(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                 Tutela della dignita' delle persone 
 
    1. Salva l´essenzialita' dell´informazione,  il  giornalista  non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della  dignita'  della  persona,
ne' si sofferma su dettagli  di  violenza,  a  meno  che  ravvisi  la
rilevanza sociale della notizia o dell´immagine. 
    2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non  riprende  ne'  produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza  il  consenso
dell´interessato. 
    3. Le persone non possono essere presentate con ferri  o  manette
ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.