ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso
A. Definizioni
Nel presente Piano Nazionale di Gestione del corallo rosso si
applicano le seguenti definizioni:
a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla specie Corallium
rubrum;
b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate di recente e'
pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta e /
o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato nel porto designato in
caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile, a
colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate
c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte;
d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano morte;
e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano morte da tempo e il cui scheletro e'
pertanto fossilizzato;
B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata unicamente dai
pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione
ministeriale, di cui all'allegato B.
C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta
Le imbarcazioni di appoggio devono essere dotate di apposita
licenza in corso di validita', da conservare tra i documenti di
bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio alla pesca
subacquea professionale.
Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate con tutte
le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei
pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme.
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata esclusivamente
mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con
apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.
D. Durata del periodo di raccolta
I pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione
ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio
sino al 31 ottobre.
E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro
basale minimo
Il titolare dell'autorizzazione ministeriale puo' raccogliere
giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a 2,5 kg,
il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima
di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore a 10
mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioe' di diametro
basale inferiore a 10 mm.) e' consentito un limite massimo di
tolleranza del 10% calcolato sul peso del corallo totale prelevato
giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in considerazione
la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono
oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la
registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.
F. Disposizioni in merito alla raccolta
Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in
acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia
non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti
gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unita' di
appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il
rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di
prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e
non commercializzabili;
G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata
La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50 metri,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2102
(art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso
puo' essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il
territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G.
La raccolta di corallo rosso in acque internazionali resta
disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente.
H. Zone in cui la raccolta e' vietata
Al fine di favorire la conservazione e la ricostituzione della
risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del corallo rosso nelle
Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali e
nelle zone di tutela biologica nazionali e regionali, anche
temporanee, ove istituite.
I. Fermo precauzionale
Al superamento del 25% del prelievo complessivo di colonie da un
dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a 10
mm, il Ministero con proprio decreto provvedera' a chiudere
temporaneamente la zona interessata da eventuali attivita' di
raccolta al corallo rosso.
Il provvedimento ministeriale definisce la zona interessata, la
durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della
raccolta in tale zona durante il fermo.
Qualora i banchi di corallo non siano stati debitamente
individuati, il livello limite di catture e il fermo si applicano a
livello del riquadro statistico della Commissione Generale per la
Pesca nel Mediterraneo (CGPM).
J. Numero massimo di autorizzazioni
A seguito della revisione periodica del piano di gestione come
prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un numero massimo
di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.
K. Porti designati per lo sbarco
Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono obbligatoriamente
essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella
sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima competente
con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto,
delle seguenti informazioni:
a) orario previsto di arrivo;
b) numero di identificazione esterno e nome della unita' di
appoggio;
c) quantita' stimata in peso vivo e, se possibile, numero di
colonie di Corallium rubrum presenti a bordo;
d) informazioni sull'area geografica in cui e' avvenuta la
raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo:
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| 1) Imperia | 14) Capri | 27) Catania |
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| 2) Savona | 15) Salerno | 28) Sciacca |
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| 3) La Spezia | 16) Sorrento | 29) Milazzo |
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| 4) Portoferraio | 17) Marina di | 30) Castelsardo |
| | Camerota | |
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| 5) Piombino | 18) Maratea | 31) Santa Teresa |
| | | di Gallura |
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| 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea | 32) Alghero |
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| 7) Giglio Porto | 20) Reggio Calabria | 33) Bosa |
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| 8) Civitavecchia | 21) Crotone | 34) Oristano |
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| 9) Ponza | 22) Taranto | 35) Portoscuso |
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| 10) Gaeta | 23) Gallipoli | 36) Calasetta |
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| 11) Ischia Porto | 24) Vieste | 37) Villasimius |
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| 12) Torre del Greco | 25) Palermo | 38) Arbatax |
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| 13) Napoli | 26) Mazzara del Vallo | |
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Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono sempre
vietate.
L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco
nei porti designati, per verificare i quantitativi di corallo
prelevato e convalidare il giornale di raccolta.
Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non
regolamentata, e' vietato a qualsiasi utilizzatore di unita' da
diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso
proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale.
L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles)
E' vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio
nazionale, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unita' di
appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca
e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformita' a quanto
previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16, paragrafo 2);
tale divieto e' esteso a tutte le unita' da pesca professionali ed
alle unita' destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi
sportivi, ricreativi o commerciali.
M. Giornale di raccolta del corallo rosso
A bordo delle unita' di appoggio dovra' essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di raccolta del
corallo rosso" sul quale il titolare dell'autorizzazione deve
riportare, per ogni giornata di raccolta, il tipo di corallo
raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate
geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura
del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il
modello allegato (Allegato D) che e' stampato in duplice copia per
ogni giornata di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che viene consegnato
unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Autorita'
marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della
stagione di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non sostituisce il
giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le
unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per tutte le
uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il prelievo di
corallo rosso e' nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco
designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal comandante e/o
armatore della unita' di appoggio ed esibito agli organi di
sorveglianza presso il porto di sbarco designato.
Il comandante e/o armatore della unita' di appoggio in caso di
impossibilita' di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato
presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo
durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'Autorita' marittima
competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo possibile -
in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta
elettronica, all'Autorita' marittima territorialmente competente
copia del giornale di raccolta del corallo rosso debitamente
compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato
e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta del corallo
rosso da parte dell'Autorita' marittima competente entro 48 ore
dall'arrivo in porto per le giornate di raccolta dal lunedi' al
giovedi', o entro 72 ore se la raccolta avviene nel giorno di
venerdi'.
E' comunque sempre vietato effettuare piu' di tre giornate di
raccolta di corallo rosso consecutive, nelle acque territoriali,
senza aver effettuato un'operazione di sbarco.
Il giornale di raccolta del corallo rosso e' vidimato al momento
dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'Autorita'
marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:
- quota massima giornaliera di raccolta - da eseguire
sistematicamente sul corallo prelevato per singolo raccoglitore
facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a
disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio;
- peso e numero delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di
raccolta del corallo rosso.
L'autorita' marittima competente trattiene la seconda copia del
giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al fine
di verificare la quantita' stagionale di corallo rosso raccolto.
L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al ministero
Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma), tramite PEC,
all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; copia del
documento trattenuto.
N. Tracciabilita'
Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo rosso
raccolte nelle acque territoriali prospicienti il territorio
nazionale sussiste l'obbligo della compilazione dell'Allegato D2,
dell'allegato E, del documento di trasporto e della fattura di
vendita con l'indicazione della zona di prelievo del corallo rosso
cosi come riportata dal Giornale di bordo.
O. Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori
alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi
del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi delle
vigenti norme nazionali in materia di sicurezza della navigazione
marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si dispone
altresi' che:
a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra'
ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione;
b) chiunque - provvisto della prescritta autorizzazione -
raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il rilascio
dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tempo non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione.
P. Revisione periodica
In accordo con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento
(UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, il presente piano di
gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei dati sullo
stato degli stock, rilevabili dalle attivita' di monitoraggio e
ricerca attivate dalla Pubblica amministrazione e dagli Enti
scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati.
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