(Allegato A)
ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso 
 
  A. Definizioni 
  Nel presente Piano Nazionale  di  Gestione  del  corallo  rosso  si
applicano le seguenti definizioni: 
     a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla  specie  Corallium
rubrum; 
     b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate  di  recente  e'
pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta  e  /
o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato  nel  porto  designato  in
caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile,  a
colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate 
     c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum  che  al  momento  della
raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte; 
     d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che  al  momento  della
raccolta dal fondale erano morte; 
     e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano morte da  tempo  e  il  cui  scheletro  e'
pertanto fossilizzato; 
 
  B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo 
  L'attivita' di  raccolta  puo'  essere  esercitata  unicamente  dai
pescatori  professionisti  che  siano  titolari   dell'autorizzazione
ministeriale, di cui all'allegato B. 
 
  C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta 
  Le imbarcazioni  di  appoggio  devono  essere  dotate  di  apposita
licenza in corso di validita',  da  conservare  tra  i  documenti  di
bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio  alla  pesca
subacquea professionale. 
  Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate  con  tutte
le dotazioni  di  bordo  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  dei
pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme. 
  L'attivita'  di  raccolta  puo'  essere  esercitata  esclusivamente
mediante l'uso della piccozza, usata da  pescatori  equipaggiati  con
apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea. 
 
  D. Durata del periodo di raccolta 
  I    pescatori    professionisti    titolari    dell'autorizzazione
ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio
sino al 31 ottobre. 
 
  E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro
basale minimo 
  Il  titolare  dell'autorizzazione  ministeriale  puo'   raccogliere
giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a  2,5  kg,
il cui diametro di base, misurato nel tronco a una  distanza  massima
di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore  a  10
mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia  (cioe'  di  diametro
basale inferiore a  10  mm.)  e'  consentito  un  limite  massimo  di
tolleranza del 10% calcolato sul peso del  corallo  totale  prelevato
giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in  considerazione
la parte basale delle colonie, gli apici spezzati  non  costituiscono
oggetto di  misurazione  e  non  devono  essere  conteggiati  per  la
registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca. 
 
  F. Disposizioni in merito alla raccolta 
  Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve  essere  tenuto  in
acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino,  di  maglia
non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti
gametici;  tale  retino  deve  essere  in  dotazione  all'unita'   di
appoggio. Ai fini  della  tutela  della  risorsa,  si  raccomanda  il
rilascio immediato  dopo  la  raccolta,  possibilmente  nei  siti  di
prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e
non commercializzabili; 
 
  G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata 
  La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50  metri,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento  (UE)  n.  2015/2102
(art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso
puo' essere  esercitata  nelle  acque  territoriali  prospicienti  il
territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G. 
  La  raccolta  di  corallo  rosso  in  acque  internazionali   resta
disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente. 
 
  H. Zone in cui la raccolta e' vietata 
  Al fine di favorire la  conservazione  e  la  ricostituzione  della
risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del  corallo  rosso  nelle
Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali  e
nelle  zone  di  tutela  biologica  nazionali  e   regionali,   anche
temporanee, ove istituite. 
 
  I. Fermo precauzionale 
  Al superamento del 25% del prelievo complessivo di  colonie  da  un
dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a  10
mm,  il  Ministero  con  proprio  decreto  provvedera'   a   chiudere
temporaneamente  la  zona  interessata  da  eventuali  attivita'   di
raccolta al corallo rosso. 
  Il provvedimento ministeriale definisce  la  zona  interessata,  la
durata del fermo e  le  condizioni  applicabili  all'esercizio  della
raccolta in tale zona durante il fermo. 
  Qualora  i  banchi  di  corallo   non   siano   stati   debitamente
individuati, il livello limite di catture e il fermo si  applicano  a
livello del riquadro statistico della  Commissione  Generale  per  la
Pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
 
  J. Numero massimo di autorizzazioni 
  A seguito della revisione periodica  del  piano  di  gestione  come
prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un  numero  massimo
di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente. 
 
  K. Porti designati per lo sbarco 
  Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono  obbligatoriamente
essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui  alla  tabella
sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima  competente
con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto  in  porto,
delle seguenti informazioni: 
     a) orario previsto di arrivo; 
     b) numero di identificazione esterno  e  nome  della  unita'  di
appoggio; 
     c) quantita' stimata in peso vivo e,  se  possibile,  numero  di
colonie di Corallium rubrum presenti a bordo; 
     d) informazioni sull'area  geografica  in  cui  e'  avvenuta  la
raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo: 
    

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| 1) Imperia          | 14) Capri             | 27) Catania         |
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| 2) Savona           | 15) Salerno           | 28) Sciacca         |
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| 3) La Spezia        | 16) Sorrento          | 29) Milazzo         |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4) Portoferraio     | 17) Marina di         | 30) Castelsardo     |
|                     |     Camerota          |                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5) Piombino         | 18) Maratea           | 31) Santa Teresa    |
|                     |                       |     di Gallura      |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea            | 32) Alghero         |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 7) Giglio Porto     | 20) Reggio Calabria   | 33) Bosa            |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 8) Civitavecchia    | 21) Crotone           | 34) Oristano        |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9) Ponza            | 22) Taranto           | 35) Portoscuso      |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 10) Gaeta           | 23) Gallipoli         | 36) Calasetta       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 11) Ischia Porto    | 24) Vieste            | 37) Villasimius     |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 12) Torre del Greco | 25) Palermo           | 38) Arbatax         |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 13) Napoli          | 26) Mazzara del Vallo |                     |
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  Le operazioni di trasbordo in mare di  corallo  rosso  sono  sempre
vietate. 
  L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco
nei  porti  designati,  per  verificare  i  quantitativi  di  corallo
prelevato e convalidare il giornale di raccolta. 
  Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non
regolamentata, e' vietato  a  qualsiasi  utilizzatore  di  unita'  da
diporto il prelievo, la detenzione  e  lo  sbarco  di  corallo  rosso
proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale. 
 
