamento. 
    2. Se i dati personali sono raccolti presso banche  dati  di  uso
redazionale, le imprese editoriali sono  tenute  a  rendere  noti  al
pubblico, mediante annunci,  almeno  due  volte  l´anno,  l'esistenza
dell´archivio e il luogo  dove  e'  possibile  esercitare  i  diritti
previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresi' fra
i dati della gerenza il responsabile  del  trattamento  al  quale  le
persone interessate  possono  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti
previsti dal regolamento. 
    3. Gli archivi personali  dei  giornalisti,  comunque  funzionali
all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art.  14,
par. 5, lett. d), del regolamento, nonche' dell'art. 138 del Codice. 
    4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti  per  tutto  il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie  della  sua
professione.