(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                          Tutela del minore 
 
    1. Al fine di  tutelarne  la  personalita',  il  giornalista  non
pubblica i nomi  dei  minori  coinvolti  in  fatti  di  cronaca,  ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 
    2. La tutela della personalita' del  minore  si  estende,  tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti,  ai  fatti
che non siano specificamente reati. 
    3. Il diritto del minore alla  riservatezza  deve  essere  sempre
considerato come  primario  rispetto  al  diritto  di  critica  e  di
cronaca;  qualora,  tuttavia,  per  motivi  di  rilevante   interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se  la  pubblicazione  sia  davvero
nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi  e  i  limiti
stabiliti dalla «Carta di Treviso».