  L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles) 
  E'  vietato,  nel  mare  territoriale  prospiciente  il  territorio
nazionale, l'utilizzo  e  la  detenzione  a  bordo  delle  unita'  di
appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV)  per  la  ricerca
e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in  conformita'  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16,  paragrafo  2);
tale divieto e' esteso a tutte le unita' da  pesca  professionali  ed
alle unita' destinate alla navigazione da  diporto  adibite  a  scopi
sportivi, ricreativi o commerciali. 
 
  M. Giornale di raccolta del corallo rosso 
  A  bordo  delle  unita'  di  appoggio  dovra'   essere   tenuto   a
disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di  raccolta  del
corallo  rosso"  sul  quale  il  titolare  dell'autorizzazione   deve
riportare,  per  ogni  giornata  di  raccolta,  il  tipo  di  corallo
raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate
geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura
del fondale, il numero di colonie, il  diametro  basale,  secondo  il
modello allegato (Allegato D) che e' stampato in  duplice  copia  per
ogni giornata di raccolta. 
  Il giornale di raccolta del corallo  rosso,  che  viene  consegnato
unitamente all'autorizzazione, deve essere  restituito  all'Autorita'
marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di  chiusura  della
stagione di raccolta. 
  Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non  sostituisce  il
giornale di pesca previsto dal regolamento CE  n.  1224/2009  per  le
unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per  tutte  le
uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il  prelievo  di
corallo rosso e'  nullo,  prima  dell'entrata  nel  porto  di  sbarco
designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal  comandante  e/o
armatore  della  unita'  di  appoggio  ed  esibito  agli  organi   di
sorveglianza presso il porto di sbarco designato. 
  Il comandante e/o armatore della unita'  di  appoggio  in  caso  di
impossibilita' di effettuare lo sbarco del  corallo  rosso  prelevato
presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo
durante gli orari previsti dalle ordinanze  dell'Autorita'  marittima
competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo  possibile  -
in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via  fax  o  posta
elettronica,  all'Autorita'  marittima  territorialmente   competente
copia  del  giornale  di  raccolta  del  corallo  rosso   debitamente
compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato
e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta  del  corallo
rosso da parte  dell'Autorita'  marittima  competente  entro  48  ore
dall'arrivo in porto per le  giornate  di  raccolta  dal  lunedi'  al
giovedi', o entro 72  ore  se  la  raccolta  avviene  nel  giorno  di
venerdi'. 
  E' comunque sempre vietato  effettuare  piu'  di  tre  giornate  di
raccolta di corallo  rosso  consecutive,  nelle  acque  territoriali,
senza aver effettuato un'operazione di sbarco. 
  Il giornale di raccolta del corallo rosso e'  vidimato  al  momento
dello  sbarco  presso  i  singoli  porti  di  sbarco   dall'Autorita'
marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri: 
     -  quota  massima  giornaliera  di  raccolta   -   da   eseguire
sistematicamente  sul  corallo  prelevato  per  singolo  raccoglitore
facendo uso della  strumentazione  (bilancia)  a  norma  CE  messa  a
disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio; 
     - peso e numero delle colonie sotto taglia; 
     - diametro basale minimo (da eseguire a campione); 
     -  completa  compilazione  e  sottoscrizione  del  giornale   di
raccolta del corallo rosso. 
  L'autorita' marittima competente trattiene  la  seconda  copia  del
giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al  fine
di verificare la quantita'  stagionale  di  corallo  rosso  raccolto.
L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al  ministero
Ufficio  PEMAC  III  (via  XX  Settembre,  20  Roma),  tramite   PEC,
all'indirizzo:   pemac3@pec.politicheagricole.gov.it;    copia    del
documento trattenuto. 
 
  N. Tracciabilita' 
  Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo  rosso
raccolte  nelle  acque  territoriali   prospicienti   il   territorio
nazionale sussiste l'obbligo  della  compilazione  dell'Allegato  D2,
dell'allegato E, del  documento  di  trasporto  e  della  fattura  di
vendita con l'indicazione della zona di prelievo  del  corallo  rosso
cosi come riportata dal Giornale di bordo. 
 
  O. Sanzioni 
  Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori
alle disposizioni del presente decreto saranno  sanzionati  ai  sensi
del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi  delle
vigenti norme nazionali in materia  di  sicurezza  della  navigazione
marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale. 
  Fermo restando quanto previsto  al  precedente  comma,  si  dispone
altresi' che: 
     a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra'
ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione; 
     b)  chiunque  -  provvisto  della  prescritta  autorizzazione  -
raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il  rilascio
dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di  tempo  non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione. 
 
  P. Revisione periodica 
  In accordo con quanto previsto  dall'articolo  10  del  Regolamento
(UE) n.  1380/2013  dell'11  dicembre  2013,  il  presente  piano  di
gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei  dati  sullo
stato degli stock,  rilevabili  dalle  attivita'  di  monitoraggio  e
ricerca  attivate  dalla  Pubblica  amministrazione  e   dagli   Enti
scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati. 
 
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