(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
              Diritto all´informazione e dati personali 
 
    1.  Nel  raccogliere  dati  personali  atti  a  rivelare  origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro
genere,  opinioni   politiche,   adesioni   a   partiti,   sindacati,
associazioni o  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,
politico o sindacale, nonche'  dati  genetici,  biometrici  intesi  a
identificare in modo  univoco  una  persona  fisica  e  dati  atti  a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il  giornalista
garantisce  il  diritto  all´informazione  su  fatti   di   interesse
pubblico, nel rispetto dell´essenzialita' dell´informazione, evitando
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 
    2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi  noti
direttamente dagli interessati o  attraverso  loro  comportamenti  in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.